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Diffamazione online: l'indirizzo IP come elemento imprescindibile per l'attribuzione della responsabilità

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Tribunale Potenza, 27/09/2024, (ud. 28/06/2024, dep. 27/09/2024), n.901

La responsabilità per contenuti diffamatori pubblicati su piattaforme online non può essere ascritta a un soggetto senza la prova certa che il commento sia stato effettivamente generato dal dispositivo o dall'account a lui riconducibile. L'indirizzo IP, quale identificativo unico dell'attività online, costituisce un elemento essenziale per accertare l'identità dell'autore, in assenza del quale non è possibile configurare la responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio.

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La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con decreto di citazione a giudizio ritualmente notificato, Tr.Er., in concorso con altro imputato per cui si è proceduto in altro procedimento in seguito alla separazione dei procedimenti, veniva convenuto innanzi l'intestato Tribunale, all'udienza del 09.07.2018, per rispondere del reato a lui ascritto in epigrafe.

All'udienza del 09.07.2018, stante l'istanza di rinvio dei difensori degli imputati, in vista di un componimento bonario, previa sospensione dei termini di prescrizione del reato, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 12.11.2018.

All'udienza del 12.11.2018 si costituivano parte civile le persone offese Di.Ca., Sc.An. e Pa.Fr., in proprio e nella veste, rispettivamente di Sindaco, Vice-Sindaco ed Assessore comunale del Comune di Balvano.

Circa la costituzione di parte civile, successivamente il Comune di Balvano, con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 23.03.2022, deliberava di revocare la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 29.06.2018 e di ritirare la costituzione di parte civile del Comune di Balvano nei confronti di Tr.Er.; pertanto, restava ammessa la costituzione di parte civile, in proprio, delle persone offese Di.Ca., Sc.An. e Pa.Fr.

Il difensore del coimputato Bo.Ma., chiedeva ammettersi il giudizio abbreviato e il Tribunale, previa separazione dei procedimenti, disponeva procedersi in camera di consiglio. Il procedimento a carico di Tr.Er. procedeva nelle forme del giudizio ordinario; pertanto, il fascicolo veniva trasmesso al Presidente del Tribunale per l'assegnazione ad altro giudice e rinviato all'udienza del 14.01.2019.

All'udienza del 14.01.2019, considerata la dichiarazione di astensione del Giudice procedente e designato altro giudice, il procedimento veniva assegnato ad altro giudicante e rinviato all'udienza del 20.02.2019. All'udienza del 20.02.2019 non venivano sollevate questioni preliminari, quindi veniva aperto il dibattimento e le parti venivano invitate a formulare le proprie richieste istruttorie. Il Pubblico Ministero chiedeva l'escussione dei testimoni indicati nella propria lista, riservando ulteriore produzione documentale. La parte civile chiedeva il controesame dei testi del P.M. e della difesa e si riservava circa la produzione documentale. La difesa chiedeva l'esame del proprio consulente e dei testimoni a discarico; inoltre, produceva la lettera di diffida dell'imputato al responsabile del Blog (...) con cui si diffidava a rimuovere lo scritto attribuito a Tr.Er., la copia del profilo reale di Tr.Er., la visura della Camera di Commercio riguardante la società Ba.Wi. e l'annotazione di P.G. a firma del dirigente Danza della Polizia di Stato. Il Tribunale ammetteva tutte le prove richieste dalie parti rinviava il procedimento all'udienza del 16.10.2019.

All'udienza del 16.10.2019 il procedimento veniva assegnato al sottoscritto G.O.P. e rinviato all'udienza del 27.03.2020.

All'udienza del 27.03.2020 il procedimento veniva rinviato d'ufficio all'udienza del 23.10.2020, in applicazione della normativa emergenziale in occasione della pandemia da Covid 19, con sospensione di termini di prescrizione del reato. All'udienza del 23.10.2020 le parti rinnovavano le richieste istruttorie già formulate all'udienza del 20.02.2020 e il procedimento veniva rinviato all'udienza del 23.04.2021.

