top of page

Prescrizione del reato e confisca del bene: il caso di un assegno sequestrato

prescrizione-reato-confisca-assegno-sequestrato

Tribunale Napoli sez. I, 24/02/2016, (ud. 24/02/2016, dep. 24/02/2016), n.3267

La prescrizione del reato opera automaticamente una volta decorso il termine massimo stabilito dalla legge, considerando eventuali interruzioni e sospensioni. In assenza di elementi che consentano un'assoluzione nel merito, il giudice è tenuto a dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, disponendo altresì la confisca di eventuali beni connessi al reato.

Prescrizione dei reati: limiti dell’assoluzione nel merito e criteri di computo applicabili (Giudice Francesco Pellecchia)

Prescrizione del reato e calcolo dei termini: estinzione per decorso del tempo (Giudice Cristiana Sirabella)

Prescrizione e estinzione del reato: obbligo di dichiarazione in assenza di cause sospensive

Morte dell’imputato come causa di estinzione del reato: applicazione dell’art. 150 c.p.

Prescrizione del reato e confisca del bene: il caso di un assegno sequestrato

Estinzione del reato per prescrizione: applicazione e riqualificazione giuridica (Giudice Eliana Franco)

Prescrizione e decorrenza dei termini: dichiarazione di estinzione del reato ex art. 640 c.p. (Giudice Cristiana Sirabella)

Prescrizione e decorrenza dei termini: obbligo di dichiarazione in assenza di cause sospensive

Prescrizione del reato in assenza di notifica: applicazione dell’art. 129 c.p.p.

Prescrizione del reato: criteri di calcolo e impossibilità di pronuncia nel merito

La sentenza integrale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato il 7.06.13, Vi. Do. veniva tratto giudizio per rispondere del reato riportato nella rubrica del presente provvedimento.

All'udienza del 4.06.15, contumace l'imputato, il Giudice dopo alcuni rinvii dovuti all'assenza dei testi del PM, verificata l'assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento, invitava le parti ad illustrare i mezzi istruttori ed, ammesse le prove, procedeva all'escussione del teste isp. Gu. Mi., in servizio presso la sezione di PG della procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

All'udienza del 4.11.15, mutata la persona fisica del Giudicante, si procedeva alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; le parti si riportavano alle richieste in atti e la Difesa non prestava il consenso all'utilizzabilità degli atti già acquisiti; il Giudice, pronunciata declaratoria di utilizzabilità degli atti, rinviava il processo a causa dell'assenza dei testi del PM. All'udienza del 24.02.16 le parti concordemente chiedevano al Giudice di emettere una sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Il Giudice, preso atto della richiesta delle parti, decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudicante, preso atto della richiesta delle parti, ritiene di dover emettere nel confronti di Vi. Do. una sentenza di non doversi procedere in relazione al reato a lui ascritto in rubrica perché estinto per intervenuta prescrizione. In tal senso, dal decreto di citazione risulta che l'episodio delittuoso ascritto all'imputato risale al 1.12.2005.

Da tale momento, quindi, decorre il dies a quo del termine di otto anni di prescrizione della fattispecie criminosa in esame (art. 648 cp) applicandosi la normativa, in materia di prescrizione, successiva alla entrata in vigore della L. 251/05 perché più favorevole all'imputato.

Ne consegue che il termine massimo di prescrizione (dieci anni) del reato contestato, sebbene tempestivamente interrotto ex art. 160 c.p., per effetto dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, risulta interamente maturato in forza dello sbarramento temporale di cui all'art. 160, terzo comma, ultima parte, c.p., in data 1.12.2005, non essendo intervenute nelle more cause di sospensione del corso della prescrizione ascrivibili all'imputato o al suo difensore. Ne consegue che, ad avviso del Giudicante, va dichiarato non doversi procedere nel confronti di Vi. Do. in relazione al reato ascritto in rubrica, perché estinto per intervenuta prescrizione. Ai sensi dell'art. 129 c.p.p., si impone la declaratoria della suddetta causa estintiva dei reati, non ravvisandosi gli estremi per una pronuncia assolutoria nel merito. Dispone la confisca e distruzione dell'assegno in sequestro.

P.Q.M.
Letto l'artt. 531 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di Vi. Do. in ordine al reato ascritto in quanto estinto per intervenuta prescrizione.

Dispone la confisca e distruzione dell'assegno in sequestro.

Napoli, 24 febbraio 2016

Depositata in cancelleria il 24/02/2016.

bottom of page