RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, emessa in data 14/10/2021, la Corte di appello di Milano - Sez. Minorenni - ha confermato la decisione G.U.P. del Tribunale - sez. Minorenni - di quella stessa città, che, nel giudizio abbreviato, aveva dichiarato il minore R.M.B. colpevole di furto in concorso, (fatto commesso il (Omissis)), con le aggravanti della destrezza e del numero di persone, ai sensi dell'art. 625 c.p., nn. 4 e 5.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite dell'avvocato Bruni Fabio, che svolge due motivi.
2.1. Con il primo, si duole dell'illogica motivazione con la quale è stata ravvisata la circostanza aggravante della destrezza. Premesso che il furto è stato commesso introducendosi nella stanza della Comunità per minori nella quale lo stesso ricorrente era collocato, dove si impossessava della somma di Euro 290,00, contenuta nella cassetta di sicurezza, che veniva aperta con l'ausilio di una graffetta, sostiene la Difesa che l'azione sarebbe stata messa in atto quando in quella stanza non c'era nessuno, cosicché non può affermarsi che sia stata sorpresa, attenuata, elusa, la sorveglianza del detentore.
2.2. Analogo vizio è denunciato con il secondo motivo, con riguardo alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 5 (numero di persone). Si sostiene che la partecipazione al fatto degli altri due correi si fonderebbe sulle sole affermazioni dello stesso ricorrente che ne fece confessione alla p.o. G.P., dichiarazioni, tuttavia, de relato, e non supportate da riscontri, anche in considerazione della condotta processuale di uno dei complici, A., che ha sempre negato di essere stato presente ai fatti.
Premessa l'insussistenza delle predette circostanze aggravanti, la Difesa ricorrente invoca lo declaratoria di improcedibilità, per difetto di querela, proposta oralmente dalla educatrice della Comunità, G.P., priva di legittimazione passiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Non coglie nel segno la deduzione circa l'insussistenza della circostanza aggravante della destrezza, sul rilievo che la presenza del detentore del bene sarebbe elemento costitutivo essenziale della destrezza.
1.1. Le Sezioni Unite Quarticelli, evocate dallo stesso ricorrente, dopo avere posto in luce la circostanza dell'assenza, nel parametro normativo di riferimento (art. 625 c.p., comma 1, n. 4), di esplicite definizioni del concetto di "destrezza" e di indicazioni esemplificative", e rilevato che tale assenza "rimette all'interprete il delicato compito di precisarne il significato e la portata applicativa", hanno considerato che "la formulazione testuale dell'art. 625 c.p. e la funzione di aggravamento del trattamento punitivo autorizzano l'affermazione che, se commesso con destrezza, il fatto di reato è qualificato da una o da talune modalità dell'azione che trascendono l'attività di impossessamento, necessaria per la consumazione del delitto. A fronte della configurazione legale tipica del furto semplice, che postula già di per sé, anche secondo la comune accezione e nella dimensione etimologica del termine, un comportamento predatorio nascosto, celato, non evidente, attuato in modo da evitarne la scoperta, il furto coi? destrezza si caratterizza per l'esecuzione dell'azione in modo tale da superare quella configurazione, sicché la modalità destra della condotta realizza un quid pluris rispetto all'ordinaria materialità del fatto di reato."(Sez. Un. Quarticelli par. 3).
Nel definire il perimetro fattuale di tale ulteriore elemento specificativo della condotta, le Sezioni Unite hanno considerato come "L'analisi delle situazioni concrete, oggetto di pronunciamento, fa emergere che la capacità operativa, tale da integrare la destrezza, è stata riconosciuta in condotte tipicamente improvvise e repentine, come nel comportamento chiamato per prassi borseggio, nel quale l'agente riesce con gesto rapido ed accorto a porre in essere tutte le cautele necessarie per evitare che la persona offesa si renda conto dell'asportazione in atto dalla sua persona o dai suoi accessori (Sez. 2, n. 946 del 16/04/1969, Reibaldi, Rv. 112022; Sez. 2, n. 6728 del 17/03/1975, Principessa, Rv. 130813), ma anche quando la modalità) esecutiva sia astuta, avveduta e circospetta, presenti un connotato più psicologico che fisico, sempre che sia in grado in astratto di superare il controllo e la vigilanza esercitata dalla persona offesa" (Sez. 2, n. 6027 del 23/01/1974, Cardini, Rv. 127987), individuando, quindi, la ratio della aggravante nella considerazione che "il fatto criminoso presenta più marcato disvalore perché l'altrui patrimonio è oggetto di aggressione compiuta con modalità più efficaci in quanto rapide, agili, oppure scaltre ed avvedute, dimostrative di incrementata pericolosità sociale ed in grado di menomare la difesa delle cose."
