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Violenza sessuale: sull'aggravante la compromissione della libertà personale della vittima

Violenza sessuale

Cassazione penale sez. III, 20/10/2020, n.35990

Ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 609-ter, comma 1, n. 4), c.p. la compromissione della libertà personale della vittima deve preesistere cronologicamente alla condotta di violenza, così da agevolare la stessa per la diminuita capacità di difesa.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 marzo 2019, la Corte d'appello di Perugia ha confermato la pronuncia con cui l'odierno ricorrente è stato condannato alle pene di legge per i reati di violenza sessuale, aggravata per essere stata commessa su persona sottoposta a limitazione della libertà personale, e lesioni personali aggravate per essere state commesse per eseguire l'altro delitto, con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5, per aver profittato dell'ora notturna. 2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario ha proposto ricorso l'imputato, deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 192 e 194 c.p.p. ed il vizio di motivazione per essere stata ritenuta l'attendibilità della persona offesa senza fornire logiche risposte a tre specifiche doglianze proposte sul punto con il gravame, vale a dire: l'inclinazione della persona offesa alla menzogna, per aver negato di essere uscita dalla discoteca con l'imputato per consumare con lui cocaina, benchè tracce di tale sostanza fossero state rinvenute poche ore dopo nelle sue urine e senza che la sentenza impugnata risolva il dubbio tecnico su questo riscontro; la scarsa attendibilità della descrizione della penetrazione vaginale che sarebbe avvenuta sul cofano dell'auto a fronte dei rilievi tecnici evidenziati dal consulente di parte, immotivatamente svalutati dalla sentenza impugnata sì da rendere del tutto vuota la risposta alle doglianze proposte; la illogica sottovalutazione del mancato riscontro alle dichiarazioni della persona offesa circa il morso che, difendendosi dall'aggressione sessuale, ella avrebbe dato alla mano dell'imputato, benchè nessun segno sia stato sullo stesso rinvenuto al momento dell'ingresso in carcere. 3. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 609 ter c.p., comma 1, n. 4 e vizio di motivazione per essere stata ritenuta la circostanza aggravante del fatto commesso su persona comunque sottoposta a limitazione della libertà personale. Oltre all'unico rilievo contenuto nella sentenza di primo grado e fatto oggetto di censura dall'appellante - vale a dire il fatto, a tutto concedere accidentale, che nell'abitacolo dell'auto le gambe della ragazza sarebbero, ad un certo punto, rimaste incastrate sotto al sedile del passeggero si lamenta che la sentenza impugnata abbia valorizzato circostanze di dubbia rilevanza quali il fatto che ella sia stata portata in un luogo aperto dove non c'era nessuno, non essendo ciò sufficiente ad integrare gli estremi di una oggettiva limitazione della libertà personale di locomozione. 4. Con l'ultimo motivo di ricorso si lamentano violazione dell'art. 62 bis c.p. e mancanza di motivazione rispetto alle specifiche doglianze proposte con i motivi aggiunti, in alcun modo considerate in sentenza, circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. 1.1. Quanto al primo aspetto, va rammentato che la genericità è causa di inammissibilità che ricorre non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). In particolare, i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicchè è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Nel caso di specie, il ricorrente si limita a riproporre in questa sede tre questioni già sollevate con l'atto d'appello; esaminate e non illogicamente disattese dalla sentenza impugnata. 1.2. Ed invero, alcun vizio di manifesta illogicità o mancanza di motivazione è ravvisabile sul punto. Quanto al motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., deve premettersi che il controllo di legittimità al proposito consentito non concerne nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo e non meramente apparente (cioè idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata), che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, nè illogicità evidenti (cfr. Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). Quanto alla illogicità della motivazione come vizio denunciabile, la menzionata disposizione vuole che essa sia manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, restando ininfluenti le minime incongruenze e dovendosi considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, appaiano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento e a., Rv. 259643). L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, inoltre, ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e senza che sia possibile dedurre nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). Alla Corte di cassazione sono infatti precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Anche la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342), ciò che nella specie non è. 1.3. In particolare, reputa il Collegio che: - non è illogico il rilievo secondo cui l'impossibilità di datare l'assunzione di stupefacenti le cui tracce furono rinvenute nelle urine della persona offesa a poche ore di distanza dal fatto non consente di ritenere provato il sospetto di menzogna sollevato dall'imputato circa le ragioni per cui i due giovani uscirono dalla discoteca, nè alla Corte territoriale può essere imputato di non aver risolto quel dubbio tecnico, trattandosi di verifica impossibile, come ben spiegato in sentenza; - la sentenza, per un verso, valuta adeguatamente i rilievi tecnici effettuati dai diversi consulenti intervenuti in processo - compresi quelli della difesa - e non illogicamente sostiene che gli stessi non sono dirimenti, senza che le critiche sul punto riproposte dal ricorrente inficino tale conclusione; per altro verso, la sentenza (pagg. 15 e 16) smentisce l'assunto del ricorrente secondo cui sarebbero generiche ed inverosimili le dichiarazioni rese dalla persona offesa anche in relazione alla subita penetrazione vaginale; più in generale, senza che in ricorso se ne accenni, la sentenza esamina i numerosi riscontri all'attendibilità del narrato della persona offesa, primo fra tutti i referti medici attestanti i numerosi traumi contusivi, anche diversi dalla abrasione della forchetta vaginale, riportati dalla donna (e apprezzati anche da coloro che per primi la videro), ma pure l'evidente stato di shock in cui ella versava immediatamente dopo il fatto e la richiesta di aiuto via sms ad un'amica dicendo di essere stata stuprata, del tutto logicamente ritenuti quali elementi di conferma del narrato e di smentita dell'inverosimile spiegazione alternativa dei fatti data dall'imputato, secondo cui il rapporto sessuale sarebbe stato consenziente; - la oggettiva forza probatoria degli univoci e precisi elementi a carico ritenuti rende non illogica la svalutazione che la sentenza impugnata opera del mancato riscontro, al momento dell'ingresso in carcere, di segni sulla mano dell'imputato, a cui la persona offesa ha dichiarato di aver dato un morso, senza che ciò valga ad inficiarne l'attendibilità, considerata anche - come la Corte territoriale non illogicamente nota - la marginalità del particolare, che proprio per questo non si ha ragione di ritenere non veritiero, rispetto al grave ed acclarato contesto di violenza da lei subito. 2. Il secondo motivo di ricorso non è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel delitto di violenza sessuale, lo stato di limitazione della libertà personale che costituisce presupposto per l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 609 ter c.p., comma 1, n. 4 è nozione nella quale sono incluse più situazioni, anche prive di rilevanza penale (ad esempio, lo stato di detenzione o quello di ricovero presso una struttura ospedaliera con restrizioni, ovvero l'accidentale restrizione della libertà di locomozione all'interno di un edificio), il cui tratto comune è integrato dalla oggettiva condizione di privazione della libertà della vittima (Sez. 3, n. 42682 del 07/05/2015, M, Rv. 265325; Sez. 2, n. 45645 del 08/10/2003, Tegri e aa., Rv. 227610). Non è necessario, pertanto, che la limitazione della libertà personale della vittima di violenza sessuale integri gli estremi di un altro reato, men che meno del delitto di sequestro di persona, ipotesi che peraltro viene assorbita dal primo reato quando la privazione della libertà personale della vittima si protrae per il tempo strettamente necessario a commettere l'abuso sessuale (Sez. 3, n. 15068 del 12/03/2009, Di Benedetto, Rv. 243471); com'è noto, il delitto di sequestro di persona concorre invece con quello di violenza sessuale nel caso in cui la privazione della libertà personale si protrae nel tempo anteriore o successivo alla costrizione necessaria a compiere gli atti sessuali (Sez. 3, n. 55302 del 22/09/2016, D., Rv. 268534; Sez. 3, n. 39936 del 22/09/2004, Piazza, Rv. 230091), a nulla rilevando che l'impedimento ad allontanarsi sia precedente, contestuale o successivo allo svolgersi delle violenze (Sez. 3, n. 967 del 26/11/2014, dep. 2015, P. e a., Rv. 261638). 