Tribunale Nola, 16/01/2024, n.1841
Nel delitto di maltrattamenti in famiglia, per configurare una condotta penalmente rilevante, è necessario provare l'abitualità di atti vessatori che determinino una condizione di soggezione psicologica e di sofferenza morale nella vittima. Episodi isolati di tensione o litigi circoscritti nel tempo, anche se conflittuali, non integrano il requisito dell'abitualità né compromettono il bene giuridico protetto dalla norma.
Dott.ssa Simona Capasso - Presidente
Dott.ssa Alessandra Zingales - Giudice
Dott. Arnaldo Merola - Giudice est.
Svolgimento del processo
Con decreto che dispone il giudizio emesso dal GUP in sede in data 29 marzo 2022, Te.Gi. veniva tratto a giudizio per rispondere dei reali in epigrafe indicati.
All'udienza del 23 giugno 2022. il Tribunale, accertata la regolare costituzione delle parti e disposto procedersi in assenza dell'imputato, ritualmente citato e non comparso, dichiarava aperto il dibattimento e ammetteva i mezzi di prova orali e documentali richiesti dalle parti. All'esito, il processo veniva rinviato per l'espletamento dell'istruttoria dibattimentale. All'udienza del 10 novembre 2022, con il consenso delle parti si acquisivano l'annotazione di p.g. redatta da personale in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Marigliano in data 29 ottobre 2020 e il verbale di sommarie informazioni rese da Quartucci Saverio presso la Stazione dei Carabinieri di Napoli - Borgoloreto in data 23 marzo 2021. con rinuncia all'escussione dei testi di lista del PM, (…) ed altri (…). Il Tribunale, allora, revocava l'ordinanza ammissiva delle relative testimonianze e rinviava il processo in prosieguo.
All'udienza del 6 dicembre 2022, si procedeva all'escussione del teste.
D.Pe.
Con il consenso delle parti si acquisiva l'annotazione di p.g. redatta da personale in servizio presso la Compagnia dei Carabinieri di Castello di Cisterna in data 11 novembre 2020, con rinuncia all'escussione dei testi di lista del PM. App. Pa.Ce. e Brig. D.Fi.
Il Tribunale, allora, revocava l'ordinanza ammissiva delle relative testimonianze e rinviava il processo in prosieguo.
All'udienza del 14 marzo 2023, il processo veniva rinviato, stante l'assenza ingiustificata della teste. La.Ro. (di cui veniva disposta la citazione con l'ammenda di euro 250.00). All'udienza del 16 maggio 2023. il Tribunale prendeva atto della diversa composizione del Collegio e procedeva alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Le parli si riportavano alle richieste di prova già formulate, che venivano accolte nei medesimi termini e prestavano il consenso all'utilizzabilità degli atti già assunti. Si procedeva, poi. all'escussione della teste, La.Ro., e all'esame dell'imputato.
All'udienza del 19 ottobre 2023. il Tribunale prendeva atto della diversa composizione del Collegio e procedeva alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Le parti si riportavano alle richieste di prova già formulate, che venivano accolte nei medesimi termini e prestavano il consenso all'utilizzabilità degli atti già assunti. Si procedeva, poi, all'escussione dei testi della difesa, La.Fr. e Te.Im.
A quel punto, la difesa rinunciava all'escussione del proprio residuo teste di lista. Gr.An., e il Tribunale, nulla osservando le altre parti, revocava l'ordinanza ammissiva della relativa testimonianza. All'esito, il processo veniva rinviato in prosieguo.
All'odierna udienza, il Tribunale dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale e utilizzabili gli atti processuali contenuti nel fascicolo dibattimentale, dava la parola alle parti, che rassegnavano le conclusioni in epigrafe riportate, e. all'esito della camera di consiglio, pronunciava la presente sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione
Osserva il Collegio che alla luce delle risultanze dell'istruttoria svolta e degli atti ritualmente acquisiti al fascicolo del dibattimento, non sia stata raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto in rubrica.
Te.Gi. è chiamato a rispondere dei reati p. e p. dagli artt. 572 e 629 c.p. per aver tenuto condotte maltrattanti ed estorsive nei confronti della compagna, La.Ro.
