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Trasporto non autorizzato di rifiuti speciali e responsabilità del custode giudiziario (Giudice Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi)

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Tribunale Nola, 25/09/2023, n.1544

In materia ambientale, il trasporto non autorizzato di rifiuti speciali, anche se non pericolosi, costituisce reato ai sensi del D.lgs. 152/2006. L’imputato, quale custode giudiziario di beni sottoposti a sequestro, ha l'obbligo di garantirne la custodia e l'integrità dei sigilli, non potendo sottrarsi a tale obbligo se non in presenza di oggettive ragioni di impedimento, debitamente segnalate all’autorità competente. La violazione dei sigilli è imputabile al custode, salvo prova di caso fortuito o forza maggiore.

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La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con decreto di citazione emesso dal P.M, sede in data 16.06.2022, Ga.Ga. veniva tratto a giudizio di questo Tribunale per rispondere dei reati in epigrafe trascritti. All'udienza del 12.12.2022, dichiarata l'assenza dell'imputato, ritualmente citato e non comparso, ammessa la costituzione di parte civile, il Giudice dichiarava aperto il dibattimento ed ammetteva le prove orali e documentali richieste dalle parti.

All'udienza del 27.03.2023, si procedeva all'escussione del teste Ga. e, su consenso delle parti, si acquisivano l'informativa di reato e il verbale di sequestro a firma del predetto teste. All'odierna udienza, si dichiarava la chiusura dell'istruttoria dibattimentale e le parti procedevano alla discussione, all'esito della quale formulavano le rispettive richieste riportate in epigrafe e il giudice pronunciava la sentenza di cui all'allegato dispositivo riservandosi il deposito dei motivi nei termini di legge.

Motivi della decisione
Sulla scorta degli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento ex art. 493 comma 3 c.p.p. (informativa di reato e verbale di sequestro a firma di operanti in servizio presso il Comando di Polizia Municipale di Tufino), deve essere affermata la penale responsabilità dell'odierno imputato per i reati ascrittigli in rubrica.

La vicenda che è all'origine del presente procedimento può essere tratteggiata nel modo che segue.

In data 10.08.2021, operanti in servizio presso il Comando di Polizia Municipale di Tufino si portarono presso la Cava (…), (cava tufacea ormai dismessa) sita nel Comune di Tufino al fine di effettuare un sopralluogo. Giunti in loco, notarono la presenza di un autocarro diretto presso la suddetta cava; procedevano, quindi, ad identificare il conducente del predetto autocarro nell'odierno imputato (in atti generalizzato) che trasportava, in assenza di idonea documentazione (formulario rifiuti, documenti di circolazione del mezzo, iscrizione all'albo gestori ambientali ex art. 212 D.lgs. 152/2006), rifiuti speciali non pericolosi all'interno del cassone posteriore (in particolare, scarti di lavorazioni edili, guaine bituminose, terriccio e altri laterizi). Gli operanti procedevano, quindi, al sequestro dell'automezzo e dei rifiuti ivi rinvenuti (cfr. verbale di sequestro del 10.08,2021) affidandone la custodia giudiziale all'imputato.

Il giorno seguente (11.08.2021), gli operanti si portarono presso l'abitazione dell'odierno imputato (…) per procedere ad una ulteriore ispezione dell'autocarro e, in quella sede, constatarono non solo che l'automezzo sequestrato non era presente ma anche che il carico di rifiuti era stato riposto a terra.

Così ricostruita l'istruttoria dibattimentale, alcun dubbio può profilarsi in merito alla penale responsabilità dell'imputato per i fatti a lui contestati.

