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Sequestro preventivo: Che cos'è e qual è la disciplina prevista dall'art. 321 c.p.p.


Sequestro preventivo - Art. 321 c.p.p.

Articolo 321 c.p.p. - Oggetto del sequestro preventivo

1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero [262] il giudice competente a pronunciarsi nel merito [91 att.] ne dispone il sequestro [104 att.] con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale [405] provvede il giudice per le indagini preliminari [328].
2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca [240 c.p.; 737, 737-bis, 745].
2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca.
3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione [322-bis]. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.
3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria [571], i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale [357] al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito [229 coord.]. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il giudice non emette ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.

Indice:


1. Che cos'è il sequestro preventivo?

Il sequestro preventivo è una misura cautelare disciplinata dall'art. 321 del codice di procedura penale.

In particolare, si tratta di una misura cautelare reale, ovvero, una misura restrittiva che non incide sulla libertà personale dell'individuo (come accade nelle misure cautelare personali) ma ricade su un determinato bene riconducibile ("pertinente") ad un reato.

Possiamo definire il sequestro preventivo una misura di natura precauzionale e ciò in quanto viene adottato prima della pronuncia di una sentenza definitiva, al fine di evitare che il libero utilizzo del bene possa aggravare le conseguenze del reato o consentire la commissione di ulteriori reati.

Il sequestro preventivo viene utilizzato dall'autorità giudiziaria in moltissimi procedimenti penali, dai reati tributari a quelli urbanistici (pensiamo, ad esempio, all'immobile costruito in violazione delle norme urbanistiche o alla macchina guidata da una persona risultata positiva all'alcoltest).

La finalità del sequestro preventivo non è garantire il risarcimento dei danni della persona offesa ma quello di inibire l'utilizzo di un determinato bene all'indagato, affinché non aggravi ulteriormente il reato già (presuntivamente) commesso o non ne commetta altri.

Il sequestro preventivo può essere disposto in qualsiasi fase del procedimento penale, ma normalmente viene adottato nella fase delle indagini preliminari dal GIP (giudice per le indagini preliminari) su richiesta del pubblico ministero procedente.

Il sequestro preventivo viene sempre adottato con un decreto motivato che spiega le ragioni, in fatto ed in diritto, poste a fondamento del provvedimento.

Il secondo comma dell'art. 321 del codice di procedura penale stabilisce che può essere disposto il sequestro preventivo anche per le cose di cui è consentita la confisca.

Parliamo delle cose utilizzate per commettere il reato o che ne costituiscono il prodotto o il profitto (pensiamo, ad esempio, alla droga rinvenuta nell'appartamento del presunto spacciatore o alla pistola rinvenuta sul luogo dell'omicidio).


2. La relazione al codice di procedura penale: la disciplina delle misure cautelari personali

La disciplina dei provvedimenti cautelari in materia patrimoniale non trova nel sistema della legge-delega una delineazione sufficientemente precisa.

La sola direttiva 65 riconosce al giudice il potere di disporre, in relazione a specifiche esigenze cautelari, oltre che misure interdittive anche "misure reali". Al di la' di questa direttiva di fondo, che autorizza la previsione di misure dirette a colpire il patrimonio accanto a quelle che incidono sulla persona, mancano indicazioni concrete su come costruire i congegni destinati ad operare nel processo.

La Commissione ha interpretato la laconicita' della legge-delega anzitutto quale espressione di una volonta' del Parlamento intesa a riconfermare un istituto tradizionalmente presente nella nostra legislazione processuale come il sequestro conservativo penale (artt. 617- 621 c.p.p.).

L'accostamento delle misure reali a quelle personali nell'ambito del genus "misure cautelari" ha, inoltre, suggerito di disciplinare separatamente il sequestro delle cose pertinenti al reato, finalizzato alla acquisizione del materiale probatorio: e' sembrato che il riferimento alle esigenze cautelari evocasse un vincolo più penetrante di quello che scaturisce in funzione delle sole esigenze probatorie, al punto da rendere possibile l'individuazione di limitazioni di ordine patrimoniale destinate ad operare come restrizioni di libertà costituzionalmente garantite.

La misura reale, in altri termini, crea l'indisponibilità di cose o beni con una incisività analoga a quella che nasce dalla custodia cautelare e da altre forme di misure cautelari personali.

