Tribunale Napoli sez. I, 13/11/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 13/11/2018), n.13016
L'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, disciplinata dall’art. 157 c.p., impone al giudice di dichiarare il non luogo a procedere ai sensi dell’art. 531 c.p.p., salvo che dagli atti emerga in modo evidente che il fatto non sussiste, che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato. Inoltre, in sede di decisione, è possibile procedere alla riqualificazione giuridica del fatto contestato, come nel caso della rideterminazione del reato ai sensi dell’art. 181 comma 1 del d.lgs. 42/2004 per opere di entità inferiore ai 700 mq.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto in data 08.06.2014 il Pm presso il Tribunale di Napoli ha disposto il giudizio nei confronti di S.E. in ordine ai reati descritti e riportati in epigrafe.
All'odierna udienza dibattimentale celebrata in assenza dell'imputato, il P.M. ed il difensore dell'imputato, dopo la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 525 c.p.p. per mutamento del giudice persona fisica, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, hanno chiesto che, ai sensi dell'art. 129 c.p.p. il giudice pronunciasse sentenza di non doversi procedere nei confronti degli imputati per essere il reato ascritto estinto per intervenuta prescrizione.
Il reato di cui al capo d) va riqualificato in quello di cui all'art. 181 comma 1 dlvo 42/2004 in quanto l'opera è inferiore ai mq 700.
Orbene, alla stregua degli atti del fascicolo del dibattimento, rileva il giudice che ai sensi dell'art. 157, comma primo, c.p., poiché per il reato contestato il termine di prescrizione è pari a cinque, deve ritenersi che lo stesso risulta estinto per intervenuta prescrizione alla data del 2.10.2018.
Ne consegue che, conformemente alle richieste delle parti, deve pronunciarsi sentenza di non luogo a procedere nei confronti di S.E. in ordine al reato a lui ascritto essendo lo stesso estinto per intervenuta prescrizione "non risultando dagli atti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato".
P.Q.M.
Letto l'art. 531 e 129 c.p.p.
Dichiara non doversi procedere nei confronti di S.E. in quanto i reati a lui ascritti, previa riqualificazione del reato di cui al capo d) in quello di cui all'art. 181 comma 1 dlvo 42/2004, sono estinti per prescrizione.
Napoli, 12.11.2018