Spaccio di droga e art. 73 DPR 309/1990: quando è reato, quali sono le pene e come si distingue l'uso personale
STUPEFACENTI / Art. 73 309/90
La detenzione di una sostanza stupefacente non costituisce necessariamente un reato. E anche quando la destinazione alla cessione risulta dimostrata, non tutte le condotte di spaccio presentano la medesima gravità.
Il confine tra uso personale, spaccio di lieve entità e traffico ordinario di stupefacenti dipende da una pluralità di elementi: quantità e qualità della sostanza, principio attivo, modalità di confezionamento, circostanze del rinvenimento, eventuali cessioni, organizzazione dell'attività e concreta capacità di diffusione sul mercato.
Queste distinzioni assumono un'importanza decisiva per chi sia sottoposto a indagini o imputato del reato previsto dall'art. 73 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, perché possono determinare l'esclusione della responsabilità penale, una diversa qualificazione giuridica del fatto o l'applicazione di un trattamento sanzionatorio sensibilmente meno grave.
La disciplina è stata profondamente modificata nel corso degli anni e, da ultimo, nel 2026, con importanti novità in materia di piccolo spaccio e confisca.
Questa guida esamina la normativa vigente, i principi della Corte di Cassazione e le questioni che più frequentemente emergono nella difesa penale per reati in materia di stupefacenti.
Se sei indagato per detenzione ai fini di spaccio, hai subito una perquisizione o un arresto, oppure devi affrontare un procedimento per l'art. 73 DPR 309/1990, è importante esaminare tempestivamente gli atti e gli accertamenti sulla sostanza sequestrata.
Lo Studio dell'Avv. Salvatore del Giudice, con sede a Napoli, presta assistenza in procedimenti penali in materia di stupefacenti su tutto il territorio nazionale.
1. Che cosa punisce l'art. 73 del DPR 309/1990?
L'art. 73 del Testo unico sugli stupefacenti disciplina le condotte illecite di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
La norma contempla numerose condotte alternative, tra le quali:
coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione e raffinazione;
vendita, offerta, distribuzione e cessione;
commercio, trasporto, consegna e approvvigionamento;
importazione ed esportazione;
acquisto, ricezione e detenzione destinati a un uso non esclusivamente personale.
Il reato non richiede necessariamente che la sostanza venga effettivamente venduta.
La detenzione destinata alla successiva cessione, se dimostrata, è già penalmente rilevante. Allo stesso modo, la cessione gratuita può integrare il delitto: il pagamento di un prezzo non rappresenta un elemento indispensabile della fattispecie.
Occorre tuttavia evitare un equivoco.
Il semplice possesso di droga non equivale alla prova dello spaccio. Per la detenzione, l'accertamento della destinazione a un uso diverso da quello esclusivamente personale costituisce un passaggio essenziale della verifica della responsabilità.
La distinzione è fondamentale, perché separa il reato disciplinato dall'art. 73 dall'illecito amministrativo previsto dall'art. 75 del medesimo Testo unico.
2. Qual è la pena per spaccio di droga?
Le pene variano a seconda della fattispecie contestata e della natura della sostanza.
Spaccio ordinario di sostanze delle tabelle I e III
Per le condotte previste dall'art. 73, comma 1, relative alle sostanze soggette al regime più severo, la pena è: Reclusione da 6 a 20 anni e multa da 26.000 a 260.000 euro.
La cornice sanzionatoria è il risultato degli interventi della Corte costituzionale, in particolare della sentenza n. 40/2019, che ha ridotto il minimo edittale da otto a sei anni.
Spaccio ordinario di sostanze delle tabelle II e IV
Per le sostanze soggette al regime sanzionatorio meno severo, l'art. 73, comma 4, prevede: Reclusione da 2 a 6 anni e multa da 5.164 a 77.468 euro.
Spaccio di lieve entità
Per il fatto di lieve entità previsto dal comma 5, la pena ordinaria è: Reclusione da 6 mesi a 5 anni e multa da 1.032 a 10.329 euro.
Per le condotte non occasionali che rientrano nella previsione del terzo periodo del comma 5, la pena è: Reclusione da 18 mesi a 5 anni e multa da 2.500 a 10.329 euro.
Queste cornici edittali non tengono conto di eventuali aggravanti, attenuanti, riduzioni per il rito o regole sul concorso di reati.
