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Diffamazione e diritto di critica: bilanciamento tra libertà di espressione e tutela della reputazione

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Tribunale Taranto sez. I, 05/02/2024, n.306

Principio di diritto:
In tema di diffamazione, l'esercizio del diritto di critica è scriminato se rispetta i limiti di continenza formale e sostanziale e si mantiene ancorato a un nucleo di veridicità dei fatti che ne costituiscono il presupposto, senza trascendere in attacchi gratuiti o lesivi della dignità personale del soggetto criticato. La critica, anche aspra, è legittima se funzionale alla manifestazione del pensiero e se non si traduce in un'aggressione diretta alla sfera morale della persona (Cass. pen., Sez. V, n. 47037/2011; Cass. pen., Sez. V, n. 43403/2009).

Sintesi della decisione:
Il Tribunale di Lecce ha assolto l'imputato dal reato di diffamazione perché il fatto non sussiste. L’imputato era accusato di aver offeso la reputazione del sindaco Va.Gr. tramite affermazioni pubbliche e post su Facebook, critiche al suo operato politico. La critica, sebbene aspra e pungente, è stata ritenuta espressione del diritto di critica politica, costituzionalmente tutelata dall’art. 21 Cost. Le dichiarazioni non sono risultate gratuite o estranee al contesto politico, né hanno leso la dignità personale del sindaco. Il Tribunale ha valorizzato la differenza tra cronaca e critica, affermando che la seconda, per sua natura, non richiede un rigoroso rispetto della verità oggettiva, purché non sfoci in dileggio o mistificazione.

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La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La sig.ra Ga.Ch. conveniva in giudizio l'impresa Ri.Gi., che aveva eseguito i lavori di ristrutturazione edilizia del suo immobile in Taranto alla via (…), in virtù di un contratto di appalto nonché l'Arch. Ca.Ba., alla quale era stata affidata la direzione dei lavori e che, oltre ad aver espletato le pratiche amministrative volte ad ottenere le autorizzazioni necessarie, aveva redatto la relazione tecnica e il capitolato dei lavori.

L'attrice rappresentava che non erano stati rispettati i termini di consegna dei lavori e che le opere appaltate erano state eseguite con difetti e vizi, pertanto aveva deciso di interrompere il rapporto con la impresa appaltatrice, nonostante l'avvenuto pagamento di quanto contrattualmente pattuito. Lamentava altresì la mancata sorveglianza da parte dell'Arch. Ca. durante lo svolgimento dei lavori di ristrutturazione.

Deduceva quindi che a causa dei descritti vizi ed al fine di sistemare e terminare i lavori di ristrutturazione, aveva dunque affidato a terzi le opere di ripristino e completamento, sostenendo spese già pagate all'Impresa Ri.Gi. e risultava inoltre costretta a non disporre del proprio immobile secondo i termini previsti ed a sopportare una serie di danni non patrimoniali (sofferenze, privazioni e patemi d'animo) e le conseguenti attività necessarie a rendere abitabile l'immobile. Chiedeva quindi di accertare e dichiarare la responsabilità della impresa Ri.Gi. e del Direttore dei Lavori Arch. Ca.Ba. per la mancata esecuzione a regola d'arte dell'opera di ristrutturazione di cui al contratto di appalto e quindi di condannare entrambi i convenuti a corrispondere la somma necessaria per l'eliminazione dei vizi e al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, poiché derivanti dai difetti dell'opera di ristrutturazione commessa in appalto, nella misura che sarebbe risultata a seguito dell'istruttoria, o a quella quantificata dal Giudice secondo giustizia.

Con comparsa di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale condizionata, depositata in data 17.03.2022, si costituiva in giudizio l'Arch. Ba.Ca., impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito, prodotto e concluso. Nel merito, osservava che nell'aprile del 2019 era stata contattata dalla sig. Ch. al fine di ottenere una consulenza architettonica sulla ridistribuzione interna degli ambienti dell'appartamento da poco acquistato in Taranto alla Via (…), che necessitava di un riadattamento secondo le necessità sue e della sua famiglia e per il quale aveva presentato "Compilazione e presentazione pratica edilizia (…); Variazione Catastale alla Fine dei Lavori" ed aveva richiesto il compenso da corrisponderle, pari ad Euro 1.500,00 (oltre 4 per cento Inarcassa).

Evidenziava che questo era l'unico incarico professionale ricevuto da parte attrice; non vi era stato, quindi, il conferimento dell'incarico di Direzione Lavori in senso tecnico. Deduceva, peraltro, che tra i lavori di manutenzione straordinaria cui l'immobile sarebbe stato sottoposto indicati nella pratica edilizia presentata non rientravano le opere di cui controporte lamentava la cattiva esecuzione. Chiedeva quindi il rigetto delle domande di parte attrice.

