Tribunale Taranto sez. I, 10/02/2024, n.397
Principio di diritto:
In tema di diffamazione, l’esercizio del diritto di critica costituisce causa di esclusione della punibilità qualora sia rispettato un nucleo minimo di veridicità dei fatti, non si trasmodi in attacchi personali e gratuiti, e l’espressione, anche se aspra o ironica, rimanga nel perimetro di una valutazione soggettiva riferibile a fatti rilevanti per la discussione pubblica. La critica, distinta dalla cronaca, esprime un’opinione personale e non richiede lo stesso rigore obiettivo della narrazione dei fatti, purché non travalichi in invettive ingiustificate o lesive della dignità e dell'onore altrui.
Sintesi della decisione:
Il Tribunale ha assolto l’imputato Co.An. dal reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa, poiché il fatto non sussiste. Le frasi pronunciate nel comizio pubblico e pubblicate su Facebook sono state ritenute espressione del diritto di critica, esercitato con toni aspri ma non lesivi della dignità morale del querelante Va.Gr. Le dichiarazioni, benché pungenti e ironiche, non configurano una gratuita aggressione alla sfera personale e morale, ma si inseriscono in un contesto di dissidio politico. Il Tribunale ha sottolineato come la critica politica, pur essendo espressa in modo provocatorio, non abbia superato i limiti del diritto costituzionalmente garantito alla libera manifestazione del pensiero.