Quest'ultima, escussa in dibattimento, ha riferito di aver intrattenuto fino all'anno 2020 una relazione sentimentale con l'odierno imputato nel corso della quale nascevano tre figli. Ro., Ma. e Sa.
Durante la convivenza, il Te. aveva sempre mostrato disinteresse per gli altri componenti della sua famiglia e aveva sempre preteso da lei che gli consegnasse parte del denaro da lei conseguito a titolo di sussidio statale o a lei donato dalla madre, in quanto aveva il vizio del gioco e dell'alcol. Al fine di indurla a consegnare le predette somme, era giunto in più di un'occasione fino ai punto di minacciarla di morte, brandendo un coltello, e di picchiarla (per lo più tirandole i capelli, spintonandola e schiaffeggiandola), anche in presenza della madre e dei figli minori. Per tale ragione, la La. nell'anno 2011 aveva anche deciso di abbandonare per qualche mese la casa familiare per rifugiarsi insieme ai bambini presso l'abitazione della madre. Tuttavia, in quel frangente aveva deciso di perdonarlo nella speranza che lo stesso potesse desistere dai suoi atteggiamenti violenti e vessatori. Ciò purtroppo, non era accaduto: anzi, la situazione era peggiorata a partire dell'anno 2019, ovvero da quando la donna aveva iniziato a percepire il reddito di cittadinanza, tanto che a seguito di un episodio verificatosi nel mese di ottobre del 2020, nel corso della quale l'uomo l'aveva per l'ennesima volta minacciata di morte, la stessa aveva deciso di allertare le forze dell'ordine e di denunciarlo.
La La. ha. poi, precisato di essersi recata un'unica volta in Ospedale per farsi refertare le lesioni cagionatele dall'odierno imputato. Ciò era accaduto a seguito di un episodio verificatosi nel maggio dell'anno 201 8 o dell'anno 2019. in occasione del quale il Te. le aveva lanciato dei piatti addosso, provocandole delle ferite che avevano richiesto l'applicazione di punti di sutura. Tuttavia, in quel frangente, la donna, su invito del cognato dell'odierno imputato, non aveva riferito che si era trattata di un'aggressione perpetrata ai suoi danni dal Te.
A fronte, poi. delle contestazioni mosse dalla difesa, la persona offesa ha provato a giustificare le contraddizioni emerse con quanto dalla stessa riferito in sede di denuncia e di sommarie informazioni. Ed invero, in ordine al momento in cui sarebbero iniziate le condotte violente del Te. ("i rapporti con il mio compagno cin circa otto anni non sono mai stati idilliaci, con discussioni quasi giornaliere per futili motivi, ma se devo essere onesta non sono mai state violente, ma classiche discussioni che avvengono tra conviventi" - "da quando percepisco il reddito di cittadinanza, da circa 15 mesi, le discussioni si sono trasformate in vere e proprie violenze"), la La. ha chiarito che in realtà a partire dall'anno 2019, ovvero da quando la stessa aveva iniziato a percepire il reddito di cittadinanza, la situazione era semplicemente peggiorata, in quanto anche prima l'odierno imputato era solito aggredirla verbalmente e fisicamente. Quanto, invece, alla circostanza relativa alle asserite violenze perpetrate dal Te. nei confronti dei figli minori, la donna ha negato di aver riferito tali fatti per la prima volta in occasione della sua escussione dibattimentale, ribadendo con forza di averli raccontati, dapprima, alla madre e. poi, alle forze dell'ordine.
In ordine, infine, alle condizioni di vita dei figli minori, la persona offesa ha spiegato che nel settembre del 2022 gli stessi venivano collocati in una casa-famiglia in quanto la persona che doveva occuparsi di loro in sua assenza li aveva abbandonati in strada senza avvisarla. Pur precisando di aver provato a riunirsi con loro presso la predetta struttura - ma ciò non gli era stato consentito atteso il suo stato di gravidanza - e di aver sempre fatto di tutto per ottenerne l'affidamento, la La. ha ammesso di non avere contatti con loro da quasi un anno. Tuttavia, anche in questo caso, la donna ha tentato di giustificarsi, chiarendo che fossero i responsabili della casa-famiglia a non consentirglielo.
L'esistenza di dissidi tra la persona offesa e l'odierno imputato ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dalla madre di lei, D.Pe.