In primo luogo, va detto che il materiale in questione deve senza dubbio qualificarsi come "rifiuto", trattandosi di scarti di lavorazioni edili, certamente non destinati alla vendita o al riutilizzo: sul punto, inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che non può escludersi la natura di "rifiuto" quando anche il materiale suscettibile di ulteriore utilizzazione debba, a tal fine, necessariamente passare attraverso un'attività manipolatoria di qualsiasi genere che lo renda idoneo al nuovo uso (cfr. in merito, Cass. pen. Sez. 3, Sentenza n. 24427 del 25/05/2011 secondo la quale "i ritagli di materiali tessili non rientrano nella nozione di sottoprodotto come oggi definita dall'art. 184 bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, trattandosi di materiali già sottoposti ad un ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale" e ancora Sentenza n. 2607 del 15/01/1991: "In tema di smaltimento di rifiuti, nella generale categoria dei rifiuti, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, d.P.R. n. 915 del 1982, rientrano non solo le sostanze ed oggetti che si possono considerare tali sin dall'origine (ad es. immondizie), ma anche quelle sostanze ed oggetti non più idonei a soddisfare i bisogni cui essi erano originariamente destinati, pur se non ancora privi di valore economico").

Pertanto, il trasporto del materiale in questione, in assenza della prescritta autorizzazione, configura certamente il reato contestato al capo A) della rubrica essendo l'imputato stato sorpreso mentre trasportava tale merce alla guida del furgone oggetto di sequestro.

Passando alla contestazione di cui al capo B), è emerso con altrettanta chiarezza che l'imputato, custode giudiziario del veicolo e dei rifiuti, violava i sigilli ivi apposti in data 11.08.2021, atteso che il furgone non veniva più trovato nella sua disponibilità e i rifiuti venivano riposti a terra in assenza di alcun provvedimento che legittimasse il Ga. a tali operazioni.

E' chiaro ed evidente che la continuazione delle attività poste in essere è riconducibile all'imputato, il quale, in quanto custode giudiziario dell'immobile, è evidentemente anche il soggetto concretamente interessato alla realizzazione delle stesse. Egli, inoltre, ha firmato il verbale di sequestro senza opposizioni, circostanza chiaramente sintomatica del suo status di committente, in assenza, tra l'altro, di prova contraria attestante la mancanza di interesse. Né esime l'imputato dall'obbligo di esercitare sulla cosa sottoposta a sequestro e sull'integrità dei relativi sigilli una custodia continua ed attenta, non avendo egli dedotto ragioni oggettive di impedimento e/o richiesto di essere sostituito nella funzione di custodia (Cfr. sul punto, Corte appello Roma sez. III, 05/02/2016, n. 109, "in materia di violazione di sigilli, il custode ha l'obbligo di esercitare sulla cosa sottoposta a sequestro una custodia continua ed attenta, non potendo lo stesso sottrarsi a tale obbligo, se non adducendo oggettive ragioni di impedimento e chiedendo e ottenendo di essere sostituito nella funzione di custodia o fornendo la prova del caso fortuito o della forza maggiore come cause impeditive dell'esercizio, da parte sua, del dovere di vigilanza"; Cassazione penale sez. VI, 26/02/1993: "In tema di violazione di sigilli il custode è obbligato ad esercitare sulla cosa sottoposta a sequestro, e sulla integrità dei relativi sigilli, una custodia continua ed attenta. Egli non può sottrarsi a tale obbligo se non adducendo oggettive ragioni di impedimento e, quindi, chiedendo e ottenendo di essere sostituito, ovvero, qualora non abbia avuto il tempo e la possibilità di farlo, fornendo la prova del caso fortuito o della forza maggiore che gli abbiano impedito di esercitare la dovuta vigilanza. Ne consegue che, qualora venga riscontrata la violazione di sigilli, senza che il custode abbia provveduto ad avvertire dell'accaduto l'autorità, è lecito ritenere che detta violazione sia opera dello stesso custode, da solo o in concorso con altri, tranne che lo stesso non dimostri di non essere stato in grado di avere conoscenza del fatto per caso fortuito o per forza maggiore. Ciò non configura alcuna ipotesi di responsabilità oggettiva, estranea alla fattispecie, ma un onere della prova che incombe sul custode").

