RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 24 maggio 2019, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Taranto che aveva dichiarato la penale responsabilità di B.L. e L.V., il primo per i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti e di emissione di fatture per operazioni inesistenti, e il secondo per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti, e li aveva condannati alle pene reputate di giustizia, ritenuta la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale per B. e la recidiva reiterata ed infraquinquennale per L..
In maggior dettaglio, secondo i giudici di merito, B. avrebbe: a) quale amministratore unico della Ionica Polveri s.r.l., indebitamente conseguito la percezione delle prime due quote di un contributo concesso per un programma di investimento finanziato a norma della L. n. 488 del 1992, per un totale di 764.066,00 Euro, nelle date del 9 settembre 2003 e del 23 febbraio 2006, mediante artifici e raggiri consistiti nell'omettere di comunicare alla banca la perdita dei requisiti necessari perchè la società potesse mantenere la concessione, e perchè le spese necessarie per l'acquisto del suolo fossero ammissibili al finanziamento, nonchè nel contabilizzare fatture riconducibili ad operazioni inesistenti emesse da BL Costruzioni s.r.l. e da SGME s.r.l. tra il 2005 ed il 2007, per un imponibile totale pari a 2.031.00,00 Euro ed IVA pari a 406.200,00 Euro (capo C); b) quale amministratore unico della Ionica Polveri s.r.l., indicato, nelle dichiarazioni annuali alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto per gli anni 2005 e 2006, elementi passivi fittizi avvalendosi delle fatture per operazioni inesistenti emesse da BL Costruzioni s.r.l. e da SGME s.r.l., con indebita detrazione IVA a credito pari a 307.000,00 Euro per l'anno 2005 e a 17.000,00 Euro per l'anno 2006 (capo D); c) quale amministratore di fatto della BL Costruzioni s.r.l., indicato nelle dichiarazioni annuali alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto fatture per operazioni inesistenti, per un imponibile pari a 800.000,00 Euro, emesse da Edilizia Pace di Geometra P.G. e da E.U.R.O. Edil di L.A. nell'anno 2005, con indebita detrazione IVA a credito pari a 160.000,00 Euro per l'anno 2005 (capo E); d) quale amministratore di fatto della BL Costruzioni s.r.l., emesso fatture per operazioni inesistenti, per un imponibile pari complessivamente a 1.286.000,00 Euro, tra il 2005 ed il 2007 (capo F); e) quale amministratore unico della Ionica Polveri s.r.l., indicato nelle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto quote di ammortamento per 33.925,00 Euro per l'anno 2007 e 71.615,75 Euro per l'anno 2008, correlate a spese documentate da fatture per operazioni inesistenti emesse da BL Costruzioni s.r.l. e da SGME s.r.l. tra il 2005 ed il 2007, e conseguito inoltre un'indebita detrazione IVA a credito pari a 82.200,00 Euro per l'anno 2007 (capo senza numero).
L., invece, quale amministratore unico della Global Premix s.r.l., avrebbe indicato nelle dichiarazioni annuali delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto presentate negli anni 2004, 2005 2006 elementi passivi documentati da fatture per operazioni inesistenti, relativamente all'anno 2003 per un imponibile complessivo pari a 171,750,00 Euro, relativamente all'anno 2004 per un imponibile complessivo pari a 157.416,00 Euro e relativamente all'anno 2005 per un imponibile complessivo pari a 329.166,00 Euro (capo A).
2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe B.L., con atto a firma degli avvocati Armando Veneto ed Enzo Sapia, nonchè L.V., con atto a firma dell'avvocato Salvatore Vito Villani.
3. Il ricorso di B.L. è articolato in quattro motivi.
3.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 603 c.p.p. e art. 182 c.p.p., comma 2, nonchè vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), avendo riguardo alla disposta revoca dell'ammissione dei testi a discarico della difesa.
Si deduce che erroneamente la sentenza impugnata ritiene sanata l'invalidità derivante dal difetto di motivazione sulla superfluità della prova, assumendo l'assenza di una tempestiva eccezione all'udienza del 7 dicembre 2015. Si osserva che il difensore, in quella occasione, aveva manifestato la volontà di sentire i testi e chiesto un rinvio perchè, pur citati, non erano comparsi, e che identica istanza è stata formulata con l'atto di appello. Si conclude che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto procedere a rinnovazione istruttoria (si cita Sez. 5, n. 51522 del 30/09/2013).