Quest'ultima, infatti, ha riconosciuto che si verificavano, anche in sua presenza, frequenti litigi in quanto il Te. si disinteressava della famiglia e. non avendo un'occupazione lavorativa stabile, pretendeva che la figlia gli consegnasse il denaro in suo possesso. In particolare, la D.Pe. ha riferito che nell'anno 2019 era stata contattata dalla La., la quale le aveva confidato di temere che l'odierno imputato volesse picchiarla in quanto la stessa si era rifiutata di consegnargli i soldi dalla stessa percepiti a titolo di reddito di cittadinanza. Recatasi presso l'abitazione della figlia, aveva trovato i minori che piangevano e il Te., che. in evidente stato di agitazione, urlava e alzava le mani nei confronti della La.
Analogamente, in un'altra occasione, l'odierno imputato si era recato presso la sua abitazione, ove si trovava la persona offesa con i suoi figli, e all'esito dell'ennesimo litigio si era scagliato contro di lei, tirandole i capelli e schiaffeggiandola. La D.Pe. ha, quindi, concluso nel senso che la figlia fosse divenuta succube del Te., non riuscendo a reagire alle sue condotte violente e vessatorie.
L'odierno imputato, dal canto suo, ha negato gli addebiti a lui mossi, chiarendo di aver sempre svolto una stabile attività lavorativa presso un autolavaggio e di avere, quindi, sempre guadagnato il denaro necessario per provvedere, unitamente ai sussidi statali, al mantenimento del proprio nucleo familiare. Lo stesso ha, poi, dichiarato di essersi trasferito in Germania nell'anno 2022 per ragioni di lavoro, di avere continuato a mantenere contatti con i propri figli, con cui effettuava videochiamate ogni quattordici giorni, e di aver intrapreso un percorso psicologico finalizzato a ottenerne l'affidamento. Quanto ai rapporti intercorsi con la La. durante la convivenza, il Te. ha ammesso che si verificavano frequenti litigi, ma ha spiegato che ciò era dovuto al fatto che la compagna non si occupasse a sufficienza della sua famiglia, provvedendo quasi esclusivamente ai suoi bisogni. L'odierno imputato ha. inoltre, negato di aver mai tenuto condotte violente nei confronti della La. e dei suoi figli e di aver mai preteso somme di denaro dalla propria compagna, essendo economicamente autosufficiente e potendo anche contare sull'aiuto della propria famiglia.
Di analogo tenore le dichiarazioni rese dalla madre, La.Fr., e dalla sorella, Te.Im., dell'odierno imputato.
La prima, infatti, oltre a confermare il propalato del figlio, ha chiarito che il motivo della separazione tra quest'ultimo e la La. era riconducibile al comportamento instabile della donna, la quale, oltre a non occuparsi dei bisogni del compagno e dei figli, alla fine della convivenza aveva anche iniziato a intrattenere relazioni con altri uomini. La La., infatti, ha precisato di non aver mai assistito a litigi tra i due, anche durante il lungo periodo in cui gli stessi avevano vissuto presso la sua abitazione, e di dover essere intervenuta in tante occasioni per dare un aiuto materiale ed economico al figlio.
Tali circostanze sono state confermate anche dalla sorella dell'odierno imputato, la quale ha riferito di avere constatato più volte, dopo che il fratello si era separato dalla La. e si era recato in Germania, che la donna non si interessava in alcun modo dei figli minori, i quali erano lasciati a loro stessi, sporchi e denutriti.
Al fine di ricostruire i fatti in contestazione sono state acquisite le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni da Quartucci Saverio, il quale, dopo aver premesso di essere proprietario dell'abitazione, sita in Marigliano alla via (…). all'interno della quale viveva la La., unitamente al proprio compagno e ai suoi tre figli, riferiva esclusivamente di aver avuto nei novembre del 2020 una conversazione telefonica con la persona offesa, nel corso della quale, a fronte delle rimostranze dallo stesso mosse in quanto la donna non aveva ancora versato per quella mensilità il canone di locazione, quest'ultima gli confidava che stesse avendo dei problemi con l'ex compagno dal momento che lo stesso qualche settimana prima l'aveva minacciata con un coltello, chiedendole dei soldi, in quanto lo stesso non aveva un'occupazione stabile (cfr. documentazione, in atti).