È essenziale precisare che, dopo la riforma del 2026, alcune condotte continuative e abituali possono essere sottratte alla stessa qualificazione di lieve entità. La relativa disciplina è esaminata più avanti.
3. Qual è la differenza tra uso personale e spaccio?
La distinzione tra uso personale e spaccio costituisce una delle questioni più frequenti nei procedimenti per l'art. 73.
Il consumo personale di sostanze stupefacenti non costituisce, di per sé, un reato. La detenzione finalizzata esclusivamente a tale consumo può tuttavia comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 75 DPR 309/1990.
Quando, invece, la detenzione è destinata anche soltanto in parte alla cessione a terzi, può configurarsi il reato.
Chi deve dimostrare che la droga era destinata allo spaccio?
La prova spetta all'accusa.
La destinazione della sostanza a un uso non esclusivamente personale è un elemento della fattispecie penale e, come tale, deve essere dimostrata secondo le ordinarie regole probatorie.
Non è l'imputato a dover provare la propria innocenza o a dimostrare necessariamente di essere tossicodipendente.
La Corte di Cassazione ha ribadito questo principio con la sentenza n. 38690/2026, annullando senza rinvio una condanna relativa alla detenzione di tre dosi di cocaina e di un frammento di hashish.
In quel procedimento, l'esiguo numero delle dosi, le modalità di custodia e l'assenza di prova della tossicodipendenza non erano sufficienti a dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, la destinazione allo spaccio.
La pronuncia conferma un principio generale: l'assenza di prova del consumo personale non si trasforma automaticamente nella prova della finalità di cessione.
Sul punto, si veda anche l'approfondimento pubblicato sul sito: Stupefacenti: l'accusa deve provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la finalità di spaccio.
4. Quanti grammi di droga costituiscono spaccio?
Non esiste una quantità fissa di droga oltre la quale la detenzione diventa automaticamente spaccio.
La normativa prevede limiti quantitativi e richiama il dato ponderale tra gli elementi utilizzabili per accertare la destinazione della sostanza. Tuttavia, il superamento delle soglie tabellari non introduce una presunzione assoluta di responsabilità penale.
Il giudice deve considerare tutte le circostanze del caso concreto.
Una quantità modesta può essere destinata alla cessione, mentre una quantità superiore ai limiti tabellari non esclude necessariamente il consumo personale.
La quantità rappresenta dunque un elemento indiziario, non una prova autosufficiente.
La giurisprudenza prende frequentemente in considerazione:
il peso complessivo della sostanza;
la percentuale di principio attivo;
il numero di dosi ricavabili;
la suddivisione in involucri;
il possesso di bilancini e materiale per il confezionamento;
la disponibilità di denaro riconducibile a cessioni;
messaggi e comunicazioni con eventuali acquirenti;
osservazioni dirette di episodi di vendita;
le condizioni personali e le circostanze dell'acquisizione della sostanza.
Quando pochi grammi possono costituire spaccio
La presenza di un quantitativo limitato non esclude il reato, se esistono riscontri concreti della destinazione a terzi.
In una sentenza del Tribunale di Vicenza del 2025, ad esempio, la detenzione di 17 involucri di eroina, unitamente alle modalità di occultamento e alle dichiarazioni raccolte, ha giustificato l'affermazione della responsabilità per spaccio di lieve entità.
Leggi l'approfondimento: Uso personale o spaccio? Quando la quantità modesta non basta a escludere la cessione di stupefacenti.
Il punto decisivo non è, quindi, quanti grammi siano stati sequestrati, ma quale destinazione della sostanza risulti dimostrata dalle prove.
5. Il principio attivo della droga e l'importanza degli accertamenti tossicologici
Il peso lordo dello stupefacente non coincide con la quantità effettiva del principio attivo.
Per questa ragione, gli accertamenti chimico-tossicologici possono assumere rilievo decisivo nella ricostruzione del fatto e nella valutazione della sua gravità.
La perizia può consentire di determinare:
la natura della sostanza;
la percentuale di principio attivo;
la quantità di sostanza pura;
il numero orientativo di dosi ricavabili;
la concreta capacità drogante del materiale sequestrato.
Basta il narcotest?
Il narcotest può fornire indicazioni sulla natura della sostanza, ma non permette, da solo, di determinarne il grado di purezza.
