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Continuazione tra reati: quando il tempo esclude il disegno criminoso (Cass. pen. n. 15030/2026)

  • 30 apr
  • Tempo di lettura: 8 min

La formula dell’art. 81, comma 2, c.p. – “medesimo disegno criminoso” – è, per sua natura, elastica.

Essa non descrive un fatto, ma una relazione tra fatti; non un comportamento, ma il presupposto psichico che li unifica.

Il problema, dunque, non è tanto individuare la pluralità delle condotte, quanto verificare se queste siano riconducibili a una previa e unitaria deliberazione, sia pure delineata nelle sue coordinate essenziali.

È in questo quadro che si inserisce la recente pronuncia di Cass. pen., sez. I, 22 aprile 2026 (dep. 27 aprile 2026), n. 15030, che torna a interrogarsi sul valore del dato temporale quale indice sintomatico della sussistenza – o della rottura – del disegno criminoso.


Il disegno criminoso come criterio di imputazione unitaria

La Corte ribadisce un principio ormai consolidato. L’identità del disegno criminoso non può essere confusa con una generica inclinazione del soggetto alla devianza.

Come chiarito in più occasioni (Cass. pen., sez. I, 8 gennaio 2016, n. 15955; Cass. pen., sez. II, 7 dicembre 2022, n. 10033), il disegno criminoso implica che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una pluralità di illeciti, anche senza individuarne in anticipo tutti i dettagli esecutivi.

Ne deriva una distinzione netta:

  • il disegno criminoso è programma, sia pure a struttura aperta;

  • la reiterazione di condotte analoghe è, invece, serie di decisioni autonome, eventualmente espressione di una scelta di vita, ma non di una deliberazione unitaria.

La funzione dell’istituto è, pertanto, quella di temperare il trattamento sanzionatorio in presenza di una unicità genetica della volontà, non di una mera continuità fenomenologica dei comportamenti.


Il ruolo del tempo nella verifica della programmazione unitaria

Nel caso esaminato, la Corte di cassazione si confronta con reati della stessa indole (violazioni dell’art. 73 d.P.R. 309/1990), caratterizzati da una significativa distanza temporale: circa tre anni tra le condotte di acquisto e quelle successive di cessione.

La difesa valorizza l’omogeneità delle violazioni, la contiguità territoriale e la funzionalità tra le diverse fasi del traffico (acquisto e successiva distribuzione).

La Corte, tuttavia, ritiene tali elementi non decisivi.

Richiamando Cass. pen., sez. II, 3 ottobre 2024, n. 43745, afferma che il decorso del tempo costituisce un indice di primaria rilevanza nella verifica della sussistenza del disegno criminoso, nel senso che quanto più ampio è il lasso temporale tra le violazioni, tanto più diventa improbabile l’esistenza di una programmazione unitaria, almeno nelle linee fondamentali.

Il tempo, dunque, assume una funzione controfattuale: non dimostra di per sé l’assenza del disegno, ma rende necessaria una prova rafforzata della sua esistenza.

In mancanza di ulteriori elementi, opera una presunzione di autonomia delle singole determinazioni criminose, già affermata da Cass. pen., sez. I, 16 gennaio 2009, n. 3747.


L’insufficienza degli indici “esteriori”

Un ulteriore profilo di interesse della decisione è rappresentato dalla svalutazione di alcuni indici tradizionalmente invocati a sostegno della continuazione.

La Corte esclude che possano assumere, isolatamente considerati, valore decisivo:

  • l’omogeneità del titolo di reato;

  • la contiguità territoriale;

  • la similarità del modus operandi.

Tali elementi attengono al piano fenomenico della condotta, ma non dimostrano, di per sé, la sussistenza di una unità genetica della volontà.

In altri termini, la continuità oggettiva dell’azione non è sufficiente a fondare la continuità soggettiva della deliberazione.


La distinzione tra continuazione e “programma di vita delinquenziale”

Particolarmente significativa è la riaffermazione del principio secondo cui il disegno criminoso non coincide con il cosiddetto “programma di vita delinquenziale”.

