RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 22/03/2023, il Tribunale di Gela ha riconosciuto la penale responsabilità degli odierni imputati, per i seguenti reati:
a) Ge.Ma., per il delitto di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 74 del 2000, limitatamente ai fatti commessi negli anni di imposta 2013 e 2014, perché, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emetteva fatture per operazioni inesistenti; nonché per il delitto di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, occultava le scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;
b) Gr.Sa., per il delitto di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000, perché, nella qualità di legale rappresentante della Consortile Butera s.c.r.l., si avvaleva di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla ditta individuale Ge.Ma., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
c) Vu.Lu. per il delitto di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di legale rappresentate della Nuova Cogiter Srl si avvaleva di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla ditta individuale Ge.Ma., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
1.1. Il Tribunale ha condannato Gr.Sa. alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione e, previo riconoscimento del vincolo della continuazione, ha condannato Ge.Ma. alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione e Vu.Lu. alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione.
1.2. La Corte di appello di Caltanissetta, applicando la pena concordata tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen.: ha parzialmente riformato il provvedimento di primo grado e ha riconosciuto a Ge.Ma. le circostanze attenuanti generiche, rideterminando la pena in anni 1 e mesi 9 di reclusione; ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli oggetto di condanna con sentenza "631/2001 RS" ed ha rideterminato la pena inflitta a Gr.Sa. in anni 5 e mesi 4 di reclusione; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Vu.Lu. per il reato di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000, limitatamente ai fatti relativi all'anno d'imposta 2012, perché estinti per prescrizione, ed ha rideterminato la pena in anni 1 e mesi 6 di reclusione; ha confermato la statuizione relativa alla confisca disposta nei confronti di Vu.Lu. limitatamente all'importo di Euro 2.310,12 ed ha confermato nel resto.
2. Avverso la sentenza Ge.Ma., tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, eccependo, con un motivo unico di impugnazione, l'intervenuta decorrenza del termine decennale di prescrizione del reato di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 74 del 2000, in data anteriore alla pronuncia della sentenza in grado di appello, quanto alle fatture emesse nell'anno d'imposta 2013.
3. Avverso la sentenza, anche Gr.Sa., tramite il difensore, ha interposto ricorso per cassazione, denunciando, con motivo unico di doglianza, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, vista la necessità di individuare quale data di consumazione del reato di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000, in relazione al periodo di imposta 2012, la data di presentazione della dichiarazione annuale, ovvero il (Omissis), anziché il (Omissis), come erroneamente indicato nel capo d'imputazione.
4. La sentenza è stata impugnata, mediante il difensore, anche da Vu.Lu.
4.1. In primo luogo, si lamentano la violazione degli artt. 495 e 603 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, presentata dinanzi alla Corte di appello, volta all'escussione della teste Pe. - sui rapporti contrattuali intercorsi tra la ditta Ge.Ma. e la ditta Nuova Cogiter - indicata nella lista depositata ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen., ritualmente citata nel giudizio di primo grado con atto non perfezionatosi a causa del fatto che era sconosciuta all'indirizzo indicato.
4.2. Si contesta, in secondo luogo, la violazione degli artt. 495, comma 2, 507 e 603 cod. proc. pen. con riferimento al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, la quale è stata motivata sulla base della considerazione che la teste sopraindicata era segretaria della ditta dell'imputato; mentre proprio tale sua veste di segretaria doveva essere reputata rilevante ai fini della conoscenza dei fatti.
4.3. La difesa di Vu.Lu. ha presentato conclusioni scritte, con cui insiste per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso interposto nell'interesse di Ge.Ma., basato su una doglianza riferita alla prescrizione del reato, è inammissibile.
Giova premettere che, ai fini dell'individuazione del momento di consumazione del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non rileva il momento dell'accertamento, ma quello in cui è avvenuta l'emissione della singola fattura ovvero dell'ultima di esse, quando vi sia stata pluralità di emissioni nel corso del medesimo periodo di imposta (ex plurimis, Sez. 3, n. 47459 del 05/07/2018, Rv. 274865; Sez. 3, n. 10558 del 06/02/2013, Rv. 254759; Sez. 3, n. 20787 del 18/04/2002, Rv. 221978). Nel caso di specie, l'ultima fattura relativa all'anno di imposta 2013 è stata emessa in data (Omissis).
