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Sottrazione agli obblighi di mantenimento dei figli: configurabilità del reato e limiti dell’esimente economica (Giudice Antonia Ardolino)

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Tribunale Nola, 14/05/2024, n.1043

Il reato di cui all'art. 570 c.p. si configura quando il genitore obbligato si sottrae volontariamente e consapevolmente al mantenimento del figlio minore, determinandone lo stato di bisogno, nonostante la presenza di terzi coobbligati o obbligati in via sussidiaria che provvedano temporaneamente al sostentamento. La capacità economica dell'obbligato può assumere valore esimente solo in caso di assoluta e non colpevole impossibilità.

Assoluzione per mancata corresponsione di mezzi di sussistenza: rilevanza dello stato di indigenza dell’imputato (Giudice Alessandra Ferrigno)

Violazione degli obblighi di assistenza: condanna per mancato mantenimento e disinteresse verso il figlio minore (Giudice Cristiana Sirabella)

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Violazione degli obblighi familiari: il ruolo dell'inadempimento parziale e dell'onere probatorio dell’imputato (Giudice Antonio Palumbo)

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Violazione degli obblighi di assistenza familiare: condanna per mancata corresponsione del mantenimento e disinteresse verso il figlio minore (Giudice Cristiana Sirabella)

Esclusione del reato di violazione degli obblighi familiari: mezzi di sussistenza e valutazione penale (Giudice Cristiana Sirabella)

Violazione degli obblighi di assistenza familiare: criteri per l’accertamento dello stato di bisogno e dell’impossibilità ad adempiere (Giudice Antonio Palumbo)

Omesso mantenimento: la rilevanza delle dichiarazioni della persona offesa e la necessità di prova certa dell'inadempienza (Giudice Antonio Palumbo)

La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'imputato D.Lu. era citato a comparire alla udienza del 17.9.2021 per rispondere del reato allo stesso ascritto in rubrica del decreto di citazione emesso addì 12.11.2020.

Alla predetta udienza si procedeva alla dichiarazione di assenza del prevenuto, dunque, ammessa la parte civile Fu.An., il g.m. apriva il dibattimento e ammetteva le prove. Alla successiva udienza del 17.12.21 si procedeva alla escussione della persona offesa, del teste D.Ma., acquisendo con il consenso l'esito delle indagini patrimoniali. Le udienze del 28.1.2022, 22.4.2022, 25.10.2022, 14.3.2023, 24.10.2023 erano rinviate per le motivazioni di cui ai rispettivi verbali redatti e, alla udienza del 23.1.24 si procedeva alla escussione del teste Au.Sc. differendo, su istanza difensiva, al 23.4.2024 alla quale il D.Lu. offriva spontanee dichiarazioni e depositava documentazione. Alla udienza del 14.5.2024, previa acquisizione di ulteriori documenti da parte del prevenuto, il giudice dichiarava chiusa la istruttoria e sentita la discussione delle parti, all'esito della camera di consiglio, definiva il procedimento a carco dell'imputato dando lettura della seguente sentenza con motivazione contestuale.

Il narrato istruttorio, consistito nella dichiarazione della persona offesa, nonché del teste qualificato D.Ma. che riferiva sugli accertamenti patrimoniali svolti a seguito di delega di indagine, nella escussione del teste della difesa Sc., infine, l'esame dell'imputato, consentono di ritenere provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell'imputato per il delitto ascritto in rubrica. L'imputato e la Fu. contraevano matrimonio in data (…), dalla unione nasceva la piccola Sa., attualmente ancora minorenne. I coniugi si rivolgevano al giudice civile ed incardinavano una istanza volta alla dichiarazione della cessazione degli effetti civile del matrimonio, ancora in via di definizione, nel corso della quale erano resi i provvedimenti provvisori tra cui l'obbligo del versamento del mantenimento mensile in favore della minore, stabilito nella misura di euro 350.00. La persona offesa rappresentava che eccezion fatta per due occasioni dal marzo del 2017 il D.Lu. sia nel corso della separazione di fatto che del provvedimento giudiziale dell'8.7.2019 non ha ottemperato al versamento del mantenimento in favore della figlia minore, pur esercitando, in sede protetta, nella tempistica stabilita dal giudice civile il diritto di visita alla figlia.

