RITENUTO IN FATTO
1. Il Difensore di N.E. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Roma, in data 25 marzo 2021, ha confermato la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, in data 20 luglio 2020, ha condannato il ricorrente alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed Euro 1.400,00 di multa in relazione ai reati di rapina aggravata e lesioni personali.
2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), la violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 in relazione al reato di rapina.
Secondo la difesa la motivazione è assolutamente carente ed apodittica, limitandosi a fare rinvio all'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte in tema di riconoscimento dell'attenuante della riparazione del danno mentre il motivo di appello aveva ad oggetto la mancata motivazione da parte del giudice di primo grado in ordine al riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno; di conseguenza la sentenza è priva di valutazione in ordine all'integralità ed effettività del risarcimento pari ad Euro 5.000,00 effettuato dall'imputato in favore della persona offesa M.F..
3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), la violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 in relazione al reato di lesioni.
La sentenza impugnata è assolutamente carente in quanto priva di motivazione in ordine all'integralità ed effettività del risarcimento pari ad Euro 500,00 effettuato dall'imputato in favore della persona offesa F.G..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo deve esser dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.
I giudici di appello hanno fatto buon uso del consolidato orientamento di questa Corte di Cassazione secondo cui non può esser riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 allorquando la condotta risarcitoria non ricomprenda anche la spontanea restituzione del bene illecitamente sottratto, bene autonomamente recuperato dalle forze dell'ordine, dalle persone offese o da terzi (vedi Sez. 2, n. 46588 del 29/11/2011, El Sayed, Rv. 251222-01).
La circostanza attenuante del risarcimento del danno può esser, pertanto, riconosciuta solo quando gli effetti ripristinatori e risarcitori, oltre che effettivi ed integrali, siano entrambi riconducibili alla tempestiva volontà dell'imputato. In caso di mancata restituzione della refurtiva da parte del reo non può, pertanto, essere concessa la predetta attenuante anche quando il predetto ripari i danni residui poiché gli effetti restitutori si sono già verificati indipendentemente dalla volontà dell'imputato.
Applicando tali principi di diritto al caso oggetto di scrutinio, la decisione della Corte territoriale non si presta alla censura dedotta dal ricorrente, proprio perché, vertendosi in una ipotesi di lesione patrimoniale che si presentava congiuntamente come restituzione e risarcimento, l'imputato, per avere diritto alla invocata attenuante avrebbero dovuto, oltre che risarcire il danno, anche restituire spontaneamente la vettura rapinata. Poiché è pacifico che la suddetta automobile, invece, fu recuperata grazie all'intervento delle forze dell'ordine, l'attenuante non può essere concessa, sicché resta del tutto irrilevante la circostanza che l'imputato abbia successivamente consegnato alla persona offesa la somma di Euro 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno.
2. Il secondo motivo di ricorso è fondato e, pertanto, deve esser accolto. Come correttamente rilevato dalla difesa, la motivazione è del tutto assente in ordine al motivo di appello avente ad oggetto il riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno in relazione al reato di lesioni. La Corte territoriale, dopo aver affermato l'insussistenza dei presupposti dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 in relazione al reato di rapina, nulla ha motivato in ordine all'eventuale congruità ed integralità del risarcimento del danno effettuato nei confronti della persona offesa del reato di lesioni, nonostante la specifica doglianza avanzata dall'appellante.
La sentenza impugnata si appalesa, pertanto, assolutamente carente in ordine ai motivi che hanno indotto i giudici di appello a non riconoscere l'attenuante del risarcimento del danno in relazione al delitto di lesioni contestato alla lettera B) del capo di imputazione, carenza che rende necessario un nuovo giudizio su tale punto.
3. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per il nuovo esame della questione che tenga conto di quanto sopra esposto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla valutazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 in relazione al reato di cui al capo B) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2022.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2022