Quest’ultimo esprime una generica opzione esistenziale del soggetto a favore della commissione di reati, suscettibile di concretizzarsi di volta in volta in relazione alle opportunità contingenti.

Il disegno criminoso, invece, presuppone un momento deliberativo unitario, anteriore alla commissione dei singoli fatti.

La distinzione, lungi dall’essere meramente teorica, incide direttamente sulla struttura dell’imputazione e sul trattamento sanzionatorio, impedendo che l’istituto della continuazione venga utilizzato come strumento generalizzato di attenuazione della pena in presenza di condotte seriali.


Il limite della continuazione “interna”

La Corte affronta, infine, il tema del rapporto tra continuazione interna ed esterna.

Il riconoscimento della continuazione tra più reati oggetto della medesima sentenza non consente, automaticamente, di estendere tale vincolo a fatti oggetto di altro titolo esecutivo, soprattutto quando questi si collocano in un arco temporale distinto.

La continuazione interna prova, al più, l’unitarietà di un segmento della condotta, ma non è idonea a dimostrare l’esistenza di un disegno criminoso che travalichi tale segmento.


Considerazioni conclusive

Il dato temporale, lungi dall’essere un criterio meramente accessorio, assume il ruolo di indice selettivo nella verifica della sussistenza del disegno criminoso, imponendo all’interprete di distinguere tra:

  • una programmazione unitaria, sia pure elastica;

  • una successione di determinazioni autonome, anche se omogenee.

In questa prospettiva, la continuazione non opera come meccanismo di unificazione ex post di condotte analoghe, ma come criterio di imputazione che presuppone una unità originaria della volontà.

Resta, tuttavia, un margine inevitabile di discrezionalità valutativa.

Ed è proprio in questo spazio che si colloca la questione più delicata: quale grado di determinatezza deve avere la programmazione originaria affinché possa dirsi realmente unitaria, e non semplicemente compatibile con una successiva ricostruzione ex post?


La sentenza integrale

Cassazione penale sez. I, 22/04/2026, (ud. 22/04/2026- dep. 27/04/2026) - n. 15030

RITENUTO IN FATTO


1. Con ordinanza del 6 novembre 2025 la Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, presentata nell'interesse di Fa.Lu., di applicazione dell'istituto della continuazione tra i reati per i quali il predetto ha riportato condanna con due sentenze, irrevocabili, rispettivamente, in data 10 aprile 2024 e 21 maggio 2025, riguardanti plurime violazioni dell'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990, commesse tra il 7 dicembre 2021 e il 27 maggio 2022 nelle zone di Taranto, Statte e Massafra (sentenza sub 1), e due delitti di acquisto e cessione di sostanza stupefacente, commessi in data 15 maggio 2019 a Lecce (sentenza sub 2).


2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per mezzo del proprio difensore, avv. Luigi Esposito, articolando due motivi di ricorso.


2.1. Con il primo ha eccepito la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.


L'ordinanza impugnata è errata laddove il giudice dell'esecuzione ha ritenuto ostativo al riconoscimento della continuazione l'intervallo temporale intercorso tra i fatti, omettendo la valutazione complessiva di tutti gli indici sintomatici disponibili.


Con riguardo al tempo decorso tra le condotte, la giurisprudenza di legittimità giustifica l'individuazione di un medesimo disegno criminoso anche qualora i fatti risultino commessi a distanza di tempo, non essendo richiesto che l'agente stabilisca in anticipo le date esatte o gli intervalli temporali delle future azioni delittuose, essendo richiesto, al contrario, che il piano criminoso sia delineato nelle sue linee essenziali.


Nell'ordinanza impugnata il dato cronologico, invece, è stato giudicato ostativo, in assoluto, alla individuazione di un medesimo disegno criminoso.


2.1. Con il secondo motivo ha eccepito il vizio di motivazione assente, contraddittoria e manifestamente illogica.


Il giudice dell'esecuzione ha omesso di compiere una completa disamina delle circostanze fattuali allegate all'istanza essendosi limitato, apoditticamente, a ritenere non ravvisabile alcun collegamento tra i fatti solo in ragione del dato temporale.


