Tribunale Nola, 16/05/2024, n.811
Il delitto di maltrattamenti in famiglia, previsto dall'art. 572 c.p., si configura quando l'autore delle condotte pone in essere reiterati atti lesivi dell'integrità fisica, morale o della libertà del soggetto passivo, creando un regime di vita doloroso e mortificante. La sistematicità delle condotte, protrattesi per un tempo apprezzabile, integra l'elemento oggettivo del reato. Il dolo è desumibile dalla consapevolezza dell'autore di arrecare sofferenze alla vittima, rendendone intollerabile la convivenza. Le dichiarazioni della persona offesa, se coerenti e riscontrate, costituiscono valido fondamento probatorio, anche in assenza di ulteriori documenti o testimonianze.
Svolgimento del processo
Con decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Nola in data 10.12.2019, De.Ri. veniva chiamato in giudizio per il reato di cui all'imputazione.
Il 3.3.2020 il processo era preliminarmente rinviato per permettere la nuova notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato.
Con decreto emesso fuori udienza il 28.4.2020 il processo era rinviato per la sospensione delle attività non urgenti a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Il 24.11.2020, dichiarata l'assenza dell'imputato, non comparso senza addurre alcun legittimo impedimento anche se regolarmente avvisato, era aperto il dibattimento e ammesse le richieste istruttorie avanzate dalle parti; era poi acquisita ai sensi dell'art. 512 c.p.p. la denuncia querela sporta dalla persona offesa Le.Ra., nelle more deceduta; era altresì escussa la teste dell'accusa Gu.Lu.; il processo era rinviato per l'esame dell'ultimo teste dell'accusa, Ru.Fr., nonché esame dell'imputato e del teste a discarico. Con decreto emesso fuori udienza il 22.2.2021 il processo era rinviato per la sospensione delle attività non urgenti a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. L'8.6.2021 il processo era rinviato stante l'assenza del teste Ru.; la difesa anticipava di rinunciare al teste a discarico e il tribunale revocava l'ordinanza di ammissione. Il 21.9.2021, il 5.10.2021, il 16.11.2021, l'11.1.2022 il processo era rinviato per l'assenza del teste Ru.
Il 27.9.2022 stante l'applicazione temporanea in Corte d'appello di Napoli del magistrato titolare del fascicolo, il processo era rinviato per l'individuazione del giudice compente in sostituzione. Il 4.10.2022 il processo era rinviato al 14.2.2023 per l'imminente rientro in servizio del magistrato titolare. Il 7.3.2023 stante la proroga dell'applicazione del magistrato titolare, il processo era rinviato alla scrivente sulla base del provvedimento presidenziale. Il 4.4.2023 rinnovate le formalità di apertura del dibattimento per la modifica della persona fisica dell'organo giudicante, le parti prestavano il consenso al recupero dell'attività istruttoria espletata dinanzi ad altro magistrato; stante l'assenza dei testi e in mancanza di ragioni di urgenza, in base al decreto adottato dal presidente del Tribunale relativo all'imminente astensione per maternità del giudice titolare, il processo era rinviato al 30.1.2024, data di presumibile rientro in servizio della scrivente.
Il 30.1.2024 era escusso l'ultimo teste dell'accusa Fr.Ru. ed era svolto l'esame dell'imputato; il processo era rinviato per la discussione. Il 16.4.2024 dichiarata dichiarata chiusa l'istruttoria, le parti rassegnavano le loro conclusioni (in particolare, il pubblico ministero chiedeva la condanna dell'imputato alla pena di anni due di reclusione; la difesa chiedeva l'assoluzione perché il fatto non sussiste e in subordine minimo della pena e benefici di legge) e il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronunciava la sentenza dando lettura del dispositivo, indicando in trenta giorni il termine per il deposito della motivazione, avuto riguardo al carico complessivo di lavoro che non permetteva la redazione contestuale dei motivi.
Motivi della decisione
Alla luce dell'attività espletata e della documentazione regolarmente acquisita al fascicolo del dibattimento, l'imputato deve essere dichiarato responsabile del reato ascrittogli, essendo stata provata oltre ogni ragionevole dubbio la condotta in contestazione.
Preliminarmente deve osservarsi che la piattaforma probatoria utilizzata per il giudizio di responsabilità del prevenuto è costituita in primo luogo dalle dichiarazioni rese in denuncia dalla persona offesa, Le.Ra., acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p. a seguito del decesso della dichiarante, dalle dichiarazioni dell'altra teste privata dell'accusa, Gu.Lu., nonché dalle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria, Ru.Fr., comandante della Stazione CC di Sant'Anastasia.
Ciò posto, le risultanze istruttorie possono essere sintetizzate nei termini seguenti.
Denuncia querela della persona offesa Le.Ra (acquisita all'udienza del 24.11.2020 ai sensi dell'art. 512 c.p.p.)
