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Lesioni personali: l'iperemia rientra nella nozione di malattia ex art. 582 c.p.

Lesioni personali iperemia rientra nella nozione di malattia ex art 582 cp

Tribunale Udine, 22/02/2024, n.223

Costituisce malattia qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorchè localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali, onde lo stato di malattia perdura fino a quando sia in atto il suddetto processo di alterazione. Anche "l'iperemia" riscontrata sul collo della persona offesa appare quindi qualificabile come "malattia".

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La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con decreto di citazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine l'odierno imputato veniva citato a giudizio davanti al Tribunale di Udine per rispondere del reato a lui ascritti in rubrica.

All'udienza dibattimentale di data 20 marzo 2023 le persone offese si costituivano parte civile per chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato; all'udienza del 12 giugno 2023 si procedeva all'esame di Tu.Ro.; con il consenso delle parti venivano acquisiti i verbali di sit del 29.1.2022 e veniva dichiarata utilizzabile ai fini della decisione la querela in atti; si procedeva all'esame di Pi.Er.; all'udienza del 9 ottobre 2023 con il consenso delle parti veniva acquisito il verbale di sit di data 2.2.2022; si procedeva all'esame di Tu.Lu.

Venivano concessi due rinvii, su istanza delle parti, in pendenza di trattative per l'eventuale remissione di querela.

All'odierna udienza il Tribunale acquisiva i documenti prodotti dalle parti e su istanza del Pm, il verbale di interrogatorio reso dall'imputato. Dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale ed utilizzabili ai fini della decisione gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento, le parti discutevano la causa concludendo come da verbale di udienza ed il Tribunale pronunciava sentenza come da dispositivo.

Motivi della decisione
Dovrà essere pronunciata sentenza di condanna dell'odierno imputato per il reato di rubrica.

Tu.Ro., in sede di sit rese il 29 gennaio 2022 presso la Stazione dei Carabinieri di Palazzolo dello Stella (acquisito con il consenso delle parti), aveva premesso di abitare a (…), unitamente a suo padre Tu.Ma.; al civico 16 si trovava l'abitazione di suo nonno paterno Tu.Se., di 94 anni.

Fatta questa premessa, Tu.Ro. aveva aggiunto che in data 22 gennaio 2022, alle ore 14.00 circa, si trovava all'interno dell'abitazione di suo nonno, che nel corso di quella mattinata era stato trasportato presso l'Ospedale civile di Latisana per l'aggravarsi di alcune patologie; da quanto appreso in seguito, l'uomo era risultato anche positivo al Covid 19 e per tale motivo era stato ricoverato.

Tu. aveva aggiunto che quel pomeriggio, mentre si trovava a casa del nonno, intento a svolgere alcune mansioni, all'interno della stessa abitazione c'era anche suo zio paterno Tu.Lu. e suo padre Tu.Ma.; quest'ultimo aveva improvvisamente iniziato ad addossargli la responsabilità per l'aggravarsi delle condizioni di salute del nonno, facendo riferimento alla sua condotta e al fatto che andava in giro con gli amici.

Tu.Ro. aveva replicato al padre che ciò non corrispondeva al vero, posto che oltre ad essere vaccinato si era sottoposto a tampone in data 21 gennaio 2022, ed era risultato negativo; aveva quindi accusato a sua volta il padre di essere stato lui ad invitare i suoi amici all'interno dell'abitazione del nonno, per bere, anche più volte nella stessa giornata.

Sul punto, il teste, sentito in dibattimento, ha chiarito di avere detto che "gli sta bene se è successo questo", riferendosi a suo padre e ai suoi amici, che non avevano preso precauzioni, non a suo nonno ("gli sta bene a loro, non a mio nonno"); probabilmente la sua frase era stata fraintesa.

A quel punto l'imputato si era infuriato e lo aveva aggredito fisicamente, spingendolo sul divano della cucina dell'abitazione del nonno, mettendogli le mani al collo, stringendo.