Al fine di garantire l'esecuzione della sentenza che potrà essere pronunciata a conclusione del processo, ovvero quando occorre impedire che l'uso della cosa possa agevolare le conseguenze del reato od indurre a nuovi reati, si creano dei vincoli che, si potrebbe dire, dalla cosa passano alla persona, nel senso che il sequestro non mira semplicemente a trasferire nella disponibilità

del giudice ciò che deve essere utilizzato a fini di prova, ma tende piuttosto ad inibire certe attività (la vendita o l'uso) che il destinatario della misura puo' realizzare mediante la cosa.

Da questa impostazione si e' ricavata la partizione della materia in due capi intesi a regolare, da un lato, il "sequestro conservativo", dall'altro, un nuovo tipo di misura cautelare, cui si è attribuita la denominazione di "sequestro preventivo".


2.1 Che cos'è e qual è la disciplina del sequestro preventivo

Nella predisposizione della normativa che da' vita a un tertium genus accanto al sequestro a fini di prova ed al sequestro conservativo, si e' partiti da due termini di riferimento: da un lato, dal sistema processuale penale vigente che, sia pure in termini sfumati e non privi di sfasature sistematiche, non disconosce il fine preventivo della misura di coercizione reale (ad esempio, in tema di rapporti tra sequestro e confisca; in materia di frodi agrarie, di caccia, di pesca; il c.d. sequestro automobilistico, ecc.).

Dall'altro lato, dalla esperienza giuridica degli ultimi anni, cha ha visto affacciarsi sempre più di frequente l'adozione di misure di coercizione reale volte ad interrompere l'iter criminoso o ad impedire la commissione di nuovi reati (si pensi al sequestro delle costruzioni o delle lottizzazioni abusive; al sequestro di pellicole cinematografiche e di prodotti alimentari; al sequestro di impianti

nei processi per inquinamento o per infortuni sul lavoro).

E' noto che la giurisprudenza della Corte costituzionale e della cassazione ha ritenuto la legittimità del sequestro disposto in funzione dell'interesse sostanziale alla prevenzione del reato, richiamando a tale proposito l'art. 219 c.p.p.

Avuto riguardo al fatto che la legge-delega (direttiva 31) non ignora l'esigenza di impedire che il reato venga portato a ulteriori conseguenze, sia pure con riguardo ai compiti di polizia giudiziaria, la disciplina della nuova misura cautelare e' stata elaborata essenzialmente con tre obiettivi:

1) offrire una base unitaria a figure disperse nelle leggi speciali e affioranti in modo frammentario nel codice;

2) approntare un sistema di rimedi in favore delle persone che vengono colpite da questa misura, particolarmente grave per la sua potenzialità lesiva di diritti costituzionali che si ricollegano all'uso della cosa sequestrata (libertà di

manifestazione del pensiero in caso di film; attività economica, ecc.);

3) rendere razionale e controllabile il passaggio dall'una all'altra forma di sequestro, per evitare che la pluralità dei fini, in astratto perseguibili mediante il vincolo, possa indurre a pretestuose protrazioni dell'indisponibilità della cosa a danno dell'avente diritto.

Più in generale, e' sembrato che i rilevanti effetti che scaturiscono dalla misura cautelare penale, in una prassi che va estendendone sempre più l'area di applicazione del provvedimento, rendessero necessaria una previsione normativa tale da obbligare il giudice ad enunciare le finalità della misura al momento della sua applicazione, in modo da consentire sempre, alla persona che ne e' colpita, di provocare un controllo sul merito e sulla legittimità della stessa, anche per quanto attiene alla ragione d'essere della sua persistenza.

Si e' ritenuto infine di sottolineare che fondamento dell'istituto in questione resta l'esigenza cautelare: precisamente quella di tutela della collettività con riferimento al protrarsi della attività criminosa e dei suoi effetti.

L'articolo 321 riflette il punto d'arrivo di una approfondita discussione che faceva perno sulla strumentalità necessaria tra sequestro e confisca. Il proposito era quello di delimitare, mediante un rinvio alla nozione di "cose di cui e' consentita la confisca", l'area di operatività del sequestro preventivo, cosi' da escludere che esso potesse trovare attuazione fuori dei confini segnati dall'art. 240 c.p. e dalle leggi speciali in cui e' espressamente riconosciuto al giudice il potere di confisca. In contrario, si è tuttavia fatto rilevare come questa visuale restrittiva potesse inibire l'iniziativa del giudice almeno in due casi importanti:

quello delle costruzioni abusive, per le quali la prevalente giurisprudenza della corte di cassazione esclude il potere di confisca del giudice penale in ragione dell'analogo potere di demolizione che le leggi amministrative attribuiscono al sindaco; quello del prezzo del riscatto nei reati di sequestro di persona a scopo di estorsione, la cui "immunità" dalla confisca risulta chiaramente dall'art. 240 comma 3 c.p., in forza del requisito della appartenenza a persona estranea al reato.