3.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 640-bis c.p., nonchè vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), avendo riguardo alla ritenuta configurabilità del reato di truffa aggravata.
Si deduce che la sentenza impugnata. è priva di qualunque motivazione in ordine alla condotta fraudolenta ulteriore all'impiego di fatture per operazioni inesistenti, salvo indicare il dato della mancata disponibilità del terreno venduto a terzi dal proprietario nelle more dello sviluppo del programma di investimento. Si rappresenta che Tonica Polveri s.r.l.: -) ha sempre avuto la disponibilità del terreno, elemento sufficiente per conseguire il finanziamento, senza mai perderla, nonostante una vendita intermedia a terzi; -) ha stipulato effettivamente l'atto di acquisto il 28 giugno 2005; -) ha completato la costruzione dell'opificio. Si osserva che su tali circostanze la sentenza impugnata nulla dice. Si aggiunge, poi, che la Corte d'appello ha omesso di considerare che la domanda di finanziamento è stata regolarmente approvata, che non risulta prodotta documentazione falsa o artefatta, e che l'unico elemento valorizzato attiene all'esibizione di documentazione "non corrispondente" ai requisiti previsti dal bando. Si segnala che l'esibizione di documentazione "non corrispondente" ai requisiti previsti dal bando non è condotta idonea ad indurre in errore l'organismo di controllo, come del resto riconosce la stessa Corte d'appello, laddove censura "adeguatezza e puntualità dei controlli effettuati al momento della verifica dell'investimento".
3.3. Con il terzo motivo, si denuncia si denuncia violazione di legge, in riferimento al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8, mancata assunzione di prova decisiva, nonchè vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), d), ed e), avendo riguardo alla ritenuta configurabilità dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti e di emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Si deduce che l'affermazione dell'inesistenza delle operazioni documentate dalle fatture collide con l'accertata effettiva realizzazione dell'opificio, e che nessuna valenza dimostrativa ai fini della prova dei reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8, può attribuirsi al mancato rinvenimento dell'originale dei contratti.
3.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 62-bis c.p., nonchè vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), avendo riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Si deduce che il diniego del beneficio non è sorretto da alcuna motivazione. In particolare, non è spiegato perchè l'accertata effettiva realizzazione dell'opificio non possa avere una valenza positiva, e si è trascurato il dato della notevole lontananza temporale dei fatti.
4. Il ricorso di L.V. è articolato in due motivi.
4.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 544 c.p.p., comma 2, art. 546 c.p.p., e art. 125 c.p.p., comma 3, nonchè vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), avendo riguardo alla ritenuta configurabilità del reato ascrittogli.
Si deduce che non sono stati individuati i documenti e le fatture ritenuti relativi ad operazioni inesistenti nè in primo grado nè in appello.
4.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 544 c.p.p., comma 2, art. 546 c.p.p., e art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 99 c.p., comma 4, nonchè vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), (Ndr: testo originale non comprensibile) raddoppio del termine di prescrizione.
Si deduce aie non sono state fornite indicazioni circa l'applicabilità del raddoppio del termine di prescrizione, posiò che le condotte sono anteriori all'entrata in vigore della riforma dettata dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito precisate.
2. Manifestamente infondate sono le censurè formulate nel primo motivo del ricorso di B., che contestano l'illegittimità del provvedimento di revoca dell'ammissione dei testi a discarico della difesa, da parte del giudice di primo grado, ed il mancato rilievo di tale invalidità da parte della Corte d'appello.
Secondo un principio ampiamente consolidato in giurisprudenza, e che il Collegio condivide, l'ordinanza dl revoca del provvedimento di ammissione dei testi a difesa, quand'anche viziato per difetto di motivazione sulla superfluità della prova, è affetto da nullità di ordine generale a regime intermedio (così, tra le tantissime, Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Paline, Rv. 279166-01, e Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, D.M., Rv. 271732-01), con la conseguenza che tale invalidità deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, a norma dell'art. 182 c.p.p., comma 2 e, in caso contrario, è sanata (così, esplicitamente, oltre a Sez. 6, n. 53823 del 2017, cit., anche, tra numerose altre, Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, Rizzello, Rv. 263210-01, e Sez. 5, n. 51522 del 30/09/2013, Abatelli, Rv. 257891-01).
