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Violazione degli obblighi di assistenza familiare: profili penali dell'inadempimento del mantenimento e dell'assistenza morale verso i figli minori (Giudice Raffaella de Majo)

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Tribunale Nola, 20/01/2022, n.2398

L'inadempimento, anche parziale, degli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli minori, accompagnato da una totale assenza di supporto morale e affettivo, integra la fattispecie di cui all'art. 570, commi 1 e 2, c.p., in quanto si traduce in una violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale discendenti dalla potestà genitoriale. La condotta omissiva è punibile se l'inadempimento compromette le esigenze fondamentali di vita dei beneficiari, anche in caso di difficoltà economiche non assolutamente incolpevoli da parte dell'obbligato. La concessione delle attenuanti generiche richiede elementi positivi che ne giustifichino l'applicazione.

Assoluzione per mancata corresponsione di mezzi di sussistenza: rilevanza dello stato di indigenza dell’imputato (Giudice Alessandra Ferrigno)

Violazione degli obblighi di assistenza: condanna per mancato mantenimento e disinteresse verso il figlio minore (Giudice Cristiana Sirabella)

Violazione degli obblighi di assistenza familiare: condanna per mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento (Giudice Cristiana Sirabella)

Violazione degli obblighi familiari: il ruolo dell'inadempimento parziale e dell'onere probatorio dell’imputato (Giudice Antonio Palumbo)

Violazione degli obblighi familiari: l’assoluzione per impossibilità economica assoluta e incolpevole (Giudice Antonio Palumbo)

Violazione degli obblighi di mantenimento: applicazione dell’art. 570 bis c.p. per inadempimento agli obblighi divorzili (Giudice Alessandra Ferrigno)

Violazione degli obblighi di assistenza familiare: condanna per mancata corresponsione del mantenimento e disinteresse verso il figlio minore (Giudice Cristiana Sirabella)

Esclusione del reato di violazione degli obblighi familiari: mezzi di sussistenza e valutazione penale (Giudice Cristiana Sirabella)

Violazione degli obblighi di assistenza familiare: criteri per l’accertamento dello stato di bisogno e dell’impossibilità ad adempiere (Giudice Antonio Palumbo)

Omesso mantenimento: la rilevanza delle dichiarazioni della persona offesa e la necessità di prova certa dell'inadempienza (Giudice Antonio Palumbo)

La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con decreto di citazione diretta emesso dal PM in sede in data 6.2.2020, Pa.Lu. veniva chiamato a giudizio dinanzi a questo Tribunale per rispondere del reato in rubrica a lui ascritti. Alla prima udienza del 22.12.2020 preliminarmente il giudice, dichiarava l'assenza dell'imputato regolarmente citato ex art. 161 comma 4 c.p.p., e non comparso senza addurre alcun legittimo impedimento e ammetteva la costituzione di PC, nulla osservando le altre parti; dichiarata l'apertura del dibattimento, le parti formulavano le rispettive richieste istruttorie ed il GM, attesta la pertinenza e la rilevanza delle prove richieste, ammetteva le stesse con ordinanza. A questo punto, il processo veniva rinviato all'udienza del 13.4.2021.

In tale data il Tribunale dava atto che in data 6 aprile 2021 era stata depositata in cancelleria istanza di rinvio per legittimo impedimento per concomitanti impegni professionali da parte dell'avv.to Vo., difensore di fiducia dell'imputato; pertanto, il difensore di ufficio si riportava all'istanza e ne chiedeva l'accoglimento. Il giudice, in accoglimento, considerata l'istanza tempestiva nonché debitamente motivata, rinviava il procedimento con sospensione dei termini prescrizionale, nulla osservando la pc e rimettendosi il PM.

All'udienza del 14.9.2021 veniva escussa la pc, Sc.Es. Il difensore dell'imputato depositava documentazione attestante le invalidità da cui sono affetti i figli minori, il Tribunale le acquisiva, nulla osservando le altre parti. Il difensore di pc produceva ricevute n. 2 versamenti e documentazione comprovante che l'imputato aveva provveduto al mantenimento dei figli, consistenti in scontrini di spese alimentari, detersivi, ricevuta di barbiere nonché documentazione inerente all'invalidità civile dell'imputato, che veniva acquisite dal Tribunale. Nel medesimo contesto, si procedeva all'escussione della dott.ssa Ma.; il PM produceva relazione a firma del teste, con documentazione allegata. La difesa si opponeva all'acquisizione tuttavia la scrivente l'acquisiva trattandosi di procedura parallela e collegata alla presente. Il PM, altresì, produceva querela della p.o. e l'avvocato di pc produceva decreto di omologa di separazione. A questo punto, il Tribunale rinviava il processo all'udienza del 26.10.2021. In tale data, preliminarmente il giudice dava atto che il difensore dell'imputato faceva pervenire istanza di legittimo impedimento per motivi di salute a cui il difensore di ufficio si riportava; pertanto, le parti si rimettevano e il Tribunale accoglieva l'istanza rinviando, con sospensione dei termini prescrizionali, il procedimento all'udienza del 7.12.2021.

In data odierna, acquisita documentazione, all'esito dell'esame dell'imputato, veniva dichiarata chiusa al termine l'istruttoria dibattimentale; il giudice invitava quindi le parti a rassegnare le conclusioni di cui in epigrafe, ritirandosi poi in camera di consiglio, all'esito della quale decideva come da dispositivo allegato al verbale.

Motivi della decisione
Ritiene questo giudice che l'esame degli atti utilizzabili ai fini della decisione confermi l'assunto accusatorio e conduca alla pronuncia di sentenza di condanna nei confronti dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti.