All'udienza del 23.04.2021, stante l'istanza di rinvio dei difensori degli imputati, in vista di un componimento bonario, previa sospensione dei termini di prescrizione del reato, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 22.10.2021.

All'udienza del 22.10.2021, stante l'istanza di rinvio dei difensori degli imputati, in vista di un componimento bonario, previa sospensione dei termini di prescrizione del reato, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 28.01.2022.

All'udienza del 28.01.2022 il procedimento veniva rinviato d'ufficio in applicazione della normativa emergenziale determinata dalla pandemia da Covid 19, nei termini ed alle condizioni di legge, all'udienza del 18.03.2022.

All'udienza del 18.03.2022 venivano esaminati i testi e parti civili Di.Ca., Sc.An. e Pa.Fr. e, su accordo delle parti veniva acquisita la querela con l'integrazione sporta dagli stessi. Il procedimento veniva rinviato all'udienza del 13.05.2022.

All'udienza del 13.05.2022, stante la richiesta di rinvio del difensore della parte civile per motivi impellenti, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 28.10.2022.

All'udienza del 28.10.2022, stante il legittimo impedimento dell'imputato, previa sospensione dei termini di prescrizione del reato, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 10.02.2023.

All'udienza del 10.02.2023 veniva esaminato il teste, Assistente Capo Coordinatore della Polizia Postale, No.Do., e il procedimento veniva rinviato all'udienza del 09.06.2023.

All'udienza del 09.06.2023 veniva esaminato il consulente della difesa dell'imputato, Ing. Gu.Vi., che depositava una propria relazione di consulenza tecnica, e il procedimento veniva rinviato all'udienza del 27.10.2023.

All'udienza del 27.10.2023, stante l'assenza dei testi, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 15.12.2023.

All'udienza del 15.12.2023 venivano esaminati i testi Ga. ed altri (...), responsabile del Blog (...). H procedimento veniva rinviato all'udienza del 23.02.2024.

All'udienza del 23.02.2024 venivano esaminati i testi Bo. ed altri (...) e, inoltre, venivano acquisti i loro verbali di sommarie informazioni testimoniali. Il procedimento veniva rinviato all'udienza del 12.04.2024.

All'udienza di 12.04.2024, su accordo delle parti veniva acquisito il verbale di sommarie informazioni testimoniali di Ma.Gi., con domande a precisazione, venivano esaminati il teste Ma.Gi. e l'imputato Tr.Er.

Il procedimento veniva rinviato all'udienza del 10.05.2024. All'udienza del 10.05.2024, chiusa l'istruttoria dibattimentale, le parti concludevano come da verbale e il procedimento veniva rinviato per le repliche all'udienza del 28.06.2024, quando il Tribunale emetteva la decisione come da dispositivo letto in udienza.

All'esito del dibattimento deve essere dichiarata l'assoluzione dell'odierno imputato per non avere commesso il fatto.

Motivi della decisione
Le prove acquisite al dibattimento confermano che l'imputato non ha commesso il fatto per non avere scritto i commenti ritenuti lesivi della reputazione delle parti civili, come contestato nel capo d'imputazione.

La vicenda trae origine dalla presentazione di una querela delle parti civili Di.Ca. ed altri (...9 per due commenti apparsi sul Blog (...) e sul social Facebook, attribuiti a Tr.Er.

Di.Ca. riferiva di avere sporto una querela, il 14.11.2016, e successiva integrazione del 21.02.2017, unitamente a Sc.An. e Pacella Francesco, nella qualità, all'epoca dei fatti, rispettivamente di Sindaco, Vicesindaco e Assessore del Comune di Balvano, nei confronti di Tr.Er., all'epoca, Consigliere di opposizione dello stesso Comune, per un articolo apparso sul giornale on line (...).

L'articolo del (...) faceva riferimento alla bocciatura di un impianto mega eolico, che invece secondo il teste, a Ba. non esisteva, essendo presente solo un minieolico - a pagina 7 del verbale di udienza del 18.03.222. In calce e a commento del suddetto articolo, erano pubblicati i commenti attribuiti a Tr.Er.