La Fu. affermava il completo disinteresse dal prevenuto per le esigenze alimentari e assistenziali della figlia, pur non tacendo della partecipazione alla vita e agli eventi della piccola Sa. (saggi, recite scolastiche, ecc.), concludendo di aver sempre sopperito personalmente a quanto necessario per la minore.

Il D.Lu., secondo l'esito degli accertamenti patrimoniali, fino al febbraio 2016 era stato titolare di una ditta individuale e, successivamente, sino all'ottobre del 2017 dipendente a tempo terminato presso più ditte, risultava inoltre intestatario di nr. 6 autovetture e di un autocarro al riguardo la Fu. assumeva che l'imputato svolgeva la professione di autista (oltre che quella originariamente di termoidraulico) per privati che era solito condurre all'estero a vari scopi.

L'imputato spontaneamente affermava che "quel poco che riesce a guadagnare lo porto a mia figlia, soltanto che mi vergogno di chiedere al ricevuta a mia figlia, a mia moglie" (cfr. pag. 4 verbale del 23.4.2024), concludendo che a causa di incidenti con l'auto nonché sul lavoro che hanno provocato lesioni alle gambe e alla schiena, ha difficoltà a lavorare. Il D.La., infine, sosteneva che inizialmente versava circa 150.00-200.00 euro, poi, nel 2019 a seguito di un litigio con la Fu., dovuto alla scarsa possibilità di incontrare la piccola Sa., non ha versato alcunché, per poi a "dicembre versare circa mille euro, a gennaio duecento, uguale cifra a febbraio" (cfr. pag. 5 verbale del 23.4.24) Depositava, infine, alcune conversazioni (messaggi) con la bambina.

Infine, emergeva la serenità dei rapporti padre-figlia, tra l'altro, confermati dalla persona offesa, dalla testimonianza del teste della difesa Sc.Au., assistente sociale che ha coadiuvato il percorso genitoriale a seguito della separazione coniugale.

Tutte le emergenze processuali conducono, senza dubbio, a ritenere provata l'ipotesi accusatoria prospettata dal P.M ed idonea a fondare una pronuncia di condanna nei confronti dell'imputato. Tenuto conto che la prova della penale responsabilità in capo all'odierno imputato si fonda principalmente sulla testimonianza resa dalla persona offesa, in aderenza al consolidato orientamento giurisprudenziale ("la statuizione di condanna si può fondare anche sulla deposizione di un unico teste e pure sulla deposizione della sola persona offesa, salvo, in quest'ultimo caso, il controllo della sua attendibilità, sebbene "in tema di valutazione della prova, qualora si tratti della testimonianza della persona offesa dal reato, che ha sicuramente interesse verso l'esito del giudizio, è necessario vagliare le sue dichiarazioni con ogni opportuna cautela, cioè compiere un esame particolarmente penetrante e rigoroso attraverso una conferma di altri elementi probatori, talchè essa può essere assunta, da sola, come fonte di prova, unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettive") va rilevato che la persona offesa, costituitasi parte civile, risulta certamente attendibile per avere reso un racconto scevro da contraddizioni che ha trovato riscontro pieno nella espletata istruttoria e nella documentazione in atti.

In punto di diritto, al fine di ritenere integrato il reato di cui all'art. 570 cpv. c.p., il giudice penale deve accertare se, per effetto di tale condotta, siano venuti a mancare ai beneficiari i mezzi di sussistenza, con l'ulteriore precisazione che il reato non viene meno qualora il figlio minore - il cui stato di bisogno risulta di intuitiva evidenza, non avendo un proprio reddito - abbia ricevuto da terzi, coobbligati o non coobbligati, i mezzi di sussistenza per le più urgenti necessità, in quanto proprio tale sostituzione costituisce prova dello stato di bisogno in cui versa il minore (cfr. Cass. Sez. IV, n. 5523/96; Cass. Sez, VI, n. 3917/85; Cass. Penale 6682/2015).

Lo stato di bisogno per la mancanza dei mezzi di sussistenza, dunque, va apprezzato nel rapporto tra la persona che deve essere assistita e il soggetto obbligato, con l'effetto che il reato non è escluso dal fatto che altri, coobbligato od obbligato in via sussidiaria, si sostituisca all'inerzia del soggetto obbligato a prestare i mezzi di sussistenza. Nella ipotesi di specie, è chiaro che la persona offesa abbia (…), per quanto possibile al sostentamento della minore Sa. con i propri guadagni essendo una insegnante di ruolo e di non dovere pagare alcun affitto essendo proprietaria dell'immobile ove risiede con la minore.