La mancanza di un accertamento quantitativo completo può quindi incidere sulla possibilità di dimostrare una maggiore gravità della condotta.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, con la sentenza n. 193 del 13 febbraio 2026, ha valorizzato proprio l'assenza di una determinazione tecnica del principio attivo ai fini della qualificazione del fatto come lieve.
Non è tuttavia corretto sostenere che l'assenza di una perizia determini sempre l'assoluzione o imponga automaticamente l'applicazione del comma 5: occorre valutare quali elementi siano effettivamente controversi e quali altre prove siano disponibili.
Per la difesa, la verifica degli accertamenti tecnici costituisce uno dei primi passaggi da compiere dopo l'accesso al fascicolo.
6. Quando lo spaccio è di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5?
Il quinto comma dell'art. 73 configura una fattispecie autonoma di reato, non una semplice circostanza attenuante.
La sua applicazione presuppone che la condotta risulti complessivamente di minore offensività, considerando i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione, nonché la qualità e la quantità delle sostanze.
La valutazione non può fondarsi su un singolo dato, salvo che questo abbia una rilevanza tale da incidere in modo determinante sull'intero giudizio.
La quantità elevata esclude sempre la lieve entità?
Non necessariamente.
La Cassazione ha chiarito che il dato ponderale deve essere valutato insieme agli altri elementi della condotta.
Con la sentenza n. 31858/2025, la Sesta Sezione penale ha censurato una decisione che aveva escluso il piccolo spaccio senza un'adeguata valutazione complessiva degli indici normativi.
Approfondimento: La lieve entità nello spaccio: il dato quantitativo non è decisivo – Cassazione n. 31858/2025.
Quando la lieve entità deve essere esclusa?
All'opposto, quantità importanti, elevata purezza, pluralità di sostanze, strumenti professionali, rilevante circolazione di denaro e capacità di approvvigionamento possono dimostrare una dimensione dell'attività incompatibile con la ridotta offensività richiesta.
È il tema affrontato dalla Cassazione n. 17511/2025, relativa a una condotta caratterizzata dalla disponibilità di ingenti quantitativi di hashish e crack, strumenti per il confezionamento, contanti e annotazioni delle operazioni di vendita.
La lieve entità richiede, in definitiva, una valutazione del fatto nella sua interezza: non basta contare le dosi e non basta, da sola, l'assenza di un'organizzazione criminale.
7. La riforma del 2026: quando lo spaccio continuativo e abituale non è più di lieve entità
La legge 24 aprile 2026, n. 54, di conversione del decreto-legge n. 23/2026, ha introdotto un nuovo secondo periodo nel comma 5 dell'art. 73.
La disposizione stabilisce che il fatto non si considera di lieve entità quando, per l'allestimento dei mezzi o degli strumenti oppure per le modalità dell'azione, le condotte risultino poste in essere in modo continuativo e abituale.
La modifica pone una questione interpretativa importante.
Già il decreto-legge n. 123/2023 aveva introdotto un trattamento sanzionatorio più severo per lo spaccio di lieve entità caratterizzato da non occasionalità.
Nel sistema attuale convivono quindi tre situazioni che devono essere giuridicamente distinte:
il fatto di lieve entità ordinario;
il fatto di lieve entità con caratteri di non occasionalità;
l'attività continuativa e abituale che, in presenza dei requisiti introdotti nel 2026, è esclusa dall'ambito del comma 5.
La differenza non è soltanto terminologica.
Mentre la non occasionalità incide sulla pena applicabile all'interno della fattispecie lieve, il nuovo secondo periodo del comma 5 può determinare una diversa qualificazione giuridica del fatto, con conseguenze sanzionatorie assai più rilevanti.
Qual è la differenza tra non occasionalità, continuità e abitualità?
La nuova disciplina non consente di equiparare automaticamente la ripetizione di singoli episodi alla sussistenza di un'attività continuativa e abituale nel senso richiesto dalla legge.
Occorre verificare la struttura della condotta, gli eventuali strumenti predisposti, la stabilità delle modalità operative e la concreta dimensione dell'attività.
La relazione tra le due previsioni normative solleva problemi di coordinamento che devono essere affrontati alla luce del principio di legalità e del divieto di analogia in malam partem.
La difesa dovrà inoltre prestare attenzione alla successione delle leggi penali nel tempo: una disposizione successiva più sfavorevole non può essere applicata retroattivamente ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
Il nuovo quadro normativo rende necessario distinguere con precisione la data di commissione delle condotte e la loro eventuale collocazione in un'attività protratta nel tempo.