Nella specie, dal verbale dell'udienza del 7 dicembre 2015 nel corso del giudizio di primo grado risulta che: a) il Giudice, rilevata la tardività della citazione dei testi a discarico da parte della difesa, revocò i provvedimento di ammissione di detti testi; b) il difensore, pur presente, nulla eccepì in proposito e chiese un rinvio per la discussione; c) il Giudice, in linea con tale richiesta, dispose il rinvio dell'udienza per la discussione.
Risulta evidente, quindi, che, pur a voler ritenere l'ordinanza di revoca del provvedimento di ammissione dei testi a discarico affetta da nullità , quest'ultima, in quanto di ordine generale a regime intermedio, non è più deducibile siccome non eccepita immediatamente dal difensore presente in udienza.
3. Diverse da quelle consentite, o comunque manifestamente infondate, sono le censure esposte nel secondo motivo del ricorso di B., che contestano l'assenza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di truffa aggravata, per la mancata risposta a specifiche deduzioni prospettate nell'atto di appello.
3.1. Va innanzitutto rilevato che, ai fini della configurabilità del reato di truffa, è sufficiente anche l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, quando da tale condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, quale l'ottenimento di pubbliche erogazioni.
In questo senso, infatti, si sono espresse anche le Sezioni Unite (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248865-01). Queste, precisamente, hanno evidenziato che nelle "ipotesi in cui dalla condotta di frode fiscale derivi un profitto -ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, quale l'ottenimento di pubbliche erogazioni è possibile il concorso tra il delitto di frode fiscale e quello di truffa": in tal caso, "l'ulteriore evento di danno che il soggetto agente si rappresenta non inerisce al rapporto fiscale", e, quindi, "non sussiste alcun problema di rapporto di specialità tra norme, perchè una stessa condotta viene utilizzata per finalità diverse e viola diverse disposizioni di legge e non si esaurisce nell'ambito del quadro sanzionatorio delineato dalle norme fiscali, con la conseguenza della concorrente punibilità di più finalità diverse compresenti nell'azione criminosa" (cfr., in motivazione, p. 5,).
3.2. La sentenza impugnata ha affermato la responsabilità del ricorrente per il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, perchè ha ritenuto, sulla base di plurimi elementi documentali e dichiarativi, che il medesimo, agendo quale amministratore unico della "Ionica Polveri s.r.l.", abbia realizzato una complessa condotta fraudolenta, caratterizzata anche dall'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti di notevoli importi, e funzionale ad ottenere l'erogazione di contributi pubblici a fondo perduto, richiesti con riguardo alla realizzazione di uno stabilimento industriale per la produzione di vernici in polvere, ed effettivamente conseguiti relativamente alle prime due rate, il 9 settembre 2003 e il 23 febbraio 2006, per un totale di 764.066,00 Euro.
Secondo i giudici di merito, il ricorrente, quale amministratore unico della "Ionica Polveri s.r.l." avrebbe: a) documentato i costi mediante fatture per operazioni inesistenti emesse tra il 2005 ed il 2007 nei confronti delle imprese "BL Costruzioni s.r.l." e "SGME ufficialmente risultanti come i fornitori più importanti, con riferimento ad un imponibile complessivo pari a 2.031.00,00 Euro ed IVA pari a 406.200,00 Euro; b) documentato, in particolare, i costi per la realizzazione dell'impianto con fatture risalenti - al giugno 2005, per di più emesse dalla "Commercio Edile s.r.l.", la quale aveva di fatto gestito i lavori, sebbene il permesso a costruire rilasciata alla "Ionica Polveri s.r.l." risalisse a novembre 2005 e una D.I.A. presentata il 27 dicembre 2007 indicasse come realizzate a quella data solo opere di scavo e di fondazione, c) utilizzato per l'ubicazione dello stabilimento un immobile con destinazione urbanistica non conforme allo scopo, perchè, lo stesso, al momento della prestazione della domanda della concessione del finanziamento a fondo perduto, e ancora nel marzo 2004, era ubicato in zona agricola; d) acquistato l'immobile solo in data 28 giugno 2005, quindi in epoca di molto successiva alla presentazione della domanda di finanziamento, pagando un prezzo di 30.000,00 Euro a "Commerciale Edile s.r.l.", anch'essa tacente capo all'imputato B., la quale a sua volta aveva corrisposto all'originaria proprietario dei bene, in data 16 marzo 2004, il prezzo di 4.850,00 Euro, così da sestuplicare il prezzo d'acquisto, e evidenziare spese ai fini dell'erogazione del finanziamento, ma in realtà non ammissibili per la disciplina in materia di erogazione del contributo, in quanto derivanti da operazioni tra imprese collegate.