Affermata, quindi, la penale responsabilità dell'imputato, non può in alcun modo riconoscersi l'invocata causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. trattandosi di condotta posta in essere da un soggetto gravato da numerosi precedenti penali (che denotano un'abitualità nelle reiterazioni di condotte delittuose) e che, nel caso di specie, ha comunque recato un pregiudizio ambientale che non può definirsi connotato dai caratteri della particolare tenuità del fatto.

Passando al trattamento sanzionatorio, possono riconoscersi all'imputato, nell'ottica di un doveroso adeguamento della sanzione al fatto in concreto, le circostanze attenuanti generiche, da considerarsi in misura equivalente alla contestata aggravante di cui al capo B) (art. 349 comma 2 c.p. contestata in fatto, essendo l'imputato stato nominato custode giudiziario del veicolo e dei rifiuti in sequestro). I reati contestati all'imputato possono ritenersi avvinti dal vincolo della continuazione ex art. 81 cpv c.p. trattandosi con ogni evidenza di espressione del medesimo disegno criminoso. Pertanto, valutati tutti i criteri di cui all'art. 133 e 133 bis c.p., pare congruo condannare Ga.An. alla pena finale di mesi sette di reclusione ed euro 250,00 di multa, così calcolata:

- pena base prevista dal comma 1 dell'art. 349 c.p., all'esito del giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e le contestate aggravanti: mesi sei di reclusione ed euro 150,00 di multa (pena che si attesta nei minimi edittali);

- aumentata alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 250,00 di multa in forza della continuazione con il reato di cui al capo A) ex art. 81 cpv c.p.

Alla condanna nel merito consegue, per legge, quella al pagamento delle spese processuali. Non può riconoscersi il beneficio della sospensione condizionale della pena all'imputato, ostandovi i precedenti penali a suo carico, come emerge dalla lettura del certificato penale in atti. Quanto alla domanda risarcitoria avanzata dalla Parte Civile costituita, alla luce di quanto detto, deve senza dubbio ritenersi che la condotta criminosa posta in essere dall'imputato abbia arrecato un danno di natura patrimoniale e non patrimoniale al comune di Tufino; pertanto in relazione a tale danno deve essere affermata la responsabilità dell'imputato, il quale deve perciò essere condannato ai risarcimento dello stesso in favore della Parte Civile costituita, che sarà liquidato nella sede competente, non potendosi allo stato quantificare il concreto danno subito, neanche in via parziale. Alla condanna per la responsabilità civile consegue per legge anche la condanna dell'imputato al pagamento in favore della Parte Civile costituita delle spese processuali da questa sostenute nel presente processo, che si liquidano come segue: fase di studio euro 200,00, fase introduttiva euro

300,00, fase istruttoria euro 400,00 fase decisoria euro 600,00: totale di 1.500,00 euro, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 per cento, come per legge.

Quanto all'autocarro in sequestro, il Giudice ne dispone la confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 260 ter del D.lgs. n. 152/2006 e la successiva rottamazione dello stesso (attese le condizioni fatiscenti in cui versa, come riportato nel verbale di sequestro del 10.08.2021).

Quanto ai rifiuti in sequestro, se ne deve disporre la confisca e la distruzione, trattandosi di corpo del reato di cui al capo A) per cui vi è affermazione di penale responsabilità.

P.Q.M.
Letti gli artt. 533 - 535 c.p.p., dichiara Ga.Ga. colpevole dei reati ascrittigli in rubrica e, concesse le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente all'aggravante di cui al capo B) della rubrica, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 250,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Letti gli artt. 538 e ss c.p.p., condanna Ga.Ga. al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile da liquidarsi in separata sede nonché al pagamento delle spese di costituzione e rappresentanza in favore della costituita parte civile, che liquida in euro 1.500,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.

Rigetta la richiesta di condanna al pagamento di una provvisionale avanzata dalla costituita parte civile.

Letto l'art. 260 ter D.lgs. n. 152/2006 ordina la confisca e rottamazione dell'automezzo in sequestro. Ordina la confisca e distruzione dei rifiuti in giudiziale sequestro. Motivi contestuali.

Così deciso in Nola il 25 settembre 2023.

Depositata in Cancelleria il 25 settembre 2023.

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