Sono state, poi. acquisite le annotazioni di servizio relative a due interventi effettuati dalla p.g. operante.
Ed invero, in data 29 ottobre 2020. alle ore 11.45, agenti in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Marigliano si portavano in via (…), presso l'abitazione del nucleo familiare Te.-La. su segnalazione della madre della persona offesa. Di Trillo Filomena. Giunti sul posto, gli operanti di p.g. rinvenivano la La. in compagnia dei tre figli minori. Quest'ultima lamentava di essere stata percossa nel corso della mattina dal compagno, il quale, a dire della stessa, pur lavorando in un autolavaggio, sito in San Vitaliano nei pressi del bar (…), pretendeva parte del reddito di cittadinanza dalla stessa percepito. Entrati in casa, i militari notavano che l'abitazione fosse in disordine, ma constatavano che ciò non fosse riconducibile ai fatti narrati dalla donna. Quest'ultima, che riferiva di subire da tempo aggressioni fisiche dall'odierno imputato, da lei mai denunciate, e di essere impaurita per la propria incolumità e per quella dei figli, non presentava segni evidenti di percosse e rifiutava l'intervento del servizio sanitario di urgenza ed emergenza (cfr. documentazione, in atti). Successivamente, in data 11 novembre 2020, alle ore 19.50, agenti in servizio presso la Compagnia dei Carabinieri di Castello di Cisterna si portavano nuovamente presso l'abitazione del nucleo familiare Te.-La. in quanto era stato segnalato da un vicino che fosse in corso una lite tra l'odierno imputato e la persona offesa. Tuttavia, giunti sul posto, i militari rinvenivano sia il Te. che il La., i quali negavano quanto comunicato alla centrale operativa e riferivano che essendo presenti in casa tre minori poteva succedere che gli stessi fossero costretti ad alzare la voce. Inoltre, su espressa domanda la persona offesa negava di essere mai stata vittima di maltrattamenti fisici da parte del compagno. Infine, gli operanti di p.g. intervenuti avevano modo di notare che la donna non presentasse evidenti segni di percosse (cfr. documentazione, in atti).
Sono stati, infine, acquisiti un'annotazione di p.g. e un verbale di consegna dai quali è emerso che in data 17 settembre 2022. alle ore 18.30 circa, il Comando di Polizia Locale del Comune di Marigliano veniva allertato del fatto che vi fossero tre minori in stato di abbandono che vagavano per la città. Gli agenti Ro.Ap. e De.Ap., allora, si mettevano alla ricerca degli stessi e li rinvenivano seduti su uno scalino di un negozio di bomboniere, atteso che la commerciante aveva fornito ai bambini dei confetti per convincerli a fermarsi. In quel frangente, i tre minori riferivano spontaneamente di essere stati tino a poco tempo prima in compagnia di una badante di nome Ga., la quale si era nel frattempo allontanata, che la madre si chiamava Ro. e che la stessa era uscita, insieme al compagno con cui conviveva e con il figlio dalla stessa appena avuto con lui. Inoltre, i bambini, identificati in Te.Ro., Te.Ma. e Te.Sa., riferivano di aver mangiato con la badante una fettina di carne, ma che la stessa era pazza e li aveva abbandonati. Gli agenti, allora, tentavano, dapprima, di contattare i genitori dei minori, ma senza esito, e, poi. decidevano di svolgere ulteriori accertamenti per comprendere le condizioni di vita dei bambini, i quali apparivano sporchi e denutriti, nonché affamati e assetati. Gli stessi, infatti, avevano le unghie sporche, i vestiti sudici e chiedevano continuamente di avere qualcosa da bere e da mangiare. In particolare, la piccola Sa. si mostrava particolarmente bisognevole di affetto e di cure; la stessa, infatti, si aggrappava ai vestili del personale in servizio e chiedeva continuamente attenzioni.