Il testo è stato perciò formulato in modo da costruire una fattispecie nella quale non figura il presupposto della confiscabilità della cosa (comma 1), e si pone invece l'accento sui fini della misura cautelare più che sulla caratterizzazione delle cose materiali su cui essa e' destinata ad incidere (la formula "pertinente al reato" assume infatti un significato scarsamente delimitativo).

Il legame tra sequestro e confisca e' stato invece fatto riaffiorare, come previsione specifica ed autonoma, nel comma 2.

L'opposizione al sequestro preventivo e' stata disciplinata nell'articolo 322 mediante la previsione del riesame del provvedimento, secondo i principi generali (art. 324).

L'estinzione del provvedimento e' nell'articolo 323 ricollegata alla pronuncia della sentenza di proscioglimento, ancorché non definitiva, fuori dei casi in cui si tratti di cose per le quali la legge penale prevede la confisca obbligatoria.

Il comma 2 regola il passaggio dal sequestro preventivo al sequestro a fini di prova. La norma è applicabile a tutti i "sequestri di massa" (pellicole cinematografiche, sostanze o prodotti alimentari, ecc.).


3. Le sentenze della Cassazione in tema di sequestro preventivo

> Sequestro preventivo: l'Autorità Giudiziaria, tenuto conto dello stato del procedimento, deve rappresentare le concrete risultanze processuali e gli elementi di prova, spiegando la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti che si intendono accertare.

Nel sequestro preventivo la verifica del giudice del riesame, ancorché non debba tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, deve, tuttavia, accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato; pertanto, ai fini dell'individuazione del "fumus commissi delicti", non è sufficiente la mera "postulazione" dell'esistenza del reato, da parte del pubblico ministero, in quanto il giudice del riesame nella motivazione dell'ordinanza deve rappresentare in modo puntuale e coerente le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti e dimostrare la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale sottoposta al suo esame (Cassazione penale sez. IV, 14/03/2012, (ud. 14/03/2012, dep. 20/04/2012), n.15448).


> Sequestro preventivo: Il denaro di provenienza lecita percepito dopo l'esecuzione della misura non può essere sottoposto a sequestro.

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del denaro costituente profitto di un reato per il quale non è prevista la confisca per equivalente (nel caso di specie, il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale) non può avere ad oggetto denaro di certa provenienza lecita percepito successivamente all'esecuzione del sequestro preventivo o, in caso di mancata adozione della misura cautelare reale, della confisca, qualora, essendo meno nel patrimonio dell'imputato, al momento della cautela reale o dell'ablazione, qualsivoglia attivo dello stesso genere, sia impedita l'automatica confusione nel patrimonio stesso del denaro acquisito lecitamente dopo l'esecuzione della misura cautelare o di quella ablativa (Cassazione penale sez. V, 27/06/2023, n.31186).

Cassazione penale sez. V, 27_06_2023, (ud. 27_06_2023, dep. 18_07_2023), n.31186
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> Sequestro preventivo: non è preclusa la reiterazione di provvedimenti cautelari aventi il medesimo oggetto di quello annullato se fondati su presupposti diversi.

A seguito delle pronunce della Corte di cassazione o del Tribunale in esito al procedimento incidentale di impugnazione di misure cautelari, non è preclusa la reiterazione di provvedimenti aventi il medesimo oggetto di quello annullato ove fondati su presupposti diversi. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso un provvedimento di sequestro preventivo riemesso, dopo un precedente annullamento, in relazione a un reato di truffa finalizzata all'ottenimento di erogazioni pubbliche, sul rilievo che le ulteriori indagini svolte avevano consentito di accertare sia il diverso importo del contributo ottenuto grazie a false attestazioni, sia la diversa natura della condotta illecita rispetto a quella esaminata nel primo provvedimento cautelare - Cassazione penale , sez. II , 10/05/2023 , n. 21108).