Tali commenti erano ritenuti da Di.Ca. ed altri (...) offensivi della loro reputazione come amministratori pubblici, che avevano a cuore "il bene pubblico". I testi aggiungevano che, in seguito alla vicenda, essi avevano avuto delle ripercussioni negative, sia a livello personale che familiare che politico, ricevendo aggressioni verbali ed atti intimidatori". Di.Ca. confermava che era stato sindaco fino al 2021. Il primo commento era riportato nei seguenti termini: "Ecco come la pubblica amministrazione può impedire la distruzione dell'ambiente e del territorio. Le cose non cambiano quando si tratta di 19/15 aerogeneratori spacciati per minieolico, ma che in realtà sono nient'altro che un grande eolico. Quando la pubblica amministrazione ha le mani libere può farlo, quando gli interessi dei pubblici amministratori sono coinvolti nell'affare dell'eolico, non può farlo più (vedi Ba)".

Il secondo commento riportava il seguente contenuto; "la camorra l'hanno importata. Ci mancava".

Il teste precisava che i commenti provenivano dal profilo Facebook di Tr.Er.

Va subito detto, che agli atti del procedimento è stata acquisita, all'udienza del 20.02.2019, una comunicazione dell'Avv. Er.Tr., del 31.05.2018, inviata con lettera raccomandata A.R., a Cl.Bo., Responsabile del Blog (...), con cui Tr.Er., in merito al commento in calce all'articolo "Parco eolico da 33 MW a Vietri di Potenza, Balvano e Caggiano: parere negativo di VIA della Regione Campania", disconosceva i suddetti commenti, comunicando di non averli inviati, e diffidava il Responsabile del Blog (...) alla rimozione della pubblicazione, riservando ogni altra azione giudiziaria a sua tutela.

L'Ass. Capo della Polizia Postale, No.Do., sentito al dibattimento, riferiva di avere fatto degli accertamenti, in seguito ad una delega di indagine, con cui era stato chiesto di individuare l'autore dei post diffamatori che erano stati pubblicati sul Blog (...) e sul social Facebook.

Pertanto, aveva chiesto al responsabile del Blog (...) i dati riferiti all'IP., con il quale era stato pubblicato il post diffamatorio. Per quanto riguarda, invece, il social Facebook, la società che gestiva i dati non li forni in quanto era richiesta una rogatoria internazionale. Quindi, il teste No. riferiva che l'indirizzo IP fornito da (...) era un IP Vodafone; pertanto, era stata chiesta l'anagrafica degli indirizzi IP ed era risultato che l'indirizzo IP era associato ad un IP calabrese.

In seguito ad ulteriore delega di indagini eseguita dai Carabinieri di Cataforino, la persona interessata dall'IP aveva riferito di non conoscere Tr.Er.

Contestualmente, altra delega di indagini, aveva permesso di assumere a sommaria informazione testimoniali alcuni amici del profilo di Tr.Er., i quali avevano confermato che il profilo Facebook Tr.Er., mostrato dai Carabinieri, era di loro conoscenza e lo attribuivano a Tr.Er.

No.Do. spiegava che l'indirizzo IP è un dato telematico che ogni provider, in questo caso Vodafone, assegna agli utenti che richiedono la connessione in rete con un device; pertanto, l'IP identifica l'utilizzatore della Rete internet alla stregua di una carta d'identità - a pag. 10 del verbale di udienza del 10.02.2023.

Il teste precisava che l'indirizzo IP era stato trovato e "risulta assegnato all'utente (...) del 25.10.2016, ore 09:24 al 17.11.2016 ore 19:35:24, account intestato a tale Sa.Gi., nato a (...) e residente in C.da (...), come da nota della Polizia Postale della Basilicata, acquisita agli atti".

Inoltre, Bu.Cl., quale responsabile del Blog (...) confermava che aveva ricevuto una diffida dall'Avv. Er.Tr. al fine di rimuovere il commento e che il commento era stato rimosso.

