top of page

Furto

Furto: è irrilevante che la res furtiva rimanga sotto la vigilanza della persona offesa

Cassazione penale , sez. V , 17/06/2022 , n. 33605

Il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la res furtiva rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto. (Fattispecie relativa ad agente che, subito dopo essersi impossessato di un telefono cellulare, strappandolo dalle mani della persona offesa, veniva inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria, che, in modo casuale ed estemporaneo, aveva osservato a distanza la perpetrazione del delitto).

Note

Norme di riferimento

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza emessa il 23 febbraio 2021 confermava la sentenza del 17 agosto 2020 del Tribunale di Roma che, all'esito del giudizio abbreviato conseguente al rito direttissimo, aveva accertato la responsabilità penale di T.I. in relazione al delitto di furto con strappo di un telefono cellulare in danno della minore R.P., così riqualificata la originaria condotta di rapina e, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e operata la diminuzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 618,00 di multa.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di T.I. consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p..

3. Il motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 624 bis c.p. e vizio di motivazione conseguente.

Il ricorrente rappresenta che la condotta contestata si sia svolta sempre sotto la percezione della persona offesa e di una congiunta, nonché poi dei militari della stazione dei Carabinieri di (OMISSIS).

Ciò integrerebbe il costante controllo, cosicché la refurtiva non è sarebbe mai entrata nella disponibilità assoluta del T., dal che l'errata configurazione giuridica del delitto consumato da ricondurre all'ipotesi tentata.

4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte - ai sensi del D.L. n. 127 del 2020, art. 23, comma 8, - in data 30 maggio 2022, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso perché generico non avendo censurato le argomentazioni della Corte territoriale.

5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto del D.L. n. 105 del 2021, art. 7, comma 1.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.

2. In primo luogo va rilevato che la Corte d'appello, dando atto che uno dei motivi di impugnazione atteneva proprio alla richiesta riqualificazione del delitto nella forma tentata, chiariva come si fosse verificato "il pieno impossessamento del bene ad opera dell'imputato, tenuto conto della perdita di signoria sullo stesso da parte della persona offesa, non istantanea, bensì protrattasi fino all'arrivo delle forze dell'ordine, ed altresì per tutta la durata dell'inseguimento dell'imputato sino al suo fermo".

A fronte di tale motivazione, il ricorso risulta assolutamente generico, non prende in considerazioni le motivazioni della sentenza impugnata.

Ne consegue l'inammissibilità del motivo, per quanto ribadito anche dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), in ragione del principio per cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. In vero nel caso in esame il motivo si limita a riprodurre le censure dedotte in appello, solo con il riferimento in premessa alla richiesta di annullamento della sentenza impugnata, difettando del tutto di critica argomentata avverso il provvedimento "attaccato" e dell'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 - dep. 21/02/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584).

3. Per altro il motivo è comunque anche manifestamente infondato, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva il che accade anche se venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza (in tal senso Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 - 01Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266 - 01), allorché, come è nel caso in esame, l'intervento delle forze dell'ordine sia del tutto casuale, estemporaneo o sopravvenuto, tale da non poter impedire l'impossessamento della "res" (in motivazione così Sez. 5, n. 4868 del 25/11/2021, dep. 2022, Botchorishvili, Rv. 282969 - 01).

D'altro canto - Sez. 4, n. 4743 del 15/03/1995, Ominelli, Rv. 201870 01- poiché il momento consumativo del furto è costituito dalla sottrazione della cosa, passata, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stata sottratta, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sono irrilevanti, ai fini della consumazione del delitto, sia il fatto che la "res furtiva" rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità di un pronto recupero della stessa, sia il criterio temporale, relativo alla durata del possesso del responsabile, sia le modalità di custodia e di trasporto della refurtiva.(Nello stesso senso non massimate: Sez. 5, Sentenza n. 41145 del 2010, D'agostino, Sez. 4, Sentenza n. 34766 del 2008, Giardo). Ne consegue anche la manifesta infondatezza del motivo.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).

5. D'ufficio va disposto l'oscuramento dei dati personali, attesa la necessità prevista dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 2, di predisporre tale misura a tutela dei diritti e della dignità degli interessati e data la minore età della persona offesa.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2022.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2022

bottom of page