Cassazione penale sez. II, 10_05_2023, (ud. 10_05_2023, dep. 17_05_2023), n.21108
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> Sequestro preventivo e giudicato cautelare: la preclusione per pronunzie emesse nel procedimento incidentale di impugnazione copre solo le questioni dedotte e decise.

In tema di giudicato cautelare, la preclusione conseguente alle pronunzie emesse nel procedimento incidentale di impugnazione ha una portata più ristretta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, coprendo solo le questioni dedotte ed effettivamente decise ed essendo limitata allo stato degli atti, sicché l'allegazione di un mutamento della situazione processuale impone un nuovo esame della vicenda. (Fattispecie relativa a impugnazione del decreto reiettivo della richiesta di sequestro preventivo impeditivo, in cui la Corte ha ritenuto che la declaratoria di inammissibilità, per tardività, del precedente ricorso del pubblico ministero avverso il provvedimento di diniego della convalida del sequestro preventivo disposto in via d'urgenza non potesse precludere la rivalutazione della vicenda, in ragione degli elementi di novità addotti dagli inquirenti, idonei a dimostrare la permanenza del reato - Cassazione penale , sez. III , 21/04/2023 , n. 24256).


> Sequestro preventivo: in tema di usura, il profitto confiscabile coincide con gli interessi usurari che sono stati materialmente corrisposti

In tema di usura, il profitto confiscabile ai sensi dell' art. 644, comma 6, c.p. , identificandosi, conformemente alla generale nozione di profitto del reato, nell'effettivo arricchimento patrimoniale conseguito, in rapporto di immediata e diretta derivazione causale dalla condotta illecita, coincide con gli interessi usurari concretamente corrisposti. (Fattispecie in cui la Corte, in applicazione di tale principio, ha ritenuto, sulla base della distinzione tra danno civile e danno criminale, che fosse possibile sottoporre a sequestro preventivo finalizzato alla confisca le somme effettivamente percepite dall'imputato a titolo di interessi, rimanendo a tal fine irrilevante il profilo dell'omessa restituzione delle somme prestate come capitale - Cassazione penale , sez. II , 22/03/2023 , n. 16045).


> Sequestro preventivo: può essere disposto ad uno dei concorrenti anche se la somma di illecita provenienza sia state incamerata da un altro concorrente

In tema sequestro preventivo funzionale alla confisca ex art. 322-ter c.p. , il vincolo può essere disposto nei confronti di uno dei concorrenti nel reato, per l'intero importo del prezzo o profitto dello stesso, nonostante le somme di illecita provenienza siano state incamerate, in tutto o in parte, da altri concorrenti, salvo l'eventuale riparto tra i medesimi, che costituisce fatto interno a costoro, privo di rilievo penale, stante il principio solidaristico che uniforma la disciplina del concorso di persone e che, di conseguenza, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa a ciascun agente, nonché la natura della confisca per equivalente, a cui va riconosciuto carattere eminentemente sanzionatorio. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'indagato che assumeva fosse pacifico che egli non avesse ricevuto alcun profitto del reato di cui all' art. 640-bis c.p. - Cassazione penale , sez. II , 17/03/2023 , n. 22073).


> Il Riesame non può confermare per finalità di confisca il provvedimento originariamente disposto come sequestro preventivo

È illegittima l'ordinanza con cui il Tribunale, in sede di riesame del sequestro preventivo disposto su conforme richiesta del pubblico ministero ai sensi del primo comma dell' art. 321 c.p.p. , confermi la misura cautelare reale per finalità di confisca ai sensi del secondo comma dell' art. 321, c.p.p. , atteso che in tal modo lo stesso non si limita - com'è nel suo potere - ad integrare la motivazione del decreto impugnato, ma sostanzialmente adotta un diverso provvedimento di sequestro in pregiudizio del diritto al contraddittorio dell'interessato (Cassazione penale , sez. VI , 28/02/2023 , n. 15852).


> Sequestro preventivo: Spetta al Gip decidere sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei beni sequestrati.

In tema di sequestro preventivo, nel caso di trasmissione per competenza territoriale del procedimento penale nel cui ambito la misura cautelare è stata disposta, competente a decidere sulle questioni relative all'amministrazione dei beni sequestrati è il giudice per le indagini preliminari che procede (Cassazione penale , sez. I , 28/02/2023 , n. 11509).