Dalla denuncia querela sporta da Le.Ra. il 21.10.2015 alla Stazione CC di Sant'Anastasia è emerso che il matrimonio tra la stessa e De.Ri., contratto il 25.5.2024, si incrinò dopo soli pochi mesi ovvero a partire da quando De.Ri., rinfacciando alla moglie di non avere ricevuto nulla "in dote" dal padre, iniziò a pretendere che quest'ultimo vendesse l'abitazione dove abitava o pagasse l'affitto della loro abitazione coniugale. Dal momento che Le. si opponeva a quanto richiesto, De.Ri. dapprima prese a minacciarla e poi a percuoterla: in circa un anno la donna fu aggredita fisicamente oltre dieci volte. De.Ri. inoltre proibiva alla moglie di telefonare ai propri familiari e la costringeva a utilizzare il cellulare solo per chiamare lui. L'imputato vietava alla moglie anche di avere contatti con chicchessia ed era solito controllare il telefono della stessa per verificare eventuali chiamate in uscita.
Agli inizi del mese di ottobre, dopo avere controllato il telefono della moglie e avere verificato che la stessa aveva contattato la cognata Gu.Lu., De.Ri. prese a schiaffi e a pugni la moglie. Dopodiché l'imputato fece salire Le. a bordo dell'auto e la condusse nelle campagne di Po. in una zona dove abitualmente stazionano le prostitute; qui la fece scendere dall'auto e la minacciò di lasciarla in strada. Le. provò allora a scappare ma l'imputato le tirò contro dei sassi, per farla fermare. Subito dopo, Le. risalì sull'auto del marito e, con lo stesso, fece ritorno a casa. Rientrato presso l'abitazione, tuttavia, l'imputato continuò a minacciare la moglie, con frasi del tipo "se non fai quello che ti dico io, ti faccio male", oltre che a rivolgere epiteti quali "zoccola, puttana". Stanca di tali vessazioni, Le. provò ad andare via di casa, ma, percorsi solo poche centinaia di metri, fu raggiunta dall'imputato che la fece risalire sull'auto. L'episodio da cui scaturì la denuncia si verificò il 20.10.2015 nelle campagne di Scisciano, dove Le. lavorava come bracciante agricola. Nell'occasione la donna, notando la presenza del marito che la controllava a distanza, decise di scappare per le campagne e, chiesto un passaggio a un'automobilista sconosciuto, raggiunse la stazione di Marigliano dove poco dopo fu raggiunta dal fratello che la portò presso la sua abitazione. Le. dunque si trasferì a casa del fratello e, per paura di ulteriori gesti violenti del marito, rinunciò anche a ritirare i propri effetti personali dall'abitazione coniugale.
Escussione della teste Gu.Lu. (udienza del 24.11.2020).
Lu.Gu., moglie del fratello della Le., sentita in dibattimento, pur precisando di non frequentare abitualmente l'abitazione della cognata dal momento che De.Ri. non voleva familiari della moglie in casa, ha dichiarato che, in costanza di matrimonio, la cognata la aveva contattava in più occasioni con il suo telefonino (un cellullare vecchio tipo senza alcun applicativo o social network) all'ora di pranzo - ovvero nell'unico momento in cui poteva chiamare - per confidarla di essere picchiata dal De.Ri.
La teste ha dichiarato altresì di avere appreso dalla cognata che l'imputato la faceva andare a lavorare nei campi ma la controllava da lontano e inoltre le prendeva i soldi del lavoro nonché i documenti. La teste ha riferito che Le., prima di tornare a casa, doveva cancellare la telefonata perché il marito la controllava.
Gu. ha dichiarato di avere appreso dalla cognata anche di un episodio in cui, dopo un litigio, De.Ri. portò Le. in una strada frequentata da prostitute e la minacciò di lasciarla in quel luogo.
La teste ha dichiarato poi che, quando Le. decise di abbandonare la casa coniugale, scappando un giorno dal luogo di lavoro, facendosi dare un passaggio da uno sconosciuto e venendo poi prelevata dal fratello per essere portata all'abitazione di quest'ultimo, iniziò a riceve telefonate anche da Ri., il quale la chiamava anche 20-25 volte al giorno per sapere se aveva notizie della moglie. In occasione di tali telefonate l'imputato sollecitato dalla teste ammise anche di avere picchiato la moglie in più circostanze, riconoscendo di avere sbagliato e di volere ritornare insieme alla donna.
Escussione del maresciallo Fr.Ru. (udienza del 30.1.2024).
Il maresciallo Ru., escusso in dibattimento, ha dichiarato di essersi limitato alla recezione della querela della sig.ra Le.
Esame dell'imputato (udienza del 30.1.2024).
ùL'imputato, sottopostosi ad esame, nel riferire che, prima del matrimonio con la Le., era stato sposato trent'anni con una donna -di cui era rimasto poi vedovo - senza avere mai problemi, ha dichiarato che l'80 per cento delle cose dichiarate in denuncia dalla moglie sono false e che le incomprensioni con la Le. scaturirono prevalentemente dall'invadenza del di lei padre, che pretendeva di fare il "padrone" a casa del De.Ri., approfittando del fatto che, alcuni giorni della settimana, l'imputato lavorava fuori regione.
