Il sequestro di cellulari e documenti dei familiari dell’indagato è illegittimo se ha finalità meramente esplorativa (Cass. Pen. n. 8009/26)
- 4 mar
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Massima
In tema di sequestro probatorio, l’acquisizione indiscriminata di documenti e dispositivi elettronici appartenenti a soggetti terzi non indagati è illegittima quando difetti un concreto nesso di pertinenzialità tra la res e il reato ipotizzato e il vincolo reale sia giustificato da una finalità meramente esplorativa, volta alla ricerca generica di elementi di prova o alla verifica dell’attendibilità delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia.
1. Il problema: quando il sequestro diventa “esplorativo”
La sentenza in argomento affronta uno dei limiti più delicati del sequestro probatorio, il divieto di utilizzare la misura come strumento di ricerca indiscriminata della prova.
Nel caso esaminato, il pubblico ministero aveva disposto il sequestro di:
documenti cartacei;
documentazione bancaria;
dispositivi elettronici;
rinvenuti nell’abitazione della compagna dell’indagato e dei suoi familiari, tutti soggetti estranei alle indagini.
La finalità dichiarata era quella di verificare l’attendibilità delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia relative all’attività di narcotraffico dell’indagato.
2. Il requisito essenziale: il nesso di pertinenzialità
La Corte ribadisce che il sequestro probatorio richiede un rapporto concreto di pertinenzialità tra il bene sequestrato e il reato oggetto di indagine.
Non è sufficiente un collegamento meramente indiretto o ipotetico.
Il vincolo reale presuppone infatti che la res:
costituisca corpo del reato, oppure
presenti una specifica capacità dimostrativa rispetto ai fatti oggetto di accertamento.
Nel caso di specie, tale collegamento risultava assente.
3. Il ruolo dei soggetti terzi non indagati
Elemento decisivo nella valutazione del Tribunale del riesame – confermata dalla Cassazione – è stata la posizione di totale estraneità dei soggetti titolari dei dispositivi sequestrati.
In particolare:
la compagna dell’indagato non era mai stata coinvolta nelle indagini;
i familiari non erano destinatari di contestazioni;
non era emerso alcun collegamento tra i loro dispositivi elettronici e l’attività illecita ipotizzata.
Inoltre, non risultava neppure che l’indagato avesse mai abitato o frequentato stabilmente l’abitazione nella quale era stata eseguita la perquisizione.
4. Il limite del sequestro “onnicomprensivo”
La giurisprudenza di legittimità ammette, in determinate circostanze, sequestri probatori estesi o “onnicomprensivi”, specie quando la natura del reato renda difficile individuare preventivamente i singoli elementi di prova.
Tuttavia, tale possibilità è subordinata a condizioni rigorose:
il sequestro non deve avere valenza esplorativa;
la motivazione deve spiegare perché sia impossibile delimitare ex ante l’oggetto dell’apprensione;
deve emergere il ruolo o il coinvolgimento della persona titolare dei beni.
Nel caso in esame, invece, l’unico elemento di collegamento era rappresentato dalla relazione affettiva tra l’indagato e la compagna.
Un dato ritenuto insufficiente per giustificare un sequestro esteso presso soggetti estranei al procedimento.
5. La finalità investigativa non può essere generica
La Corte sottolinea che il sequestro probatorio non può essere utilizzato per verificare genericamente l’attendibilità di un collaboratore di giustizia.
Una simile finalità trasformerebbe la misura in un mezzo di ricerca della prova privo di delimitazioni.
Il sequestro, invece, deve essere sempre orientato all’acquisizione di specifici elementi di prova già individuati nel quadro investigativo.
La sentenza integrale
Cass. pen., sez. III, ud. 12 febbraio 2026 (dep. 2 marzo 2026), n. 8009
Ritenuto in fatto
1.Con ordinanza in data 8 ottobre 2025 il Tribunale del riesame di Roma ha annullato il decreto di sequestro probatorio, emesso in data 6 agosto 2025 dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Roma nel procedimento a carico di M. D. V., indagato per i reati di cui agli art. 74, 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990 e arrestato in Spagna in data (OMISSIS), avente a oggetto i documenti e i dispositivi elettronici nella disponibilità della compagna e dei familiari di questa, non indagati.
2. Ricorre per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Roma e deduce la violazione di legge per assenza di motivazione e motivazione apparente.
Lamenta che il Tribunale del riesame ha omesso l’esame di punti decisivi che attengono (1) al nesso di stretta pertinenzialità tra i dispositivi elettronici in uso ai prossimi congiunti dell’indagato e le comunicazioni intercorse a distanza tra D.V. e i terzi a lui legati da un vincolo affettivo qualificato durante il lungo periodo di latitanza, con conseguente ragionevole rilevanza probatoria dei contenuti dei device ai fini della ricostruzione delle modalità e dei tempi di gestione del narcotraffico e di mantenimento degli associati nonché ai fini dell’individuazione delle forme di reinvestimento dei capitali illeciti acquisiti, dell’individuazione dei luoghi di occultamento della sostanza stupefacente, delle armi e dei proventi del narcotraffico, della ricostruzione dei ruoli degli associati nonché dell’individuazione delle persone coinvolte nel favoreggiamento, soprattutto in considerazione della permanenza del reato associativo, (2) alla precisa indicazione in decreto della necessità di un sequestro esteso e onnicomprensivo per cui un’estrazione selettiva dei dati secondo criteri temporali, soggettivi o oggettivi, avrebbe comportato la dispersione di elementi di prova utili ai fini della valutazione di credibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia relative anche a fatti molto risalenti e privi di adeguati riferimenti di tempo e di luogo nonché relativi a chiamati in correità con soprannomi, nickname e nomi di copertura.
