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Prescrizione del reato: prevalenza del rinvio per assenza dei testi sul rinvio per astensione (Giudice Cristiana Sirabella)

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Tribunale Napoli sez. I, 12/02/2018, (ud. 12/02/2018, dep. 12/02/2018), n.1952

In tema di prescrizione, il dies a quo decorre dalla data del fatto contestato, e non da quella dell’accertamento, in ossequio al principio del favor rei. I rinvii per assenza dei testi prevalgono, ai fini del computo del termine, su quelli disposti per astensione del difensore.

Prescrizione dei reati: limiti dell’assoluzione nel merito e criteri di computo applicabili (Giudice Francesco Pellecchia)

Prescrizione del reato e calcolo dei termini: estinzione per decorso del tempo (Giudice Cristiana Sirabella)

Prescrizione e estinzione del reato: obbligo di dichiarazione in assenza di cause sospensive

Morte dell’imputato come causa di estinzione del reato: applicazione dell’art. 150 c.p.

Prescrizione del reato e confisca del bene: il caso di un assegno sequestrato

Estinzione del reato per prescrizione: applicazione e riqualificazione giuridica (Giudice Eliana Franco)

Prescrizione e decorrenza dei termini: dichiarazione di estinzione del reato ex art. 640 c.p. (Giudice Cristiana Sirabella)

Prescrizione e decorrenza dei termini: obbligo di dichiarazione in assenza di cause sospensive

Prescrizione del reato in assenza di notifica: applicazione dell’art. 129 c.p.p.

Prescrizione del reato: criteri di calcolo e impossibilità di pronuncia nel merito

La sentenza integrale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato il 20.02.13, S.S. veniva tratto giudizio per rispondere dei reati riportati nella rubrica del presente provvedimento.

Dopo alcuni rinvii dovuti alla irritualità delle notifiche per una delle persone offese e dovuti all'assenza dei testi di lista, all'udienza del 3.07.17, già contumace l'imputato, il Giudice, verificata l'assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento, invitava le parti ad illustrare i mezzi istruttori ed ammesse le prove, procedeva ad escutere il teste isp. C.G., in servizio presso la Polizia Postale di Napoli; il processo veniva poi rinviato per eventuale integrazione probatoria e per le conclusioni.

All'udienza del 12.02.18, mutata la persona fisica del giudicante, rinnovata l'istruttoria dibattimentale, le parti concordemente chiedevano al Giudice di emettere una sentenza di non doversi procedere in relazione ai reati ascritti in rubrica perché estinti per intervenuta prescrizione.

Il Giudice, preso atto della richiesta delle parti, decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Quello Giudicante, accogliendo la richiesta della parti, ritiene di dovere emettere nei confronti di S.S. una sentenza di non doversi procedere in relazione ai reati ascritti in rubrica perché estinti per intervenuta prescrizione.

Ed in tal senso, dagli atti presenti nel fascicolo dibattimentale emerge che i fatti ascritti all'imputato risalgono sino al 22.02.2010, data questa dell'ultima ipotesi di truffa in contestazione.

Tale momento costituisce, dunque, il dies a quo del termine di prescrizione della fattispecie criminosa p. e p. dall'art. 640 c.p., applicandosi la normativa, in materia di prescrizione, successiva alla entrata in vigore della L. 251/05 alla luce del tempus commissi delicti.

Ne consegue che il termine massimo di prescrizione (anni sette e mesi sei), sebbene tempestivamente interrotto ex art. 160 c.p., per effetto dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, risulta interamente maturato in forza dello sbarramento temporale di cui all'art. 160, terzo comma, ultima parte, c.p., in data 12.08.2017 non potendosi conteggiare ai fini della sospensione del corso della prescrizione il rinvio per astensione (dal 9.11.15 al 14.11.16) in quanto in quell'udienza i testi di lista risultavano assenti, dovendo prevalere, in considerazione del principio del favor rei, tale motivo di rinvio rispetto a quello per astensione.

Ne consegue che, ad avviso del Giudicante, va dichiarato non doversi procedere nei confronti di S.S. in relazione ai reati ascritti in rubrica, perché estinti per intervenuta prescrizione.

Ai sensi dell'art. 531 c.p.p., si impone la declaratoria della suddetta causa estintiva dei reati, non ravvisandosi gli estremi per una pronuncia assolutoria nel merito.

P.Q.M.
Letto l'artt. 531 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di S.S. in ordine ai reati ascritti in quanto estinti per intervenuta prescrizione.

Napoli, 12 febbraio 2018

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