Orbene, il presente procedimento trae origine dalla denuncia-querela sporta da Sc.Es., quale persona offesa dal reato, in data 15.8.2019 presso il Commissariato di Polizia di Stato Ponticelli in Napoli. Ivi, premetteva di aver contratto matrimonio con l'odierno imputato il 18.10.2003 dal quale nascevano tre figli: Pa.Lu. nato il (…) Pa.Fr. nato il (…) e Pa.Ma. nato il (…) Sosteneva che prima di contrarre matrimonio, ella e l'odierno imputato avevano convissuto per circa due anni presso l'abitazione dei di lui genitori e solo successivamente si trasferivano in Massa di Somma ove rimanevano per circa dieci anni. A seguito del provvedimento di sfratto per morosità, i due conviventi si trasferivano in Pomigliano d'Arco alla via ex (…), ove rimanevano ad abitare per circa sei mesi. Nel luglio 2015 la denunciante assieme ai figli si trasferiva nuovamente a Ponticelli presso una abitazione che aveva personalmente locato.

La teste ammetteva che il marito era attualmente disoccupato in quanto invalido tuttavia per tale ragione percepiva una pensione sociale di Euro 290,00 mensili. Rimarcava come la pensione non fosse l'unica fonte di reddito del Pa.Lu. che, infatti al fine di ottenere un maggiore supporto economico familiare aveva intrapreso Fattività di venditore di frutta e verdura su strada. Pertanto, ella per le medesime ragioni intraprendeva dapprima l'attiva di operaia e poi quella di collaboratrice domestica.

Durante la convivenza prematrimoniale e per i primi anni di matrimonio il rapporto tra i due era sereno e tranquillo anche se non mancavano discussioni per futili motivi causati dalle divergenze tra la parte civile e la suocera.

La p.o. raccontava, però, che la situazione era degenerata già durante la prima gravidanza dato che il giudicabile non l'aveva accettata con piacere, anche perché il ginecologo le aveva prescritto assoluto riposo; dunque per evitare sforzi ella decideva di abbondare la sua attività lavorativa. Perciò l'imputato, preoccupato per le ridotte entrate economiche familiari, cambiava il suo atteggiamento verso la moglie e pretendeva che ella lavorasse nonostante il suo stato gestazionale a rischio. Inoltre, il Pa.Lu. esigeva di ritornare ad abitare presso l'abitazione materna contro la volontà della moglie. Infatti la donna denunciava che a causa del suo rifiuto ed opposizione a tale pretesa, il Pa.Lu. reagiva profferendole le seguenti espressioni "tu set un a puttana. Tu non vuoi venire a vivere a casa dei miei perché quando io non ci sono li devi vedere con altri nomini. Chissà di chi è questo bambino che hai in grembo" nonché colpendola con schiaffi al volto e calci al corpo. All'indomani della nascita del primogenito Lu., i coniugi scoprivano che il bambino era affetto da un ritardo mentale, disturbo del comportamento, disturbo cronico da tic e da incontinenza urinaria.

Tali problematiche incidevano negativamente non solo sul rapporto matrimoniale, rovinando il precario e delicato equilibrio che li teneva ancora uniti, ma anche sulle già precarie condizioni economiche familiari. Pertanto, le discussioni tra i due si facevano sempre più incalzanti in quanto i toni si inasprivano e le aggressioni aumentavano.

Dopo circa due anni la donna rimaneva nuovamente incinta e anche in quella circostanza il ginecologo le diagnosticava uno stato gestazionale a rischio prescrivendole riposo assoluto. Anche questa volta tra i due nascevano delle discussioni e il Pa.Lu. rimarcava di continuo alla moglie le problematiche economiche che li affliggevano, anche causate dalle cure che necessitava il primogenito, ribadendo sempre la volontà di ritornare presso la casa della lui madre. Ancora una volta la donna si opponeva a questa proposta, scatenando l'ira del pervenuto, il quale oltre ad umiliarla ed ingiuriala, la aggrediva fisicamente.

Al momento della nascita del secondo figlio subentravano delle complicazioni che mettevano a repentaglio sia la vita della donna sia la vita del nascituro Fr.. Pertanto, al piccolo Fr. venivano diagnosticato, fin da subito, disturbi epilettici.

Quindi, la vita coniugale si complicava ulteriormente, in quanto le condizioni economiche familiari divenivano sempre più precarie e ciò comportava ulteriori episodi di violenza ed aggressione da parte del giudicabile.

Infine con la gravidanza dell'ultimo bambino Ma., si ripetevano le vessazioni, le illazioni e le accuse ai danni della donna. Dopo la nascita di Ma. - al quale era stato diagnosticato un disturbo neurologico epilettico - le liti e le violenze divenivano continue; pertanto, nel 2017 ella - esausta - comunicava al pervenuto la sua volontà di separarsi. Perciò il Pa.Lu. si trasferiva finalmente presso l'abitazione materna.

Non mancavano, però, occasioni in cui la famiglia si riuniva e in dette circostanze l'uomo esprimeva alla p.o. il suo desiderio di ritornare a vivere con ella e i figli. Pertanto, nel 2018 la famiglia si riuniva.

La p.o., però, ammetteva che tale riconciliazione era durata soli tre giorni a cause della ripresa delle aggressioni verbali da patte del giudicabile.

Dunque ì coniugi si separavano definitivamente; il pervenuto faceva ritorno presso l'abitazione materna e la Sc., assieme ai tre figli malati, si trasferiva presso un'abitazione sita in Pomigliano d'Arco.

Solo l'8.1.2020 interveniva il decreto del Tribunale di Nola che omologava la separazione consensuale dei coniugi, Sc.Es. e Pa.Lu. (cfr, decreto di omologazione n. cronol. 208/2020 del 7.2.2020 RG. n. 5261/2019, in atti).

