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Violazione degli obblighi di assistenza familiare: Applicabilità dell’art. 131-bis c.p. per tenuità del fatto (Corte appello Napoli - Sesta sezione)

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Corte appello Napoli sez. VI, 11/09/2024, n.7607

In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il reato può essere escluso per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p., qualora l’inadempimento risulti meramente occasionale, sia stato successivamente sanato dall’imputato e il danno arrecato appaia modesto in relazione alla condotta complessiva.

Assoluzione per mancata corresponsione di mezzi di sussistenza: rilevanza dello stato di indigenza dell’imputato (Giudice Alessandra Ferrigno)

Violazione degli obblighi di assistenza: condanna per mancato mantenimento e disinteresse verso il figlio minore (Giudice Cristiana Sirabella)

Violazione degli obblighi di assistenza familiare: condanna per mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento (Giudice Cristiana Sirabella)

Violazione degli obblighi familiari: il ruolo dell'inadempimento parziale e dell'onere probatorio dell’imputato (Giudice Antonio Palumbo)

Violazione degli obblighi familiari: l’assoluzione per impossibilità economica assoluta e incolpevole (Giudice Antonio Palumbo)

Violazione degli obblighi di mantenimento: applicazione dell’art. 570 bis c.p. per inadempimento agli obblighi divorzili (Giudice Alessandra Ferrigno)

Violazione degli obblighi di assistenza familiare: condanna per mancata corresponsione del mantenimento e disinteresse verso il figlio minore (Giudice Cristiana Sirabella)

Esclusione del reato di violazione degli obblighi familiari: mezzi di sussistenza e valutazione penale (Giudice Cristiana Sirabella)

Violazione degli obblighi di assistenza familiare: criteri per l’accertamento dello stato di bisogno e dell’impossibilità ad adempiere (Giudice Antonio Palumbo)

Omesso mantenimento: la rilevanza delle dichiarazioni della persona offesa e la necessità di prova certa dell'inadempienza (Giudice Antonio Palumbo)

La sentenza integrale

Svolgimento del processo
All'udienza del 13 marzo 2023 il G.M. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha emesso, all'esito di giudizio ordinario, la sentenza n. 1269 con la quale ha dichiarato l'imputato colpevole del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti dell'ex coniuge Mo.Ve. e del figlio minore Gi. e l'ha condannato alla pena (sospesa) indicata in epigrafe.

Avverso tale sentenza di condanna ha proposto appello il difensore dell'imputato, reclamando:

- con il primo motivo, la nullità della sentenza di primo grado, essendo contenuto nel dispositivo il riferimento ad un reato non contestato all'imputato e non vigente al momento della commissione dei fatti ed essendo stata pronunciata sentenza di condanna senza una preventiva modifica dell'imputazione;

- con il secondo motivo, l'assoluzione del proprio assistito perché il fatto non sussiste: evidenzia a riguardo la Difesa come dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa non sia emerso né lo stato d bisogno della stessa né l'abitualità nella mancata corresponsione del dovuto da parte del prevenuto, avendo la teste dichiarato di avere un lavoro e di poter mantenere il figlio minore alla scuola privata anche senza l'apporto dell'ex consorte. Inoltre, secondo la prospettazione difensiva, il mancato versamento delle somme dovute da parte del Gi. si sarebbe protratto per un tempo abbastanza limitato ed avrebbe riguardato somme comunque esigue, in seguito corrisposte all'atto della transazione intervenuta tra le parti;

- col terzo motivo la assoluzione del Gi. perché il fatto non costituisce reato, trattandosi di questione meramente civilistica, come reso evidente dalla transazione di carattere economico sottoscritta dalle parti;

- col quarto motivo, l'assoluzione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis c.p.p., rilevando in tal senso il comportamento riparativo e collaborativo tenuto dal Gi. ed estrinsecatosi nella intervenuta transazione tra le parti, unitamente al raggiungimento della maggiore età del figlio Gi. nell'aprile 2018;

A seguito di alcuni di rinvii dovuti alla regolarizzazione delle notifiche, la Corte, definitivamente mutata la composizione del collegio, riunitasi in camera di consiglio all'udienza del 20 giugno 2024 con le modalità di cui all'art. 23 comma 9 del D.L. 28.10.2020 n. 137, come richiamato dall'art. 23 comma 3 D. L. 9.11.2020 n. 149, acquisiva le conclusioni scritte del PG e decideva il procedimento depositando il dispositivo della sentenza che in questa sede si motiva, riservandosi il

maggior termine di cui all'art. 544, co. III c.p.p., tenuto conto della necessaria previsione di termini più stringenti per i numerosi e concomitanti procedimenti con imputati detenuti.