Il principio di diritto che è stato affermato e', dunque, il seguente: "La circostanza aggravante della destrezza di cui all'art. 625 c.p., comma 1, n. 4, richiede un comportamento dell'agente, posto in essere prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso; sicché non sussiste detta aggravante nell'ipotesi di furto commesso da chi si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore dalla cosa".
1.2. Venendo al caso di specie, come si è premesso, il ricorrente, unitamente ai suoi complici, dopo essersi introdotto attraverso la finestra in un locale della Comunità in cui era ospitato, apriva la cassetta di sicurezza, servendosi di una graffetta di metallo, e si impossessava del denaro ivi custodito.
L'azione predatoria, dunque, non si è manifestata nella sua forma "semplice", costituita dal mero impossessamento della res in assenza di vigilanza della p.o., temporaneamente allontanatasi, ma si è caratterizzata per una duplice abilità commissiva - l'essersi l'agente introdotto dall'esterno nella stanza, servendosi di una scala appoggiata alla parete dell'edificio, e l'avere utilizzato una graffetta per forzare la assetta di sicurezza. L'agente, allora, non si è limitato ad approfittare dell'assenza della persona offesa nel locale, prelevando del danaro lasciato incustodito, ma ha eseguito il furto ponendo in essere accorgimenti ulteriori - quelli che si sono già evidenziati - nei quali può senz'altro ravvisarsi la idoneità a sorprendere la vigilanza della persona offesa, che, certamente, allontanandosi dalla stanza, non aveva preso in considerazione il possibile accesso di terzi dalla finestra, né la particolare abilità dal giovane agente nell'aprire la cassetta di sicurezza. Non ricorre, nella vicenda in esame, il mero approfittamento di circostanze propizie in conseguenza della disattenzione della vittima, bensì una modalità di azione, esplicativa di una particolare abilità, finalizzata a neutralizzare l'ordinaria vigilanza della persona offesa sulla cosa stessa e indice di uno studio delle modalità e dei tempi di azione nel concreto contesto. La condotta risulta, pertanto, indicativa di quella più intensa pericolosità criminale che costituisce la ragione giustificatrice dell'aggravante.
Se è vero, cioè, che "la modalità esecutiva, per dare luogo all'aggravante, deve potersi distinguere dal fatto tipico, che realizza il furto semplice, deve rivelare un tratto specializzante ed aggiuntivo rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie basilare, costituito dall'abilità esecutiva dell'autore nell'appropriarsi della cosa altrui, che sorprenda o neutralizzi la sorveglianza sulla stessa esercitata e disveli la sua maggiore capacità criminale e la più efficace attitudine a ledere il bene giuridico protetto" (par. 5.1. Sez. Un. cit.), tali connotazioni sono pienamente ravvisabili nel caso in scrutinio, avendo l'agente realizzato la condotta ponendo in essere modalità dell'azione che trascendono l'attività di impossessamento, necessaria per la consumazione del delitto, e l'ordinaria materialità del delitto, e, in quanto indicative di astuzia e avvedutezza, idonee a sorprendere la ordinaria vigilanza altrui.
1.3. Va, in conclusione, sottolineato come la pronuncia delle Sezioni Unite non abbia eliso la natura della "destrezza" quale particolare (anche se non eccezionale o straordinaria - cfr. Sez. 5, n. 48915 del 01/10/2018 Rv. 274018) abilità, astuzia, scaltrezza esecutiva, ma pur sottolineando la necessità di un nesso di interdipendenza tra abilità dell'agente, di qualunque natura essa sia, e sorveglianza della persona offesa sulla res, postulando l'aggravante entrambi i requisiti, che restano privi di rilevanza se isolatamente considerati, ha escluso che la circostanza aggravante possa ravvisarsi a fronte di modalità esecutive corrispondenti al mero impossessamento della res richiedendosi l'attuazione di un quid pluris in grado di incidere sulla ordinaria attività di sorveglianza della vittima.
Può, quindi, affermarsi che "integra l'aggravante della destrezza, introdursi in un locale di un edificio, servendosi di una scala per passare attraverso una finestra, e aprire con una graffetta, opportunamente manipolata, la cassetta di sicurezza contenente denaro".
2. Parimenti infondato il secondo motivo, che attinge il merito della ricostruzione storica operato nelle sedi di merito, e non scrutinabile dal Giudice di legittimità. Non si confronta, peraltro, il ricorrente - in tal modo esponendosi al vizio di genericità c.d. estrinseca - con la sentenza impugnata, la quale ha evidenziato la confessione resa dallo stesso imputato alla persona offesa, il quale ha ammesso la presenza di altre persone, e, comunque, la circostanza che gli altri due correi abbiano beneficiato del perdono giudiziale, e, quindi, che vi sia stato il riconoscimento della loro partecipazione al furto.
3. Il ricorso risulta, dunque, infondato e deve essere rigettato. In caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2023