Tribunale Napoli sez. I, 17/12/2015, (ud. 17/12/2015, dep. 17/12/2015), n.17840
La prescrizione estingue il reato quando il termine massimo previsto per la sua decorrenza è trascorso, anche se interrotto da atti processuali, senza cause di sospensione imputabili all’imputato o al difensore. Nel caso in cui non emergano elementi per un’assoluzione nel merito, il giudice è tenuto a dichiarare l’estinzione per prescrizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione diretta emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato il.28.02.12, Di. Te. e Vi. Vi. venivano tratti a giudizio per rispondere dei reati riportati nella rubrica del presente provvedimento.
All'udienza del 7.10.14, dopo numerosi alcuni rinvii quattro dovuti all'irritualità della notifica del decreto di citazione e dell'avviso del cambio se e della sezione distaccata di Marano, verificata la regolarità delle notifiche, i Giudice disponeva procedersi in assenza degli imputati, ai sensi dell'art. 420 bis c.p.p., affrontava la fase delle questioni preliminari e rinviava il processo a causa dell'assenza dei testi di lista.
All'udienza del 22.10.15 il Giudice, dichiarava aperto il dibattimento ed invitava le parti ad illustrare i mezzi istruttori; il PM chiedeva di provare i fatti in contestazione attraverso escussione dei testi di lista, l'esame degli imputati e produceva istanza per nuova fornitura di energia elettrica a firma di Di. Te. certificato di destinazione urbanistica, attestazione del Comune di Giugliano in Campania (NA) relativa alla certificazione della zona cui del immobile ordinanza di demolizione, rilievi fotografici relativi alle opere in contestazione, titolo di proprietà, verbale di sequestro del 5.01 1113 05.10, riservando all'esito dell'escussione dei testi il deposito di ulteriore documentazione; La Difesa chiedeva il controesame dei testi del Pm, l'esame degli imputati, e depositava comunicazione di ultimazione dei lavori e certificato di collaudo del 28.11.07 protocollata al Comune di Giugliano richiesta di allacciamento del 9.4.08 per la fornitura di energia elettrica; bolletta relativa alla fornitura di energia elettrica del mese di luglio e dell'agosto 2008 riscontro da parte, dell'ENEL, della richiesta del 9.04.08; sentenza emessa dal Tribunale di Napoli ex sezione distaccata di Marano del 20.10.05 relativa all'estinzione del reato di lottizzazione abusiva' nei confronti di numerosi imputati tra i quali la Di. ed il Vi. rispettivamente indicati ai n. 18 e 19).
Il Giudice, ammesse tutte le prove, procedeva all'escussione del teste ass. D'An. Do. in servizio. presso il Commissariato di PS di Giugliano Villaricca e rinviava il processo per la citazione ex art. 507 c. 3 del Teste Ca. Ge. in servizio presso la polizia Municipale di Giugliano.
All'udienza del'17.12.15, le parti congiuntamente chiedevano al Giudice di emettere sentenza ai sensi dell'art. 531 c.p.p nei confronti di Da. Te. e Vi. Vi. in relazione ai reati loro ascritti perche estinti per intervenuta prescrizione.
Il Giudice, presso atto della richiesta delle parti, si ritirava in camera di consiglio e decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo giudicante, accogliendo la richiesta delle parti ritiene di dover emettere nei confronti di Di. Te. e Vi. Vi. una sentenza ex art. 129 c.p.p. per estinzione dei reati per intervenuta prescrizione:
In tal senso dal decreto di citazione emerge che i fatti ascritti agli imputati reati di cui, ai capi sub a) erroneamente indicato come b), b), c), d) - risalgono al 13.05.2010, mentre il reato di cui al capo sub e) risale al 3.06.08.
Da tale momento dunque decorre il dies quo del termine prescrizione quattro anni in relazione ai reati di cui ai capi sub a)b)c)d) della rubrica trattandosi di ipotesi contravvenzionali ed il termine di anni sei in relazione al reato contestato al capo sub e) della rubrica trattandosi di ipotesi delittuosa art. (76 DPR 445/00 in relazione all'art. 483 c.p.), applicandosi la normativa successiva all'entrata in vigore della L. 251/05 in quanto più favorevole agli imputati
Ne segue che, il termine massimo;. di prescrizione, quinquennale nelle ipotesi di cui ai capi sub. a) e b) c) e d) e di anni sette e..mesi sei in relazione al capo sub e) sebbene interrotto ai sensi dell'art. 160 c.p.p per effetto dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, risulta comunque maturato in data 13.05.2015 in reazione ai capi sub a) b) c) e d) ed in data 3.12.2015 in relazione al capo e) non essendo intervenute nelle more causate di sospensione del corso della prescrizione escrivibili agli imputati o al loro Difensore.
Ne segue che, ai sensi dell'art. 531 c.p.p. questo Giudicante ritiene di dover emettere una sentenza di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione degli stessi non emergendo, nel caso, profili per l'emissione di una sentenza di assoluzione.
Si dispone il dissequestro delle opere e la restituzione delle stesse all'avente di diritto, se noni già intervenuta.
P.Q.M.
Letto l'art. 129 c.p.p.; dichiara non doversi procedere nei confronti di Di. Te. e Vi. Vi. in relazione ai reati loro ascritti perché estinti per intervenuta prescrizione.
Si dispone il dissequestro delle opere e la restituzione all'avente diritto già intervenuta.
Napoli, 17.12.15
Depositata in Cancelleria il 17/12/2015