La donna non negava, infine, di essere stata poi successivamente contattata dagli assistenti sociali di Pomigliano d'Arco che, valutate le condizioni generali, interessavano il Tribunale dei Minorenni di Napoli invitandola nel contempo a migliorare le condizioni di vita dei bambini; ella, inoltre, veniva aiutata anche mediante un percorso psicologico.

Durante questo periodo l'imputato si recava presso la casa della sua ex moglie per far visita ai bambini; tuttavia coglieva ogni occasione per minacciare la donna di allertare i servizi sociali affinché le revocassero l'affidamento dei bambini sostenendo che ella avesse un altro uomo in casa e che assieme al nuovo compagno lasciavano i minori da soli, senza alcuna vigilanza. La giovane donna sosteneva che da quando si era separata dal marito, costui non si era mai interessato ai bambini; invero, denunciava che l'odierno imputato non si era mai preoccupato di versarle qualche somma di danaro né tanto meno di accompagnare i minori presso le strutture sanitarie per le terapie di cui necessitavano. L'odierno giudicabile desiderava solo che i minori vivessero con lui presso l'abitazione della nonna materna così che egli potesse usufruire delle loro indennità percepite in ragione delle disabilità che presentavano.

Ammetteva, infine, che le sue risorse economiche scaturivano dal reddito di cittadinanza e dai suindicati incentivi (cfr. denuncia in atti).

È necessario sottolineare che il Tribunale ha a disposizione sia il racconto fornito dalla vittima nell'immediatezza in sede di denunzia (questa acquisita su consenso delle parti) sia quello reso in dibattimento alla udienza del 14.9.2021.

In sede dibattimentale, fa donna confermava quanto denunciato. Ivi asseriva che all'indomani della separazione di fatto tra lei ed il marito (nel 2017), il Pa.Lu. ritornava presso la casa genitoriale non versando alcuna somma di danaro per il mantenimento dei suoi figli; tuttavia non negava di aver percepito dal pervenuto solo una somma pari ad Euro 300,00 nei mesi di luglio e agosto 2019. Pertanto ella, premettendo che il giudicabile non si era fatto carico neppure delle spese straordinarie, ammetteva di aver fatto fronte alle esigenze economiche dei suoi figli attraverso la pensione sociale mensile che i minori percepivano a causa della loro invalidità nonché grazie al reddito di cittadinanza che le era stato riconosciuto da circa un anno e mezzo ed il cui ammontare era di Euro 920,00 mensili.

Riferiva, inoltre, che l'odierno imputato svolgeva in nero l'attività di venditore di frutta e verdura tanto che lo stesso aveva acquistato un camion. Tuttavia veniva a conoscenza che il camion era stato venduto.

Ebbene, poste in visione alla p.o. gli scontrini relative a spese alimentari, la donna negava di aver ricevuto dall'imputato generi alimentari; riferiva, altresì, che nessuno dei figli né tanto meno il suo ex marito erano intolleranti al lattosio. Anzi la giovane donna asseriva che, all'indomani della separazione, diverse volte era capitato di elargire delle piccole somme al Pa.Lu. allorquando andava a prendere i bambini per trascorrere un po' di tempo con loro.

Invero, la giovane asseriva che i suoi figli soffrivano di diverse patologie e specificamente: il primogenito era affetto da ritardo mentale, il secondo e il terzo figlio da disturbi epilettici (cfr. anche relazioni del Dipartimento di Salute Mentale in atti).

Specificava che, all'inizio della separazione, ella litigava con l'odierno imputato il quale costantemente la minacciava di sottrarle i minori al fine di poter usufruire delle pensioni sociali che gli stessi percepivano. Pertanto, a causa del forte stress procuratogli dal coniuge ella era caduta in uno stato di prostrazione e depressione; intervenivano gli assistenti sociali che prendevano in carica la situazione familiare.

Inoltre la donna asseriva che sebbene l'odierno imputato non avesse assolutamente coltivato il rapporto con i figli, disinteressandone totalmente, ella - dal canto suo - aveva sempre cercato di incentivare il rapporto dei bambini col padre.

Da quando il nucleo familiare era stato preso in carico dagli assistenti sociali, erano stati previsti degli incontri protetti padre - figli; però,, a causa dei comportamenti scorretti posti in essere dall'imputato, successivamente tali incontri venivano sospesi.

Ammetteva inoltre di essere a conoscenza che l'imputato era portatore di una invalidità per la quale gli era stata riconosciuta una pensione sociale di Euro 290,00 mensili. Ma.Pa. - sentita in sede dibattimentale il 14.9.2021 - era l'assistente sociale che si era occupata del nucleo familiare composto da Sc.Es., i tre minori e l'odierno imputato. Ella asseriva di averli presi in carico nel 2018 tuttavia non li seguiva più dal 30.7.2019 e cioè da quando trasferivano la loro residenza nel comune di Ponticelli.

L'assistente riferiva di essersi interessata alla vicenda a seguito di una segnalazione da parte dei Carabinieri di Pomigliano d'Arco che in una circostanza erano intervenuti presso l'abitazione del Pa.Lu. In particolate ricordava che in quella circostanza la Sc. aveva allontanato il marito dall'abitazione coniugale in seguito ad una serie di violenze che ella era costretta a subire. Pertanto, aveva avuto modo di appurare che i minori soffrivano di diverse problematiche di salute. Specificava che, tutti e tre i minori erano portatori di handicap e pertanto erano in cura presso il centro di neuropsichiatria infantile. Detto centro lamentava, però, una mancanza di interesse soprattutto paterna in quanto il padre non accompagnava mai bambini a fare le terapie ma solo il giorno in cui scadeva la convenzione al centro al fine di evitare che i minori perdessero il posto. Anzi precisava che si era verificato nel corso del tempo un progressivo disinteresse da parte dell'imputato.