Portatisi presso l'abitazione degli stessi, gli agenti apprendevano dai vicini che la La. abbandonava spesso i propri figli, i quali in quei frangenti girovagano per la strada. Gli stessi aggiungevano che la casa era in precarie condizioni igieniche e che la madre non si occupava di loro, tanto che erano stati i vicini stessi a iscriverli a scuota e a pagare la retta della mensa. Il vicinato riferiva di aver già sollecitato tale problematica agli assistenti sociali del Comune di Marigliano, attese le condizioni di abbandono e di solitudine dei minori, ma che non erano stati assunti provvedimenti.
Atteso ciò, dopo aver sondato la disponibilità di familiari del ramo paterno all'accoglienza dei bambini, si decideva di affidarli in via d'urgenza alla madre del Te. (cfr. documentazione, in atti).
Così ricostruita l'istruttoria dibattimentale, occorre preliminarmente ricordare che la legge non prevede nessuna incompatibilità, per la persona offesa, ad assumere l'ufficio di testimone, atteso che le cause di incompatibilità sono dettate solo per quelle ipotesi tipiche e tassative in cui la fonte di prova sia portatrice di un rilevante interesse a mentire, tale da non potersi rivestire di quella presunzione di terzietà e difesa propria del testimone.
Questa presunzione non viene meno per il solo fatto di essere rimasti vittime di un reato e. per l'effetto, di essere interessati alla punizione del suo autore. Infatti, l'intenzione di vedere sottoposto ai rigori della legge penale l'autore del reato non solo non è incompatibile con la genuinità della testimonianza (o delle sommarie informazioni), dovendosi, altrimenti, sempre escludere l'affidabilità e l'attendibilità della persona offesa, ma anzi, può denotare una particolare motivazione a dire il vero, giacché questo può talvolta essere l'unico modo per perseguire l'intento di giustizia.
Se. dunque, deve ammettersi che la vittima possa e. anzi, debba testimoniare (o rendere informazioni), le sue parole, tuttavia, vanno sottoposte con particolare prudenza alle generali regole di valutazione della testimonianza, che ne verificano la veridicità attraverso la rilevazione dell'indizio della menzogna, evincibile dall'eventuale presenza di intrinseche contraddizioni, di illogicità o di contrasti con eventuali altri dati probatori. Si è pertanto, affermato il principio per cui le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, senza doversi applicare le regole previste dall'art. 192, co. 3 e 4. c.p.p., ovvero senza doversi ricercare altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, ma, a tale scopo, è necessaria una precisa verifica positiva della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto. In particolare, la valutazione va condotta, sotto il profilo soggettivo, apprezzando le qualità personali, morali, intellettive e sensitive del dichiarante e, sotto il profilo oggettivo, verificando l'analiticità, l'intima coerenza e la reiterazione costante ed uniforme delle sue dichiarazioni. Può essere, tuttavia, opportuno procedere comunque al riscontro delle dichiarazioni con altri elementi, ove la persona offesa si sia anche costituita parte civile, in quanto in tali casi lo specifico interesse economico di cui è portatrice potrebbe contaminare l'attendibilità delle sue dichiarazioni {Cass., Sez. V. 13 febbraio 2020, n. 12920; Cass., Sez. V, 26 marzo 2019. n. 21135; Cass., Sez. Un., 19 luglio 2012. n. 41461; Cass., Sez. I, 24 giugno 2010, n. 29372; Cass., Sez. VI. 3 giugno 2004. n. 33162).
Ciò non significa che il giudice debba assumere come base del proprio convincimento l'ipotesi che il dichiarante riferisca scientemente il falso, salvo die, ovviamente, si ravvisino chiari e specifici elementi atti a rendere fondato un tale sospetto. In altri termini, il giudice deve limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilità della testimonianza, partendo, però, dal presupposto che, fino a prova contraria, il dichiarante riferisce fatti obiettivamente veri o da lui ragionevolmente ritenuti tali. Ciò con l'avvertenza che l'espressione "Fino a prova contraria" non va intesa nel senso della necessità di dimostrare in maniera incontrovertibile il mendacio oppure il vizio di percezione o di ricordo del dichiarante, essendo sufficiente la rilevazione di clementi positivi alti a rendere obiettivamente plausibile una di queste ipotesi (cfr. Cass., Sez. VI, 27 marzo 2014, n. 27185).
Facendo applicazione dei principi di diritto appena illustrati, la deposizione della persona offesa, la quale non appare costante nella progressione narrativa, ha evidenziato alcuni profili di contraddittorietà logica che inducono a dubitare seriamente dell'attendibilità dei relativi contenuti.
