Tribunale Napoli sez. I, 05/10/2018, (ud. 05/10/2018, dep. 05/10/2018), n.11064
La prescrizione del reato è causa di estinzione che impedisce la prosecuzione del procedimento penale quando il termine massimo previsto dalla legge, comprensivo delle eventuali interruzioni, è decorso senza cause di sospensione. Ai sensi dell’art. 531 c.p.p., il giudice deve dichiarare il non doversi procedere per intervenuta prescrizione se non vi sono elementi per un’assoluzione nel merito. La normativa successiva alla L. 251/05, se più favorevole all’imputato, trova applicazione anche per fatti antecedenti alla sua entrata in vigore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato il 8.07.16, V.M. e P.V. venivano tratti giudizio per rispondere del reato riportato nella rubrica del presente provvedimento.
All'udienza del 6.04.18, assente l'imputato, già costituita la parte civile, il Giudice, verificata l'assenza di questioni preliminari, dichiarava aperta l'istruttoria dibattimentale ed, ammesse le prove richieste dalle parti, procedeva ad escutere il teste M.L., demandante, ed il teste ass. G.F., in servizio presso il Commissariato di PS Giugliano, polizia scientifica: il processo veniva, poi rinviato per il prosieguo dell'istruttoria dibattimentale.
All'udienza del 5.10.18, assenti i testi del PM, le parti chiedevano al Giudice di emettere una sentenza di non doversi a procedere nei confronti degli imputati in relazione al reato loro ascritto in rubrica perché estinto per intervenuta prescrizione.
Il Giudice, preso atto della richiesta delle parti, decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudicante, accogliendo la richiesta congiunta delle parti ritiene di dover emettere nei confronti di V.M. e P.V. una sentenza, ex art. 531 c.p.p., di non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
In tal senso, dal decreto di citazione risulta che l'episodio delittuoso ascritto all'imputato risale al 12.03.2011.
A tale momento va fissato dies a quo da cui decorre il termine di anni sei di prescrizione della fattispecie criminosa in esame (art. 624-625 c.p.) applicandosi la normativa, in materia di prescrizione, successiva alla entrata in vigore della L. 251/05 perché più favorevole all'imputato.
Ne consegue che il termine massimo di prescrizione (anni sette e mesi sei) del reato contestato, sebbene tempestivamente interrotto ex art. 160 c.p., per effetto dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, risulta interamente maturato in forza dello sbarramento temporale di cui all'art. 160, terzo comma, ultima parte, c.p., in data 12.09.2018 non essendo intervenute nelle more del processo cause di sospensione del corso della prescrizione ascrivibili agli imputati o al loro difensore.
Ne consegue che, ad avviso del Giudicante, va dichiarato non doversi procedere nei confronti di V.M. e P.V. in relazione al reato ascritto in rubrica, perché estinto per intervenuta prescrizione. Ai sensi dell'art. 531 c.p.p., si impone la declaratoria della suddetta causa estintiva del reato, non ravvisandosi gli estremi per una pronuncia assolutoria nel merito.
P.Q.M.
Letto l'art. 531 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di V.M. e P.V. in ordine al reato ascritto in quanto estinto per intervenuta prescrizione.
Napoli, 5 ottobre 2018