8. Spaccio occasionale, piccolo spaccio e attività organizzata
La distinzione tra vendita occasionale e attività di spaccio strutturata ha storicamente assunto grande rilievo nell'applicazione del quinto comma.
La giurisprudenza ha talvolta riconosciuto la lieve entità anche quando la condotta si articolava in più episodi, purché la complessiva dimensione dell'attività rimanesse modesta.
Ad esempio, il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 3 aprile 2018, n. 1056, ha ricondotto al comma 5 sei episodi di cessione di eroina, in assenza di prove di una più ampia attività.
La Corte d'appello dell'Aquila, con sentenza del 30 ottobre 2019, n. 2001, aveva parimenti riconosciuto che la reiterazione e la pluralità delle sostanze non escludessero di per sé la fattispecie lieve.
Tali pronunce conservano valore ricostruttivo, ma devono oggi essere confrontate con le modifiche intervenute nel 2023 e, soprattutto, nel 2026.
Non sarebbe corretto riproporne i principi prescindendo dalla diversa disciplina attualmente vigente.
Il ruolo effettivo dell'imputato
Nell'accertamento della gravità della condotta può assumere rilievo anche il ruolo concretamente svolto dall'imputato.
La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 11583 del 3 giugno 2025, ha riconosciuto la qualificazione come piccolo spaccio a una condotta caratterizzata da un ruolo gregario, quantitativi modesti e modalità rudimentali di smercio.
La posizione effettiva dell'accusato non può essere ricavata soltanto dalla sua presenza nei luoghi dell'attività illecita: devono essere individuati il contributo personale, la disponibilità della sostanza e gli elementi che dimostrano la partecipazione alla specifica condotta contestata.
9. La coltivazione di cannabis costituisce sempre reato?
La coltivazione non autorizzata di piante dalle quali siano ricavabili sostanze stupefacenti è una delle condotte previste dall'art. 73.
La questione più delicata riguarda la coltivazione domestica destinata esclusivamente all'uso personale.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 12348/2020, Caruso, hanno chiarito che possono essere escluse dalla rilevanza penale le coltivazioni domestiche di minime dimensioni, svolte con tecniche rudimentali, aventi una produttività prevedibile modestissima e destinate esclusivamente all'uso personale del coltivatore, in assenza di indici di inserimento nel mercato degli stupefacenti.
Si tratta di una valutazione complessiva, non di un automatismo fondato sul numero di piante.
Due piante di cannabis possono non costituire reato?
La Cassazione n. 5626/2021 ha esaminato un caso relativo alla coltivazione domestica di due piante, dalle quali erano ricavabili 47 dosi droganti, annullando la condanna in applicazione dei principi delle Sezioni Unite.
La sentenza è pubblicata integralmente sul sito: Coltivazione di cannabis: due piante con 47 dosi droganti non costituiscono reato – Cassazione n. 5626/2021.
Per una ricostruzione più ampia: Coltivazione di cannabis: quando è punita e quando si configura l'ipotesi di lieve entità.
La coltivazione domestica e la commercializzazione di prodotti derivati dalla cannabis devono tuttavia restare questioni distinte. La normativa sulla canapa industriale e i successivi interventi legislativi richiedono una verifica specifica della condotta, della sostanza e del regime applicabile.
Sul tema della capacità drogante e dell'applicazione dell'art. 73 si segnala inoltre: Cannabis sativa: quando coltivazione, produzione e detenzione violano l'art. 73 DPR 309/1990? – Cassazione n. 26800/2024.
10. Più cessioni di droga costituiscono un solo reato o più reati?
L'art. 73 è una norma che contempla diverse condotte tipiche.
Acquisto, detenzione, trasporto e cessione della medesima sostanza possono inserirsi in una sequenza unitaria, senza determinare necessariamente una pluralità di reati.
Quando le diverse condotte riguardano il medesimo quantitativo di stupefacente e risultano funzionalmente e temporalmente collegate, occorre verificare se esse integrino un unico illecito oppure fatti autonomi.
Il problema è diverso quando siano accertate cessioni distinte, riferite a diverse provviste o inserite in episodi separati.