Ammetteva che tutti e tre i minori necessitavo di attenzioni e cure costanti e peculiari. Pertanto, la Sc., essendo sola e priva di una rete di sostegno, aveva avuto un crollo psico-emotivo molto evidente; perciò era stata invitata a recarsi presso il dipartimento di salute mentale per intraprendere una cura.

Nello specifico la teste asseriva che, sebbene la donna accudisse i figli, era sopraffatta dalle minacce poste in essere dal marito; tale conflittualità con il marito le aveva provocato una sorta di esaurimento nervoso. Tuttavia, ammetteva che i bambini erano rimasti in affido alla mamma che faceva tutto quanto in suo potere per allevarli.

Inoltre, riferiva che per quanto era a sua conoscenza, il padre non aveva mai versato alcuna somma di denaro alla moglie per il mantenimento dei figli. Anzi precisava che, nella circostanza in cui l'imputato veniva allontanato dalla casa familiare da parte della p.o. e dato che il nucleo familiare si reggeva con contributi statali, le vessazioni poste in essere dall'imputato ai danni della moglie si erano progressivamente acuite: invero il Pa.Lu., rimasto privo dei redditi sociali dei bambini, sebbene percepiva anche egli una piccola pensione di invalidità a causa di una mano offesa, aveva l'ambizione di disporre delle somme percepite dai bambini per le loro gravi invalidità.

Nondimeno l'assistente affermava di aver avuto modo di percepire, durante i colloqui con l'imputato, che lo stesso aveva senz'altro limiti cognitivi dovuti ad uno scarso livello culturale. L'assistente riferiva di essersi interfacciata anche con il Pa.Lu. e in quelle circostanze lo stesso confermava il mancato versamento di somme di denaro a titolo di mantenimento, giustificando il suo inadempimento con il suo stato di indigenza dovuto al fatto che fosse disoccupato. Tuttavia la teste confermava di aver avuto contezza che il pervenuto svolgesse attività lavorativa e che possedesse un camion. Detto automezzo veniva dallo stesso usato per il trasporto e la vendita ambulante di frutta e verdura.

Inoltre, dalla relazione socio-ambientale del 12.12.2018 inerente al nucleo familiare composto da Pa.Lu., Sc.Es. e i tre minori Lu., Fr. e Ma., a firma della teste Ma.Pa., emergeva che dal colloquio con la coppia affioravano deEe carenze nel ruolo genitoriale; specificava che il Pa.Lu. dichiarava di essere stato totalmente assente nell'ultimo periodo in quanto non sopportava la vivacità dei figli, aggiungendo di aver avuto problemi con la macchina tanto da non potersi spostare né per accompagnare i suoi figli a fare le terapie presso il centro di riabilitazione "Santa Maria del Pozzo", né per poter fare loro visita. In ogni caso il Pa.Lu. non aveva avuto nemmeno il pensiero di telefonare ai propri figli giustificandosi col fatto che i rapporti con la moglie erano alquanto tesi.

Il Pa.Lu., inoltre, asseriva di aver intrapreso una nuova relazione con una compagna che "sta bene economicamente" tuttavia, riferiva che la stessa "è disponibile ad accettare anche Lu.". Tuttavia l'assistente ammetteva che poiché il Pa.Lu. si era dimostrato disposto a collaborare nella crescita dei figli, la Sc. accettava di separarsi consensualmente.

L'assistente, richiamatili ai rispettivi doveri genitoriali, proponeva agli ex coniugi un percorso di mediazione familiare e di sostegno alla genitorialità.

Invero, alla data della relazione erano stati svolti già 3 incontri e l'assistente riferiva che la situazione sembrava essere migliorata.

La Ma. riferiva che la madre dei minori presentava sintomi depressivi e difficoltà inerenti al ruolo educativo pertanto, reputava opportuno che la coppia venisse indirizzata ad un percorso di valutazione e rafforzamento delle capacità genitoriali (cfr. relazione prot. n. 26392 rif. Prot. n. 25/485-0/2018 del 12.12.2018, in atti).

Nella relazione del 18.2.2019 a firma di Ma.Pa., inoltre, emergeva che il Pa.Lu. era stato assente dalla vita dei figli per oltre un mese, incluso il periodo natalizio; egli aveva bloccato finanche il numero di telefono dell'ufficio della teste per non essere contattato. Al riguardo era emerso che i minori erano seguiti dalla Neuropsichiatra Infantile del Distretto n. 51 dell'Asl Napoli 3 Sud, dott.ssa Ci.Fi., di cui venivano reperite le relative certificazioni sanitarie (agli atti perché acquisite su consenso delle parti). Per quanto riguardava Lu., la specialistica diagnosticava un ritardo mentale di grado moderato, incontinenza urinaria, sovrappeso e "disagio ambientale". Fr., invece, presentava un deficit cognitivo - prestazionale, Epilessia e Disturbo del comportamento. Ma., invece, all'atto della relazione non aveva ancora una diagnosi precisa sebbene presentava alcuni tratti tipici dell'iperattività. Lu. e Fr. praticavano, pertanto, trattamenti riabilitativi presso la Casa di Cura Santa Maria del Pozzo e intraprendevano da qualche tempo anche la Terapia Occupazionale. II padre dei minori aveva il compito di prelevarli da scuola il lunedì, il mercoledì e il venerdì per accompagnarli a fare le terapie e successivamente riaccompagnarli a casa della loro madre; tuttavia l'imputato dichiarava di vedere i suoi figli a volte anche il sabato o la domenica seppure raramente.