Ga.An. riferiva che conosceva Tr.Er., che aveva stretto amicizia con lui su Facebook e che non aveva scambiato mai dei messaggi con lo stesso.

La teste, sentita dai Carabinieri, aveva dichiarato: "il profilo Facebook denominato Er.Tr. con il quale ho stretto amicizia sul social network mostra la foto della persona rispondente al nome di Er.Tr. da me conosciuta; quindi, presumo che sia il suo profilo originale "Di.St. riferiva che conosceva Tr.Er., che aveva Er.Tr. tra i suoi contatti di amicizia su Facebook e che non aveva scambiato mai dei messaggi con lo stesso; Di.St. non ricordava il profilo di Er.Tr., ma riconosceva il profilo di Er.Tr., prodotto dalla difesa dell'imputato e mostrato al teste dal giudice.

Bo.Vi. riferiva che conosceva Tr.Er. e che era suo amico su Facebook, ma che non aveva mai scambiato con lui dei messaggi e riconosceva la foto del profilo Facebook di Tr.Er., che gli veniva mostrata in udienza, inoltre, il teste aveva riconosciuto la foto che gli era stata mostrata dai Carabinieri durante l'assunzione à sommarie informazioni testimoniali. Anche Pa.Ch. riferiva di avere Tr.Er. tra i suoi contatti Facebook, ma di avere scambiato con lo stesso dei messaggi solo in occasione delle festività; riferiva, inoltre, di essere iscritto al Blog (...) e di riconoscere la foto del profilo di Tr.Er. contenuta nel fascicolo del dibattimento. Al teste venivano fatte delle contestazioni, in quanto durante le sommarie informazioni testimoniali dell'1.12.2017 aveva dichiarato ai Carabinieri di Balvano di non essere iscritto al Blog (...) e di avere riconosciuto nella foto del profilo Facebook di Tr.Er., mostrato dai Carabinieri.

Ma.Gi. confermava di conoscere Tr.Er., di averlo tra i contatti di Facebook, di non avere scambiato con Tr. dei messaggi, ma solo delle mail di tipo professionale, di non essere iscritto al Blog (...) e di avere riconosciuto nella foto del profilo Facebook di Tr.Er., mostrato dai Carabinieri.

L'imputato Tr.Er. forniva la sua versione dei fatti.

Egli riferiva che, all'epoca di fatti era Consigliere comunale di opposizione e che, in riferimento alla questione dell'installazione di pale eoliche nel territorio del Comune di Balvano, aveva scritto articoli riportati anche sulla stampa nazionale.

In ogni caso, per quanto di stretta pertinenza al capo d'imputazione, Tr.Er. negava di essere l'autore dei post oggetto dell'imputazione, riferiva di non avere scritto il commento sul Blog (...) e di non essere neanche iscritto al suddetto Blog.

Egli, però, riconosceva che sul suo profilo Facebook appariva la sua immagine.

Alla luce delle emergenze processuali e degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale non è emerso alcun elemento idoneo per fare ritenere che i commenti sul Blog (...) e sulla pagina Facebook, indicati nel capo d'imputazione, fossero attribuibili o riconducibili all'imputato Tr.Er.

Anzi, dall'attività istruttoria è emersa la totale estraneità, nella pubblicazione dei suddetti commenti, del Tr.Er.; l'estraneità è comprovata non solo dalle dichiarazioni e dalle prove fornite dall'imputato, ma, anche, dagli accertamenti effettuati dalla Polizia Postale e dalla titolarità dell'account. Il Tribunale condivide la premessa e le argomentazioni esposte dalla difesa dell'imputato secondo cui la realtà virtuale si coniuga continuamente con quella reale e che, pertanto, anche i reati possono assumere una duplice dimensione: reale e virtuale. Nella dimensione virtuale, l'immaterialità della Rete si affianca ad un altro aspetto, che è costituito dalla personalità dell'utente della Rete. Questi, celando la sua vera identità, può assumere nomi e volti diversi, rimanendo pur sempre lontano dal luogo sul quale si commette il reato; infatti, è protetto da un nickname e dalla fisica distanza tra l'agorà virtuale, nella quale scrive, e la tastiera sulla quale digita le parole.