La persona offesa aveva spiegato di non essere riuscito a reagire, poiché gli era mancato il fiato a causa della pressione esercitata; era quindi intervenuto suo zio, che aveva allontanato suo padre.

Tu.Ro. aveva aggiunto che già da tempo i rapporti con suo padre non erano buoni; l'imputato infatti era solito maltrattarlo verbalmente, con cadenza quotidiana; la condotta aggressiva dell'uomo era iniziata ancora prima della separazione con la madre della persona offesa e poi era peggiorata, proprio a causa della separazione.

Tu. aveva aggiunto che a causa di tale situazione aveva deciso di rivolgersi ad uno psicologo (dott.ssa Pi.), al fine di trovare un sostegno, venendo seguito per due volte al mese.

Per completezza nella ricostruzione dei fatti si deve evidenziare che dalla documentazione prodotta dal Pm è emerso che Tu.Ro., alle ore 15.49 del 22 gennaio 2022, era stato visitato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Latisana; in quella circostanza era stata riscontrata "iperemia del 60110" e diagnosticata "aggressione con stretta al collo" con prognosi di giorni 4. Tu.Lu., sentito in sede di sit (verbale acquisito con il consenso delle parti) e in dibattimento, aveva riferito che nella mattinata del 22 gennaio 2022 suo padre, le cui condizioni di salute erano peggiorate, era stato ricoverato in ospedale; nel primo pomeriggio, lui, suo fratello Ma. e suo nipote Ro. si trovavano presso l'abitazione del nonno.

Il teste aveva spiegato che, mentre era all'esterno, aveva sentito che suo fratello aveva iniziato a discutere animatamente con il figlio, che riferendosi al nonno, aveva dichiarato che "gli stava bene" quanto gli era capitato: era quindi intervenuto per separare i due.

Tu.Lu., in sede di sit, dopo avere inizialmente negato di avere visto suo fratello stringere le mani al collo del figlio, aveva rettificato la sua versione dei fatti ed aveva precisato che suo fratello, in un impeto d'ira, aveva effettivamente afferrato il figlio per il collo e per il maglione; lui era immediatamente intervenuto, mettendosi in mezzo per dividerli.

Pi. Er., psicologa e psicoterapeuta, sentita in dibattimento ha premesso che Pa.Do. e il figlio si erano rivolti a lei per avere un sostegno psicologico, in relazione alla situazione di tensione esistenti all'interno del nucleo familiare a causa delle condotte dell'odierno imputato, di cui era stato segnalato l'abuso di sostanze alcoliche.

Tu.Ro. aveva continuato i colloqui; come si evince dalla documentazione acquisita agli atti, lo stesso si era presentato presso il Servizio per un colloquio, precedentemente concordato ed aveva riferito di una aggressione, subita dal padre, avvenuta in data 22 gennaio 2022.

Come emerge dalla citata documentazione, la vicenda era stata segnalata dalla dott.ssa Pi. alle autorità competenti.

L'odierno imputato, sentito in sede di interrogatorio, aveva negato ogni addebito; Tu. aveva riferito che un giorno si trovava a casa di suo padre unitamente a suo fratello, con cui stava cercando di capire dove suo padre avesse potuto contrarre il Covid (patologia per la quale era stato ricoverato in Ospedale e a causa della quale era in seguito deceduto).

Nella discussione era intervenuto suo figlio, che aveva attribuito la colpa per quanto accaduto alla condotta del nonno, che riceveva gente a casa; e poi aveva profferito la frase "gli sta bene, magari morisse, sarebbe quello che si merita". L'imputato aveva spiegato di avere reagito, afferrando per il colletto del giubbotto suo figlio; era intervenuto suo fratello per separarli.