Tra gli indici pretermessi, risultano la circostanza che tutte le condotte rientrano nel medesimo ambito del traffico degli stupefacenti di cui all'art. 73, D.P.R. n. 309 del 1990, riguardando specificamente il commercio illecito di cocaina ed eroina, la commissione degli stessi nella medesima area territoriale (L, T e provincia), la circostanza che la condotta di cui alla sentenza sub 1) attiene ad un episodio di acquisto di un ingente quantitativo di cocaina avvenuto nel 2019, con l'evidente scopo di destinarlo allo spaccio al dettaglio, mentre quella di cui alla sentenza sub 2) a numerosi episodi di cessione di cocaina avvenuti tra dicembre 2021 e marzo 2022.


Da ciò deriva l'unitarietà funzionale tra le condotte di acquisto e quelle successive di cessione, avendo operato il condannato come fornitore della sostanza nel mercato locale con il medesimo modus operandi.


Ulteriormente, il giudice dell'esecuzione ha pretermesso di valutare l'avvenuto riconoscimento della continuazione interna tra alcune condotte contestate e le motivazioni delle sentenze di condanna nelle parti in cui è stato dato atto di come il condannato, acquistato il quantitativo di stupefacente, abbia proseguito, secondo il medesimo disegno criminoso, nella cessione e nella vendita a terzi.


3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.


CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Il ricorso, con riferimento ad entrambi i motivi, suscettibili di essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, è infondato.


2. Occorre osservare, anzitutto, che il rigetto dell'istanza in esame è stato fondato sul rilievo preliminare che, incombendo sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità dei reati ad una preventiva programmazione unitaria, debbano ritenersi insufficienti il richiamo all'omogeneità delle violazioni, al locus commissi delicti e al circoscritto lasso temporale.


Invero, è stato evidenziato come la sentenza sub 1) abbia ad oggetto diversi episodi di violazione dell'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990, avvenuti tra il dicembre del 2021 e il maggio del 2022 nelle zone di T, S e M, mentre la sentenza sub 2) riguardi due acquisti di sostanza stupefacente da Ch.Pi. destinata alla cessione a terzi, avvenuti a L nel maggio del 2019.


Pertanto, pur trattandosi di reati della stessa indole, non è stato ravvisato – difettando sia la medesimezza temporale che quella dei soggetti coinvolti – alcun elemento da cui evincere che il condannato, al momento di commissione della prima condotta (l'acquisto dello stupefacente), avesse programmato, sia pure nelle linee essenziali, la commissione di quelle successive, commesse quasi tre anni dopo (si tratta degli episodi di spaccio).


Pertanto, la motivazione dell'ordinanza impugnata, che pur ha valorizzato la rilevante distanza temporale tra i fatti, risulta coerente con il principio affermato da questa Corte, secondo cui "in tema di continuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo su cui fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., posto che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria e predeterminata, almeno nelle linee fondamentali" (Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024, Diana, Rv. 287193-01).


In effetti, "in caso di reati commessi a distanza temporale l'uno dell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e "nomen juris", non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione" (Sez. 1, n. 3747 del 16/01/2009, Gargiulo, Rv. 242537-01).


L'ordinanza impugnata, pertanto, legittimamente ha motivato circa la impossibilità di individuare una unitaria deliberazione dei reati commessi, non essendo decisivi l'omogeneità delle violazioni e la ritenuta medesimezza del luogo di commissione dei reati, atteso il rilevante lasso temporale intercorrente tra gli stessi e l'assenza di ulteriori elementi di collegamento.


Essa è, quindi, conforme al principio per il quale "in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali" (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Mounir, Rv. 284420).


Peraltro, irrilevante, ai fini del riconoscimento della continuazione tra le sentenze in esame, è l'avvenuto riconoscimento della continuazione interna atteso che la stessa riguarda reati commessi in periodi di tempo non ricompresi in quelli dell'altra sentenza.


3. In virtù di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Così è deciso in Roma, il 22 aprile 2026.


Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2026.

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