In tali ipotesi può porsi una questione di pluralità di reati ed eventualmente di continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 1615/2016, ha affrontato il tema dell'assorbimento della detenzione nella successiva cessione.
Sulla continuazione tra più violazioni dell'art. 73, si veda anche: Continuazione tra reati: quando il tempo esclude il disegno criminoso – Cassazione n. 15030/2026.
La qualificazione delle singole condotte può incidere sulla pena complessiva e richiede un'attenta verifica della struttura delle contestazioni.
11. È possibile ottenere la messa alla prova per lo spaccio di lieve entità?
Sì.
La sentenza della Corte costituzionale n. 90/2025 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 168-bis, primo comma, c.p., nella parte in cui non consentiva la sospensione del procedimento con messa alla prova per il delitto previsto dall'art. 73, comma 5, DPR 309/1990.
La decisione ha introdotto un'importante possibilità difensiva.
La messa alla prova consente, quando ne ricorrono i presupposti e il programma viene positivamente eseguito, di ottenere una pronuncia di estinzione del reato.
La sua concessione non è automatica: richiede una valutazione del caso concreto, del programma di trattamento e degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
La Cassazione n. 22457/2026 ha inoltre affrontato il problema della richiesta formulata per la prima volta in appello dopo la declaratoria di incostituzionalità, riconoscendone l'ammissibilità entro la prima udienza utile successiva alla pronuncia costituzionale, secondo le condizioni esaminate nella decisione.
L'introduzione di questa possibilità rende particolarmente importante valutare tempestivamente la qualificazione giuridica del fatto.
12. La particolare tenuità del fatto si applica allo spaccio?
Il reato di lieve entità previsto dall'art. 73, comma 5, e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p. sono istituti differenti.
Il primo individua una fattispecie penale autonoma, punita con una pena inferiore rispetto allo spaccio ordinario.
Il secondo consente, in presenza dei presupposti normativi, di escludere la punibilità di un fatto che continua a essere penalmente rilevante.
La qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 non comporta automaticamente la sua particolare tenuità.
Occorre verificare l'offesa concreta e i requisiti dell'art. 131-bis c.p., compresa la disciplina della condotta abituale.
La Corte d'appello di Bari, con sentenza n. 1166/2026, ha evidenziato che determinate modalità organizzative dello spaccio, pur potendo rimanere compatibili con il comma 5, possono impedire il riconoscimento della particolare tenuità.
La valutazione deve comunque essere condotta con riferimento al fatto concreto e alla normativa applicabile.
13. Arresto per spaccio di droga: che cosa accade?
Un procedimento per l'art. 73 può iniziare con un controllo, una perquisizione, un sequestro della sostanza o un arresto in flagranza.
La possibilità dell'arresto e il relativo regime dipendono dalla fattispecie contestata e dalla disciplina processuale applicabile.
Dopo l'arresto, assume particolare rilievo l'udienza di convalida, nella quale devono essere verificati i presupposti dell'intervento della polizia giudiziaria e, se richiesto, quelli per l'applicazione di una misura cautelare.
La convalida dell'arresto non equivale a una pronuncia di colpevolezza.
Le eventuali esigenze cautelari devono essere valutate secondo i criteri stabiliti dagli artt. 273 e seguenti c.p.p., con particolare riguardo alla gravità indiziaria, alla concretezza e attualità dei pericoli cautelari, nonché all'adeguatezza e proporzionalità della misura.
Quali elementi deve verificare il difensore?
Nella fase iniziale del procedimento è particolarmente importante esaminare:
il verbale di arresto e le modalità del controllo;
gli atti di perquisizione e sequestro;
il quantitativo e il confezionamento della sostanza;
la documentazione degli accertamenti tossicologici;
eventuali dichiarazioni degli acquirenti o di altri soggetti;
le attività di osservazione della polizia giudiziaria;
l'esistenza e la consistenza di elementi relativi a un'attività organizzata;
i presupposti della misura cautelare eventualmente richiesta.
L'accertamento della destinazione allo spaccio e la qualificazione del fatto come lieve possono incidere significativamente anche sulle valutazioni cautelari.
14. Patteggiamento, rito abbreviato e sospensione condizionale
La strategia difensiva nei procedimenti per stupefacenti non si esaurisce nella scelta tra assoluzione e condanna.
Quando le prove disponibili rendono opportuno valutare una definizione alternativa, possono assumere rilievo il patteggiamento, il rito abbreviato e gli eventuali benefici concedibili.