Ricostruita nei termini che precedono la vicenda oggetto del presente procedimento, si deve evidenziare che i fatti si inseriscono in un quadro di tensioni familiari, esistenti tra l'odierno imputato e il figlio Tu.Ro. ma che coinvolgono anche Pa.Do. (coniuge separata dell'imputato), reso ancora più complesso dalla convivenza delle parti all'interno di un'unica abitazione. Da quanto emerso in dibattimento, nonostante l'intervento dei rispettivi legali non risulta sia stato possibile spingere le parti a superare le reciproche recriminazioni con la sottoscrizione di un atto di transazione e, conseguentemente, con una remissione di querela, da parte della persona offesa, anche per i fatti in contestazione.

Fatta questa premessa, quanto allo specifico episodio in esame, va osservato che la ricostruzione dei fatti esposta da Tu.Ro. ha trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni di Tu.Lu.; le lesioni riscontrate alla persona offesa presso il Pronto Soccorso sono risultate compatibili con la dinamica dell'aggressione riferita dalla persona offesa.

Tali lesioni appaiono, del resto, visibili nelle fotografie prodotte dal Pm e dalla parte civile.

La condotta dell'odierno imputato integra gli estremi oggettivi e soggettivi della fattispecie contestata in rubrica; sul punto, si osserva che per costante giurisprudenza pacificamente "costituisce malattia qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorchè localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali, onde lo stato di malattia perdura fino a quando sia in atto il suddetto processo di alterazione", Cass. Pen., Sez. V, 43763 del 29.9.2010.

Anche "l'iperemia" riscontrata sul collo della persona offesa appare quindi qualificabile come "malattia".

Va pertanto affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di rubrica; valutati i criteri di cui all'art. 133 c.p. e riconosciute le circostanze attenuanti generiche in considerazione dell'incensuratezza e del corretto comportamento processuale (la difesa ha manifestato il consenso dalla acquisizione degli atti, consentendo di contenere i tempi del dibattimento, scelta che si presume essere stata concordata con la parte), giudicate equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art. 577 c.p. (tenuto conto del divieto di prevalenza di cui all'art. 577 ultimo comma c.p.), è da ritenersi pena congrua quella di mesi quattro di reclusione, così determinata: (pena base, considerando che il reato, per effetto della contestata aggravante, pur perseguibile a querela di parte, rientra nella competenza del Tribunale, mesi sei di reclusione, diminuita a mesi quattro di reclusione ex art. 62 bis c.p.)

Alla condanna consegue l'obbligo del pagamento delle spese processuali. Sussistono i presupposti per concedere all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena e quello della non menzione, considerato che l'assenza di precedenti penali a carico induce a ritenere probabile la futura astensione dalla commissione di altri reati.

L'imputato dovrà essere condannato al risarcire i danni causati alla parte civile costituita Tu.Ro., che appare equo quantificare in complessivi euro 1.000,00, oltre al pagamento delle spese processuali della predetta parte civile, che appare congruo liquidare in e 1.800,00 oltre a IVA e Cnap come per legge; quanto alla posizione di Pa.Do., seppure la stessa sia stata indicata quale parte offesa nel decreto di citazione e si sia costituita parte civile nel processo, non è stata offerta la dimostrazione di danni subiti dalla predetta Pa. per effetto della condotta oggetto di contestazione nell'ambito di tale procedimento. L'istanza di condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della Pa. non potrà quindi trovare accoglimento.

Appare congrua l'assegnazione del termine di 45 giorni per il deposito della motivazione ex art. 544, comma 3, avuto riguardo alle questioni trattate.

P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica.

Letti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

TU.Ma. colpevole del reato a lui ascritto in rubrica e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa e non menzione.

Condanna l'imputato a risarcire i danni subiti dalla sola parte civile Tu.Ro., che quantifica equitativamente in euro 1.000,00 oltre al pagamento delle spese processuali in favore della predetta parte civile, che liquida in euro 1.800, oltre a Iva e Cnap come per legge.

Motivazione in gg. 45.

Così deciso in Udine il 19 febbraio 2024.

Depositata in Cancelleria il 22 febbraio 2024.

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