> Avverso il decreto di sequestro preventivo adottato dal pubblico ministero non è esperibile alcuna impugnazione in ragione del principio di tassatività.

In tema di misure cautelari reali, non è esperibile alcuna impugnazione, in ragione del principio di tassatività delle stesse, avverso il decreto di sequestro preventivo adottato dal pubblico ministero, posto che tale provvedimento, se non convalidato dal giudice, perde automaticamente efficacia ai sensi dell' art. 321, comma 3-ter, c.p.p. (Cassazione penale , sez. II , 24/02/2023 , n. 23295).


> Sequestro preventivo: la pendenza del procedimento di impugnazione non è causa di inammissibilità.

La pendenza del procedimento d'impugnazione avverso il rigetto della richiesta di revoca del decreto di sequestro preventivo, sia pure in cassazione e sia pure con riguardo alla medesima questione controversa, non è causa di inammissibilità, neanche nel giudizio di rinvio, della richiesta di riesame avverso il provvedimento genetico (Cassazione penale , sez. III , 23/02/2023 , n. 17405).


> Sequestro preventivo: nei delitti contro la pubblica amministrazione, il sequestro deve contenere la motivazione anche del "periculum in mora".

Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all' art. 321, comma 2-bis, c.p.p. , finalizzato alla confisca nei procedimenti relativi a delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora , da rapportare - nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale - alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio (Cassazione penale , sez. VI , 15/02/2023 , n. 20649).


> Sequestro preventivo: in tema di indebita percezione di erogazioni in danno dell’Ue può essere disposto il sequestro anche se inferiore ad 100.000 euro.

In tema di indebita percezione di erogazioni in danno dell'Unione europea, il Procuratore europeo delegato è competente a chiedere o a disporre una delle misure investigative di cui all' art. 30, par. 1, regolamento Ue 2017/1939, ivi compreso il sequestro preventivo a fini di confisca, diretta o per equivalente, del profitto del reato ex art. 322-ter c.p. , anche nell'ipotesi in cui esso sia inferiore ad euro 100.000 e non sia, pertanto, configurabile l'aggravante di cui all' art. 316-ter, comma 1, ultimo periodo, c.p. , posto che la citata disposizione eurounitaria va intesa come non escludente l'operatività delle anzidette misure investigative in relazione a reati puniti con pena meno grave di quella comminata per l'indicata ipotesi aggravata (Cassazione penale , sez. VI , 01/02/2023 , n. 8963).


> Sequestro preventivo: è inammissibile il ricorso per cassazione nel quale viene eccepita per la prima volta la nullità del decreto di sequestro.

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame con cui si deducano, per la prima volta, in sede di legittimità motivi di censura inerenti il decreto di sequestro preventivo che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso tribunale. (Fattispecie in cui era stata eccepita per la prima volta la nullità del decreto di sequestro di una somma di denaro, per non essersi individuato esattamente il "quantum" del profitto o del prodotto confiscabile nel delitto di autoriciclaggio - Cassazione penale , sez. II , 27/01/2023 , n. 9434).


> Sequestro preventivo: la rinuncia al riesame proposto contro il sequestro preventivo preclude la possibilità di censurare, con l'appello, i presupposti genetici della misura.

In tema di misure cautelari reali, la rinuncia al riesame proposto avverso il provvedimento di sequestro preventivo preclude la possibilità di svolgere, attraverso l'appello, censure attinenti ai presupposti genetici della misura. (In motivazione, la Corte ha affermato che alla rinuncia al riesame, attesa la natura integralmente devolutiva di tale gravame, deve essere attribuito il significato di una generale abdicazione a eccepire profili riguardanti i presupposti genetici della misura impugnata - Cassazione penale , sez. II , 13/01/2023 , n. 12364).


> Sequestro preventivo: il giudice del dibattimento è competente a decidere sull'istanza di revoca del sequestro se è stato emesso il decreto di giudizio.

In tema di sequestro preventivo, la competenza a decidere sull'istanza di revoca appartiene al giudice del dibattimento quando sia avvenuta l'emissione del decreto instaurativo del giudizio e sia stato già trasmesso alla cancelleria del predetto il fascicolo processuale, anche nel caso in cui la richiesta risulti presentata prima di tale trasmissione e non sia stata tempestivamente esaminata dal giudice per le indagini preliminari (Cassazione penale , sez. III , 02/12/2022 , n. 2627).


