RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25 ottobre 2018, la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso del 6 aprile 2017, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di otto anni di reclusione - oltre al risarcimento del danno subito dalla parte civile, da liquidarsi in separa o giudizio, e al pagamento di una provvisionale di 30.000 Euro - per il reato di cui agli artt. 81 e 609-bis c.p., art. 609-ter c.p., comma 2, con applicazione elle pene accessorie di cui all'art. 609-nonies, per aver commesso, in plurime occasioni, violenze sessuali in pregiudizio della nipote, minore di dieci anni all'epoca degli abusi.
2. Avverso la sentenza, l'imputato, per il tramite dei difensori, ha proposto ricorso in cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, vizi della motivazione, in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale necessaria per l'espletamento di una perizia ex art. 196 c.p.p., comma 2, nonchè in relazione alla ritenuta attendibilità della minore persona offesa.
2.1. Sotto il primo profilo, la difesa richiama la richiesta, contenuta nell'atto di appello, di espletamento di una perizia sulla persona della vittima al fine di accertarne la capacità a testimoniare e vagliare l'attendibilità del suo racconto. La richiesta, per la difesa, trovava le sue principali giustificazioni, in primo luogo, nel considerevole lasso di tempo trascorso tra l'epoca in cui sono collocati gli abusi e quella della loro scoperta - avvenuta ben sette anni dopo che avrebbe reso particolarmente difficile il loro accertamento tramite i consueti esami medico-sanitari; in secondo luogo, nelle dubbie circostanze in cui erano emersi gli abusi stessi, perchè era stato il parroco del paese ad allertare la madre della vittima, a seguito di una lettera a lui indirizzata dalla minore, ove questa aveva raccontato per la prima volta le violenze subite dallo zio. Tali considerazioni avrebbero comportato l'onere - disatteso dalla Corte d'Appello secondo la prospettazione difensiva - di condurre ad un accertamentò in termini più rigorosi circa l'attendibilità della vittima e la verosimiglianza dei fatti da essa narrati e, in ogni caso, di motivare più specificamente le ragioni per le quali il decorso di un siffatto lasso temporale non avrebbe in alcun modo inciso sull'affidabilità delle dichiarazioni accusatorie della minore.
2.2. Sotto il profilo dell'attendibilità complessiva della persona offesa, si lamenta la mancata considerazione di talune contraddizioni tra le dichiarazioni della stessa, quelle della madre e quelle di una compagna di classe, alla quale secondo la ricostruzione dei fatti - gli episodi di violenza erano stati raccontati dalla stessa persona offesa quando frequentavano ancora la scuola elementare. Per la difesa, la circostanza che la compagna, sentita in qualità di testimone, pur ammettendo di aver acquisito già nozioni di carattere sessuale, non ricordasse l'utilizzo, nel racconto fattole dalla vittima, di termini come "violenza" "abuso" o "sesso", mal si concilierebbe con le dichiarazioni della madre della vittima, secondo la quale, a causa della giovane età e della cattiva conoscenza della lingua italiana, la figlia non aveva mai appreso alcuna nozione di tipo sessuale. Del pari, si ritengono poco credibili le dichiarazioni della maestra di scuola della vittima, non essendo spiegabile il motivo per cui, a seguito degli strani colloqui che la stessa dichiarava di aver avuto con la persona offesa nel corso di una lezione - durante i quali la minore avrebbe palesato che "ad un'amica o parente succedevano cose brutte" - non avrebbe ritenuto opportuno avvisare tempestivamente la madre della ragazza di quanto le era stato riferito. Secondo la prospettazione difensiva è altresì inverosimile che gli abusi contestati siano avvenuti all'interno di un'abitazione occupata anche da altre persone e che nessuno abbia sentito urla di dolore o lamenti; così come deve ritenersi fuorviante l'audizione della minore all'età di diciassette anni, ben dieci anni dopo l'epoca dei presunti fatti, specie a seguito degli interrogatori e dei colloqui cui la stessa era stata sottoposta prima di quel momento, vertenti interamente sul presunto abuso sessuale. Privo di degno rilievo risulterebbe, inoltre, il presunto sollievo - valutato positivamente dalla Corte d'Appello in motivazione - provato dalla vittima al termine della narrazione dei fatti, per lo meno nella misura in cui non è dato sapere se avesse manifestato anche un atteggiamento reticente o sofferente nel corso della narrazione stessa. Si lamenta, ancora, l'omessa valutazione, da parte del giudice di Appello, circa la peculiare situazione familiare della vittima, ed in particolar modo sull'esistenza di un fratello ( J.), portatore di gravi disabilità mentali e responsabile di aver causato, all'età di cinque anni, taluni graffi sul pube della ragazza, che - secondo la tesi difensiva - erano stati addebitati allo zio per tutelare il nucleo familiare. Analogamente verrebbe sottaciuto il furto, da parte dell'imputato, di taluni documenti appartenenti a J., di cui egli si era servito per lavorare, episodio che aveva comportato la perdita degli assegni familiari e determinato aspri litigi tra l'imputato e la sorella, madre della vittima. Secondo la prospettazione difensiva, da questo evento sarebbe scaturita la presunta ritorsione della famiglia; in particolare, si tratterebbe di una vendetta architettata dalla sorella nei confronti dell'imputato, per il mancato pagamento, da parte di quest'ultimo, di bollette (di importo pari più o meno a 3000,00 Euro) che egli si era in precedenza impegnato a pagare. Tale ultima circostanza, secondo i difensori, troverebbe ulteriore conferma nell'aver manifestato la persona offesa - tramite la costituzione di parte civile - un preciso interesse economico alla pronuncia di una sentenza di condanna. Da ultimo - secondo la difesa - è meritevole di censura anche il capo di motivazione con il quale l'imputato era stato condannato al pagamento di una provvisionale di Euro 30.000,00, non essendo stati indicati i criteri di valutazione impiegati per la determinazione della somma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. La prima censura, riferita alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ai fini dell'espletamento di perizia sulla capacità a testimoniare della persona offesa, è manifestamente infondata.