L'imputato ha escluso tuttavia che di avere avuto in questi casi atteggiamenti aggressivi, restando anzi in silenzio o allontanandosi per non reagire alla condotta del suocero.
La valutazione del materiale probatorio e la qualificazione giuridica dei fatti accertati.
Sulla scorta del tratteggiato quadro probatorio, la ricostruzione dei fatti emersa dalle dichiarazioni dei testi dell'accusa è attendibile, potendosi valutare coerente e puntuale la versione offerta da Ra.Le. nella denuncia querela sporta, acquisita ai sensi dell'art. 512 c.p.p., in cui ha descritto con precisione le condotte patite e i motivi addotti alla base delle stesse.
Nell'esporre i fatti in denuncia, poi, Le. non è sembrata animata né da intenti calunniatori né da sentimenti di astio per fatti diversi da quelli denunciati nei confronti dell'imputato.
Posto poi che, per la pacifica giurisprudenza di legittimità, l'editto accusatorio può reggersi anche esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, quando giudicata credibile sulla scorta di un vaglio attento e rigoroso, si osserva che le dichiarazioni già altamente credibili di Iovino hanno trovato ulteriore conforto nei plurimi riscontri esterni, costituiti dalle dichiarazioni della teste Gu., l'attendibilità della quale non può essere messa in discussione esclusivamente alla luce del rapporto di affinità esistente con la denunciante, a meno di non volere credere, in difetto di qualsivoglia elemento oggettivo, che la teste abbia partecipato ad una macchinazione ordita ai danni del prevenuto.
A fronte di un univoco quadro accusatorio, l'imputato ha inteso fornire una versione alternativa, tuttavia smentita dalle risultanze istruttorie e priva di qualsivoglia riscontro.
Per quanto attiene alla qualificazione giuridica delle condotte accertate, dunque, senz'altro risulta integrato il delitto di maltrattamenti ascritto in rubrica.
Posto infatti che la materialità del delitto di cui all'art. 572 c.p. si concreta in una serie di atti lesivi dell'integrità fisica, della libertà o del decoro del soggetto passivo nei confronti del quale viene così posta in essere una condotta di sopraffazione sistematica tale da rendere particolarmente dolorosa la stessa convivenza (cfr.: Cass., sez. Ili, n. 6724/2017), la condotta penalmente rilevante provata in capo a De.Ri., durando per un tempo apprezzabile (circa cinque mesi) ha senza dubbio creato nella compagnia uno stato di intollerabile sofferenza e una situazione di prostrazione che, protraendosi per una durata apprezzabile (circa cinque mesi), ha inciso sulla sua libertà morale oltre che sulla sua integrità fisica.
Che tali comportamenti travalicarono quella che è la normale dialettica di una relazione - per quanto conflittuale - tra conviventi e furono idonei a determinare un regime di vita mortificante e insostenibile per la denunciante, lo si desume ragionevolmente dalla natura dei comportamenti stessi, che costrinsero Le. a un regime di vita incompatibile con le normali condizioni di vita, come confermato dalla circostanza che, nel mese di ottobre 2015, Le. decise di porre fine al matrimonio, andando a vivere con il fratello.
Del delitto di maltrattamenti ricorre anche l'elemento psicologico, potendosi ragionevolmente desumere dalla condotta così come ricostruita all'esito del dibattimento che l'imputato fosse consapevole che le proprie azioni determinavano una serie di sofferenze morali e fisiche nella moglie.
Il trattamento sanzionatorio
Relativamente al trattamento sanzionatorio da irrogare, non si valutano riconoscibili in favore dell'imputato le circostanze attenuanti generiche non essendo emerso alcun elemento suscettibile di una valutazione favorevole per l'imputato, fatta eccezione per la sola incensuratezza, che tuttavia stride con la condotta finora accertata (cfr.: certificato del casellario giudiziale in atti). Alla luce delle considerazioni esposte, pertanto, valutati tutti i parametri di cui all'art. 133 c.p.p., l'imputato deve essere condannato alla pena che si stima equa di anni due di reclusione. Il governo delle spese del presente processo segue la soccombenza ai sensi dell'art. 535 c.p.p. Stante l'entità della pena e la già menzionata incensuratezza sussistono i presupposti per riconoscere il beneficio della sospensione condizionale della pena.
P.Q.M.
Letti gli artt. 553-535 c.p.p. dichiara De.Ri. responsabile del delitto ascittogli e per l'effetto lo condanna alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Letto l'art. 163 c.p. ordina la sospensione della pena in favore dell'imputato ai termini e alle condizioni di legge.
Letto l'art. 544 c.p.p. indica in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Nola il 16 aprile 2024.
Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2024.