Tribunale Napoli sez. I, 24/11/2015, (ud. 24/11/2015, dep. 24/11/2015), n.17885
La prescrizione estingue il reato una volta decorso il termine massimo stabilito dalla legge, comprensivo degli effetti interruttivi e delle eventuali cause di sospensione del procedimento. Ai sensi dell’art. 129 c.p.p., quando il reato risulta prescritto, il giudice deve dichiarare la causa estintiva, salvo che emergano elementi per una pronuncia assolutoria nel merito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato il 30.06.95, Mu. An. veniva tratto giudizio per rispondere del reato riportato nella rubrica del presente provvedimento.
All'udienza del 6.12.05 il GM (dott.ssa Anna Laura Alfano) emetteva sentenza di condanna nei confronti del Mu.; avverso tale sentenza ricorreva in Appello il Difensore e la Corte di Appello di Napoli VI sez,. penale dichiarava la nullità della sentenza, ex art. 640 c.p.p., disponendo la trasmissione degli atti al primo giudice. Dopo numerosi rinvii a causa dell'assenza dei testi di lista, all'udienza del 24.11.15, le parti concordemente chiedevano al Giudice di emettere una sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Il Giudice, preso atto della richiesta delle parti, decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce degli atti, presenti nel fascicolo dibattimentale questo Giudicante ritiene di dover emettere nei confronti di Mu. An. una sentenza di non doversi procedere in relazione al reato a lui ascritto in rubrica perché estinto per intervenuta prescrizione.
Dal decreto di citazione risulta infatti che l'episodio delittuoso ascritto all'imputato risale al 20.03.95.
Da tale momento, quindi, decorre il dies a quo del termine di otto anni di prescrizione della fattispecie criminosa in esame (art. 648 cp) applicandosi la normativa, in materia di prescrizione, successiva alla entrata in vigore della L. 251/05 perché più favorevole all'imputato.
Ne consegue che il termine massimo di prescrizione (dieci anni) del reato contestato, sebbene tempestivamente interrotto ex art. 160 c.p., per effetto dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, risulta interamente maturato in forza dello sbarramento temporale di cui all'art. 160, terzo comma, ultima parte, c.p., in data 20.03.2005. Invero, essendo contestata al Mu. la recidiva specifica reiterata, il termine di prescrizione va, calcolato in anni tredici e mesi tre, prescrivendosi il reato il 20.06.2008.
A tale data va aggiunto il periodo di sospensione subito dal processo a causa dell'astensione degli avvocati (dal 25.06.99 al 14.03.200 per mesi 8 e gg. 17; dal 11.12.98 al 25.06.99 per mesi 6 e gg. 13; dal 23.01.98 al 11.12.98 per mesi 11 e gg. 18; dal 16.09.09 al 24.03.10 per mesi 6 e gg. 8; dal 30.04.14 al 2.12.14 per mesi 8 e gg. 28, oltre ad un impedimento del difensore calcolati in gg. 60) per un totale di anni quattro e giorni diciotto di sospensione, risultando il reato definitivamente prescritto in data 7.07.2013.
Ne consegue che, ad avviso del Giudicante, va dichiarato non doversi procedere nei confronti di Mu. An. in relazione al reato ascritto in rubrica, perché estinto per intervenuta prescrizione.
Ai sensi dell'art. 129 c.p.p., si impone la declaratoria della suddetta causa estintiva dei reati, non ravvisandosi gli estremi per una pronuncia assolutoria nel merito.
P.Q.M.
Letto l'artt. 129 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di Mu. An. in ordine al reato ascritto in quanto estinto per intervenuta prescrizione.
Napoli, 24.11.2015
Depositata in Cancelleria il 24/11/2015