Motivi della decisione
La sentenza deve essere riformata nei termini di seguito indicati.

Va preliminarmente osservato che questa Corte, in ordine alla affermazione di penale responsabilità del prevenuto per il reato a lui ascritto in imputazione, ritiene integralmente condivisibili la analitica ricostruzione dei fatti e la attenta motivazione poste a fondamento della sentenza impugnata, ad esse riportandosi, nella parte in cui le censure formulate non contengono elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi dal predetto giudice. Il rinvio alla sentenza di primo grado è, infatti, ritenuto legittimo dalla giurisprudenza della Suprema Corte proprio per tali motivi, potendo la motivazione della sentenza di secondo grado "essere concisa e riguardare gli aspetti nuovi o contradditori o effettivamente mal valutati" (vedi, tra le altre, Cass. Sez. I sent. n. 46350 del 2/103/12-2003 e Cass. sez. Ili sent. n. 27300 del 14-5/17-6-2004), dal momento che le motivazioni della sentenza di primo grado e di secondo grado si integrano divenendo un unicum inscindibile (vedi, tra le altre, Cass. sent. n. 13926 del 1/12/2011; Cass. sent. n. 14022 del 12/1/2016). Ciò posto, va preliminarmente reietto il motivo di gravame sub 1) risultando dalla lettura completa ed attenta della sentenza di primo grado come il riferimento in dispositivo all'art. 570 bis c.p. debba essere necessariamente ricondotto nell'ambito del mero refuso materiale, stante l'assenza nel corpo della sentenza di alcun riferimento e/o motivazione sul punto ed essendo la norma di cui all'art. 570 bis c.p. successiva alla contestazione elevata, così come peraltro correttamente posto in evidenza dalla stessa Difesa.

Peraltro, "integra il delitto di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., e non anche quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, che nel primo rimane assorbito ai sensi dell'art. 15 cod. pen., la condotta dell'agente che ometta di versare in favore di figli minori l'assegno liquidato in sede civile, ove da tale omissione discenda la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza, in quanto, alla materia che accomuna entrambe le fattispecie - obbligo di assistenza materiale, quale proiezione del dovere di cura - solo nel primo caso si aggiunge l'elemento specializzante dello stato di bisogno, correlato alla mancanza di mezzi di sussistenza" (cfr. Sez. 6 Sentenza n. 45103 del 10/10/2023 Ud. (dep. 08/11/2023) Rv. 285473 -01) Del pari non meritevoli dì accoglimento risultano i motivi assolutori di cui ai punti sub 2 e 3 dell'atto di gravame.

Ed invero, in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età del figlio, in favore del quale è previsto l'obbligo di contribuzione al mantenimento, rappresenta "in re ipsa" una condizione soggettiva di stato di bisogno, che non è esclusa per il fatto che, in virtù della elevata disponibilità economica del genitore presso il quale è collocato, il figlio non versi in reale stato di bisogno, ma goda anzi di pieno benessere ed elevato tenore di vita. Né ai fini della integrazione degli elementi costitutivi del reato rileva - diversamente da quanto sostenuto nello scritto difensivo - l'accordo transattivo intercorso tra i coniugi, dal momento che tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il recupero dei crediti operato dall'avente diritto non esclude la sussistenza dello stato di bisogno del medesimo, nè dell'elemento soggettivo del reato, ponendosi, rispetto alla perpetrala omissione, come un "post factum" dimostrativo della pregressa facoltà di spontaneo adempimento da parte dell'obbligato" (cfr. Sez. 6-Sentenza n. 28215 del 25/09/2020 Ud. (dep. 09/10/2020) Rv. 279574 - 01)

Del pari non può essere accolta la tesi difensiva relativa all'entità modesta e alla durata contenuta dell'inadempimento, risultando dalle prove acquisite in atti che l'inadempimento è durato per circa cinque anni e dalla data della denuncia dell'aprile 2016 si è protratto per circa un anno e mezzo (cfr. dichiarazioni testimoniali rese dalla ex consorte - pagg. 8 e 11 verbale udienza del 17-10-2022) Tutte le considerazioni svolte, unitamente alle diffuse e condivise argomentazioni enunciate dal giudice di prime cure consentono di ravvisare, dunque, gli estremi oggettivi e soggettivi del contestato reato dì cui all'art. 570 c.p.