Da circa un anno i due coniugi vivevano separatamente tuttavia alla data della relazione non vi era ancora un procedimento di separazione coniugale pendente presso il Tribunale Ordinario.

Comunque, la separazione che gli stessi stavano affrontando appariva decisamente conflittuale e dai racconti dei coniugi l'assistente percepiva che il Pa.Lu. non aveva accettato di buon grado la scelta della moglie di separarsi. La scrivente effettuava un sopralluogo presso l'abitazione in cui risiedevano i minori e rilevava condizioni igienico-sanitarie e strutturali carenti. Al riguardo la Sc. le riferiva di stare attraversando un periodo difficile a causa dei comportamenti pretestuosi e provocatori del marito e, che avendo tre figli minori disabili a cui badare da sola, stava incontrando delle grandi difficoltà economiche e di gestione familiare (cfr. relazione prot. n. 4101 del 18.2.2019, in atti).

Infine, dalla relazione a firma della Ma. del 9.7.2019 emergeva che l'assistente non aveva avuto più modo di interloquire e rintracciare il Pa.Lu.; tuttavia, per la Sc. veniva intrapresa una valutazione psichiatrica presso il distretto di salute mentale. Il 27.5.2019 la donna le riferiva di trasferirsi al più presto in Ponticelli dato che aveva trovato una casa in affitto. 11 6.6.2019 la Sc. le poneva in visione il contratto di locazione ad uso abitativo dalla stessa sottoscritto in data 3.6.2019. L'assistente riferiva, inoltre, che la Sc. accudiva i propri figli sostanzialmente da sola c. che suo marito, si rendeva disponibile ad aiutarla di rado e solo se otteneva in cambio denaro. In ogni caso, poteva appurare che tra i due coniugi vi erano spesso delle discussioni tanto che la Sc. appariva intimorita e sembrava vivere un forte stress emotivo. Inoltre, l'assistente, avendo interloquito anche con i minori, poteva confermare l'inadeguatezza genitoriale del Pa.Lu. e la sua scorrettezza nei confronti della moglie (cfr. prot. n. 16524 rif. Prot. R.G. n. 73/19 VG del 9.7.2019, in atti).

Dal decreto del Tribunale Civile di Nola n. cronol. 2058/2020 del 7.2.2020 RG. n. 5261/20191'8.1.2020 veniva omologato a tutti gli effetti la separazione consensuale dei coniugi.

Pertanto, veniva stabilito che i figli minori fossero affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre Sc.Es., con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé il secondo e il quarto fine settimana di ogni mese. Veniva, altresì, stabilito che i figli minori trascorrevano con il padre n. 3 pomeriggi a settimana.

Altresì, veniva, sancito che il Pa.Lu.. pur effettuando lavori saltuari ed occasionali, corrispondesse mensilmente alla Sc.,la somma pari ad Euro 675,00 .(euro 225.00 per ciascun figlio). Le spese scolastiche, ricreative e mediche dovevano, poi, sostenute dal padre nella misura del 50%.

A fronte di un quadro granitico a suo carico - costituito dalle dichiarazioni di Sc.Es. pienamente riscontrate dal narrato dell'assistente sociale che aveva avuto in carico il nucleo familiare lungamente - l'imputato declinava ogni addebito fornendo una versione dei fatti del tutto indimostrata e sconfessata dalla stessa documentazione in atti.

Adduceva di essere invalido, avendo una mano offesa, e perciò inabile al lavoro. Tuttavia la teste Ma. confermava quanto riferito dalla p.o. e cioè che il Pa.Lu. svolgesse attività di venditore ambulante di frutta e verdura e di avere nella sua disponibilità un camioncino a mezzo del quale operare.

Tali essendo le emergenze probatorie in atti, ritiene il giudice che Pa.Lu. va ritenuto responsabile del reato ascrittogli in rubrica.

Invero, dalle emergenze di causa risulta provato l'inadempimento nei confronti dei figli.

Va comunque circoscritto il tempus commissi delicti, poiché il PM ha operato una contestazione aperta ("con condotta perdurante"): l'addebito relativo alle violazioni degli obblighi morali va circoscritto al periodo che va dal marzo 2018 alla presente pronuncia. Mentre quello relativo all'obbligo di mantenimento a far data dalla disposizione contenuta nel decreto di omologa di separazione. Il Pa.Lu. non ha ottemperato all'obbligo di mantenimento dei figli minori, in maniera totale dal febbraio 2020 al giugno 2021 e contribuendo solo parzialmente versando la minor somma pari ad Euro 150,00 da luglio ad ora.

Ai fini dell'integrazione del reato è sufficiente l'inadempimento anche solo parziale dell'obbligo, dal momento che all'obbligato non è riconosciuto un potere di adeguamento dell'assegno in revisione della determinazione fattane dal giudice (Sez. 6, n. 35553 del 07/07/2011, D., Rv. 250841; più di recente, vedi Cass. Pen. Sez. VI n. 1879/2020 secondo cui "Integra la fattispecie delittuosa prevista dal comma secondo, n. 2 dell'art. 570 cod. pen. anche l'inadempimento parziale dell'obbligo di corresponsione dell'assegno alimentare quando le somme versate non consentano ai beneficiari di far fronte alle loro esigenze fondamentali di vita, quali vitto, alloggio, vestiario ed educazione"). In buona sostanza nell'art. 570 bis c.p. la condotta incriminata, applicabile anche nel caso di unioni civili alla luce di quanto disposto all'art. 574 ter., concerne la. sottrazione all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero la violazione degli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

Ai ragazzi provvedeva la madre esclusivamente, senza alcun aiuto esterno.