Per tale ragione, non appare possibile ricostruire in termini di certezza processuale quanto accaduto durante il rapporto di convivenza intercorso tra il Te. e la La., essendo la stessa ricostruzione dei fatti offerta da quest'ultima non del tutto credibile, attese le palesi contraddizioni in cui è incorsa la donna, la quale ha ricostruito l'intero dipanarsi degli eventi in modo controverso, arricchendo nel tempo di nuovi e contrastanti dettagli il proprio narrato (si pensi al dato delle violenze fisiche presumibilmente perpetrate ai danni dei figli minori e dalla stessa riferite solo in occasione della sua escussione dibattimentale).
La persona offesa ha reso dichiarazioni incostanti e altalenanti, si è mostrata eccessivamente generica e non è stata in grado di ricostruire nel dettaglio i singoli episodi di vessazione subiti. Nonostante le numerose sollecitazioni ricevute non è stata capace di fornire una spiegazione logica alle contraddizioni emerse nel corso della sua escussione dibattimentale. Non può nemmeno trascurarsi che le dichiarazioni della La. non solo non trovano dei puntuali riscontri negli altri elementi di prova, ma. anzi, appaiono smentite da questi ultimi. Ed invero, in disparte l'altrettanto impreciso e generico propalato della madre, gli stessi operanti di p.g. intervenuti l'11 novembre 2020 (e, quindi, in data successiva alla denuncia) presso l'abitazione del nucleo familiare Te.-La. avevano modo di apprendere dalla stessa persona offesa che questa non fosse mai stata vittima di maltrattamenti e che in quel frangente non vi fosse alcuna lite in atto tra i due.
Allo stesso modo, le dichiarazioni rese dalla La. in ordine alla condizione dei figli hanno trovato una evidente smentita in quanto appreso dal personale del Comando di Polizia Locale del Comune di Marigliano a seguito del rinvenimento dei tre minori in stato di abbandono. A dispetto di quanto dalla stessa riferito, infatti, gli agenti apprendevano dai vicini che la La. abbandonasse spesso i propri figli a loro stessi, tenendo la casa in precarie condizioni igieniche, tanto che era il vicinato (attesa l'assenza del padre, che nel frattempo si era trasferito in Germania per lavoro) che si occupava di loro, provvedendo persino a iscriverli a scuola e a pagare la relativa retta mensile.
Dal canto suo, il Te. ha fornito una ricostruzione alternativa dei fatti per cui è processo, riscontrata, oltre che dalle dichiarazioni rese dalla madre e dalla sorella, dall'ulteriore documentazione prodotta, che attesta il percorso psicologico seguito dall'odierno imputato e come detto. Lo stato di abbandono in cui versavano i figli durante la sua assenza. Ciò detto, l'intrinseca inattendibilità della testimonianza della La. nonché la totale assenza di riscontri alla stessa, impediscono pure di fare ricorso all'orientamento giurisprudenziale, che ammette a certe condizioni una valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa. Va, pertanto, osservato che non vi sono elementi fattuali di carattere obiettivo o anche soltanto logico tali da postulare la maggiore attendibilità delle prove a carico del Te. rispetto alla versione difensiva dei fatti dallo stesso prospettata, a giudizio del Tribunale almeno altrettanto credibile rispetto alla ricostruzione fornita della La.
In conclusione, le dichiarazioni della vittima non possono assolutamente essere poste a fondamento della decisione.
Ne consegue che dagli elementi sopra illustrali e analizzali non emerge, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto al capo I) della rubrica.
Il delitto previsto dall'art. 572 c.p. punisce i maltrattamenti contro i familiari o i conviventi, al fine di tutelare l'integrità della famiglia, intesa come il nucleo fondamentale della società umana, in seno al quale l'individuo, per la prima volta, esprime la sua personalità e adempie i propri doveri inderogabili di solidarietà verso l'altro, segnando, in questo modo, il suo passaggio dallo stato di natura a quello sociale.
In particolare, si tutela l'interesse della persona, che. nei rapporti di forza caratterizzanti, al pari delle altre formazioni sociali, anche la famiglia, venga a trovarsi in una posizione di disparità rispetto all'altro familiare, cui fanno da contraltare obblighi di assistenza morale e materiale, di mantenimento o di educazione in capo a quest'ultimo.