Evidenzia anche che, rispetto alla valutazione del nesso di pertinenzialità, appaiono circostanze spurie sia il richiamo alla terzietà dei ricorrenti, facendo derivare da questo argomento l’assenza di pertinenzialità che riguarda il legame tra la res in sé e il reato ipoteticamente configurato, sia il riferimento all’occasionalità della presenza nell’appartamento oggetto di perquisizione del D.V. che era stato per lungo tempo latitante.
Considerato in diritto
1.Il ricorso è manifestamente infondato.
Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Roma ha ordinato il sequestro dei documenti cartacei, degli appunti, dei documenti bancari, dei dispositivi elettronici in uso ai familiari di E. M., compagna di D.V., rinvenuti all’interno dell’abitazione di questa in (OMISSIS), ritenendo che la natura dei reati imponeva “un sequestro esteso e omnicomprensivo” siccome l’associazione era perdurante, la M. era presente al momento dell’arresto del compagno in Spagna, il collaboratore di giustizia (che aveva subìto atti di intimidazione e di ritorsione) aveva riferito numerosi fatti penalmente rilevanti ma non adeguatamente circostanziati.
Per quanto qui d’interesse, il Tribunale del riesame ha annullato il sequestro probatorio nei confronti di F. M., perché ha escluso il nesso di pertinenzialità con i reati ascritti a D.V., osservando che questi non aveva mai abitato, neanche prima della latitanza, a casa della compagna e della sua famiglia d’origine ove era stato eseguito il sequestro; che la donna non era stata mai indagata né coinvolta in nessun modo nelle indagini; che non era emerso alcun collegamento tra il suo cellulare e i reati oggetto d’indagine; che lo stesso Pubblico ministero procedente aveva rappresentato una finalità meramente esplorativa del sequestro per verificare la congruità e l’affidabilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia.
Sia nell’ordinanza impugnata che nel ricorso per cassazione si richiama la sentenza della Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949-02, che, nel declinare l’obbligo motivazionale del sequestro probatorio indicato dalle Sezioni Unite Botticelli (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548 – 01), ha affermato che l'acquisizione indiscriminata di un'intera categorie di beni, nell'ambito della quale procedere successivamente alla selezione delle singole "res" strumentali all'accertamento del reato, è consentita a condizione che il sequestro non assuma una valenza meramente esplorativa e che il pubblico ministero adotti una motivazione che espliciti le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, per il tipo di reato per cui si procede, per la condotta e per il ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, e per la difficoltà di individuare "ex ante" l'oggetto del sequestro. Tale perimetro operativo è stato ribadito negli stessi termini nelle successive pronunce (si vedano, in particolare, Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 – 01; Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, dep. 2025, Bozzano, Rv. 287421 – 01; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358 – 03; Sez. 4, n. 47422 del 04/10/2023, Formisano, Rv. 285427 – 01).
Orbene, il Pubblico ministero procedente ha indicato, come unico elemento di collegamento, la compagna di D.V. e, come finalità probatoria, la verifica delle propalazioni del collaboratore di giustizia, per cui, non illogicamente, il Tribunale del riesame ha definito come esplorativa la ricerca della prova presso l’abitazione in cui la donna viveva con la sua famiglia d’origine, quando né questa né i suoi familiari sono stati mai indagati né è stato ipotizzato che D.V. abbia frequentato la casa, prima o durante la latitanza in Spagna, tanto più che ancora vaghi, per stessa ammissione del Requirente, sono gli spunti investigativi offerti dal collaboratore di giustizia.
In tale contesto, a differenza di quanto prospettato in ricorso, non si ravvisano gli estremi della violazione di legge bensì del vizio di motivazione che esula dal controllo di legittimità, limitato, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., solo alla violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 26/06/20. 08, Ivanov, Rv. 239692 e Sez. U, n. 5876 del 13/2/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, e tra le più recenti Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01 e amplius con riferimento ai precedenti giurisprudenziali, Sez. 3, n. 19989 del 10/01/2020, Costagliola, Rv. 279290-01; si vedano anche Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli e altri, Rv. 242916; Sez. 6, n. 3529 del 01/02/1999, Sabatini, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104). Non vi rientra invece la sua eventuale illogicità manifesta (tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 – 01).
Il ricorso del Pubblico ministero è pertanto inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.










































