Tribunale Napoli sez. I, 17/12/2015, (ud. 17/12/2015, dep. 17/12/2015), n.17834
La prescrizione estingue il reato decorso il termine massimo previsto dalla legge, salvo cause sospensive imputabili all'imputato o al difensore. In assenza di elementi idonei a giustificare una pronuncia assolutoria nel merito, il giudice è tenuto a dichiarare l'estinzione per prescrizione, con eventuale conseguente dissequestro delle opere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione diretta emesso dalla Procura della Repubblica, ,presso Tribunale di Napoli, depositato il 5.08.08, Po. Ma. e Ma. St. venivano tratti, a giudizio per rispondere, dei reati riportati nella rubrica del presente provvedimento.
All'udienza del 16,12:08; contumace il Ma., non essendo rituale la posizione della Po., il Giudice disponeva lo stralcio, della posizione dell'imputata Po. e definitiva, il processo nelle forme del rito del pagamento in relazione alla posizione di Ma. St..
Dopo numerosi rinvii (almeno cinque) dovuti alla circostanza che il PM non fosse in possesso del fascicolo, all'udienza del 17.11.15 le parti congiuntamente chiedevano al Giudice di emettere sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p. di non doversi procedere nei confronti della Po. in relazione ai reati a lei ascritti perché estinti per intervenuta prescrizione.
Il Giudice, preso atto della richiesta delle parti, si ritirava in camera di consiglio e decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo giudicante, accogliendo la richiesta delle parti ritiene nei confronti di Po. Ma. una sentenza ex art. 129 c.p.p per estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.
In tal senso dal decreto di citazione emerge che i fatti ascritti all'imputata risalgono a 15.12.06.
Da tale momento, dunque decorre il dies a quo del termine di prescrizione di quattro anni, in relazione ai reati di cui ai capi sub a) e, b) della, rubrica trattandosi di ipotesi contravvenzionali (art. 44 lette B DPR 380/01 ed art. 64 e 71 DRP 380/01) ed il termine di anni sei in relazione al reato, contestato al capo sub della rubrica trattandosi, di ipotesi delittuosa (art. 349 c..p.) applicandosi, la normativa attiva successiva all'entrata in vigore della L. 251/05, in quanto più favorevole all'imputata.
Ne segue che,, il termine massimo, di prescrizione, quinquennale nelle ipotesi di cui ai capi sub a) e b) e di anni sette e mesi sei in relazione al capo sub e se bene interrotto ai sensi dell'art. 160 c.p.p. per effetto, dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, risulta comunque maturato in data 5.12.13 in relazione ai capi sub a) e b) ed in data 5.06.14 in relazione al capo suo, e)' non essendo intervenute nelle more cause di sospensione del corso della prescrizione, ascrivibili all'imputata al suo difensore.
Ne segue che;. ai sensi dell'art. 129 c.p.p. questo, Giudicante ritiene di dover emettere una sentenza di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione degli stessi non emergendo, nel caso profili per emettere una sentenza di assoluzione.
Si dispone il dissequestro delle opere e la restituzione all'avente diritto, se non già intervenuta.
P.Q.M.
Letto l'art. 129 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti Po. Ma. in relazione ai reati a lei ascritti perché estinti per intervenuta.
Si dispone il dissequestro delle opere e la restituzione all'avente diritto e non già intervenuta.
Napoli, 17.12.15
Depositata in Cancelleria il 17/12/2015