2.1. Ciò posto, osserva il Collegio come, al pari di quanto sopra osservato con riguardo all'assorbimento del reato di sequestro di persona nella condotta (di immobilizzazione) violenta in concreto integrante l'elemento costitutivo della violenza sessuale, la circostanza aggravante di cui all'art. 609 ter c.p., comma 1, n. 4, postula, rispetto a quella condotta, un quid pluris. La stessa, dunque, non potrà dirsi integrata soltanto perchè la vittima viene immobilizzata e, dunque, privata della propria libertà personale - al fine di commettere l'atto sessuale imposto con la forza e limitatamente al tempo necessario per la consumazione di questo delitto. Questo quid pluris risiede invece nel fatto che la condotta violenta sia commessa, come vuole la legge, "su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale", vale a dire quando essa già si trovi in una condizione in cui la propria libertà di movimento sia di per sè compromessa, sì da agevolare la commissione del fatto per la conseguente diminuita possibilità di difesa. Ciò che ulteriormente conferma come debba trattarsi di situazione che logicamente (e cronologicamente) preesiste alla commissione della violenza e non viene invece determinata dalla condotta di coazione strettamente necessaria a perpetrare l'aggressione sessuale. Laddove la preesistente limitazione della libertà personale integri gli estremi del delitto di cui all'art. 605 c.p. e lo stesso sia attribuibile all'agente della violenza sessuale, i due reati concorreranno (deve ritenersi, con la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 609 ter c.p., comma 1, n. 4, che, proprio perchè determina un maggior disvalore penale della violenza sessuale, non può dirsi assorbita nel reato permanente); laddove quest'ultimo non sia invece imputabile all'agente, ovvero l'oggettiva limitazione della libertà personale della vittima non integri quel reato (o uno diverso), residuerà la responsabilità per il solo delitto sessuale aggravato. 2.2. Il riferimento all'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 605 c.p., ed agli orientamenti interpretativi al proposito formatisi, può peraltro fornire qualche utile spunto anche per riempire di contenuto la non dissimile descrizione del fatto considerato dall'art. 609 ter c.p., comma 1, n. 4: nel primo caso la privazione, nel secondo la limitazione della libertà personale. Or bene, con riguardo all'elemento materiale del delitto di sequestro di persona, si ritiene non necessario che la costrizione si estrinsechi con mezzi fisici, dovendosi ritenere sufficiente qualsiasi condotta che, in relazione alle particolari circostanze del caso, sia suscettibile di privare la vittima della capacità di determinarsi ed agire secondo la propria autonoma ed indipendente volontà (Sez. 2, n. 38994 del 01/10/2010, Cipro, Rv. 248537; Sez. 5, n. 14566 del 14/02/2005, Gulisano, Rv. 231354) ed il bene giuridico della libertà personale si reputa leso da qualunque apprezzabile limitazione della libertà fisica intesa quale possibilità di movimento nello spazio secondo la libera scelta di ciascuno, a nulla rilevando la circostanza che la vittima non faccia alcun tentativo per recuperare la propria libertà di movimento quando a tal fine deve porre in essere mezzi straordinari che comportino anche un rischio presunto (Sez. 5, n. 7762 del 27/05/1993, Vilma e aa., Rv. 194871), e non essendo neppure necessaria la privazione in senso assoluto della libertà di movimento del soggetto passivo, potendo realizzarsi anche come limitazione di tale libertà di azione (Sez. 6, n. 39807 del 30/05/2019, R. Rv. 277367). Questi principi ben si attagliano alla disamina del caso di specie e, considerato inoltre che la circostanza aggravante in esame postula la mera "limitazione", piuttosto che la "privazione", della libertà personale, come invece richiesto per l'integrazione del sequestro di persona, con ciò sottendendo una obiettivamente meno grave compromissione della possibilità di agire e muoversi, impongono di ritenere giuridicamente corretta la valutazione fatta dalla Corte territoriale con riguardo ad entrambe le prospettive in sentenza valorizzate. 2.3. Quanto al fatto che la donna fosse stata condotta, in piena notte, in un luogo a lei sconosciuto in aperta campagna, osserva il Collegio che queste condizioni di tempo e di luogo hanno non solo agevolato la commissione dei reati - di violenza sessuale e lesioni, sì da integrare la contestata e ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5, rispetto alla cui sussistenza il ricorrente non muove doglianze - ma, come argomentato dalla sentenza impugnata, hanno anche oggettivamente limitato la libertà personale della donna, incidendo sulla concreta possibilità di scappare e di sottrarsi alla violenza. Secondo quanto si ricava dalla sentenza, del resto - e sul punto non viene mossa alcuna doglianza diversa da quella, di cui già si è detto, della radicalmente alternativa ricostruzione del fatto - a questa particolare limitazione della possibilità di sottrarsi la vittima è stata "sottoposta" dallo stesso imputato, che, con uno stratagemma (la scusa di portarla a fare colazione), l'aveva condotta, di notte, in un luogo buio a lei sconosciuto, in aperta campagna. Va in ogni caso sottolineato come la "sottoposizione" richiesta dall'art. 609 ter c.p., comma 1, n. 4, situazione che implica una oggettiva forma di costrizione - non postula che la condizione di limitazione della libertà personale della vittima sia stata preordinata, o anche solo consapevolmente determinata, dall'agente. Essendo il maggior disvalore penale che ne integra gli estremi connesso al fatto - oggettivo - che la violenza sessuale sia stata commessa su "persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale", la situazione può essersi determinata anche ad iniziativa (per motivi del tutto leciti) di terzi, ovvero per cause accidentali non imputabili ad alcuno. Per questa ragione è del pari incensurabile il rilievo secondo cui analoga limitazione penalmente rilevante ai fini in esame era certamente da ravvisarsi anche con riguardo alle condotte di violenza sessuale commesse all'interno dell'abitacolo dell'auto perchè - come chiarito nella sentenza di primo grado (pag. 21) - il reato è stato appunto commesso in quell'angusto spazio che oggettivamente limitava la libertà di locomozione, tanto che, ad un certo punto, la giovane si trovò impedita a muoversi, essendo le sue gambe rimaste incastrate sotto il sedile del passeggero, ciò che ha agevolato la commissione della violenza. Che ciò possa essersi verificato per ragioni accidentali - e non in funzione di una condotta dell'imputato consapevolmente a ciò diretta - è, per quanto detto, questione irrilevante. Va detto, da ultimo, che con riguardo ad entrambe le situazioni descritte non viene specificamente contestato il criterio di imputazione soggettivo della ritenuta circostanza aggravante, criterio che, com'è noto, è peraltro da ravvisarsi nella semplice colpa, giusta la previsione di cui all'art. 59 c.p., comma 2. 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perchè proposto per ragioni non consentite e, in ogni caso, manifestamente infondato e generico. 3.1. Com'è noto, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purchè sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Del resto, premesso che in tema di attenuanti generiche, la meritevolezza dell'adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, non può mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315), quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). 3.2. La sentenza impugnata nega le invocate attenuanti generiche reputando che la gravità dei fatti e la crudeltà dell'imputato rivelata dalla condotta prevalessero sulle caratteristiche soggettive del medesimo e non consentissero l'attenuazione del trattamento sanzionatorio. Benchè con riguardo a tali caratteristiche la sentenza evochi soltanto la giovane età - e non anche l'incensuratezza, ulteriore elemento espressamente segnalato con i motivi aggiunti - essendo stato individuato l'elemento giudicato preponderante per l'esclusione, la motivazione non può dirsi inesistente, nè manifestamente illogica, vi e più alla luce del principio codificato nell'art. 62 bis c.p., u.c., con cui il ricorrente non si confronta. Nè richiedevano specifica motivazione le ulteriori doglianze proposte con i motivi aggiunti e concernenti un riferimento - del tutto generico, perchè avulso dalla particolarità del caso di specie - al principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, soprattutto a fronte di una valutazione, quale quella operata in sentenza, che, proprio in forza del negativo giudizio sulla personalità del reo quale giustificato dalla "crudeltà" mostrata nei confronti della vittima e dalla "intensa aggressività a cui dava sfogo in maniera spropositata", ha negato le invocate attenuanti ritenendo del tutto congrua la pena inflitta in primo grado. 4. Con particolare riguardo al secondo motivo, il ricorso, complessivamente infondato, va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili costituite, equitativamente liquidate come in dispositivo alla luce dell'attività defensionale svolta. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, C.M., e dalle parti civili, C.G. e R.L., che liquida in complessivi Euro 3.500,00 per la prima e in complessivi Euro 4.200,00 per le altre, oltre accessori di legge. Dispone, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, che - a tutela dei diritti o della dignità degli interessati - sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020. Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020
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