Si costituiva in giudizio anche il sig. Gi.Ri., in qualità di titolare della omonima impresa, eccependo l'improcedibilità della domanda per non essere stata la stessa preceduta dal tentativo di conciliazione né da invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 162/2014; sempre in via preliminare e pregiudiziale, eccepiva la nullità dell'atto di citazione notificato poiché difettavano gli elementi di cui al capo 3 dell'art. 163 c.p.c. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, posto che la responsabilità del ritardo nella consegna delle opere commissionate era dipeso unicamente dalla committenza per le sue continue richieste di modifica al progetto originario.

Concludeva, pertanto, che alcun inadempimento contrattuale e/o extracontrattuale poteva essere imputato all'odierno convenuto, mentre asseriva che era proprio l'attrice ad essere inadempiente posto che si era sottratta al pagamento dei giusti corrispettivi concordati e relativi alle opere commissionate extra contratto ed eseguite dalla ditta, essendo quindi debitrice nei confronti del Ri. della somma complessiva di euro 12.200,00, per la qual somma formulava espressa domanda riconvenzionale.

All'esito della prima udienza, questo Giudice invitava le parti ad introdurre la negoziazione assistita.

All'udienza del 14.11.2022 la difesa della convenuta Arch. Ca. dichiarava che la condizione di procedibilità della domanda principale azionata da parte attrice non si era affatto realizzata, posto che la procedura di negoziazione assistita non aveva mai preso avvio, nonostante la propria dichiarazione di adesione formulata a mezzo pec del 29.07.2022, come risposta all'invito dell'attrice ed aggiungeva che aveva anche invitato parte attrice a concludere una convenzione di negoziazione assistita ex D.L. 132/2014 in relazione alla domanda riconvenzionale formulata ma non aveva avuto alcun riscontro; invitava il Giudice, pertanto, a tener conto della condotta dell'attrice ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.L. 132/2014 e 96, commi 1 e 3 cpc; la difesa dell'altro convenuto sig. Ri., si associava alle deduzioni della difesa dell'arch. Ca. mentre parte attrice non compariva in udienza.

Con ordinanza resa il 20.12.2022, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni in ordine alla domanda presentata da parte attrice nei confronti delle convenute all'udienza del 12.6.2023.

In quella circostanza, la convenuta Arch. Ba.Ca. precisava le seguenti conclusioni: "Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni avversa e contraria istanza e difesa, così provvedere: "In via preliminare di rito: 1) Accertare e dichiarare la definitiva improcedibilità della domanda proposta da parte attrice per il mancato rispetto, da parte di quest'ultima, dell'ordine imposto dall'On.le giudicante (con Ordinanza del 14/06/2022) di espletare la procedura di negoziazione assistita obbligatoria, con conseguente mancato avveramento della condizione di procedibilità della domanda ex lege richiesta per la sua disamina. 2) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per sua indeterminatezza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164, IV co. c.p.c., con ogni conseguente pronuncia di legge; Nel merito, sempre in via preliminare: 3) Accertata e dichiarata la prescrizione dell'azione di garanzia ex art. 1669 c.c. rigettare la domanda formulata dall'attrice; 4) Accertata e dichiarata la decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia ex art. 1667 c.c. rigettare la domanda formulata dall'attrice; Sempre nel merito, in via principale: 5) Rigettarsi tutte le avverse domande in quanto totalmente infondate in fatto e diritto e/o comunque stante l'assoluta illegittimità ed infondatezza delle stesse per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto; In via riconvenzionale condizionata, nella sola ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dall'attrice e, in particolare, qualora venisse accertata la responsabilità della convenuta quale direttore dei lavori: 6) disporsi la compensazione fra il credito vantato dalla convenuta di Euro 8.977,45 a titolo di compenso professionale per la prestazione di direzione dei lavori e quello eventualmente accertato in favore dell'attrice in esito al presente giudizio, con condanna di quest'ultima al pagamento dell'importo eventualmente residuo in favore della convenuta; In ogni caso: 7) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio anche per lite temeraria ex art. 96 c.p.c."; chiedeva inoltre fissarsi udienza per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.; la difesa del convenuto Ri.Gi. impugnava ogni avverso dedotto, eccepito e concluso e precisava le proprie conclusioni per come riportate in atto; insisteva altresì per l'improcedibilità della domanda così come articolata in atti; rinunciava alla domanda riconvenzionale condizionandola all'esame di quella principale di parte attrice; precisava di rinunciare alla suddetta riconvenzionale qualora fosse stata dichiarata l'improcedibilità della domanda principale formulata dalla sig.ra Ch. e chiedeva fissarsi udienza di discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.