Pertanto, la prima attività investigativa che si impone nelle indagini 4.0, è quella di individuare il reale utilizzatore dell'account, al fine di tutelare i cittadini da indebiti utilizzi, quanto meno dei loro nomi e cognomi. Sotto tale profilo, assume estrema rilevanza il c.d. indirizzo IP, che consiste in un identificativo unico associato ad una determinata attività online e funziona come un vero e proprio indirizzo postale associato ad uno specifico dispositivo.

Ebbene, nel caso di specie, nel corso dell'istruttoria dibattimentale è emerso che l'indirizzo IP, utilizzato per postare il commento, non appartiene all'imputato Tr.Er., bensì "risulta assegnato all'utente (...) del 25.10.2016, ore 09:24 al 17.11.2016 ore 19:35:24, account intestato Gi., nato a (...) e residente in C.da (...), come da Nota della Polizia Postale della Basilicata, acquisita agli atti.

Inoltre, assume ulteriore rilievo la consulenza tecnica dell'Ing. Gu.Vi., il quale ha spiegato come non vi sia nessuna correlazione tra il nome dell'utente, che pubblica un commento su un qualsivoglia articolo presente sul sito e l'identità di colui che, effettivamente, aveva postato i commenti. Infatti, la consulenza evidenzia che il Blog (...) non aveva adottato alcun sistema di verifica dell'identità certificato - a pagina 8 della relazione dell'Ing. Gu. e a pag. 9 del verbale di udienza del 09.06.2023. Pertanto, - concludeva il consulente tecnico - l'indirizzo IP, assegnato all'utente (...) del 25.10.2016, ore 09:24 al 17.11.2016 ore 19:35:24, account intestato a tale Sa.Gi., nato a (...) e residente in C.da (...), risulta essere un indirizzo non correlato né correlabile all'imputato Tr.Er.

Sotto tale aspetto, l'Ing. Gu., confermava che il Blog (...) non utilizzava alcun sistema di verifica di identità e che, pertanto, chiunque poteva utilizzare nomi di fantasia e scrivere ciò che desiderava.

Tale circostanza veniva confermata dal teste Bu.Cl., responsabile e proprietario del Blog (...).

Difatti, Bu.Cl. riferiva che "chiunque può accedere mettendo un nome qualsiasi e fare un commento" - a pag. 18 del verbale di udienza del 15.12.2023.

Per quanto riguarda il secondo commento, riportato nel capo d'imputazione, è possibile sostenere che dall'istruttoria dibattimentale, non è stato possibile risalite all'indirizzo IP collegato all'utente che ha realmente scritto tale commento. Quindi, per asserire, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità di una persona nell'avere commesso un determinato reato nel mondo virtuale, è necessario identificate l'autore attraverso l'indirizzo IP e tale attività, non solo, è doverosa, ma, è anche, imprescindibile per fondare un giudizio di responsabilità.

Vi è, ancora, da dire che le escussioni dei testi indicati dal P.M., i quali hanno riferito di essere amici su Facebook di Tr.Er., di conoscere, di vista, l'imputato, di conoscere le foto che il Tr. ha sempre utilizzato su Facebook come foto del suo profilo, non hanno apportato un idoneo contributo a favore della tesi accusatoria.

Pertanto, per quanto risultato dalle indagini della Polizia Postale e alla luce delle spiegazioni e conclusioni del consulente di parte, Ing. Guercio, in assenza di un indirizzo IP riconducibile all'imputato Tr.Er., egli risulta estraneo ai fatti contestati.

Per tutto quanto sopra detto e motivato si può giungere ad una sentenza assolutoria nei confronti di Tr.Er. per non avere commesso il fatto.

P.Q.M.
Letto l'art. 530, comma 1, c.p.p. assolve Tr.Er.dal reato ascrittogli per non avere commesso il fatto. Motivazione riservata in giorni novanta.

Così deciso in Potenza il 28 giugno 2024.

Depositata in Cancelleria il 27 settembre 2024.

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