Infine, con riferimento all'ulteriore riscontro circa la concreta capacità economica dell'obbligato a fornire il sostentamento, è chiaro che la incapacità economica dello stesso assuma valore esimente in virtù del principio ad impossibilia neno tenetur; solo allorché sia assoluta e non ascrivibile a colpa dell'obbligato (cfr. Cass. N. 5523/96; Cass. N. 37419/01). Secondo il costante pronunciamento della Suprema Corte, l'impossibilità alla somministrazione dei mezzi di sussistenza che costituisce esimente dalla responsabilità penale, deve concretizzarsi, non in mera difficoltà economica, ma in uno stato di vera e propria indigenza che inibisca l'adempimento anche solo parziale della prestazione, ne consegue che neanche il formale stato di disoccupazione fa venir meno l'obbligo di cui si discorre. (Cass. 35612/2011).

Da ultimo, in merito all'elemento psicologico, esso può ritenersi integrato attesa la consapevolezza di sottrarsi all'adempimento dell'obbligo di mantenimento, trattandosi, nella ipotesi di specie di una scelta volontaria del D.Lu. che, quantomeno dal marzo del 2017 ha totalmente omesso qualsivoglia contributo economico nei riguardi della figlia. Questa ultima, il cui stato di bisogno è intuibile per la posizione di soggetti particolarmente esposti a necessità cogenti di natura materiale e morale necessarie per lo sviluppo psico-fisico, e che, dunque, non può ritenersi superato dal contributo di terzi non coobbligati, da soli o in unione con soggetti coobbligati.

I dati istruttori, poi, hanno confermato la inadempienza del D.Lu., che, tra l'altro, non ha negato affatto l'addebito sostenendo di aver, nei limiti delle possibilità, versato qualche importo direttamente alla minore, il che porta, altresì, di escludere che il prevenuto versi in uno stato di indigenza economica idonea a giustificare l'inadempienza.

Le premesse teoriche, consentono, quindi, di ritenere che l'imputato si sia consapevolmente sottratto al versamento di qualunque forma di mantenimento nei confronti della figlia minore, violando con la propria condotta, il precetto di cui all'art. 570 c.p. a lui ascritto in rubrica.

Si ritiene di poter riconoscere al prevenuto le circostanze attenuanti generiche, quantomeno tenuto conto dei versamenti sporadici e del mantenimento dei rapporti con la figlia sotto il profilo squisitamente morale, sebbene il lungo periodo in cui la condotta si è protratta evidenziano la maggiore intensità dell'elemento soggettivo del reato che convince questo g.m. ad escludere una pronuncia ex art. 131 bis c.p.

Valutati tutti gli indici di cui all'art. 133 c.p., valutato l'arco temporale della condotta, stimasi equa la pena di mesi sei di reclusione ed euro quattrocento di multa, così determinata: pena-base mesi nove di reclusione e euro seicento di multa, ridotta, ex art. 62 bis c.p., a quella in concreto infiltrati.

Segue per legge la condanna del D.Lu. al pagamento delle spese processuali.

All'affermazione di responsabilità penale consegue l'obbligo per l'imputato di risarcire alla costituita parte civile i danni morali e materiali che siano conseguenza immediata e diretta dei reati, da liquidarsi in separata sede, nonché di rifondere le spese legali di costituzione e rappresentanza sostenute dalla parte civile liquidate in dispositivo.

Non sussistono elementi per poter concedere una somma a titolo di provvisionale attesa la mancanza di una quantificazione anche delle spese sostenute.

Sussistendo i presupposti di legge e potendosi presumere che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati, può concedersi la sospensione condizionale.

P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara l'imputato D.Lu. colpevole del reato a lui ascritto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro quattrocento di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa a termini e condizioni di legge.

Condanna D.Lu. al risarcimento dei danni morali e materiali in favore della costituita parte civile da liquidarsi in separata sede.

Condanna, altresì, l'imputato alla rifusione delle spese legali di costituzione e rappresentanza della costituita parte civile che liquida in euro 1.300,00 oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Nola il 14 maggio 2024.

Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2024.

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