Ne consegue che vanno reietti i motivi assolutori sub 2 e 3 in quanto impegnati a ripercorrere un tracciato già abbondantemente ed esaustivamente arato dalla motivazione della sentenza di primo grado, non essendo il giudice del gravame "tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che anche attraverso una valutazione globale delle stesse egli spieghi adeguatamente le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dovendosi in tal caso ritenersi disattesa ogni singola doglianza che, anche se non espressamente confutata, sia logicamente incompatibile con la complessiva - da intendersi nel senso testé precisato - giustificazione della decisione (sez. 2A, 10/11/2000, Gianfreda, rv. 218590).

Ciò nondimeno, in accoglimento della doglianza difensiva relativa alla tenuità del fatto, ritiene il Collegio che il caso in disamina vada più correttamente ricondotto nella disciplina prevista ai sensi dell'art. 131 bis c.p., avendo il prevenuto cessato la condotta inadempiente e rimediato alla pregressa condotta di inadempimento degli obblighi di assistenza familiare accordandosi transattivamente con la parte lesa che si è ritenuta soddisfatta della somma oggetto della transazione.

Ed invero - così come sostenuto dalla Suprema Corte nella pronuncia 19126/2016, richiamando autorevole dottrina, che trae spunto dai principi in passato fissati dal Giudice delle Leggi - C. Cost. sent. 15-24/06/1992, n. 299 - ai fini dell'applicazione della innovativa norma ex art. 131 bis c.p., il giudice di merito (e nel caso di specie questa Corte) deve valutare l'indice-criterio "della particolare tenuità dell'offesa nonché l'indice requisito della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., indici che possano pertanto incidere sulla non punibilità ovvero devono riguardare soltanto quei comportamenti penali (non abituali) che, sebbene non inoffensivi, in presenza dei presupposti normativamente indicati (ovvero i reati con una pena detentiva non superiore nel minimo a due anni o la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena) risultino di così modesto rilievo da non ritenersi meritevoli di ulteriore considerazione in sede penale".

Peraltro, il tema dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. al delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare è stato più volte affrontato dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale sì è ripetutamente espressa in termini dì compatibilità del predetto istituto con la fattispecie di cui all'art. 570 c.p., laddove sia possibile desumere la particolare tenuità del fatto dal carattere di mera occasionalità dell'omessa corresponsione del contributo al mantenimento dei figli (cfr. Cass., Sez. 6 , Sentenza n. 5774 del 28/01/2020).

Ebbene, nel caso che ci occupa, alcun dubbio può profilarsi in ordine al carattere meramente occasionale dell'inadempimento del prevenuto dell'obbligo di mantenimento del figlio minore, avendo, invero, il Gi. provveduto ex post alla corresponsione delle somme non adempiute precedentemente. Per di più, in linea con l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'art. 131 bis c.p., va necessariamente valorizzata la condotta susseguente al reato posta in essere dal prevenuto, così rilevando in senso di depotenziata offensività del fatto l'accordo transattivo tra le parti La sentenza va dunque riformata nei termini prima indicati e l'imputato va dichiarato assolto dal reato contestato per la particolare tenuità del fatto ascrittogli.

Sussistono i presupposti per assegnare per la stesura della motivazione il maggior termine indicato in dispositivo, ex art. 544 co III c.p.p., tenuto conto della necessaria previsione di termini più stringenti per i numerosi e concomitanti procedimenti con imputati detenuti.

P.Q.M.
Visto l'art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza emessa in data 13 marzo 2023 dal G.M. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, appellata da Gi.Gi., dal reato di cui all'art. 570 c.p. commi 1 e 2 n.2 c.p. ascritto in imputazione perché non è punibile per la particolare tenuità del fatto.

Motivazione riservata in novanta giorni.

Ai sensi dell'art. 23 comma 3 D.L. 9.11.2020 n. 149 pubblicato in G.U. del 9.11.2020, manda alla cancelleria per la comunicazione a mezzo PEC alle parti.

Così deciso in Napoli il 20 giugno 2024.

Depositato in Cancelleria l'11 settembre 2024.

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