> Sequestro preventivo: nei reati paesaggistici il periculum in mora non può essere desunto esclusivamente dall'esistenza delle opere ultimate.

In tema di sequestro preventivo per reati paesaggistici, il presupposto del periculum in mora non può essere desunto esclusivamente dall'esistenza delle opere ultimate, ma è necessario dimostrare che l'effettiva disponibilità materiale o giuridica del bene, da parte del soggetto indagato o di terzi, possa ulteriormente deteriorare l'ecosistema protetto dal vincolo paesaggistico, dovendo valutarsi l'impatto degli abusi sulle zone oggetto di particolare tutela. (Fattispecie relativa alla realizzazione, sul fondale marino sabbioso, di una gradinata per l'accesso dal mare alla pedana di un stabilimento balneare - Cassazione penale , sez. III , 02/12/2022 , n. 2627).


> Sequestro preventivo: il decreto deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora".

Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all' art. 321, comma 2-bis, c.p.p. , finalizzato alla confisca nei procedimenti relativi a delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora , sia in ipotesi di confisca obbligatoria che facoltativa, così come di proprietà o di valore, e senza che possa rilevare la natura, mobiliare o immobiliare, dei beni in sequestro, con la sola eccezione delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato (Cassazione penale , sez. VI , 29/11/2022 , n. 826).


Cassazione penale sez. VI, 29_11_2022, (ud. 29_11_2022, dep. 12_01_2023), n.826
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> Sequestro preventivo: il terzo che assuma di essere l'unico ed esclusivo titolare del diritto alla restituzione del bene sottoposto a sequestro deve far valere le proprie ragioni con istanza di riesame nei termini previsti.

Il terzo interessato che assuma di essere l'unico ed esclusivo titolare del diritto alla restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo, per far valere le proprie ragioni, ha l'onere di proporre istanza di riesame negli inderogabili termini previsti, in quanto investito di autonoma legittimazione ex art. 322 c.p.p. , con la conseguenza che, qualora si limiti a comparire nel giudizio di riesame attivato dall'imputato, spiegando intervento, non può prendere parte al successivo grado di giudizio innanzi alla Corte di cassazione (Cassazione penale , sez. II , 19/10/2022 , n. 43967)

Cassazione penale sez. II, 19_10_2022, (ud. 19_10_2022, dep. 18_11_2022), n.43967
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> Reddito di cittadinanza: In caso di falso è legittimo il sequestro preventivo della carta postepay.


> Sequestro cannabis light: è legittimo anche se la percentuale di THC è inferiore allo 0,5%

Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte ha affermato che in tema di stupefacenti, è legittima l'adozione di un provvedimento di sequestro di cannabis light a fronte di una percentuale di THC in misura inferiore al valore dello 0,5%, essendo devoluto alle successive fasi di merito l'accertamento in concreto della effettiva efficacia drogante della sostanza, intesa quale attitudine a provocare o meno effetti psicogeni (Cassazione penale sez. VI, 17/11/2020, n.1245).


> Sequestro preventivo annullato: Il GIP deve compiere un vaglio critico sulle deduzioni del PM.

Nella sentenza in argomento, la Suprema Corte ha affermato che la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è legittima qualora fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione (giurisprudenza pacifica, da Sez. U, Sentenza n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216664 a Sez. 2, Sentenza n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252).

Ciò posto, la radicale assenza di un vaglio critico in ordine alle deduzioni del P.M. rende il provvedimento di sequestro del tutto privo di motivazione (o, comunque, motivato in modo solo apparente), con conseguente censurabilità di tale vizio in quanto assimilabile alla violazione di legge (Cassazione penale sez. IV, 09/12/2021, (ud. 09/12/2021, dep. 17/12/2021), n.46176).


> È legittimo il sequestro preventivo impeditivo di un bene demaniale se il suo utilizzo può aggravare il pregiudizio per l'ecosistema protetto dal vincolo

È legittimo il sequestro preventivo impeditivo di un bene demaniale, pur destinato a soddisfare i bisogni e gli interessi di una platea indeterminata di utenti, quando la sua fruizione, per effetto delle modifiche allo stesso apportate, possa aggravare il pregiudizio per l'ecosistema protetto dal vincolo paesaggistico (Cassazione penale , sez. III , 02/12/2022 , n. 2627).

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