Si tratta di un reato proprio, potendo esso essere commesso soltanto da un soggetto legato alla vittima da un rapporto familiare (o di autorità, nei casi previsti dall'art. 572 c.p.). Sulla base di un'interpretazione conforme all'art. 2 Cost. la norma incriminatrice spiega la sua efficacia nei confronti non solo della famiglia fondata sul matrimonio, ma anche di quella che si fonda sull'unione civile o della c.d. famiglia di fatto.
Invero, dall'espresso riferimento alla convivenza si ricava l'applicabilità dell'art. 572 c.p. a qualsiasi consorzio umano nell'ambito del quale la convivenza, sia essa scaturita da una relazione sentimentale o da una mera consuetudine di vita, abbia dato luogo a rapporti di assistenza e di solidarietà.
Si è, così, stabilito che il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche in danno di una persona legata al reo da una relazione sentimentale, che abbia comportato un'assidua frequentazione della sua abitazione, trattandosi di un rapporto abituale tale da fare sorgere dei sentimenti di umana solidarietà e doveri di assistenza morale e materiale (cfr. Cass., Sez. V, 17 marzo 2010, n. 24688).
Al contempo, si è precisato che la cessazione della convivenza more uxorio non esclude la configurabilità del delitto in esame, quando il reo e la vittima restino comunque legati da vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione {cfr. Cass., Sez. Il, 5 luglio 2016, n. 39331). Quest'ultima è la manifestazione fenomenologica di un progetto di vita fondato sulla reciproca solidarietà e assistenza, sicchè la permanenza degli obblighi nei confronti del tiglio fa sì che la coppia sia chiamata a relazionarsi ai fini del loro adempimento, su basi di collaborazione c di reciproco rispetto, a prescindere dalla cessazione della convivenza (cfr. Cass., Sez. VI, 20 aprile 2017, n. 25498).
La condotta di maltrattamento punita dall'art. 572 c.p. va intesa come un qualsiasi comportamento diretto a provocare nella vittima una sofferenza fisica o morale, con effetti di prostrazione e di avvilimento.
Va sottolineato che lo stato di sofferenza e di umiliazione della vittima non deve necessariamente collegarsi a specifici comportamenti vessatori, ben potendo derivare anche da un clima generalmente instaurato dall'autore del reato, in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi, a prescindere dall'entità numerica degli stessi (Cass., Sez. VI, 21 dicembre 2009. n. 8592).
Più precisamente, si è chiarito che "il delitto di maltrattamenti in famiglia non è integrato soltanto dalle percosse, ingiurie, lesioni e minacce privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, ma anche dagli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità che si risolvono in vere e proprie sofferenze morali il reato in esame può essere integrato sia mediante la commissione di condotte costituenti autonome ipotesi delittuose, come tipicamente avviene nel caso in cui la persona offesa subisca lesioni personali, ma anche a seguito di condotte genericamente vessatorie, purché queste siano in grado di realizzare quello stato di umiliazione ed abituale prostrazione della vittima che tipicamente contraddistingue la nozione stessa di maltrattamenti in famiglia. In tal senso, è stato ribadito anche recentemente che il delitto di maltrattamenti in famiglia può essere integrato anche mediante il compimento di atti che di per sé non costituiscono reato, posto che il termine maltrattare non evoca la necessità del compimento di singole condotte riconducibili a fattispecie tipiche ulteriori rispetto a quella di cui all'art. 572 c.p." (Cass., Sez. VI, 30 giugno 2021. n. 29190).
Trattandosi di un reato abituale, la rilevanza penale della condotta presuppone la sua reiterazione nel tempo, in misura tale da determinare un regime di vita improntato alla sofferenza e alla subordinazione, pur non essendo affatto necessaria la quotidianità della condotta.
In particolare, il requisito dell'abitualità di cui all'art. 572 c.p. richiede "il compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se in un limitalo arco temporale, e non rilevando, data la natura abituale de! reato, che durante lo stesso siano riscontrabili nella condona dell'agente periodi di normalità e accordo con il soggetto passivo" (Cass., Sez. III, 22 novembre 2017. n. 6724).
