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Morte dell’imputato come causa di estinzione del reato: applicazione dell’art. 150 c.p.

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Tribunale Napoli sez. I, 21/01/2016, (ud. 21/01/2016, dep. 21/01/2016), n.976

La morte dell’imputato costituisce causa di estinzione del reato ai sensi dell’art. 150 c.p., e impone l’emissione di una sentenza di non doversi procedere ex art. 129 c.p.p., salvo che emerga una causa evidente di assoluzione nel merito.

Prescrizione dei reati: limiti dell’assoluzione nel merito e criteri di computo applicabili (Giudice Francesco Pellecchia)

Prescrizione del reato e calcolo dei termini: estinzione per decorso del tempo (Giudice Cristiana Sirabella)

Prescrizione e estinzione del reato: obbligo di dichiarazione in assenza di cause sospensive

Morte dell’imputato come causa di estinzione del reato: applicazione dell’art. 150 c.p.

Prescrizione del reato e confisca del bene: il caso di un assegno sequestrato

Estinzione del reato per prescrizione: applicazione e riqualificazione giuridica (Giudice Eliana Franco)

Prescrizione e decorrenza dei termini: dichiarazione di estinzione del reato ex art. 640 c.p. (Giudice Cristiana Sirabella)

Prescrizione e decorrenza dei termini: obbligo di dichiarazione in assenza di cause sospensive

Prescrizione del reato in assenza di notifica: applicazione dell’art. 129 c.p.p.

Prescrizione del reato: criteri di calcolo e impossibilità di pronuncia nel merito

La sentenza integrale

FATTO E DIRITTO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato il 18.05.06, Bo. Co. veniva tratta a giudizio per rispondere dei reati di cui alla rubrica del provvedimento.

All'udienza del 20.02.08, contumace l'imputata, il GM, dott.ssa De Ste. conferiva incarico i peritale al prof. Ma. Pa. per accertare la capacità di stare in giudizio dell'imputata. All'udienza del 1.07.08, acquisita la relazione peritale dalla quale emergeva l'incapacità della Bo. di stare in giudizio, il Giudice sospendeva il processo.

Il processo veniva rinviato numerose volte per la nuova citazione del perito, prof. Pa., al fine di verificare l'eventuale permanenza dello stato di incapacità della Bo. e, veniva poi rinviato per la notifica alle parti del l'avviso del cambio sede del tribunale di Marano.

In data 18.02.15 il G; De St., conferiva nuovo incarico peritale al prof. Pa. per verificare la permanenza dell'incapacità processuale dell'imputata; stato che veniva confermato dal CTU all'udienza del 10.06.15.

All'udienza del 21.01.16 la Difesa produceva certificato dì morte dell'imputata rilasciato dal Comune di Melito di Napoli e chiedeva al Giudice di emettere sentenza di non doversi procedere nei confronti di Bo. Co. in relazione ai reati ascritti per intervenuta morte dell'imputata; il PM si associava ed il Giudice, preso atto del certificato prodotto, decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.

Dal certificato rilasciato dal Comune di Melito di Napoli in data 19.01.16 emerge che Bo. Co. è deceduta, in data 29.07.2015.

Pertanto, nel caso di specie, operando la causa d'estinzione dei reati di cui all'art. 150 c.p. e non risultando dagli atti evidente la sussistenza di un'ipotesi giustificativa di un'assoluzione nel merito, si impone la declaratoria di tale causa estintiva ex art. 129 c.p.p.

P.Q.M.
Letti gli arti. 69 e 129 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di Bo. Co. in ordine ai reati a lei ascritto perché estinti per morte dell'imputata.

Napoli, 21 gennaio 2016

Depositata in Cancelleria il 21/01/2016

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