RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25.10.2023 la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di Lo.Mi. che lo aveva dichiarato colpevole del reato di furto aggravato di una bicicletta.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato, dì seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale ovvero la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla ravvisata circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1 n. 7 cod. pen., dell'esposizione alla pubblica fede della bicicletta oggetto di furto. La Corte territoriale ha ritenuto che la bicicletta oggetto di ablazione risultava parcheggiata sul pianerottolo antistante l'abitazione della persona offesa e quindi in luogo privato ma liberamente accessibile a terzi; si è ritenuto che il pianerottolo, pur trovandosi all'interno dello stabile condominiale, fosse esposto al "transito abituale di persone diverse non necessariamente coincidenti con i soli condomini", con la conseguenza che dovesse ravvisarsi l'aggravante in parola. Tale impostazione, tuttavia, è erronea dal momento che non si tratta di bene esposto per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede come nel caso della bicicletta lasciata sulla pubblica via. La giurisprudenza di legittimità ritiene che la cosa sia esposta alla pubblica fede anche quando si trova in luogo privato purché aperto al pubblico o comunque facilmente accessibile, così quando si tratta, ad esempio, di un cortile, liberamente accessibile, di un'abitazione; laddove nel caso di specie non ricorrono tali circostanze dal momento che l'accesso al condominio è regolato dal codice segreto personalizzato che viene fornito ai condomini. Trattasi pertanto di luogo privato e chiuso al pubblico certamente non facilmente accessibile. E' in ogni caso rimasta priva di riscontro la circostanza secondo cui il luogo fosse esposto al passaggio di una moltitudine indifferenziata di persone.
3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso replicando ai rilievi del P.G.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Innanzitutto, in tema di furto, la ratio dell'aggravamento delia pena, previsto dall'art. 625 n. 7, terza ipotesi, cod. pen., non è correlata alla natura - pubblica o privata - del luogo ove si trova la "cosa", ma alla condizione di esposizione dì essa alla "pubblica fede", trovando così protezione solo nel senso di rispetto per l'altrui bene da parte del consociato. Ne consegue che tale condizione può sussistere anche nel caso in cui la cosa si trovi in luogo privato cui ha comunque la possibilità di accedere un numero di persone, anche ulteriore rispetto ai condomini, a nulla rilevando l'esistenza di una modalità di accesso attraverso la digitazione di un codice segreto dal momento che essa non comporta di per sé né la preclusione a terzi, ivi comprese persone non condomine, di accedere all'interno del condominio né una vigilanza costante sui beni che possono trovarsi al suo interno. E a proposito della sorveglianza si è altresì già specificato che in tema di furto, l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Rv. 280493 - 01).
La ratio dell'aggravante risiede precipuamente nell'esigenza di apprestare una più efficace tutela per le cose non soggette a una diretta e continua custodia del titolare, sicché le caratteristiche del luogo - se pubblico o privato ma aperto liberamente, o meno, al pubblico, risultano irrilevanti perché ciò che rileva è che al luogo possano accedere terzi e che il bene venga "affidato" al rispetto altrui, in assenza di un continuativo controllo su di esso da parte del proprietario o di altri.
Si deve quindi affermare che per l'esclusione dell'aggravante della esposizione del bene alla pubblica fede è necessario l'esercizio di una diretta e continua custodia sul bene da parte del proprietario o dell'addetto alla vigilanza non essendo sufficiente che l'accesso al luogo, pur consentito ad un numero indeterminato di persone, non sia libero.
Né potrebbe, infine, dubitarsi che nel caso di specie sussista il requisito, più che della necessità, della consuetudine, dal momento che non è affatto inusuale lasciare la bicicletta sul pianerottolo di casa soprattutto in determinati contesti in cui l'uso della bicicletta è molto frequente.
2. Dalle ragioni esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19 marzo 2024.
Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2024.