Tribunale Napoli sez. I, 12/11/2018, (ud. 12/11/2018, dep. 12/11/2018), n.13113
In presenza di una causa estintiva del reato, il giudice deve pronunciare sentenza di non doversi procedere per estinzione, salvo che dalle evidenze processuali emerga con assoluta certezza la non configurabilità del fatto o l’innocenza dell’imputato. La valutazione sulla prescrizione deve essere effettuata applicando i criteri di computo più sfavorevoli introdotti dalla legge applicabile al momento del fatto.
MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con decreto emesso in data 15.4.2015 il P.M. in sede citava a giudizio, dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, I.A., C.L., A.L. e D.F.G., per rispondere dei reati loro in rubrica rispettivamente ascritti.
Instaurato il dibattimento, all'udienza odierna il P.M. eccepiva il decorso del termine di prescrizione, e la difesa si associava a tanto.
Il Giudice, rilevato quanto segue, all'esito della camera di consiglio dava pubblica lettura del dispositivo di sentenza.
Osserva il Giudicante che va pronunciata sentenza di estinzione dei reati contestati.
Preliminarmente va premesso che, in presenza per l'appunto di una causa estintiva del reato, l'assoluzione nel merito prevale sulla conseguente declaratoria solo se dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, che il fatto non costituisce reato o che non è previsto dalla legge come reato.
E' perciò necessaria l'evidenza della prova di circostanze escludenti la colpevolezza, le quali devono emergere dagli atti in modo tale che l'attività del Giudice si risolva in una mera constatazione di una situazione processuale, avendo il Giudice stesso viceversa l'obbligo, in mancanza di tale prova, della immediata presa d'atto della causa estintiva.
Nel caso in esame, pertanto, le risultanze processuali sinora acquisite non consentono di pervenire a soluzione liberatoria nei confronti degli imputati medesimi, emergendo allo stato, per converso, come costoro abbiano realizzato le condotte in contestazione, da cui la sussistenza degli illeciti in parola.
Tanto premesso, ricorre la causa estintiva della prescrizione di detti illeciti.
Ed infatti, le fattispecie ascritte ai capi c), d) ed e) rivestono natura contravvenzionale, ragion per la quale vanno applicati i nuovi criteri di computo della prescrizione di cui alla l. n. 251/2005, sia pure più sfavorevoli rispetto a quelli previgenti, tenuto conto della data dei commessi reati (successiva all'entrata in vigore della citata l. 251/2005).
Quanto al dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione, dette contravvenzioni furono accertate in data 4.2.2011, per il che, alla stregua dei suesposti criteri, la prescrizione stessa è maturata, quale termine naturale, in data 4.2.2016.
Relativamente poi alle contestazioni ex artt. 349 cpv. C.P. e 76 D.P.R. 445/00 - 483 C.P., esse rivestono viceversa natura di delitto, ragion per la quale - tenuto ancora una volta conto dei parametri innanzi citati - in tal caso la prescrizione è maturata il 4.8.2018 per l'imputazione ex art. 349 cit., ed il 12.1.2015 per l'imputazione ex artt. 76 - 483 citt.
Non risultano, peraltro, periodi di sospensione della prescrizione incidenti sulla maturazione in ogni caso del termine de quo.
P.Q.M.
Letto l'art. 531 c.p.p., dichiara N.D.P. nei confronti di I.A., C.L., A.L. e D.F.G., in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, essendosi i reati stessi estinti per sopravvenuta prescrizione.
NAPOLI 12.11.2018