La scelta richiede un esame preventivo delle conseguenze penali e patrimoniali, perché una decisione che riduce la pena non elimina necessariamente gli effetti accessori della condanna.
La sospensione condizionale può essere negata perché l'imputato è disoccupato?
Le difficoltà economiche non sono di per sé sufficienti a fondare una prognosi negativa.
La Cassazione n. 21476/2026 ha censurato una motivazione che negava la sospensione condizionale della pena valorizzando sostanzialmente il rischio che l'imputato, trovandosi nuovamente in difficoltà economiche, potesse tornare a delinquere.
Il giudice deve formulare una valutazione individualizzata, basata sugli elementi concreti del caso.
15. Lavoro di pubblica utilità per reati in materia di stupefacenti
L'art. 73, comma 5-bis, contempla una disciplina specifica per la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, nei confronti di persone tossicodipendenti o assuntrici di sostanze stupefacenti, quando ricorrano le condizioni previste dalla norma.
La disposizione consente, su richiesta dell'imputato, di applicare il lavoro di pubblica utilità in luogo delle pene detentive e pecuniarie, secondo lo specifico regime legislativo.
Il comma 5-ter estende la possibilità, in determinate condizioni, anche ad altri reati commessi in relazione alla condizione di dipendenza o di assunzione abituale.
L'istituto va distinto dalla messa alla prova e dalle pene sostitutive previste dalla disciplina generale.
La scelta dello strumento processuale richiede di confrontare requisiti, effetti, tempi e conseguenze dell'eventuale violazione degli obblighi.
16. La collaborazione con la giustizia può ridurre la pena?
L'art. 73, comma 7, prevede una diminuzione della pena dalla metà a due terzi per chi si adopera efficacemente per impedire che l'attività delittuosa produca ulteriori conseguenze, anche aiutando concretamente le autorità a sottrarre risorse rilevanti alla commissione dei reati.
L'attenuante non richiede necessariamente una confessione completa o un particolare atteggiamento morale di pentimento.
Assume rilievo l'efficacia concreta del contributo collaborativo.
Con la sentenza n. 35863/2026, la Cassazione ha riconosciuto l'attenuante in una vicenda nella quale le indicazioni degli imputati avevano consentito di individuare e arrestare un fornitore di cocaina e di sequestrare sostanze stupefacenti.
Approfondimento: Spaccio di droga: chi fa arrestare il fornitore ha diritto allo sconto di pena, anche senza interrogatorio formale – Cassazione n. 35863/2026.
L'eventuale collaborazione costituisce una scelta difensiva delicata, che deve essere valutata attentamente alla luce degli atti e della posizione processuale dell'interessato.
17. Confisca del denaro, dell'automobile e dei beni nello spaccio
Le conseguenze di un procedimento per l'art. 73 non riguardano soltanto la pena detentiva.
La normativa contempla anche il sequestro e la confisca dei beni collegati all'attività illecita.
Occorre distinguere la confisca del profitto o del prodotto del reato, la confisca per equivalente nei casi consentiti, la confisca dei beni utilizzati per commettere il fatto e la cosiddetta confisca allargata.
Confisca del denaro sequestrato
La confisca del denaro quale profitto del reato richiede un accertamento della sua relazione con l'attività illecita.
La disponibilità di contanti non consente, di per sé, di concludere che ogni somma costituisca il provento dello spaccio.
Sul nostro sito è pubblicata una pronuncia del Tribunale di Nola sul rapporto tra piccolo spaccio e confisca del denaro: Detenzione per piccolo spaccio e confisca del denaro ricollegabile all'attività illecita – Tribunale di Nola n. 1333/2018.
Confisca degli autoveicoli: le novità del 2026
Il decreto-legge n. 23/2026, convertito nella legge n. 54/2026, ha modificato il comma 7-bis dell'art. 73, introducendo un'ulteriore previsione di confisca dei veicoli e di altri beni mobili utilizzati per la commissione dei fatti o che ne abbiano agevolato la commissione, salvo il limite relativo all'appartenenza a persone estranee al reato.
La successiva modifica introdotta dal D.Lgs. 25 settembre 2026, n. 186, entrato in vigore il 31 ottobre 2026, è intervenuta ancora sul comma 7-bis, nell'ambito dell'attuazione della disciplina europea sul recupero e sulla confisca dei beni.