Ad avviso della Corte d'appello, quindi, la truffa sarebbe stata realizzata da B.L. quale amministratore unico di "Ionica Polveri s.r.l.", sia utilizzando le false fatture riportate nella contabilità di tale impresa ed emesse da "BL Costruzioni s.r.l." e "SGME s.r.l.", sia indicando od omettendo di indicare altre circostanze rilevanti ai fini della concessione - del finanziamento, come quelle concernenti l'idoneità del suolo - sul quale edificare l'opificio e la diretta disponibilità dello stesso. In particolare, le false fatture riportate nella contabilità di "Ionica Polveri s.r.l." sarebbero servite a giustificare spese superiori a quelle effettive, ad ottenere le due rate di anticipazione del finanziamento pubblico e a maturare IVA a credito.
A fondamento di queste conclusioni, la sentenza impugnata ha evidenziato le seguenti circostanze:
a) i contratti tra "BL Costruzioni s.r.l." e "Ionica Polveri s.r.l." del 28 febbraio 2005 e del 13 gennaio 2006, aventi ad oggetto la realizzazione dell'opificio, erano stati prodotti solo in fotocopia informale e presentavano firme innaturali;
b) il contratto tra "SGME s.r.l." e "Ionica Polveri s.r.l.", avente ad oggetto l'assemblaggio e montaggio della linea per la produzione di vernici, era stato anch'esso prodotto in copia informale;
c) il contratto tra "SGME s.r.l." e "Ionica Polveri s.r.l." si riferiva all'assemblaggio e montaggio della linea per la produzione di vernici in realtà già fornita in precedenza ad altro stabilimento di "Ionica Polveri s.r.l." da "Italfinish s.p.a.", come evincibile dalle dichiarazioni del legale rappresentante di quest'ultima società , il - quale ha riferito di aver venduto tale linea di produzione alla "Ionica Polveri s.r.l." nel 2002 (in data compresa tra il 21 ottobre ed il 31 dicembre), ossia circa tre anni prima delle fatture emesse verso "SGME s.r.l.", e di averla installata presso un altro capannone;
d) i contratti stipulati tra "Ionica Polveri s.r.l." e "SGME s.r.l." avevano lo stesso oggetto dell'originarie contratto di fornitura stipulato a fine 2002 tra la "Ionica Polveri s.r.l." e "Italfinish", erano relativa ad un importo complessivo pari a 750.000,00 Euro più IVA, mentre quest'ultimo aveva un prezzo di 384.600,00 Euro più IVA, e, in ogni caso, riguardavano beni non ammissibili al finanziamento pubblico perchè non "nuovi di fabbrica", come necessario;
e) i lavori per la realizzazione dell'opificio risultavano effettuati da "Edilizia Pace di Geometra P.G.", e da "Euro Edil di Leozappa Vincenzo", e per prezzi di gran lunga inferiori di quelli indicati ai fini del finanziamento. La prima aveva emesso fatture nell'anno 2005 per 520.000,00 Euro più 100.000,00 Euro per IVA, le quali, a distanza di circa due anni, nel marzo 2007, epoca del controllo, risultavano pagate solo per contanti ed esclusivamente per l'importo di 291.000,00 Euro; la sua contabilità , inoltre, era risultata assolutamente inattendibile, presentando, ad esempio, risultati di cassa negativi. La seconda aveva emesso fatture per 290.000,00 Euro, caratterizzate, tra l'altro dall'anomalia di una numerazione "bis"; inoltre L.A. ha disconosciuto le fatture emesse dalla sua impresa ed ha dichiarato di aver avuto rapporti economici con il ricorrente esclusivamente per l'acquisto di materiale cementizio per intonaci.
