Tribunale Napoli sez. I, 16/12/2015, (ud. 16/12/2015, dep. 16/12/2015), n.17732
Il termine di prescrizione di un reato decorre dal momento della sua consumazione (dies a quo) e può essere interrotto da atti giudiziari, ma una volta raggiunto il termine massimo, comprensivo degli effetti interruttivi previsti dall’art. 160 c.p., il reato si estingue per prescrizione. In tali casi, ai sensi dell’art. 531 c.p.p., deve essere dichiarata la causa estintiva, salvo che non sussistano elementi per una pronuncia assolutoria nel merito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato il 11.03.13, Eq. Fi. veniva tratta a giudizio per rispondere del reato riportato nella rubrica del presente provvedimento.
All'udienza del 21.05.15, assente l'imputata, il Giudice, verificata l'assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento, ed invitava le parti ad illustrare i mezzi istruttori; il PM chiedeva di provare i fatti in contestazione attraverso l'escussione dei testi di lista, riservandosi all'esito la produzione di documentazione; la Difesa si riservava il controesame dei testi del PM e l'esame dell'imputato, come per legge.
Ammesse le prove, il Giudice procedeva ad escutere il teste app. D. Ma. Vi., all'epoca dei fatti in servizio presso il nucleo investigativo dei carabinieri di Napoli; il processo veniva rinviato per l'assenza degli altri testi di lista.
All'udienza del 16.12.15, presente la P.O., Fe. Ma. e l'ass. Mu., le parti congiuntamente chiedevano al Giudice di emettere sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Eq. Fi. in relazione al reato a lei ascritto perché estinto per intervenuta prescrizione. Il Giudice preso atto della richiesta decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Invero, questo giudice, accogliendo la richiesta avanzata congiuntamente dalle parti ritiene di dover emettere nei confronti di Eq. Fi. una sentenza di non doversi procedere nei confronti della prevenuta in relazione al reato a lei ascritto in rubrica perché estinto per intervenuta prescrizione.
In tal senso, dal decreto di citazione risulta che l'episodio delittuoso ascritto ad Eq. Fi. risale al 16 marzo 2008.
Ne segue che, detto momento costituisce il dies a quo dal quale va fatto decorrere il termine di prescrizione della fattispecie criminosa in esame (art. 640 cp) applicandosi la normativa, in materia di prescrizione, successiva alla entrata in vigore della L. 251/05.
Ne consegue che il termine massimo di prescrizione (di anni sette e mesi sei) del reato contestato, sebbene tempestivamente interrotto ex art. 160 c.p., per effetto dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, risulta interamente maturato in forza dello sbarramento temporale di cui all'art. 160, terzo comma, ultima parte, c.p., in data 16.09.2015 non essendo intervenute nelle more del processo cause di sospensione del corso della prescrizione ascrivibili all'imputato o al suo difensore. Ne consegue che, ad avviso del Giudicante, va dichiarato non doversi procedere nei confronti di Eq. Fi. in relazione al reato ascritto in rubrica, perché estinto per intervenuta prescrizione.
Ai sensi dell'art. 531 c.p.p., si impone la declaratoria della suddetta causa estintiva del reato, non ravvisandosi gli estremi per una pronuncia assolutoria nel merito.
P.Q.M.
Letto l'art. 531 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti dì Eq. Fi. in ordine al reato ascritto in quanto estinto per intervenuta prescrizione.
Napoli, 16.12.15
Depositata in cancelleria il 16/12/2015.