La confisca dell'automobile non deve essere confusa con il semplice sequestro del mezzo nel corso delle indagini: presupposti, rimedi e conseguenze possono essere differenti.
Confisca allargata anche per il piccolo spaccio
Un altro aggiornamento di grande rilievo riguarda l'art. 85-bis DPR 309/1990.
Con la sentenza n. 166/2025, la Corte costituzionale ha esaminato l'estensione della confisca allargata alle condanne per il reato previsto dall'art. 73, comma 5.
La Corte ha ritenuto la disciplina costituzionalmente legittima nei termini chiariti dalla motivazione.
L'applicazione della misura deve rispondere alla sua finalità propria: sottrarre beni ragionevolmente riconducibili a ulteriori attività delittuose, non infliggere una punizione patrimoniale aggiuntiva per il solo fatto oggetto della condanna.
La Corte ha pertanto attribuito rilievo alla necessità di valutare il carattere occasionale della condotta e l'esistenza di elementi che giustifichino la presunzione di un'ulteriore attività criminale produttiva di profitti.
La questione è particolarmente importante quando siano sottoposti a sequestro denaro, immobili o altri beni di valore sproporzionato rispetto ai redditi ufficialmente dichiarati.
18. La differenza tra art. 73 e art. 74 DPR 309/1990
L'art. 73 punisce le singole condotte illecite relative agli stupefacenti.
L'art. 74 disciplina invece l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
La partecipazione a più episodi di spaccio non determina automaticamente la responsabilità per associazione.
Per configurare il delitto associativo occorre accertare gli elementi propri della fattispecie, tra i quali l'esistenza di un vincolo stabile tra i partecipanti, un programma criminoso comune e una struttura organizzativa, anche rudimentale, funzionale alla sua realizzazione.
Nei procedimenti con più indagati diventa quindi essenziale distinguere il contributo fornito a specifici episodi di spaccio dall'eventuale partecipazione a un'organizzazione stabile.
La distinzione può incidere sia sulla responsabilità sia sulle pene e sulle misure cautelari.
19. Quali sono le aggravanti dello spaccio?
Oltre alle ipotesi ordinarie previste dall'art. 73, il Testo unico contempla aggravanti specifiche, disciplinate principalmente dall'art. 80.
Tra le circostanze che possono comportare un aumento della pena rientrano, alle condizioni previste dalla legge, la destinazione della sostanza a minori, la commissione del fatto in particolari luoghi o con determinate modalità e l'ingente quantità di stupefacente.
Che cosa significa ingente quantità?
L'aggravante dell'ingente quantità non coincide con il semplice superamento dei limiti tabellari.
Richiede un accertamento distinto, relativo alla dimensione del quantitativo e alla sua capacità di incidere significativamente sul mercato degli stupefacenti, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza.
La sua contestazione può incidere sensibilmente sulla pena applicabile e deve essere verificata anche alla luce degli accertamenti sul principio attivo.
20. Quali elementi possono essere decisivi per la difesa?
In un procedimento per il reato previsto dall'art. 73, le questioni difensive più importanti riguardano spesso tre diversi livelli.
Il primo concerne la sussistenza del reato. Bisogna stabilire se l'accusa abbia effettivamente dimostrato la destinazione dello stupefacente a un uso non esclusivamente personale, oppure se gli elementi disponibili rimangano compatibili con un'ipotesi alternativa concretamente plausibile.
Il secondo riguarda la qualificazione giuridica. Una volta accertata la rilevanza penale della condotta, occorre verificare se il fatto sia riconducibile al quinto comma oppure alla fattispecie ordinaria, tenendo conto anche delle modifiche legislative del 2026 e della successione delle leggi penali nel tempo.
Il terzo attiene alle conseguenze processuali e sanzionatorie. Devono essere valutati i presupposti delle misure cautelari, l'eventuale ricorso a riti alternativi, la messa alla prova, i benefici e la legittimità dei provvedimenti patrimoniali.
Non esiste una strategia identica per ogni procedimento.
La difesa richiede un esame degli atti, dei risultati degli accertamenti tecnici e della specifica struttura dell'imputazione.
