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Diffamazione a mezzo Facebook e particolare tenuità del fatto: esclusione della punibilità e risarcimento del danno

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Tribunale Ferrara, 03/06/2024, n.867

In tema di diffamazione a mezzo Facebook, la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis c.p., può escludere la punibilità dell'imputato quando l'offesa è di lieve entità, il comportamento non è abituale e non sussistono circostanze aggravanti o casi di esclusione. Tuttavia, anche in caso di esclusione della punibilità per speciale tenuità, l'imputato può essere condannato al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della parte civile, provato su base presuntiva, considerando l'offesa arrecata alla reputazione e le conseguenti ripercussioni. (Cass. n. 8007/2021; Corte Cost. n. 173/2022)

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La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'imputato è stato citato a giudizio per rispondere del reato di cui all'imputazione (art. 595 c.3 c.p., come meglio specificato nel capo di imputazione).

All'udienza predibattimentale del 3/6/24, veniva dichiarata l'assenza dell'imputato (avendo eletto domicilio, nominato un difensore di fiducia e ricevuto a mani la notificazione del DCG) e, in assenza di questioni preliminari, le parti discutevano come da verbale (vi era anche la costituzione di parte civile).

Il fatto così come contestato risulta ampiamente provato nella sua componente oggettiva e soggettiva.

Risulta, infatti, dimostrato che l'imputato (Bi.Sa.) abbia pubblicato sul suo profilo facebook un commento offensivo e denigratorio nei confronti di Gi.Fa., addebitandogli una condotta maleducata e, soprattutto, qualificandolo come "villano" in data 24/7/21 (v, sul punto la querela di Gi.Fa. del 10/8/21 con allegata l'immagine del post diffamatorio).

Di conseguenza, il fatto appare provato, nella sua componente oggettiva e soggettiva, dato che, sulla base degli elementi sopra indicati, non vi è alcun dubbio che l'imputato sia l'utilizzatore del profilo facebook Sa.Bi. (identico al suo nome e cognome) anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo cui, in tema di diffamazione a mezzo Facebook, non sono indispensabili, ai fini dell'attribuibilità della condotta oltre ogni ragionevole dubbio all'imputato, accertamenti relativi al codice identificativo dell'autore del post ovvero alla titolarità della linea telefonica utilizzata per la connessione Internet, bastando, per un verso, il nome e la foto profilo cui il post è attribuito, nonché, per altro verso, il fatto che l'imputato non abbia denunciato il "furto" del proprio account (v. Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza 1 marzo 2021 (ud. 14 gennaio 2021), n. 8007/2021, Pres. Zaza - Rel. Belmonte), come, appunto nel caso di specie (v. anche, sul punto, l'annotazione della Stazione CC di Codigoro del 28/1/22).

Così ricostruiti i fatti di cui all'imputazione, sussistono, tuttavia, i presupposti per pronunciare, nei confronti dell'imputato, sentenza di non luogo a procedere per essere l'imputato non punibile per la speciale tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. In proposito va rammentato che, in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018 - dep. 2019, Venezia, Rv. 27594001).

Ai fini dell'apprezzamento circa l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen., occorre accertare, tra l'altro, che il fatto illecito non abbia generato un contesto concretamente e significativamente dannoso con riguardo al bene tutelato dalla norma incriminatrice. Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede, dunque, una valutazione complessa in relazione alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo e richiede una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità del caso concreto (così, in motivazione, Sez. 4, n. 7675 del 06/02/2019, Piota).

In primo luogo, infatti, il delitto di cui all'imputazione, rientra nel limite edittale di pena prevista per l'applicazione di tale causa di esclusione della punibilità (in seguito alla c.d. riforma "Cartabia").

In secondo luogo, l'offesa al bene giuridico protetto appare di particolare tenuità, tenuto conto, ai sensi dell'art. 133 c.p., della modalità della condotta - posta in essere dall'imputato, visto che la stesso aveva immediatamente rimosso il "post diffamatorio" come si evince dall'annotazione del 28/1/22, ammettendo anche la sua responsabilità (v. sempre l'annotazione del 28/1/22).

Non ricorrono casi di esclusione dell'esimente, di cui all'art. 131 bis co. II c.p.

Infine, il comportamento dell'imputato non risulta abituale, non avendo commesso reati simili.

Dovrà, quindi, essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere per essere il fatto commesso in presenza di una causa di non punibilità.

Alla luce di quanto sopra esposto, tuttavia, l'imputato deve essere condannato a risarcire il danno alla parte civile costituita, a norma dell'art. 538 cpp, in seguito a Corte Costituzionale, con sentenza 25 maggio - 12 luglio 2022, n. 173, la quale ha stabilito che, anche in caso di assoluzione per particolare tenuità deve essere risarcito il danno alla parte civile costituita.

Trattandosi di danno non patrimoniale arrecato alla persona offesa, esso deve parimenti ritenersi provato su base presuntiva, alla luce delle intuibili ripercussioni (in termini di sofferenza e disagio) derivanti dalla offesa alla reputazione posta in essere dall'imputato che sono in grado di produrre nel soggetto medio (considerando, anche, nello specifico, la ripercussione sulla reputazione della p.o., personaggio noto, nella sua comunità). Trattandosi, quindi, di danno di natura non economica, insuscettibile di una valutazione meramente aritmetica (non risultando, infatti, agli atti, effetti negativi di natura biologica subiti dalla p.o.) la sua commisurazione in denaro necessariamente deve sopportare un apprezzamento soggettivo e pertanto -nel caso di specie- si reputa (in astratto) ristoro adeguato per il danno non patrimoniale conseguente al reato la somma (omnicomprensiva) di euro 4000,00, oltre alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile, liquidate come da dispositivo, senza provvisoria esecutorietà.

P.Q.M.
Visti gli artt. 544 ter c.p.p. - 131 bis c.p.,

Dichiara non luogo a procedere nei confronti di Bi.Sa. per essere il fatto non punibile ai sensi dell'art. 131 bis c.p.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.- 1227 ex.

Condanna Bi.Sa. al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della costituita parte civile, risarcimento che viene liquidato in complessivi Euro 4000,00;

visto l'articolo 541 c.p.p. condanna Bi.Sa. al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile che liquida in complessivi Euro 916,00 oltre Iva, Cpa e rimborso di spese forfettarie come per legge.

Motivazione contestuale.

Così deciso in Ferrara il 3 giugno 2024.

Depositata in Cancelleria il 3 giugno 2024.

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