f) il teste D.N., per un certo periodo amministratore unico di "BL Costruzioni s.r.l.", ha disconosciuto sia la documentazione utilizzata dalla "Ionica Polveri s.r.l.", sia l'esistenza di rapporti tra "BL Costruzioni s.r.l." e le ditte di cui questa si sarebbe avvalsa per i lavori ("Euro Edil di L.V.", "Edilizia Pace di Geometra P.G.", ed "Edilmac 92 s.r.l.");
g) le imprese "Commercio Edile s.r.l.", "BL Costruzioni s.r.l.", e "Ionica Polveri s.r.l." facevano tutte capo al ricorrente B., anche attraverso la "SO.INVEST s.r.l." ed inoltre il medesimo B. aveva gestito le trattative precedenti alla costituzione dei rapporti tra "BL Costruzioni s.r.l." e "Edilizia Pace di Geometra P.G.", pur non avendo alcuna veste formale per procedervi.
3.3. Le conclusioni della sentenza impugnata in ordine a configurabilità e sussistenza della truffa attribuita a B.L. sono correttamente motivate.
Ed infatti, l'affermazione della falsità ideologica delle fatture contabilizzate è avvenuta sulla base di un'analisi di plurime fonti di prova e di diversi e convergenti indizi, valutati sulla base di accettabili massime di esperienza. Nè tale conclusione può essere ritenuta, manifestamente illogica solo perchè l'opificio è stato realizzato:, gli elementi acquisiti sono idonei a dimostrare che le somme spese per i lavori di realizzazione dell'impianto sono state di gran lunga inferiori, oltre che per nulla documentabili, in quanto effettuate per cassa nonostante i notevoli importi asseriti, che:l ruolo svolto da "BL Costruzioni s.r.l." e da "SGME s.r.l." è stato meramente fittizio, e che almeno parte delle fatture (in particolare quelle concernenti l'assemblaggio e montaggio della linea per la produzione di vernici) sono relative a prestazioni effettuate nel 2002, in epoca addirittura precedente alla domanda di finanziamento.
Questo dato è già di per sè sufficiente per ritenere integrata la truffa. Si è detto, infatti, che, ai fini della configurabilità dei reato di truffa, è sufficiente anche l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, quando da tale condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, quale l'ottenimento di pubbliche erogazioni. Nella specie, come osservato dalla Corte d'appello, le false fatture sono servite (anche) a giustificare spese superiori a quelle effettive e ad ottenere le due rate di anticipazione del finanziamento pubblico.
4. Diverse da quelle consentite, o comunque manifestamente infondate, sono anche le censure enunciate nel terzo motivo del ricorso di B., che contestano l'assenza di motivazione in ordine ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti e di emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Si è già detto in precedenza (3.2 e 3.3), perchè è corretta la conclusione secondo cui le fatture contabilizzate da "Ionica Polveri s.r.l.", ed emesse da "BL Costruzioni e da "SGME s.r.l.", sono relative ad operazioni inesistenti. Occorre aggiungere che, per le medesime ragioni, gli elementi indicati in quella sede risultarle correttamente utilizzati per affermare anche la falsità delle fatture emesse da "Euro Edil di L.V." e da "Edilizia Pace di Geometra P.G. ed utilizzate da "BL Costruzioni s.r.l.".
Di conseguenza, è immune da vizi ritenere che B.L.: a) quale amministratore unico di "Ionica Polveri s.r.l."" riportando nella contabilità e nelle dichiarazioni fiscali di tale impresa le false fatture emesse da "BL Costruzioni s.r.l." e da "SGME s.r.l.", fece conseguire alla ditta da lui amministrata un'indebita detrazione IVA a credito pari a 307.000,00 Euro per il 2005, a 17.000,00 Euro per il 2006 e una deduzione indebita di quote di ammortamento pari a 33.950 Euro per i 2007 e a 71.615,75 Euro per il 2008; b) quale amministratore di fatto di "BL Costruzioni s.r.l." riportando nella contabilità e nelle dichiarazioni fiscali di tale impresa le false fatture emesse da "Euro Edil di L.V." e da "Edilizia Pace di Geometra P.G." per i lavori relativi all'opificio di "Ionica Polveri s.r.l." e a queste ditte apparentemente subappaltati, fece conseguire alla ditta da lui amministrata un'indebita detrazione IVA a credito pari a 160.000,00 Euro per il 2005; c) quale amministratore di fatto di "BL Costruzioni s.r.l.", rilasciò nei confronti di "Ionica Polveri s.r.l." false fatture per i medesimi lavori per un importo pari a 1.286.00 Euro più IVA per 257.200 Euro nel corso degli anni 2005, 2006 e 2007.