Quanto agli elementi costitutivi del presente reato, è opportuno evidenziare che l'illecito in questione è rapportato unicamente alla sussistenza dello stato di bisogno dell'avente diritto alla somministrazione dei mezzi indispensabili per vivere, e al mancato apprestamento da parte di chi, essendovi obbligato per legge, ha la concreta capacità economica di fornirglieli (cfr. Cass. pen. Sez. VI, 1996 n. 5523).

Pertanto, nel caso di specie, non sussistono dubbi in ordine allo stato di bisogno di Lu., Fr. e Ma. desumibile, secondo consolidata giurisprudenza, dall'incapacità dei predetti minori di età all'epoca dei fatti, e soprattutto portatori di disabilità di produrre reddito proprio (da ultimo, Cass. pen. Sez. VI Sent, 27/02/2019, n. 17766 (rv. 275726-01): che ha ribadito che "In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età del figlio, a favore del quale è previsto l'obbligo di contribuzione al mantenimento, rappresenta "in re ipsa" una condizione soggettiva di stato di bisogno, che non è esclusa per il fatto che, in virtù della elevata disponibilità economica del genitore presso il quale è collocato, il figlio non versi in reale stato di bisogno, ma goda anzi di pieno benessere ed elevato tenore di vita". L'incriminazione presuppone, seppure in modo implicito, che il soggetto passivo versi in "stato di bisogno". Deve trattarsi di uno stato di bisogno effettivo che si traduca in una mancanza di mezzi di sussistenza al momento del fatto cui la persona non sia in grado di fare fronte autonomamente, a prescindere dalle ragioni per cui esso si sia verificato (Cass. Pen., Sez. 6, n. 8245 del 17/04/1984, V., Rv. 165984).

Secondo la giurisprudenza consolidata, in caso di mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento nei confronti dei minori, si versa per definizione nella situazione indicata dal legislatore, sulla base della presunzione che il minore sia incapace di produrre un reddito proprio Cass. pen. Sez. VI Sent., 27/02/2019, n. 17766 (rv. 275726-01).

Lo stato di bisogno è presunto, salvo prova contraria (Sez. 6, n. 26725 del 26/3/2003, P.G. in proc. D'O., Rv. 225875) e sussiste anche se al sostentamento della prole provveda l'altro genitore o altri congiunti (Sez. 6, n. 8912 del 4/2/2011, K, Rv. 249639; Sez. 6, n. 38125 del 24/9/2008, n. , Rv. 241191) o ancora istituzioni pubbliche o private di assistenza o beneficienza (Sez. 6, n. 20636 del 2/5/2007, C, Rv. 236619; Sez. 6, n. 46060 del 22/10/2014, D.M., Rv. 260823). L'eventuale convincimento del genitore inadempiente di non essere tenuto, in una tale situazione, all'assolvimento del suo primario dovere, in quanto a ciò provveda integralmente l'altro genitore, riverbera in termini di errore su legge penale che, a mente dell'art. 5 c.p., non scrimina (Sez. 6, n. 17692 del 9/1/2004, Be., Rv. 228491).

E' bene rimarcare che la presunzione relativa allo stato di bisogno del minore è semplice e può pertanto essere vinta dalla prova contraria, qualora - ad esempio - si accerti che il minore disponga di redditi patrimoniali propri (Sez. 6, n. 26725 del 26/03/2003, P.G. in proc. D'O., Rv. 225875; Sez. 6 n. 8245 del 1984, V. cit.). Detta prova manca del tutto in questo processo. In tema di violazione degli obblighi di natura economica posti a carico del genitore separato, la giurisprudenza anche di recente (cfr. Cass. Pen., Sez. 6, Sentenza n. 24162 del 13/04/2018 Ud.

(dep. 29/05/2018) Rv. 273657 - 01) ha affermato che il disposto di cui all'art. 12-sexies, legge 1 dicembre 1970, n. 898 (richiamato dall'art. 3, legge 8 febbraio 2006 n. 54) si applica all'inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, minorenni o maggiorenni non indipendenti economicamente, stabilito con l'ordinanza del Presidente del tribunale. (In motivazione la Corte ha escluso che detto principio di diritto possa mutare a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 570-bis cod. pen., inserito dall'art. 2, D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, in quanto tale disposizione non ha apportato alcuna modifica rilevante sul tema). Anche un inadempimento parziale dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento è sufficiente ad integrare gli estremi del reato, quando le somme versate non consentano ai beneficiari di far fronte alle loro esigenze fondamentali di vita, quali vitto, alloggio, vestiario ed educazione (Cassazione penale Sez. 6 -, Sentenza n. 1879 del 04/11/2020 Ud. (dep. 18/01/2021) Rv. 280584 - 01).

Al pari sussistente deve ritenersi l'altro elemento costitutivo del reato de quo, rappresentato dalla capacità economica dell'obbligato, non essendo emerso dagli atti uno stato di indigenza del Pa.Lu. e dovendosi ritenere - in assenza di prova contraria a carico della Difesa - che egli comunque fosse perfettamente in grado di lavorare. La sua invalidità relativa alla mano infatti non gli aveva negli anni mai impedito di lavorare come venditore ambulante (cfr. dichiarazioni poi riscontrate dalla teste Ma.).