Ebbene, il termine di prescrizione del reato di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 74 del 2000, deve essere determinato a partire dalla base di anni sei, in forza dell'art. 157 cod. pen., che deve essere elevato di un terzo, in applicazione del comma 1-bis dell'art. 17 del D.Lgs. n. 74 del 2000, e altresì aumentato di un quarto ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., per l'operante interruzione. Al termine di prescrizione di anni dieci devono, infine, essere aggiunti giorni 47 di sospensione, per i periodi intercorrenti dal (Omissis) al (Omissis) (33 giorni) e dal (Omissis) al (Omissis) (14 giorni). Si giunge così alla data finale del (Omissis), successiva alla pronuncia della sentenza della Corte di appello ((Omissis)).
Può dunque applicarsi il principio secondo cui l'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo dell'eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità e preclude l'apprezzamento di un'eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (explurimis, Sez. U., n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Rv. 268966; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rv. 261616; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463; Sez. U., n. 19601 del 28/02/2008, Rv. 239400; Sez. U., n. 23428 del 02/03/2005, Rv. 231164; Sez. U., n. 32 del 22/10/2000, Rv. 217266).
2. Il ricorso proposto nell'interesse di Gr.Sa. è fondato.
Il motivo unico - con cui il ricorrente si lamenta della mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione e individua, quale momento consumativo del reato di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000, in relazione al periodo di imposta 2012, la data di presentazione della dichiarazione annuale il (Omissis) - è fondato. Invero, il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti si connota come reato istantaneo, che si perfeziona al momento in cui la dichiarazione annuale è presentata agli uffici finanziari (ex multis, Sez. 3, n. 3957 del 26/10/2021 Rv. 282710). Appare dunque corretto individuare, quale tempus commissi delieti, il (Omissis), effettiva data di presentazione della dichiarazione annuale per il periodo d'imposta 2012, anziché il (Omissis), erroneamente indicato nel capo d'imputazione.
Secondo la disciplina applicabile ratione temporis, il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, commesso il (Omissis), si prescrive nel termine di anni 10, sulla base della previsione dell'art. 157, primo comma, cod. pen. e della disciplina speciale dell'art. 17, comma 1 -bis, del D.Lgs. n. 74 del 2000, in presenza di più atti interruttivi. Al termine di prescrizione di anni dieci devono, infine, essere aggiunti giorni 47 di sospensione, per i periodi intercorrenti dal (Omissis) al (Omissis) (33 giorni) e dal (Omissis) al (Omissis) (14 giorni). Si giunge così alla data finale del (Omissis), precedente alla pronuncia della sentenza della Corte territoriale.
Ne consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, nei confronti di Gr.Sa., per essere il reato estinto per prescrizione.
3. Il ricorso proposto nell'interesse di Vu.Lu. è inammissibile.
Le doglianze possono essere esaminate congiuntamente, perché entrambe riferite al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, al fine di escutere la teste Pe., ritualmente citata nel giudizio di primo grado, ma risultata sconosciuta all'indirizzo di notificazione.
Giova premettere che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U., Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266820). Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, può essere censurata la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel corso del giudizio di secondo grado, soltanto nel caso in cui si dimostri che l'apparato motivazionale che sostiene la sentenza impugnatavi siano lacune o manifeste illogicità concernenti punti di decisiva rilevanza, che si sarebbero evitate in caso di esperimento della prova richiesta e non ammessa.
Ebbene, nel caso di specie, i giudici di primo e secondo grado hanno reso una motivazione logica e puntuale, sminuendo la valenza probatoria della testimonianza richiesta, visti la qualifica soggettiva della testimone nonché il solido e univoco quadro probatorio, da cui emerge con chiarezza la non operatività della ditta Gentile, emittente le fatture, sconosciuta al fisco e del tutto priva di sede, dipendenti, beni strumentali, rapporti contrattuali regolari, contabilità.
Risulta però assorbente la considerazione che la difesa non ha chiarito, neanche con il ricorso per cassazione, le ragioni dell'assoluta necessità della rinnovazione testimoniale, essendosi limitata a generiche asserzioni circa la conoscenza da parte della teste di rapporti commerciali fra ditte.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Gr.Sa., perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibili i ricorsi di Ge.Ma. e Vu.Lu., che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29 agosto 2024.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2024.