Deve rilevarsi che il difensore aveva motivato la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sul rilievo che la persona offesa era stata sentita per la prima volta in giudizio ormai quattordicenne e, dunque, in un momento lontano dalla reale collocazione temporale degli abusi contestati. Si comprende, tuttavia - come correttamente evidenziato dal giudice di secondo grado in motivazione (pag. 2 della sentenza) - che un simile assunto può ben prestarsi ad una diversa interpretazione e rilevare, al contrario, come dato rivelatore della capacità del testimone. Non è illogico affermare - come fa la Corte territoriale che la capacità di comprensione e discernimento di una ragazza di quattordici anni è diversa e ben maggiore di quella di una bambina di sette anni; età che avrebbe avuto la vittima laddove fosse stata sentita tempestivamente, all'epoca della commissione del fatto. E deve sul punto ricordarsi, su un piano più generale, che, in tema di violenza sessuale nei confronti di minori, il mancato espletamento della perizia in ordine alla capacità a testimoniare non determina l'inattendibilità della testimonianza della persona offesa, non essendo tale accertamento indispensabile ove non emergano elementi patologici che possano far dubitare della predetta capacità (ex plurimis, Sez. 3, n. 8541 del 18/10/2017, dep. 22/02/2018, Rv. 272299; Sez. 3, n. 25800 del 01/07/2015, dep. 22/06/2016, Rv. 267323). In ogni caso, la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste minore vittima di reati sessuali - come, in generale, ogni valutazione in punto di attendibilità - è compito esclusivo del giudice, che deve procedere direttamente all'analisi della condotta del dichiarante, della linearità del suo racconto e dell'esistenza di riscontri esterni allo stesso, non potendo limitarsi a richiamare il giudizio al riguardo espresso da periti e consulenti tecnici, cui non è delegabile tale verifica, ma solo l'accertamento dell'idoneità mentale del teste, diretta ad appurare se questi sia stato capace di rendersi conto dei comportamenti subiti, e se sia attualmente in grado di riferirne senza influenze dovute ad alterazioni psichiche (ex plurimis, Sez. 3, n. 47033 del 18/09/2015, Rv. 265528; Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, Rv. 251662).
E la radicale differenza tra capacità a testimoniare e attendibilità, già evidenziata da questa Corte, deve essere qui ribadita, nel senso che il primo dei due concetti si riferisce alla capacità del soggetto di percepire la realtà e riferire sui fatti di cui è a conoscenza senza influenze dovute a patologie, mentre il secondo si riferisce alla veridicità del narrato; ben potendosi dare l'ipotesi, anche in relazione a testimoni minorenni, di un mendacio perpetrato da u soggetto pienamente capace a testimoniare.
Come anticipato, tali principi sono stati correttamente applicati nel caso di specie, in cui la Corte d'appello ha escluso la necessità di ricorrere alla perizia, perchè non era emerso dalle dichiarazioni della minore alcun elemento che avrebbe potuto far dubitare della sua credibilità, essendo, al contrario, i suoi racconti caratterizzati da coerenza e linearità, nè erano stati prospettati dalla difesa elementi probatori tali da rendere necessaria la verifica della capacità a testimoniare della minore. Si tratta di una motivazione pienamente logica e coerente, posto che gli eventi decisivi ai fini dell'accertamento del reato, così come narrati dalla vittima, hanno trovato pieno riscontro negli altri dati acquisiti nel procedimento.
1.2. La seconda censura è inammissibile, perchè non riconducibile alle categorie di vizi denunciabili con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., trattandosi, in sostanza, della richiesta di una mera rivalutazione del compendio istruttorio, già esaurientemente esaminato in primo e secondo grado, con esito conforme.