Per affermare la responsabilità penale, è da ultimo, necessario accertare che il reo abbia avuto la consapevolezza e la volontà di sottoporre in maniera continuativa la vittima a sofferenze fisiche o morali.
Il dolo del delitto di maltrattamenti è unitario e programmatico, nel senso che esso funge da elemento unificatore della pluralità di atti lesivi della personalità della vittima, e si concretizza nell'inclinazione della volontà a una condotta oppressiva e prevaricatori a, che si va via via realizzando nella reiterazione dei maltrattamenti, nel senso che il colpevole pone in essere le singole sopraffazioni nella consapevolezza di persistere in un'attività illecita compiuta già altre volte e complessivamente finalizzata ad avvilire la personalità della vittima, a nulla rilevando, data la natura abituale del reato, che, nel lasso di tempo preso in considerazione, siano ravvisabili nella condotta del soggetto agente periodi di normalità e di intesa con il soggetto passivo, né che il soggetto attivo sia animato dal fine specifico di maltrattare la vittima (cfr. Cass.. Sez. VI, 22 settembre 2005. n. 39927). Tali elementi non ricorrono nel caso di specie.
In primo luogo, si osserva che l'imputato e la vittima all'epoca dei fatti erano legati da rapporto di convivenza, nonché di filiazione, sicchè di certo sussisteva un rapporto familiare rilevante per l'applicazione dell'art. 572 c.p., essendo irrilevante la sopravvenuta cessazione della convivenza.
Tuttavia, in conseguenza dell'impossibilità di porre a fondamento della decisione le dichiarazioni della vittima, per le ragioni già illustrate, nel caso di specie si ravvisa un ragionevole dubbio sull'insussistenza di maltrattamenti reiterati nel tempo, non potendosi ritenere provate, oltre ogni ragionevole dubbio, le condotte contestate al capo 1) della rubrica. Anche a volere prescindere - e non si può - da tali assorbenti considerazioni, occorre richiamare un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, secondo il quale dei fatti lesivi dell'integrità fisica o morale dei coniugi, che si verificano, in modo circoscritto nel tempo, durante i litigi scaturiti da una crisi coniugale, fanno venire meno l'abitualità delle condotte in direzione di una precisa volontà di determinare una sopraffazione sistematica e. quindi, una situazione di vita intollerabile per l'altro (cfr. Cass., Sez. VI, 21 gennaio 2015, n. 12065). Va richiamato pure il consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, il quale ha stabilito, che nel delitto di maltrattamenti in famiglia, deve escludersi che la compromissione del bene giuridico protetto si verifichi in presenza di semplici fatti che ledono o mettono in pericolo l'incolumità personale, la libertà o l'onore di una persona della famiglia; è infatti necessario, per la configurabilità del reato, che tali fatti siano la componente di una più ampia e unitaria condotta abituale, idonea a imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile, caratterizzato da uno stato di soggezione e di inferiorità psicologica della vittima (cfr. Cass., Sez. VI, 4 giugno 2015, n. 30903).
Nel caso di specie, anche a volere aderire alla prospettazione della persona offesa, si riscontrerebbero, comunque, unicamente degli episodi di tensione familiare, che, esaminando attentamente le dichiarazioni della vittima, non appaiono avere ingenerato nella donna nessuno stato di soggezione, d'inferiorità psicologica o di mortificazione.
Le considerazioni svolte in tenia di genericità e inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dalla La. impediscono di ritenere provate oltre ogni ragionevole dubbio anche le condotte estorsive ascritte al Te. ai capi 2) e 3) della rubrica, non trovando le stesse alcun ulteriore riscontro nel materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione.
Gli elementi di valutazione che precedono postulano, quindi, ad avviso di questo giudicante, la pronunzia di una sentenza assolutoria nei confronti dell'imputato con la formula "perché il fatto non sussiste".
Alla luce dei carichi di lavoro, si fissa in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.
P.Q.M.
Letto l'art. 530, co. 2, c.p.p., assolve Te.Gi. dai reati a lui ascritti perchè il fatto non sussiste.
Letto l'art. 544, co. 3 c.p.p., fissa in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Nola il 31 ottobre 2023.
Depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2024.