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Truffa: sulla applicabilità del regime di procedibilità d'ufficio previsto dall'art. 649-bis c.p.


Sentenze della Corte di Cassazione in relazione al reato di truffa

La massima

Il regime di procedibilità d'ufficio previsto dall' art. 649-bis c.p. , introdotto dal d.lg. 10 aprile 2018, n. 36 (modificato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3 ), non si applica, ostandovi l' art. 2 c.p. , ai fatti anteriormente commessi, che continuano a essere punibili, itruffa-in-caso-di-compravendita-si-perfeziona-quando-il-prezzo-non-è-riscosson conformità alla disciplina all'epoca vigente, soltanto a querela della persona offesa. (Fattispecie in tema di truffa commessa nel 2015, ritenuta procedibile a querela, ancorché aggravata dalla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale - Cassazione penale , sez. II , 01/02/2022 , n. 4800).


 

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La sentenza integrale

Cassazione penale , sez. II , 01/02/2022 , n. 4800

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il TRIBUNALE di CATANZARO, con sentenza in data 5/10/2020, dichiarava non doversi procedere nei confronti di M.S. per il reato di truffa, contestata come commessa a (OMISSIS) ai danni di MA.Na. il (OMISSIS), con la recidiva pluriqualificata, per intervenuta remissione di querela.


Il PROCURATORE GENERALE della CORTE di APPELLO di CATANZARO propone ricorso per cassazione e chiede l'annullamento della sentenza. Deduce l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 640 e 649 bis c.p. e rileva che, essendo il reato procedibile d'ufficio, non poteva essere dichiarato estinto per remissione di querela: la procedibilità d'ufficio deriva dall'avvenuta contestazione della circostanza a effetto speciale costituita dalla recidiva reiterata, specifica e infraqiunquennale.


Il PROCURATORE GENERALE rassegna conclusioni scritte per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Con memoria tempestivamente inviata il difensore del ricorrente sottolinea che la procedibilità d'ufficio, in quanto introdotta nella specie solo con il D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36, poi modificato dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3, non si applica per le condotte risalenti a periodo antecedente, e pertanto chiede che il ricorso del P.G. di CATANZARO sia disatteso.


2. Il ricorso non è fondato. Allorché rileva che la truffa aggravata dalla recidiva, contestata all'imputato, è procedibile di ufficio, il P.G. di CATANZARO non considera che tale reato è stato commesso il (OMISSIS), nel vigore della procedibilità a querela, col limite della procedibilità d'ufficio in presenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 7. La disciplina è certamente mutata con l'entrata in vigore D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36, poi modificato dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3, che ha introdotto l'art. 649 bis c.p., e con esso la procedibilità di ufficio per i fatti previsti anche dall'art. 640 c.p., comma 3, se ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, come quella, contestata all'imputato, della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale.


L'orientamento di questa S.C. (cf. Sez. U sentenza n. 3585 del 24/09/2020 dep. 29/01/2021 Rv. 280262 - 01 imputato Li Trenta) che "il riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale contenuto nell'art. 649-bis c.p., ai fini della procedibilità d'ufficio per i delitti menzionati nella stessa disposizione, comprende anche la recidiva qualificata - aggravata, pluriaggravata e reiterata di cui all'art. 99 c.p., commi 2, 3 e 4" (cf. anche Sez. U, n. 3152 del 31/01/1987, Paolini, Rv. 175354; Sez. U, n. 17 del 18/06/1991, Grassi, Rv. 187856).


3. Il reato contestato all'imputato risulta commesso prima dell'entrata in vigore dell'art. 649 bis c.p., e quindi non può essere applicato alla vicenda in esame, ostandovi l'art. 2 c.p.: il principio dell'applicazione della norma più favorevole opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma pure quanto al regime della procedibilità inerente alla fattispecie, in quanto legata al fatto come qualificato dal diritto.


Questa S.C. (Sez. 3, sentenza n. 2733 dell'8/07/1997, imputato FRUALDO Rv. 209188) ha sancito che "il problema dell'applicabilità dell'art. 2 c.p., in caso di mutamento nel tempo del regime della procedibilità a querela, va positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità. Infatti, il principio dell'applicazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie dato che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto". In termini conformi Sez. 5 sentenza n. 44390 dell'8/06/2015 dep. 03/11/2015 Rv. 265999 imputato R.; id. sentenza n. 3019 del 9/10/2019 dep. 24/01/2020 Rv. 278656 imputato C.; con riferimento a una fattispecie identica a quella oggetto del presente giudizio cf. Sez. 2 sentenza n. 43503 del 30/09/2021 ud 25 11 21 imputato Migliazza (n. m.).


4. Il Giudice del merito ha pertanto in modo corretto affermato che il reato in questione non è procedibile di ufficio, con conseguente rilievo dell'intervenuta remissione della querela. Ne' vale la considerazione della continuità con la normativa previgente, con richiamo all'art. 640 c.p., comma 3, che, confermando la punibilità a querela faceva salve le ipotesi aggravate ai sensi del comma 2 "o un'altra circostanza aggravante". Prima del d.lgvo n. 36 del 10/04/2018 l'orientamento condiviso di questa S.C. (cf. Sez. 2 sentenza n. 26029 del 10/06/2014 dep. 17/06/2014 Rv. 259566 imputato Folgori) era nel senso che "la recidiva, che inerisce esclusivamente alla persona del colpevole e non incide sul fatto reato, sulla sua natura e sulla sua gravità oggettiva, non rientra tra le circostanze aggravanti che rendono perseguibile d'ufficio il reato di truffa".


E' ben vero che la L. n. 689 del 1981, art. 98, aveva aggiunto l'art. 640 c.p., comma 3, il quale, ferma restando la perseguibilità a querela del reato di truffa, faceva permanere la procedibilità d'ufficio in presenza di circostanze aggravanti. Sul tema si poi manifestato un contrasto, risolto dalle Sez. U., che avevano affermato la non inclusione della recidiva nelle circostanze aggravanti che rendono il reato di truffa perseguibile d'ufficio, in quanto essa, inerendo esclusivamente alla persona del colpevole, non incide sul fatto-reato (Sez. U, n. 3152 del 31/01/1987 - dep. 16/03/1987, PAOLINI, Rv. 175354). Tale pronuncia aveva peraltro sottolineato come la ratio del particolare regime di procedibilità prescelto dal legislatore per il delitto di truffa dovesse ricercarsi nel rilievo degli aspetti civilistici a esso sottesi, i quali però, in presenza di circostanze aggravanti, non prevalgono più sugli interessi pubblicistici: considerandosi la truffa una vicenda di carattere intersoggettivo, lesivo di un interesse prevalentemente privato, ne derivava l'avulsione di una aggravante sui generis, come la recidiva, dal novero di quelle per le quali si giustificherebbe il regime di procedibilità ex officio. Tale orientamento aveva ricevuto conferma da parte di questa 2 Sezione, per la quale la recidiva, poiché riguarda esclusivamente la persona del colpevole e non incide sul fatto-reato, non rientrava tra le circostanze aggravanti che rendono perseguibile d'ufficio il reato di truffa. (Sez. 2, n. 1876 del 19/11/1999 - dep. 19/02/2000, Aliberto, Rv. 215400).


5. Essendo tale il quadro normativo e giurisprudenziale antecedente le novità di cui al D.Lgs. n. 36 del 2018, mod. dalla L. n. 3 del 2019, deve escludersi che al momento della consumazione della truffa di cui al presente giudizio vi fosse quella procedibilità d'ufficio in presenza di recidiva pluriqualificata introdotta a partire dal 2018.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso.


Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022.


Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022



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