Tribunale Napoli sez. I, 28/01/2016, (ud. 28/01/2016, dep. 28/01/2016), n.1542
In assenza di notificazione ritualmente effettuata del decreto di citazione a giudizio, è comunque possibile emettere una sentenza ai sensi dell’art. 129 c.p.p. per cause di estinzione del reato, quale la prescrizione, senza procedere nel merito, purché non sussistano cause sospensive imputabili all’imputato o al suo difensore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato il 6.05.2011, Co. Mi. veniva tratto a giudizio per rispondere del reato riportato nella rubrica del presente provvedimento. All'udienza del 28.01.16, libero non comparso l'imputato non essendo mai stato ritualmente notificato il decreto di citazione al Co. per il quale il personale della Stazione dei carabinieri, a seguito di accertamenti, redigeva in data 1.12.15 un verbale di vane ricerche, le parti chiedevano al Giudice di emettere una sentenza di non luogo a procedere nei confronti del prevenuto per estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Il Giudice si riservava e decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo Giudicante rileva che pur non essendo stato ritualmente notificato il Dc all'imputato nei cui confronti non si disponeva procedersi in assenza ai sensi dell''art. 420 bis c.p.p., la normativa in materia di assenza, all'art. 420 quater c.p.p., prevede la possibilità per il Giudicante di emettere sentenze ai, sensi dell'art. 129 c.p.p.. In tal caso, il Giudice, accogliendo la richiesta delle parti, ritiene di poter emettere una sentenza di non doversi procedere nei confronti di Co. Mi. in relazione al reato a lui ascritto in rubrica perché estinto per intervenuta prescrizione. In tal senso, dal decreto di citazione risulta che il fatto ascritto all'imputato risale al 16.08.2010.
A tale momento, pertanto, va fissato il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione della fattispecie contestata in rubrica (art. 186 co. 2 lett. c del C.d.S.) , trattandosi, di ipotesi contravvenzionale e applicandosi, in materia di prescrizione, la normativa successiva alla entrata in vigore della L. 251/05.
Ne consegue che il termine massimo di prescrizione del reato contestato risulta interamente maturato in forza dello sbarramento temporale di cui all'art. 160, terzo comma, ultima parte, c.p., in data 16.08.2015, non essendo intervenute nelle more cause di sospensione ascrivibili all'imputato o al suo Difensore.
Ai sensi dell'art. 129 c.p.p., si impone la declaratoria della suddetta causa estintiva del reato, non ravvisandosi gli estremi per una pronuncia assolutoria nel merito.
P.Q.M.
Letto l'art. 129 c.p.p., dispone non doversi procedere nei confronti di Co. Mi. in ordine al reato ascritto in quanto estinto per intervenuta prescrizione.
Napoli, 28 gennaio 2016
Depositata in Cancelleria il 28/01/2016