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Truffa: la mancanza di attenzione da parte della persona offesa non esclude il reato


Sentenze della Corte di Cassazione in relazione al reato di truffa

La massima

Ai fini della sussistenza del delitto di truffa, non ha rilievo la mancanza di diligenza da parte della persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione spesso determinata dalla fiducia ottenuta con artifici e raggiri (Cassazione penale, sez. II, 20/11/2019, n. 51538).

 

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La sentenza integrale

Cassazione penale, sez. II, 20/11/2019, n. 51538

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16/07/2018, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in data 17/05/2017 dal G.u.p. del Tribunale di Monza, con rito abbreviato, con la quale C.L. era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di truffa in danno di V.D., costituitasi parte civile, nonchè al risarcimento dei danni subiti da quest'ultima (il G.u.p. aveva invece assolto l'imputato dalla residua imputazione di violenza sessuale in danno della V.).


2. Ricorre per cassazione il C., a mezzo del proprio difensore, deducendo l'insussistenza del reato per la grossolanità degli artifici e raggiri adoperati, ritenuti inidonei ad integrare la truffa ove valutati con giudizio ex ante, anche se rivelatisi in grado di ingannare la persona offesa. Nella specie, si era trattato di una proposta di servizio fotografico da svolgersi in contesto tutt'altro che professionale, con un cachet al di fuori dei prezzi di mercato, e lo stesso contratto era in realtà "un groviglio disordinato e sconclusionato di parole" (nè poteva credersi alla disponibilità di un fantomatico cliente svizzero a sborsare addirittura la somma di Euro 50.000).


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.


2. E' opportuno richiamare, anzitutto, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui "in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento" (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965. In senso analogo, cfr. da ultimo Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). D'altro lato, viene in rilievo l'altrettanto consolidato indirizzo interpretativo secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina).


In tale contesto interpretativo, il ricorso non supera il necessario vaglio di ammissibilità, risolvendosi nella riproposizione di questioni già esaminate e motivatamente disattese dalla Corte territoriale, con argomentazioni del tutto conformi, tra l'altro, agli orientamenti interpretativi di questa Suprema Corte.


La sentenza ha infatti ritenuto pienamente integrata la fattispecie di truffa, ponendosi in linea con il primo giudice anche quanto alla complessiva coerenza della decisione: si è infatti sottolineato, per un verso, che l'assoluzione in primo grado dal reato di violenza sessuale risultava del tutto irrilevante quanto all'ulteriore reato ascritto, essendo stata determinata non già da profili di inattendibilità della persona offesa, ma dalla ritenuta insufficiente prova della sussistenza, in capo al C., dell'elemento psicologico del reato.


Per altro verso, la Corte d'Appello ha valorizzato la promessa di pagamento di una somma consistente per il servizio fotografico, la sottoscrizione di un contratto dall'apparenza regolare, pur se non redatto "in forma legale forbita" e comunque prodotto in copia unitamente alla carta di identità del ricorrente (contratto da lui non disconosciuto), nonchè la consegna alla persona offesa, quale documento comprovante il parziale pagamento della somma concordata, di una contabile falsa. La Corte territoriale ha ritenuto tali elementi idonei ad integrare gli artifici e raggiri richiesti dall'art. 640 c.p., a nulla rilevando eventuali leggerezze commesse dalla persona offesa nell'aderire alla proposta del ricorrente.


Trattasi di percorso argomentativo non solo immune da profili di contraddittorietà o illogicità manifesta deducibili in questa sede, ma anche del tutto in linea con il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui "ai fini della sussistenza del delitto di truffa, non ha rilievo la mancanza di diligenza da parte della persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione spesso determinata dalla fiducia ottenuta con artifici e raggiri" (Sez. 2, 2, n. 42941 del 25/09/2014, Selmi, Rv. 260476).


3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.


In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.


Motivazione semplificata.


Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.


Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2019

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