Da tali elementi risulta, pertanto, che il prevenuto odierno non è mai stato nel periodo in contestazione, nell'impossibilità assoluta e incolpevole di somministrare i mezzi di sussistenza ai propri figli. Sul punto, osserva la suprema Corte "l'impossibilità assoluta della somministrazione dei mezzi di sussistenti esclude il reato di cui all'art. 570 comma 2 n. 2 c.p. solo quando sia incolpevole, giacchi l'obbligato e tenuto ad adoperarsi per adempiere la sua prestazione" (nel caso di specie è stata confermata la decisione del Giudice di Merito che aveva affermato che un padre sano, abile al lavoro e giovane d'età aveva comunque l'obbligo di procurarsi un'occupazione per provvedere alle necessità del figlio minore Cass. Pen. sez. VI 1990 n. 12400). A ciò si aggiunge la circostanza che lo stesso, come si è evinto dalla sentenza emessa dal giudice civile, aveva svolto attività saltuari ed occasionale.

Giova altresì precisare che la nozione penalistica di "mezzi di sussistenza" non si identifica con il concetto civilistico di "alimenti" previsto dagli artt. 433 c.c. e seguenti (in particolare dall'art. 438 c.c.), atteso che, seppure entrambi postulano lo stato di bisogno, gli alimenti devono essere determinati in proporzione al bisogno di chi li domanda ed alle condizioni economiche di chi deve somministrarli, tenendo conto delle necessità di vita in relazione alla posizione sociale dell'alimentando. Detti mezzi non sono riconducibili neanche al concetto di "mantenimento" che viene in rilievo nei procedimenti giudiziali di separazione personale e divorzio ai sensi degli artt. 155 e 156 c.c. e della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, -, in quanto esso non presuppone lo stato di bisogno dell'avente diritto e viene determinato in relazione alla capacità economica dell'obbligato e rapportato al tenore di vita del soggetto avente diritto. I mezzi di sussistenza rilevanti ai fini della incriminazione si identificano invece in tutti i bisogni fondamentali della vita quotidiana, quali il vitto, l'abitazione, i canoni per forniture (luce, acqua, gas e riscaldamento), i medicinali, le spese per l'istruzione dei figli e di vestiario (Sez. 6, n. 1460 del 16/12/1982 - dep. 1983, T., Rv. 157487).

11 concetto di "mezzi di sussistenza" ha dunque un ambito più circoscritto di quelli di "mantenimento" e di "alimenti", in quanto è indipendente dalla condizione sociale del destinatario e si riferisce alle sole cose necessarie per assicurare una vita dignitosa, secondo parametri di carattere universale che non tengono conto della provenienza sociale dell'obbligato né dell'avente diritto.

Inoltre disinteressandosi totalmente dei figli, non telefonando agli stessi per lunghi periodi (neppure a Natale, cfr. dichiarazioni teste Ma. sul punto) e non fornendo loro alcun supporto affettivo e di assistenza tradiva in maniera lampante ai suoi doveri discendenti dalla potestà genitoriale integrando così anche il delitto di cui all'articolo 570 comma 1 cp. Peraltro conferma l'inadempimento ai suoi doveri di padre e il suo comportamento poco tutelante, il provvedimento di sospensione dalla potestà genitoriale reso dal Tribunale per i Minorenni di Napoli l'8.4.2021 nei confronti di Pa.Lu. sui tre figli (cfr. decreto di sospensione della potestà genitoriale in atti). Il Pa.Lu., come si legge nel decreto, si era addirittura spinto a strumentalizzare invitandoli a dichiarare falsi maltrattamenti subiti dalla madre (come da relazione SS di Napoli VI Municipalità del 25.2.2021).

Alla luce di queste considerazioni, va quindi dichiarata la penale responsabilità di Pa.Lu. in ordine al reato contestatogli.

Viene contestato al giudicabile di aver violato con la sua condotta tanto il primo quanto il secondo comma dell'articolo 570 c.p..

Ebbene questo giudice conviene con la Pubblica Accusa e ritiene che il Pa.Lu. con la sua condotta avesse sia violato gli obblighi di assistenza morale discendenti dal suo ruolo di genitore sia fatto mancare i discendenti inabili e minori e il coniuge dei mezzi di sussistenza. Pertanto va poiché la condotta di sottrazione agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà genitoriale nei confronti dei figli minori e quella di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza (art. 570, 1 e 2 co.) non sono in rapporto di continenza o di progressione criminosa, ma hanno ad oggetto fatti del tutto eterogenei nella loro storicità e considerazione sociale (C., Sez. VI, 20.10.2011-31.1.2012, n. 3881, che ha ritenuto corretto l'aumento di pena applicato dalla Corte territoriale per la continuazione; conforme: C., Sez. VI, 4.2-13.4.2021, n. 13741; C, Sez. VI, 13.3.2012, n. 12307), può essere riconosciuta la continuazione esterna tra i due reati integrati. Venendo al trattamento sanzionatorio, all'odierno imputato non paiono concedibili le circostanze attenuanti generiche.

Premesso che ormai è da escludersi la possibilità di concessione delle attenuanti generiche solo sulla base del solo stato d'incensuratezza (l. 125/08, v. Cass. pen. n. 4033/2014, rv. 258747), che pure non sussiste nel caso di specie, va evidenziato che dette circostanze sono state introdotte dal legislatore con riferimento a non preventivabili situazioni che incidono sulla quantità del reato e della capacità di delinquere dell'imputato (Cass. pen sez. VI 10/4/1995 Fa.). Si tratta, in concreto, di individuare nella vicenda in esame elementi che, quantunque non previsti esplicitamente dal legislatore, impongano una valutazione dei fatti e/o della personalità del reo che consenta un adeguamento della pena ai principi costituzionali di ragionevolezza (art. 3 cost.) e di finalità rieducativa della pena (art. 27 co. III Cost.). Questa valutazione può essere fatta tenendo conto sia degli elementi indicati nell'art. 133 c.p. che di altri parametri di giudizio (Cass. pen. Sez. I 1/10/1986-Es.), ma non è comunque necessaria nemmeno una valutazione di tutti ì possibili elementi, purché vengano individuati con ragionevolezza i parametri che si ritengono più rilevanti (Sez. I 6/10/1995-Bi., ma cfr. Sez. II 11/10/04 Alba ed altri ed anche da ult. Sez. II 18/1/11 Sermone ed altri). E comunque fuori discussione che l'applicazione delle attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parole (Sez. I C.c. 22/9/1993-St.; n. 19639/2012, rv. 252900; cfr. anche sez. II 2/12/08 Po. che ha riaffermato l'insussistenza nel nostro ordinamento di una presunzione di meritevolezza delle attenuanti generiche). Elementi positivi di una portata siffatta non paiano esserci stati nel giudizio de quo.

