Tribunale Napoli sez. I, 21/01/2016, (ud. 21/01/2016, dep. 21/01/2016), n.976
La morte dell’imputato costituisce causa di estinzione del reato ai sensi dell’art. 150 c.p., e impone l’emissione di una sentenza di non doversi procedere ex art. 129 c.p.p., salvo che emerga una causa evidente di assoluzione nel merito.
FATTO E DIRITTO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato il 18.05.06, Bo. Co. veniva tratta a giudizio per rispondere dei reati di cui alla rubrica del provvedimento.
All'udienza del 20.02.08, contumace l'imputata, il GM, dott.ssa De Ste. conferiva incarico i peritale al prof. Ma. Pa. per accertare la capacità di stare in giudizio dell'imputata. All'udienza del 1.07.08, acquisita la relazione peritale dalla quale emergeva l'incapacità della Bo. di stare in giudizio, il Giudice sospendeva il processo.
Il processo veniva rinviato numerose volte per la nuova citazione del perito, prof. Pa., al fine di verificare l'eventuale permanenza dello stato di incapacità della Bo. e, veniva poi rinviato per la notifica alle parti del l'avviso del cambio sede del tribunale di Marano.
In data 18.02.15 il G; De St., conferiva nuovo incarico peritale al prof. Pa. per verificare la permanenza dell'incapacità processuale dell'imputata; stato che veniva confermato dal CTU all'udienza del 10.06.15.
All'udienza del 21.01.16 la Difesa produceva certificato dì morte dell'imputata rilasciato dal Comune di Melito di Napoli e chiedeva al Giudice di emettere sentenza di non doversi procedere nei confronti di Bo. Co. in relazione ai reati ascritti per intervenuta morte dell'imputata; il PM si associava ed il Giudice, preso atto del certificato prodotto, decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.
Dal certificato rilasciato dal Comune di Melito di Napoli in data 19.01.16 emerge che Bo. Co. è deceduta, in data 29.07.2015.
Pertanto, nel caso di specie, operando la causa d'estinzione dei reati di cui all'art. 150 c.p. e non risultando dagli atti evidente la sussistenza di un'ipotesi giustificativa di un'assoluzione nel merito, si impone la declaratoria di tale causa estintiva ex art. 129 c.p.p.
P.Q.M.
Letti gli arti. 69 e 129 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di Bo. Co. in ordine ai reati a lei ascritto perché estinti per morte dell'imputata.
Napoli, 21 gennaio 2016
Depositata in Cancelleria il 21/01/2016