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Prescrizione del reato e limiti alla pronuncia assolutoria nel merito (Giudice Cristiana Sirabella)

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Tribunale Napoli sez. I, 07/02/2018, (ud. 07/02/2018, dep. 07/02/2018), n.1709

La dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione (art. 531 c.p.p.) non consente una pronuncia assolutoria nel merito qualora gli elementi emersi non conducano a escludere la responsabilità penale dell’imputato. La prescrizione decorre dal dies a quo individuato in relazione alla commissione del reato, considerando eventuali retrodatazioni derivanti dall'accertamento dei fatti.

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Prescrizione del reato e calcolo dei termini: estinzione per decorso del tempo (Giudice Cristiana Sirabella)

Prescrizione e estinzione del reato: obbligo di dichiarazione in assenza di cause sospensive

Morte dell’imputato come causa di estinzione del reato: applicazione dell’art. 150 c.p.

Prescrizione del reato e confisca del bene: il caso di un assegno sequestrato

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Prescrizione e decorrenza dei termini: dichiarazione di estinzione del reato ex art. 640 c.p. (Giudice Cristiana Sirabella)

Prescrizione e decorrenza dei termini: obbligo di dichiarazione in assenza di cause sospensive

Prescrizione del reato in assenza di notifica: applicazione dell’art. 129 c.p.p.

Prescrizione del reato: criteri di calcolo e impossibilità di pronuncia nel merito

La sentenza integrale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato il 2.04.13, C.V. veniva tratta a giudizio per rispondere dei reati riportati nella rubrica del presente provvedimento.

All'udienza del 5.11.14, assente l'imputata, costituita parte civile il Comune di Napoli, il Giudice, verificata l'assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento ed ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti, rinviava il processo a causa dell'assenza di tutti i testi di lista del PM.

Dopo alcuni rinvii sempre dovuti all'assenza dei testi di lista, all'udienza del 15.03.17, mutata la persona fisica del giudicante, rinnovata l'istruttoria dibattimentale, il Giudice procedeva ad escutere il teste ass. S.V., all'epoca dei fatti in servizio presso la Polizia Municipale di Napoli e rinviava il processo per escutere i testi della Difesa.

All'udienza del 7.06.17, nonostante l'adesione del Giudice e del PM all'astensione indetta dalle associazioni di categoria, il processo veniva ugualmente trattato in quanto soggetto a prescrizione imminente e veniva rinviato per l'assenza dei testi della difesa che venivano multati all'udienza del 6.12.17 in quanto nuovamente assenti.

All'udienza del 7.02.18 la Difesa dell'imputata chiedeva al Giudice di emettere una sentenza di non luogo a procedere nei confronti di C.V. in relazione ai reati a lei ascritti in quanto estinti per intervenuta prescrizione; il PM si associava alla richiesta e la Difesa di parte civile si rimetteva al Giudice.

Il Giudice, preso atto della richiesta, verificati gli atti, decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo giudicante ritiene che la richiesta del Difensore meriti di essere accolta dovendo emettere nei confronti di C.V. una sentenza di non doversi procedere in relazione ai reati a lei ascritti in rubrica perché estinti per intervenuta prescrizione.

In tal senso, dal decreto di citazione risulta che i fatti ascritta all'imputata risalgono al 3.09.2012.

Preliminarmente quanto alla contestazione di cui al capo sub 1) lett. d) della rubrica che tale ipotesi potrebbe essere considerata quale ipotesi delittuosa trattandosi di realizzazione di un manufatto in zona vincolata ed in particolare di una tettoia di 400 mq con h. di 4,00 m. del volume di circa 1600 metri cubi (dunque superiore ai 1000 metri cubi previsti ex art. 181 co. 1 bis Dlvo 42/04) osserva lo scrivente che sulla scorta delle dichiarazioni rese dal teste S. che dichiarava che, sulla scorta delle avioriprese, tutti i manufatti in contestazione risultavano già presenti e nella stessa consistenza al settembre 2017 ad eccezione del manufatto contestato sub 1) lettera f) che risultava ampliato, dovendosi, pertanto, retrodatare la data di commissione delle opere in relazione al capo sub 1) lett. f) al settembre 2007.

Ne consegue che in relazione a tutte le opere ad eccezione di quella di cui al capo sub 1) lett. f), il dies a quo del termine quadriennale di prescrizione delle fattispecie contestate in rubrica va retrodatato al settembre 2007, mentre per l'opera di cui al capo sub 1) lett. f) il dies a quo resta quello del 3.09.2012.

Ne consegue che il termine massimo di prescrizione dei reati contestati risulta interamente maturato in forza dello sbarramento temporale di cui all'art. 160, terzo comma, ultima parte, c.p., in data 3.09.2017 in relazione al manufatto di cui al capo 1) lettera f), m data (convenzionalmente) 30.09.2012 in relazione ai reati di cui ai capi sub 1) lettere a), b), c), e) g), h), i), l), m); ed in data 30.03.2015 in relazione al manufatto di cui al capo sub 1) lett. d) (trattandosi di ipotesi delittuosa).

Ai sensi dell'art. 531 c.p.p., si impone la declaratoria della suddetta causa estintiva del reato, non ravvisandosi gli estremi per una pronuncia assolutoria nel merito.

P.Q.M.
Letto l'art. 531 c.p.p., dispone non doversi procedere nei confronti di C.V. in ordine ai reati ascritti in quanto estinti per intervenuta prescrizione.

Napoli 7 febbraio 2018

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