Parte attrice precisava le proprie conclusioni riportandosi a quelle già indicate nell'atto di citazione, impugnava e contestava ogni avverso dedotto, prodotto, richiesto e concluso anche in ordine alle domande riconvenzionali promosse esclusivamente con la costituzione in giudizio, senza che in precedenza fossero state avanzate pretese, e non supportate da alcuna produzione documentale inviata in costanza di rapporto ovvero dopo la risoluzione dell'appalto della sig. Ch.Ga.

All'udienza del 22.01.2024, parte attrice si associava alla richiesta di improcedibilità della domanda e chiedeva però di valutare ai fini del riparto di spese che la risposta di adesione delle controparti all'invito alla negoziazione assistita non era sottoscritta dalla parte personalmente ma solo dal difensore; chiedeva altresì, sempre ai medesimi fini, di valutare che le parti convenute non formulavano alcuna controproposta, nonostante la proposizione di domanda riconvenzionale.

Parti convenute si opponevano, insistendo anche nelle richieste di condanna ex art. 96 c.p.c., persino in quanto il sostituto del difensore di parte attrice presente in udienza era il marito della parte attrice stessa, persona informata sui fatti.

Il Giudice, preso atto di quanto formulato ed indicato dalle parti, rinviava per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza in cui si assume la presente decisione.

Nel corso dell'ultima udienza, tutte le parti hanno richiesto dichiararsi la improcedibilità della domanda attrice per omesso espletamento della procedura di negoziazione assistita.

La richiesta è da accogliersi per le ragioni di seguito esposte.

L'art. 3 del D.L. n. 132 del 2014, convertito in legge n. 162 del 2014, prevede che "chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale".

Ebbene, la domanda attorea rientra nella fattispecie in esame, in quanto avente ad oggetto la condanna della impresa Ri.Gi. in solido con l'Arch. Ca.Ba. al pagamento della somma necessaria per l'eliminazione dei vizi descritti nella citazione, nella misura da accertare in corso di causa e il risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, poiché derivanti dai difetti dell'opera di ristrutturazione in appalto.

Si ritiene opportuno rilevare che parte attrice propone una domanda generica, in cui non quantifica l'ammontare delle somme pretese- pur calcolabili poiché allega spese che ha sostenuto per eliminare i vizi denunciati che sarebbero stati causati nel corso dei lavori appaltati alle parti convenute - ma che rimette all'accertamento istruttorio, ma in ogni caso, tali lavori di ripristino non possono avere ammontare superiore alla somma di euro 50.000,00, posto che il valore della causa dichiarato dalla parte è di 26.000 euro e che dalle ricevute allegate, ma anche dai vizi lamentati, le somme pretese risultano comunque di valore di molto inferiori a euro 50.000,00.

Ciò posto, questo Giudice ha invitato tutte le parti ad esperire la procedura di negoziazione assistita in relazione alle domande da ciascuna parte proposte reciprocamente nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento, considerato che anche le parti convenute presentavano domande riconvenzionali.

Emerge dagli atti prodotti in data 13.11.2022 dalla convenuta Ca. per l'udienza del 14.11.2022 che la stessa abbia ricevuto l'invito a concludere la convenzione di negoziazione assistita e che l'abbia accettato, ma che a tale adesione non ha fatto seguito l'invio da parte del legale dell'attrice di un atto di convenzione di negoziazione assistita ovvero alcun altro atto diretto a concludere il procedimento di negoziazione.

Il convenuto Ri.Gi. allegava che non era stata avviata la procedura di negoziazione assistita all'udienza del 14.11.2022 e nulla contestava parte attrice nella successiva udienza del 12.6.2023 in cui è comparsa.

Orbene, occorre considerare che il comma 2 dell'art. 3 citato prevede che la condizione di procedibilità si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), e cioè il termine di durata per l'espletamento della procedura previsto nella convenzione.

L'iter procedimentale, quindi, si compone evidentemente di varie fasi:

- l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita;

- la risposta (positiva o negativa) all'invito;

- la redazione e sottoscrizione della convenzione di negoziazione, la quale deve precisare, oltre all'oggetto della controversia, il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura;

- lo svolgimento della negoziazione assistita, che può concludersi (non prima di un mese e non oltre tre mesi, salvo proroga concordata dalle parti di ulteriori trenta giorni) negativamente oppure positivamente con la sottoscrizione di un accordo che compone la controversia.

