Spaccio di stupefacenti: non può essere negata la sospensione condizionale basandosi soltanto sulle difficoltà economiche dell'imputato (Cass. Pen. n. 21476/26)
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Massima
In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice non può fondare il giudizio prognostico negativo esclusivamente sulle difficoltà economiche che hanno costituito il movente del reato. Il diniego del beneficio richiede una motivazione concreta e individualizzata, fondata sugli elementi indicati dall’art. 133 c.p. e idonea a dimostrare il concreto rischio di reiterazione criminosa. La mera presunzione che il soggetto, trovandosi nuovamente in condizioni economiche sfavorevoli, possa tornare a delinquere integra una motivazione apparente, specie in presenza di un unico e remoto precedente penale e di elementi sopravvenuti attestanti l’inserimento lavorativo dell’imputato.
La sentenza integrale
Cassazione penale sez. IV, 04/06/2026, (ud. 04/06/2026- dep. 10/06/2026) - n. 21476
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza emessa il 27/05/2024 dal Tribunale di Roma, ha riqualificato il fatto ascritto nei confronti di Se.St. sotto la specie di quello previsto dall'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e ha rideterminato la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, così quantificata previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e applicata la diminuente determinata dalla scelta del rito abbreviato.
In relazione alla contestata condotta di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, la Corte territoriale ha ritenuto fondato il motivo inerente alla richiesta riqualificazione del fatto sotto la specie di quello di lieve entità, avuto riguardo al numero di dosi medie ricavabili dalla sostanza rinvenuta nella disponibilità dell'imputato (270) nonché alle concrete circostanze della condotta, tali da ricondurre la stessa nell'ambito del c.d. piccolo spaccio.
La Corte ha quindi rideterminato il trattamento sanzionatolo partendo da una pena base di anni tre di reclusione ed Euro 4.500,00 di multa, in considerazione del non modesto quantitativo di stupefacente e della sua buona qualità, giungendo alla predetta quantificazione finale; contestualmente, ha rigettato la richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non ritenendo formulabile - in ragione dei motivi a delinquere, dalle connotazioni prettamente economiche - una prognosi favorevole in ordine alla futura astensione dall'attività delittuosa.
2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione Se.St., tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione; con il quale ha dedotto - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen. - la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Ha esposto che, in sede di motivi di appello e di conclusioni scritte, era stato evidenziato che il ricorrente fosse gravato da uno solo e remoto precedente (risalente al 1992) e che fosse del tutto plausibile che la condotta contestata potesse considerarsi un fatto isolato, connotandosi la motivazione della Corte come tautologica; evidenziando, altresì, che era stata documentata la conclusione, in data 15/09/2025, di un contratto di lavoro finalizzato proprio a porre rimedio alle difficoltà economiche poste alla base della condotta ascritta.
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. In riferimento agli oneri motivazionali imposti al giudice di merito nell'ipotesi del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena -sindacabili in riferimento al vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen. - questa Corte ha sottolineato che è dovere dello stesso giudice indicare gli specifici elementi ostativi costituenti indice di una prognosi negativa in ordine al rischio di recidiva, in assenza del cui richiamo la motivazione si rappresenta come apparente, dovendosi quindi ritenere necessaria l'illustrazione degli effettivi profili di pericolosità sociale dell'imputato; pur avendo questa Corte ritenuto che la valutazione stessa possa essere dedotta anche sul piano implicito,
con specifico riferimento agli elementi valorizzati per il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 - 05; Sez. 3, n. 26191 del 28/03/2019, Lamaj, Rv. 276041 - 01).
Mentre, altresì, è stato sottolineato che non si connota nel senso della contraddittorietà una motivazione che - come nel caso di specie - abbia contestualmente applicato le circostanze attenuanti generiche e negato la sospensione condizionale, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il riconoscimento delle prime risponde alla logica di un'adeguata commisurazione della pena, mentre la concessione della seconda si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche (Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, Tedesco, Rv. 280047 -02; Sez. 4, n. 39475 16/02/2016, Tagli, Rv. 267773 - 01).
3. Peraltro, questa Corte ha specificamente rilevato che qualora, come nel caso in esame, il diniego del beneficio della sospensione condizionale sia stato giustificato sulla base delle condizioni economiche dell'imputato, la motivazione deve ritenersi apparente se il giudice di merito abbia omesso di indicare i concreti elementi di valutazione fondanti il negativo giudizio prognostico ostativo al beneficio richiesto, in particolare quando sussista lo stato di incensuratezza del prevenuto (Sez. 4, n. 33746 del 26/04/2017, Morrone, Rv. 270609 - 01).
4. Va quindi ritenuto ravvisabile il denunciato vizio motivazionale.
Difatti, la Corte territoriale - in presenza di un solo e remoto precedente penale, con conseguente esclusione della contestata recidiva - si è limitata a fare riferimento alle condizioni economiche dell'imputato, ritenute quale movente del reato ascritto, fondando sulle medesime un giudizio prognostico in ordine alla potenziale commissione di fatti della stessa specie in ipotesi di eventuale persistenza (o di futura riproposizione) di tale condizione.
Peraltro, non è dato comprendere dall'argomentazione adottata dal giudice di merito per quale motivo debba necessariamente presumersi che il reo debba potenzialmente reiterare condotte illecite anziché attivarsi per procurarsi una legittima fonte di reddito; non essendo stati considerati elementi quali la condizione socio-familiare, l'intensità del dolo, il carattere e la personalità del reo nel suo complesso, al fine di stabilire, mediante un compiuto e ponderato giudizio prognostico, rispettoso dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., se l'imputato si asterrà o meno in futuro dal commettere altri reati.
Tanto, peraltro, a fronte di un trattamento sanzionatorio che, anche attraverso la concessione di attenuanti generiche e la riqualificazione del fatto ascritto, è stato significativamente ridimensionato dal giudice di appello rispetto a quello di primo grado.
Di contro, in riferimento a elemento specificamente richiamato dalla difesa e in stretta correlazione con le ragioni poste alla base del diniego del beneficio, la Corte non ha in alcun modo preso in considerazione la documentazione depositata dalla difesa in sede di conclusioni scritte e attestante il perfezionamento, successivamente al fatto contestato, di un contratto di lavoro subordinato finalizzato al procacciamento di una fonte legale di reddito.
5. Ravvisandosi il denunciato vizio motivazionale, la sentenza impugnata va quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma; la quale dovrà provvedere a una nuova valutazione della sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, conformandosi ai principi predetti.
Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., va contestualmente dichiarato definitivo l'accertamento della responsabilità penale dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.
Così deciso in Roma il 4 giugno 2026.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2026.






