Anche a prescindere da tali assorbenti considerazioni, va osservato che secondo quanto riportato nella sentenza impugnata - la persona offesa, nel contraddittorio dibattimentale, ha analiticamente riferito quattro diversi episodi di violenza sessuale risalenti agli anni 2006-2007 e avvenuti all'interno dell'abitazione dove la vittima e lo zio vivevano insieme ad altri familiari, a seguito dei quali aveva accusato forte dolore alle parti intime. In particolare, ha narrato: un primo episodio nel quale, recatasi nella stanza dello zio questi "l'aveva sporcata con un liquido trasparente"; un secondo episodio ove la penetrazione era stata interrotta per l'arrivo della nonna; un altro rapporto avvenuto nel salotto di casa; un quarto tentativo di abuso dal quale la minore era riuscita sottrarsi scappando al piano superiore. Come precisato dal giudice di secondo grado, la versione della minorenne trova piena conferma nei racconti degli altri testimoni: a) il parroco della chiesa frequentata dalla minore ha riferito di aver ricevuto da quest'ultima una lettera nella quale raccontava di essere stata vittima degli abusi dello zio; b) una volta informata la madre della ragazza, quest'ultima ha confermato gli abusi subiti, aggiungendo di averne parlato in precedenza solo con una compagna di classe, dopo averle fatto promettere di non dirlo a nessuno; c) la maestra di scuola, anch'essa sentita in qualità di testimone, ha raccontato che, durante una lezione di educazione sessuale, la minore aveva dichiarato che "ad un'amica o parente succedevano cose brutte"; d) la psicologa che aveva parlato con la minore, sempre in ambito scolastico ha affermato che qualcosa aveva turbato la giovane. Del tutto generica ritenersi la considerazione svolta dalla difesa circa l'inattendibilità delle dichiarazioni della compagna di classe, motivata dalla circostanza che essa aveva affermato di non ricordare l'uso di termini come "abuso" o "violenza", pur dichiarando di avere già appreso nozioni di tipo sessuale; infatti - come correttamente osservato dalla Corte d'Appello - è plausibile la giustificazione fornita dalla stessa testimone, secondo cui aveva appreso quelle parole sentendole in televisione. Inoltre, ciò non si pone in contrasto con le dichiarazioni della mamma della vittima, la quale ha precisato che, a causa dell'età e della poca conoscenza della lingua italiana, la figlia non conosceva termini sessuali specifici, non esistendo alcuna massima di esperienza che induca ad escludere che i bambini delle elementari possano conoscere nozioni di tipo sessuale per il tramite della scuola, della televisione, dell'ambiente familiare o delle frequentazioni. Sulla base di tale considerazione si spiegano anche le presunte contraddizioni tra il racconto della minore e quello della madre, che attengono ad aspetti di carattere anatomico, come lo svolgimento di rapporti anali piuttosto che vaginali, comunque del tutto irrilevanti, perchè non attinenti al nucleo essenziale dell'accertamento del reato contestato. Del tutto generica e irrilevante è anche la contestazione formulata dalla difesa in relazione al fatto che, essendosi consumati gli abusi all'interno dell'appartamento dove zio e nipote vivevano con altri familiari, i componenti della famiglia avrebbero dovuto percepire qualche stranezza. I racconti della vittima dimostrano - come ben chiarito nella sentenza impugnata - che l'imputato faceva ben attenzione a non farsi sentire, interrompendo gli atti sessuali prima dell'eiaculazione laddove fosse arrivato qualcuno. Quanto al rilievo circa l'omessa considerazione, da parte dei giudici di appello, dei rapporti tra l'imputato e la madre della vittima, già il giudice di secondo grado aveva ritenuto poco credibili ed illogiche le illazioni dell'imputato, e del tutto inverosimile la tesi difensiva che aveva tentato di individuare nella denuncia presentata dalla madre della vittima una finalità larvatamente ritorsiva. Tale ultima circostanza, infatti, è stata smentita dalle dichiarazioni chiarificatrici da questa rese nel corso del dibattimento, che hanno puntualmente spiegato i rapporti intercorrenti con il fratello oltre che logicamente confutata in virtù del considerevole lasso di tempo trascorso tra l'epoca cui risalivano gli abusi e la denuncia, che avrebbe reso assolutamente priva di senso la richiesta di denaro. Ne deriva che le versioni della vittima e quelle dei testimoni sono perfettamente sovrapponibili, per quel che concerne gli aspetti fondamentali della vicenda e, perciò, di per sè sufficienti a dimostrare la sussistenza del fatto di reato. Tale ultima considerazione rende prive di rilievo anche le ulteriori illazioni formulate nel ricorso, relativamente al ruolo di quel J., soggetto menzionato dalla difesa al duplice scopo di instillare n dubbio circa l'effettiva paternità degli abusi sessuali e sostenere la tesi dell'esistenza di dissapori familiari di origine economica.
Da ultimo, deve rilevarsi l'inammissibilità del rilievo difensivo relativo all'omessa indicazione dei criteri di quantificazione della provvisionale da parte della Corte d'Appello. Per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, non è deducibile mediante il ricorso in cassazione la questione relativa alla pretesa eccessività della somma di denaro liquidata a titolo di provvisionale, trattandosi di una determinazione affidata alla libera valutazione del giudice di merito (ex plurimis, sez. 4 n. 34791 del 27/06/2016, Rv. 248348).
2. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2020