Pertanto, se parte attrice non comunica tempestivamente alla controparte l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, la domanda è improcedibile; se parte attrice comunica tempestivamente l'invito alla controparte, la quale non aderisce o rifiuta, la condizione di procedibilità si considera avverata e la domanda diventa procedibile; se parte attrice comunica tempestivamente alla controparte l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita e questa aderisce, parte attrice, interessata a coltivare il giudizio e quindi all'avveramento della condizione di procedibilità, è tenuta ad attivarsi per promuovere la conclusione della convenzione, sicché, qualora non si attivi, la domanda è improcedibile, mentre qualora si attivi e venga sottoscritta la convenzione, la negoziazione assistita può avere luogo, concludendosi con l'accordo delle parti, che vanifica l'instaurazione o la prosecuzione dell'azione giudiziaria, oppure con lo spirare del termine concordato, che determina in ogni caso l'avveramento della condizione di procedibilità della domanda.

Dalla lettura della disposizione citata si deduce, quindi, che, ad essere sanzionata con l'improcedibilità della domanda non è soltanto la mancata tempestiva comunicazione dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ma, a fronte dell'adesione della controparte, anche l'omessa conclusione della convenzione di negoziazione e dunque il mancato compimento della fase successiva a quelle dell'invito e delle relative risposte (in tal senso, Tribunale Parma sez. I, 31/07/2021, n. 1079).

Nel caso di specie la domanda proposta da parte attrice nei confronti dell'impresa Ri. è improcedibile non essendovi prova che l'attrice abbia inoltrato l'invito alla stipula della convenzione come ordinato da questo Giudice mentre la domanda attorea proposta verso parte convenuta Arch. Ca. è improcedibile poiché all'accettazione dell'invito da parte della convenuta, parte attrice non ha coltivato la stipula dell'accordo, così mostrando disinteresse alla prosecuzione del giudizio.

Si conclude che, pertanto, alla luce delle ragioni suindicate, nella fattispecie in esame la condizione di procedibilità non può considerarsi avverata e si deve necessariamente procedere alla pronuncia di improcedibilità della domanda attorea.

La concorde richiesta delle parti deve quindi trovare accoglimento.

Il procedimento può dirsi completamente definitivo, stante la rinuncia delle parti convenute alle domande riconvenzionali presentate solo in via condizionata alla procedibilità della domanda di parte attrice, sulle quali quindi non deve provvedersi.

RICHIESTA DI CONDANNA ex art. 96 c.p.c.

Le parti convenute chiedono condannarsi parte attrice ex art. 96 c.p.c. e art. 4 comma 2 legge 132/2004.

Non si ritiene di condannare parte attrice al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. avendo la stessa aderito alla richiesta delle controparti di dichiarare la improcedibilità della domanda. Né si ritiene che su tale valutazione possa incidere la circostanza che una possibile persona informata dei fatti abbia partecipato al processo in qualità di sostituto del difensore nominato all'udienza del 22.01.2023, in quanto eventuali profili deontologici verranno rilevati in altra sede così come non rilevano in questo giudizio eventuali incompatibilità a testimoniare in eventuali futuri giudizi, non ancora instaurati tra le parti, sicché ogni valutazione sarebbe meramente allo stato ipotetica.

SPESE PROCESSUALI

Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico dell'attrice.

Non si ritiene dirimente in considerazione del principio di causalità che governa la decisione sulle spese di lite la circostanza, dedotta da parte attrice all'udienza del 22.01.2024, secondo cui le risposte delle controparti all'invito alla negoziazione non fossero sottoscritte dalle parti personalmente ma solo dai difensori, prevedendo la normativa la sottoscrizione autografa della parte dell'invito e non della risposta allo stesso, che è propedeutica alla stipula della convenzione e pertanto può essere anche mera comunicazione sottoscritta dal difensore munito di procura. Non assume rilevo neppure la mancata presenza di controproposta, considerato che per la domanda riconvenzionale di ciascuna parte convenuta risulta inviato altro invito alla negoziazione assistita.

Le spese si liquidano in euro 2.700,00 per onorari per ciascuna parte costituita, oltre spese generali, IVA e CAP considerando il valore della causa dichiarato da parte attrice e le fasi in cui si è articolato

il presente giudizio - studio e introduttiva al medio e decisionale tra minimo e medio per la definizione ex art. 281 sexies c.p.c.

P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da GA.CH. nei confronti dell'Arch. BA.CA. e del sig. Gi.Ri., in qualità di titolare dell'omonima impresa, così provvede:

1) Dichiara l'improcedibilità della domanda proposta da Ga.Pe. nei confronti dell'Arch. Ba.Ca. e del sig. Gi.Ri., in qualità di titolare dell'omonima impresa, con atto di citazione del 22.12.2021;

2) Condanna la sig.ra Ga.Pe. al pagamento in favore dei convenuti Arch. Ba.Ca. e Impresa di Ri.Gi., in persona dell'omonimo titolare, delle spese di lite, che liquida in euro euro 2.700,00 per ciascuna parte, oltre spese generali, iva e cap come per legge.

Così deciso in Taranto il 5 febbraio 2024.

Depositata in Cancelleria il 5 febbraio 2024.

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