21. Le principali sentenze sull'art. 73 DPR 309/1990
Sentenza | Principio o questione affrontata |
Cass. pen., Sez. Unite, n. 12348/2020 | Irrilevanza penale della coltivazione domestica in presenza di specifiche condizioni |
Cass. pen., sez. VI, n. 5626/2021 | Coltivazione domestica di due piante di cannabis |
Cass. pen., sez. IV, n. 26800/2024 | Cannabis sativa, capacità drogante e rilevanza penale |
Cass. pen., sez. IV, n. 17511/2025 | Limiti della fattispecie di lieve entità |
Cass. pen., sez. VI, n. 31858/2025 | Valutazione complessiva dei criteri della lieve entità |
Corte cost., n. 90/2025 | Messa alla prova per il reato di cui al comma 5 |
Corte cost., n. 166/2025 | Confisca allargata e piccolo spaccio |
Cass. pen., sez. IV, n. 21476/2026 | Sospensione condizionale e motivazione del diniego |
Cass. pen., sez. IV, n. 22457/2026 | Richiesta di messa alla prova in appello dopo la decisione costituzionale |
Cass. pen., sez. III, n. 35863/2026 | Attenuante della collaborazione ex art. 73, comma 7 |
Prova della destinazione allo spaccio e ragionevole dubbio |
Per ulteriori pronunce è disponibile anche l'archivio delle sentenze della Cassazione in materia di stupefacenti.
22. Domande frequenti sull'art. 73 DPR 309/1990
Se mi trovano con cocaina vengo arrestato?
Non automaticamente. Occorre verificare la condotta contestata, la destinazione della sostanza, le circostanze dell'accertamento e le condizioni previste dalla legge per l'arresto.
Cinque grammi di cocaina costituiscono spaccio?
Non esiste una soglia fissa che trasformi automaticamente la detenzione in spaccio. Il quantitativo deve essere valutato insieme agli altri elementi disponibili.
È reato cedere gratuitamente una dose di droga?
La cessione gratuita può integrare il reato previsto dall'art. 73. La vendita a pagamento non è l'unica condotta penalmente rilevante.
Si può essere condannati per spaccio senza essere stati visti vendere droga?
Sì, se esistono elementi probatori sufficienti a dimostrare la destinazione alla cessione. Tuttavia, la condanna non può fondarsi su mere supposizioni.
Se la droga è divisa in bustine è automaticamente spaccio?
No. Il confezionamento frazionato è un indizio che deve essere valutato insieme alle altre circostanze.
Si può chiedere la lieve entità se si spaccia da tempo?
La questione richiede particolare attenzione dopo le modifiche del 2023 e del 2026. Non basta considerare il numero degli episodi: occorre verificare se ricorrano i presupposti della non occasionalità oppure quelli della continuatività e abitualità che escludono la fattispecie lieve.
Per lo spaccio lieve si può chiedere la messa alla prova?
Sì, dopo la sentenza n. 90/2025 della Corte costituzionale, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni applicabili.
La condanna per piccolo spaccio può comportare la confisca dei beni?
Sì. Occorre distinguere le diverse tipologie di confisca e verificare la sussistenza dei relativi presupposti. La Corte costituzionale è intervenuta sul tema con la sentenza n. 166/2025.
23. Difesa penale per spaccio e reati in materia di stupefacenti
Un procedimento penale per stupefacenti può incidere immediatamente sulla libertà personale, sul patrimonio e sulle prospettive professionali dell'indagato.
La qualificazione del fatto, la qualità della prova e la correttezza degli accertamenti tecnici possono modificare profondamente l'esito del processo.
Per questa ragione, la difesa deve essere costruita a partire dalla documentazione processuale e dalle caratteristiche concrete della condotta, evitando valutazioni automatiche basate esclusivamente sul peso della droga o sul numero di dosi.
Lo Studio dell'Avv. Salvatore del Giudice, con sede a Napoli, si occupa di difesa penale nei procedimenti per produzione, detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, offrendo assistenza nelle indagini preliminari, nelle fasi cautelari e nei giudizi di merito e di legittimità.
Per sottoporre un procedimento a una valutazione, è possibile contattare direttamente lo Studio attraverso la pagina Contatti.
Aggiornamento normativo: novembre 2026.
Riferimenti principali: artt. 73, 74, 75, 80 e 85-bis DPR 309/1990; legge 24 aprile 2026, n. 54; D.Lgs. 25 settembre 2026, n. 186; Corte costituzionale nn. 40/2019, 90/2025 e 166/2025; giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata nel testo.

