Tribunale Napoli sez. I, 24/02/2016, (ud. 24/02/2016, dep. 24/02/2016), n.3263
L'estinzione del reato per intervenuta prescrizione richiede una valutazione rigorosa dei termini prescrizionali, compresi eventuali periodi di sospensione. In assenza di motivi che consentano un'assoluzione nel merito, la declaratoria di estinzione prevale, a tutela del principio di legalità e del diritto dell'imputato alla prescrizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato il 23.07.12, Ba. An. veniva tratta giudizio per rispondere del reato riportato nella rubrica del presente provvedimento. All'udienza del 16.12.14, già contumace l'imputata, il Giudice, verificata l'assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento ed, ammesse le prove, richieste dalle parti, procedeva all'escussione del teste D. Fa. Lu. Gi., funzionario dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Napoli.
Il processo veniva rinviato per l'assenza dei testi della difesa.
All'udienza del 24.02.16, mutata la persona fisica del Giudicante, si procedeva alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; le parti si riportavano alle richieste in atti, prestavano il consenso all'utilizzabilità degli atti già acquisiti ed il Giudice pronunciava declaratoria di utilizzabilità degli atti.
All'esito di tale attività la Difesa chiedeva al Giudice di emettere una sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione ed il PM si associava.
Il Giudice, preso atto della richiesta delle parti, decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dal decreto di citazione risulta che l'episodio delittuoso ascritto all'imputata risale all'ottobre 2007.
Da tale momento (per comodità 31.10.07), quindi, decorre il dies a quo del termine di anni sei di prescrizione della fattispecie criminosa in esame (art. 5 Dlvo 74/00) applicandosi la normativa, in materia di prescrizione, precedente alla entrata in vigore della L. 251/05 alla luce del tempus commissi delicti ed in quanto più favorevole all'imputato.
Ne consegue che il termine massimo di prescrizione (anni sette e mesi sei) del reato contestato, sebbene tempestivamente interrotto ex art. 160 c.p., per effetto dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, risulta interamente maturato in forza dello sbarramento temporale di cui all'art. 160, terzo comma, ultima parte, c.p., in data 1.05.2015. A tale momento va aggiunto il periodo di sospensione (ud. Del 11.11.15 sino al 24.02.16 e ud. 7.07.15 sino al 11.11.15) per astensione degli Avvocati per un totale di mesi sette e giorni diciassette risultando il reato definitivamente prescritto in data 18.12.15.
Ne consegue che, ad avviso del Giudicante, va dichiarato non doversi procedere nei confronti di Ba. An. in relazione al reato ascritto in rubrica, perché estinto per intervenuta prescrizione.
Ai sensi dell'art. 531 c.p.p., si impone la declaratoria della suddetta causa estintiva dei reati, non ravvisandosi gli estremi per una pronuncia assolutoria nel merito.
P.Q.M.
Letto l'artt. 531 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di Ba. An. in ordine al reato ascritto in quanto estinto per intervenuta prescrizione.
Napoli, 24 febbraio 2016
Depositata in cancelleria il 24/02/2016.