5. Prive di specificità sono anche censure dedotte nel quarto motivo del ricorso di B., che contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche, per l'assenza di motivazione.
Le censure infatti, non si confrontano con le indicazioni esposte nella sentenza impugnata. Questa decisione; infatti, ha evidenziato che i fatti sono gravi sia per il danno prodotto, sia per la complessità del sistema fraudolento ideato ed attuato, sottolineando come attraverso la truffa sia stato illecitamente conseguito e non restituito un contributo pubblico per 764.066,00 Euro, e come i reati fiscali siano stati realizzati utilizzando una girandola di società e documenti mendaci.
Nè, del resto, può essere trascurato che i giudici di merito hanno ritenuto a carico del ricorrente la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale.
6. Diverse da quelle consentite, o comunque manifestamente infondate, sono anche le censure formulate nel primo motivo del ricorso di L., che contestano l'assenza di motivazione in ordine ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti al medesimo ascritti.
La sentenza impugnata ha, affermato, la responsabilità di L.V. per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti commessi quale amministratore della società "Global Premix s.r.l." nel 2003 con riferimento ad un imponibile pari a 171.750,00 Euro ed IVA pari a 34.350,00 Euro per l'anno 2002, nel 2004 con riferimento ad un imponibile pari a 157.416,00 Euro ed IVA pari a 31.483,00 Euro per l'anno 2003, e nel 2005 con riferimento ad un imponibile pari a 329.166,00 Euro per l'anno 2004.
Segnatamente, la Corte d'appello ritiene che "Global Premix s.r.l." aveva utilizzato in contabilità e riportato nelle dichiarazioni fiscali false fatture emesse da "BL Costruzioni s.r.l." per un appalto, avente ad oggetto la realizzazione di un opificio, in realtà non eseguito, al fine di ottenere la concessione di un contributo pubblico. A fondamento di questa conclusione, si evidenzia, in particolare, che "Global Premix s.r.l.": a) risultava aver acquistato il terreno su cui realizzare l'opificio al prezzo di 337.500,00 Euro per poi rivenderlo dopo circa due anni al prezzo di 213.037,82 Euro, con una perdita di oltre 100.000,00 Euro; b) risultava aver versato acconti per 329.167,00 Euro oltre IVA a "BL Costruzioni s.r.l." senza mai comunicare la data di inizio dei lavori; c) risultava aver corrisposto alcuni di questi acconti, ricevendo le relative fatture, in date successive a quella in cui aveva rivenduto il terreno e nonostante la mancata realizzazione dell'opificio, per disciplina contrattuale, comportasse la perdita di tutti gli acconti a titolo di penale; d) non aveva più trasmesso gli stati di avanzamento al Ministero dopo aver ricevuto la prima rata del contributo pubblico.
Anche le conclusioni appena indicate sono correttamente motivate.
Ed infatti, l'affermazione della falsità ideologica delle fatture contabilizzate è avvenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, desunti da risultanze neppure contestate nel ricorso.
7. Manifestamente infondate, infine, sono le censure formulate nel secondo motivo del ricorso di L., che contestano la mancata dichiarazione della prescrizione, stante anche l'applicabilità della disciplina anteriore a quella introdotta con L. 5 dicembre 2005, n. 251.
La sentenza impugnata, infatti, nella terzultima e nella penultima pagina, spiega correttamente perchè il tempo necessario a prescrivere i reati attribuiti a L. sarebbe stato, nella - disciplina anteriore alla L. n. 251 del 2005, pari a sedici anni e otto mesi, e nella disciplina introdotta dalla legge appena citata pari a ventidue anni e sei mesi. Aggiunge, inoltre, e non è contestato nel ricorso, che a questi periodi debbono essere aggiunti ulteriori 441 giorni per sospensione della prescrizione.
Deve perciò concludersi che la data per la maturazione della prescrizione per il reato commesso nel 2003 sarebbe scaduta non prima del 2021, e successivamente quelle relativa ai -reati commessi nel 2004 e nel 2005.
8, Alla dichiarazione di inammissibilità de ricorsi segue la condanna dei ricorrenti a pagamento delle spese processuali, e -- ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2020