RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata emessa il 7 ottobre 2021 dalla Corte di appello di Bari ed ha confermato la decisione del Tribunale in composizione monocratica della stessa città , che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato R.M. per furto aggravato sia delle chiavi che dell'autovettura di S.G..
In particolare, secondo i Giudici di merito, R. - in concorso con tale V., non ricorrente - si era prima impossessato delle chiavi dell'autovettura del S., medico in servizio presso l'ospedale di (OMISSIS), custodite nel giubbotto che la persona offesa aveva riposto nello spogliatoio del nosocomio riservato ai medici, e poi aveva sottratto, adoperando le chiavi suddette, il veicolo del medico, che si trovava in sosta nel parcheggio riservato dell'ospedale.
2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte di merito avrebbe errato nel reputare R. uno degli autori del fatto, dal momento che la sua individuazione si basa solo sul ritrovamento, a casa sua, di un giubbotto e di un pantalone corrispondenti per caratteristiche a quelli indossati da uno degli autori del fatto. Non è provato che R. sia uno dei soggetti autori del fatto, in quanto, dalle riprese del sistema di videosorveglianza, non è stato possibile individuare la fisionomia dei soggetti all'interno della vettura.
Secondo il ricorrente, i reati gli erano stati attribuiti solo perché pluripregiudicato. Ne' - conclude il ricorso - può essere ritenuta probante della sua responsabilità la scelta del prevenuto di serbare il silenzio sui fatti del processo.
2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla riconosciuta aggravante del mezzo fraudolento, dal momento che aprire e asportare un veicolo con le chiavi originali non può considerarsi riconducibile a tale figura.
Peraltro la sottrazione delle sole chiavi del veicolo è oggetto di diversa ed autonoma contestazione.
2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della recidiva, legato alla sola constatazione dei precedenti del prevenuto, mentre sarebbe stato necessario accertare l'esistenza di una relazione qualificata tra i precedenti ed i nuovi reati commessi.
3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il primo motivo sarebbe reiterativo e la sentenza impugnata ha svolto un corretto ragionamento probatorio, non limitandosi a recepire quello del Giudice di prime cure.
Il secondo motivo non è fondato, dal momento che anche l'utilizzo della chiave originale, indebitamente ottenuta attraverso una condotta oggetto di autonoma contestazione, può integrare l'aggravante dell'utilizzazione del mezzo fraudolento.
Anche il terzo motivo non coglie nel segno, in quanto la Corte di Appello ha valorizzato il numero elevato di precedenti nonché i titoli di reato da cui deriva la ritenuta estrema pericolosità sociale del prevenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e', nel suo complesso, infondato e va, pertanto, respinto.
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile siccome aspecifico rispetto ad un ragionamento indiziario, quanto all'individuazione del prevenuto come responsabile, che è molto più complesso di quello che la doglianza tratteggia. Secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, infatti, al R. non si è giunti solo attraverso il ritrovamento a casa sua di un giubbotto identico e di un paio di pantaloni sportivi della stessa marca e modello di quelli indossati da uno dei soggetti visualizzati, ma sulla scorta di un iter ricostruttivo più articolato, che ha permesso di portare alla luce, attraverso i filmati - particolarmente chiari -delle telecamere di sorveglianza del nosocomio, tutto il percorso seguito dentro e fuori quest'ultimo. Percorso nell'ambito del quale non solo l'abbigliamento dell'imputato, ma anche le sue fattezze fisiche sono state riconosciute dalla p.g. e anche dalla stessa Corte di appello, che le ha comparate con le foto segnaletiche in atti. Ebbene, vari sono gli elementi che compongono il ragionamento indiziario - secondo una serrata sequenza cronologica - che ha condotto a ritenere che R. fosse l'autore del misfatto e che restituiscono un costrutto immune dalle parziali critiche del ricorrente:
- il percorso seguito dai due;
- i tempi in cui si è svolto (coincidenti con l'orario di servizio del S. e con la presenza delle chiavi dell'autovettura nel giubbotto) e compatibili con l'accesso presso lo spogliatoio dei medici e la sottrazione delle chiavi;
- l'assenza di causali alternative rispetto alla presenza del prevenuto nell'ospedale;
- il percorso di fuoriuscita dei due, diretto proprio al parcheggio riservato alle vetture dei medici, dove si trovava l'autovettura della persona offesa e dove i medesimi non avrebbero avuto alcuna ragione di recarsi;
- la mancata registrazione di un'uscita dall'edificio a piedi dei due uomini monitorati;
di contro, l'uscita dell'autovettura della persona offesa dal parcheggio pochi minuti dopo.
2. Il secondo motivo di ricorso - che attiene al riconoscimento della circostanza aggravante del mezzo fraudolento - è infondato, giacché la motivazione della Corte territoriale sul punto è corretta in diritto e non manifestamente illogica.
Va ricordato, come autorevolmente sostenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974), che, nel reato di furto, l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'azione delittuosa, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità , astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità .
Coerente con questo principio è la giurisprudenza di questa Corte - che il Collegio intende ribadire - secondo cui l'asportazione di un bene mediante l'utilizzo di una chiave vera ottenuta indebitamente costituisce mezzo fraudolento (Sez. 2, n. 40793 del 23/09/2005, Carciati ed altri, Rv. 232523), perché questo tipo di condotta costituisce manifestazione di un maggiore tasso di criminosità dimostrato di chi si rivela particolarmente abile nel vanificare le cautele - tra cui rientra senz'altro la chiusura con la chiave - adottate nella difesa del patrimonio contro le aggressioni altrui, ponendo, così, in essere una condotta complessa e più insidiosa di quella che caratterizza l'ipotesi base (in termini, Sez. 7 n. 18043 del 19.2.21, in relazione al furto di un registratore di cassa le cui chiavi erano state trafugate da un furgone collocato in prossimità ).
3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
Va in primo luogo sgomberato il campo da ogni equivoco che attenga al giudizio di comparazione, alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6), temi menzionati in alcuni punti del motivo di ricorso, ma del tutto non argomentati, il che deve far ritenere la loro indicazione frutto di un mero errore materiale (peraltro le circostanze attenuanti generiche sono già state concesse). Quello che resta, dunque, è la recidiva che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha giustificato sulla scorta del numero e della natura dei numerosi precedenti penali, sintomatici dell'estrema pericolosità sociale del prevenuto. Se qualche dubbio può residuare sulla completezza motivazionale della sentenza impugnata sul punto, visto il mancato accenno alla relazione intercorrente tra i precedenti reati e quelli sub iudice, giova tuttavia osservare che l'appello sul punto era aspecifico rispetto al costrutto della sentenza di primo grado. Quest'ultima, infatti, recava l'indicazione delle ragioni per le quali il collegamento tra i reati già giudicati e quelli oggetto di questo processo fosse eloquente di una maggiore attitudine a delinquere (pag. 8 sentenza di primo grado). Di fronte a questa notazione, l'appello sul punto non faceva altro che dubitare della possibilità di ancorare il giudizio sulla recidiva ai soli precedenti, senza avvedersi che il Tribunale aveva ampliato l'oggetto delle sue valutazioni.
Tale anomalia va rilevata ora per allora perché l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sezioni Unite Galtelli, in motivazione; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912).
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2022.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2022