Del pari sussiste concorso formale di reati e, nel caso in cui ne sussistano i presupposti, reato continuato, (C, S.U., 20.12.2007, n. 8413 che rigetta, A. Trieste 20.4.2006), nel caso di condotta di omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza in danno di più soggetti conviventi nello stesso nucleo familiare (C., Sez. VI, 13.11.2008; C., Sez. IV, 15.1.2003-24.9.2002, n. 1629; C, Sez. VI, 19.6.2002, n. 36070.

Alla luce dei criteri fissati dall'art. 133 c.p., per le modalità dell'azione, il danno cagionato alla persona offesa e considerando altresì la capacità a delinquere del colpevole, ritiene questo giudice di condannare l'imputato alla pena finale di mesi otto di reclusione ed Euro 590 di multa a cui si perviene:

- partendo dalla p.b. di per il reato ritenuto più grave di cui all'art. 570 comma 2 c.p., di mesi 5 di reclusione ed Euro 400 multa;

- aumentato a titolo di continuazione esterna con l'ipotesi delittuosa di cui al primo comma dell'articolo 570 c.p. nella misura di 1 mese ed Euro 100,00 di multa;

- ulteriormente aumentata a titolo di continuazione interna di giorni 60,000 di reclusione ed Euro 90,00 di multa (20 di reclusione ed Euro 30,00 Euro per ogni ulteriore soggetto beneficiario dell'obbligo violato; in tema di continuazione, cfr. fra le tante, Cass. pen. sez. 6, n. 13418 del 08/03/2016 secondo la quale "In tema di reati contro la famiglia, la condotta di omesso versamento dell'assegno periodico di cui all'art. 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898, se commessa in danno di più soggetti beneficiari, integra una pluralità di reati in concorso formale o, ricorrendone i presupposti, in continuazione tra loro");

- sino ad arrivare alla pena finale su indicata.

Tuttavia, può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p.p., considerando lo stato di incensuratezza del Pa.Lu. che consente una prognosi positiva di non recidivanza del reo per il futuro.

Il Pa.Lu., inoltre, ravvisato il nesso di causalità tra il suo comportamento omissivo e i danni conseguentemente patiti dalla parte civile, Sc.Es. (in proprio quale coniuge e quale esercente la potestà genitoriale nei confronti dei tre figli minori), va condannato al risarcimento del danno in suo favore, da liquidarsi in separata sede.

Va altresì condannato ad una provvisionale nella misura di Euro 13.425,00 consistente nelle somme dovute e non versate ai beneficiari. A tale cifra complessiva si perviene sommando all'ammontare di Euro 675, 00 al mese da febbraio 2020 - data da cui decorreva l'obbligo mantenimento indicato nel decreto di omologa della separazione - sino a giugno 2021 la minor somma mensile di Euro 525,00 da luglio a novembre 2021, tenuto conto che il Pa.Lu. dimostrava documentalmente di aver versato dal luglio 2021 la Euro 150,00 ai mese (cfr. copia vaglia in atti).

Secondo anche giurisprudenza recente, la sospensione condizionale della pena concessa non può essere subordinata ex art. 165 c.p. all'adempimento delle obbligazioni nascenti dal verbale di omologa della separazione (C., Sez. VI, 16.2-3.5.2021, n. 16788) e neppure al pagamento della somma liquidata a titolo di provvisionale (T. Milano 3.2.2003).

L'imputato va, altresì, condannato al pagamento delle spese di giudizio e di quelle sostenute dalla parte civile,con pagamento da effettuarsi a beneficio dell'Erario, ai sensi dell'art. 110 co. 3 D.P.R. n. 115 del 2002, che si liquidano in Euro 920,00 oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA alle condizioni di legge.

I carichi notevoli che gravano su questo Tribunale giustificano il più lungo termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara Pa.Lu. colpevole dei delitti ascrittigli in rubrica e, riconosciuta la continuazione esterna ed interna, per l'effetto lo condanna alla pena finale di mesi otto di reclusione ed Euro 590,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa a termini e condizioni di legge.

Letti gli artt. 538 e segg. c.p.p. condanna Pa.Lu. al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, da liquidarsi compiutamente in sede civile.

Letto l'art. 539 co. II c.p.p., condanna l'imputato al pagamento della somma di Euro 13.425,00 a titolo di provvisionale, in favore della parte civile costituita, immediatamente esecutiva per legge.

Letti gli artt. 163 e ss. c.p. concede il beneficio della pena sospesa.

Condanna l'imputato al pagamento in favore della parte civile della spese di costituzione nel presente giudizio, con pagamento da effettuarsi a beneficio dell'Erario, ai sensi dell'art. 110 co. 3 D.P.R. n. 115 del 2002, che si liquidano in Euro 920,00 oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA alle condizioni di legge.

Visto l'art. 544 c.p.p., fissa in giorni 45 il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Nola il 7 dicembre 2021.

Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2022.

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