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Violenza sessuale aggravata: misure alternative solo se sottoposti osservazione scientifica personalità

Violenza sessuale

Cassazione penale sez. I, 09/04/2019, n.39985

I condannati per il reato di violenza sessuale aggravata di cui all'art. 609-ter c.p., pur quando sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 609-bis, ultimo comma, c.p., per poter beneficiare di misure alternative alla detenzione devono essere sottoposti all'osservazione scientifica della personalità, condotta collegialmente, per almeno un anno.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20/8/2018, la Corte di appello di Milano - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di M.A., diretta alla sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura generale in sede in relazione alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione riportata dall'istante per il reato ex art. 609 bis c.p., comma 3, con sentenza della Corte di appello di Milano in data 14/7/2017, irrevocabile il 14/6/2018. Il giudice dell'esecuzione ha rilevato che il M. è stato condannato per il delitto di violenza sessuale aggravata ex art. 609 ter c.p., comma 1, n. 2, (aggravante di avere agito tramite l'uso di sostanze narcotiche) rientrante nell'elenco dei reati ostativi alla sospensione dell'esecuzione di cui all'art. 4 bis O.P., sicchè non può essere disposta la sospensione dell'ordine di carcerazione, ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 9, lett. a), a nulla rilevando che sia stata concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 609 bis c.p., u.c.. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. L., indicando a motivi di impugnazione la violazione di legge, con riferimento all'art. 609 bis c.p., comma 3, e art. 609 ter c.p., comma 1, n. 2, ed il correlato vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità quanto all'applicazione delle citate disposizioni sostanziali nonchè di quelle ex art. 656 c.p.p., comma 6 e comma 9, lett. a), e L. n. 354 del 1975, art. 4 bis, commi 1 ter, 1 quater e 1 quinquies. 2.1. Il ricorrente denuncia che il giudice dell'esecuzione si sia richiamato a una pronuncia di legittimità relativa a un caso peculiare di violenza sessuale ai danni di persona minorenne. Nel caso di specie, invece, una lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle norme consente di approdare a una soluzione diversa. Il ricorrente rileva che l'art. 4 bis O.P., comma 1 quater ha previsto che non sia necessario l'anno di osservazione inframuraria, qualora sia riconosciuta la circostanza attenuante dell'art. 609 bis c.p., u.c.. Lo stesso trattamento non è riservato all'analoga attenuante ex art. 609 quater c.p., per l'evidente ragione che in questo caso il reato è commesso ai danni di persona minorenne. L'art. 4 bis Ord. Pen., comma 1 quinquies, - introdotto con L. n. 172 del 2012, di recepimento nell'ordinamento interno della Convenzione di Lanzarote richiama l'art. 13 bis O.P. (introdotto con la medesima legge del 2012) e consente per una serie di reati di natura sessuale commessi ai danni di minorenni di valorizzare la positiva partecipazione a programmi di riabilitazione specifica, anche se sostenuti prima dell'inizio dell'esecuzione. Per il ricorrente, si è quindi determinata una illogica disparità di trattamento tra i reati di violenza sessuale perpetrati in danno di soggetti minorenni e quelli in danno di maggiorenni, in quanto nel primo caso e a particolari condizioni si configura la possibilità di ottenere la sospensione dell'ordine di carcerazione, mentre ciò sarebbe sempre impossibile nel secondo caso. L'illogicità risiede nella circostanza che un reato più grave - perchè commesso ai danni di minori - gode di una disciplina penitenziaria più favorevole rispetto al reato commesso in danno di persona maggiorenne. In virtù della proposta lettura costituzionalmente orientata dell'insieme di norme in disamina, il ricorrente ritiene che, onde evitare ripercussioni in tema di disparità di trattamento e di funzione rieducativa della pena, la preclusione alla sospensione dell'esecuzione debba essere limitata alle fattispecie in danno di persone minorenni, mentre nel caso in esame il reato non sia ritenuto ostativo. 2.2.,In via subordinata, ove non sia riconosciuta corretta e percorribile la soluzione interpretativa sopra illustrata, il ricorrente chiede la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per il rilevato contrasto della L. n. 354 del 1975, art. 4 bis, commi 1 quater e 1 quinquies, e art. 13 bis, con gli artt. 3,24 Cost. e art. 27 Cost., comma 2. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Va preliminarmente chiarito che M.A. è stato condannato per il seguente titolo di reato, come risultante dall'ordine di esecuzione in atti: art. 81 c.p.; art. 609 bis c.p., comma 2, n. 1; art. 609 ter c.p., comma 1, n. 2; art. 609 septies c.p., comma 4, n. 3; art. 609 bis c.p., comma 3; art. 61 c.p., n. 9, conseguendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti. 1.2. Ciò premesso, la pretesa del M. di essere esentato dal divieto di sospensione dell'ordine di carcerazione urta contro un dato normativo positivo, rappresentato dall'art. 4 bis Ord. Pen., commi 1 quater e 1 quinquies, che include il reato di cui all'art. 609 ter c.p. tra quelli relativamente ostativi, nel senso che ammettono la conseguibilità dei benefici penitenziari non ab origine - quindi previa sospensione dell'esecuzione - bensì soltanto sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta per almeno un anno in costanza di detenzione. Qualora si tratti di delitti in danno di persona minorenne, il comma successivo prevede che il giudice di sorveglianza valuti la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'art. 13 bis O.P.. Quest'ultima norma attribuisce alle persone condannate per reati di natura sessuale in danno di minorenni la facoltà di sottoporsi ad un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, e tale partecipazione è per l'appunto valutata ai fini della concessione dei benefici penitenziari. Sotto un profilo formale, si rileva che sono ostative alla sospensione dell'esecuzione della pena detentiva irrogata per i delitti di violenza sessuale, ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 9, tutte le fattispecie indicate dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis, mediante un rinvio formale, il quale recepisce tutte le modifiche incidenti nel tempo su quest'ultima disposizione (Sez. 4, n. 43117 del 18/09/2012, Riccio, Rv. 253698). 1.3.1 reati di natura sessuale sono accomunati dal comma 1 quater dalla necessità del passaggio dall'osservazione scientifica della personalità, svolta per un anno e condotta collegialmente, in sede inframuraria: detta modalità non ammette equipollenti, in quanto solo tale valutazione consente il superamento della presunzione di pericolosità prevista per determinate categorie di delitti (Sez. 1, n. 12138 del 07/11/2018 - dep. 2019, Rv. 274974). L'unica esenzione positivamente prevista dalla legge riguarda l'art. 609 bis c.p., u.c. relativo ai casi di violenza sessuale di minore gravità. Quanto ai reati sessuali in danno di persona minorenne, il comma 1 quinquies (introdotto con L. n. 172 del 2012, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, stipulata a Lanzarote il 25/10/2007) prevede la possibilità di volontaria sottoposizione al programma di riabilitazione specifica di cui all'art. 13 bis (trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno), che - anche se effettuato prima dell'inizio della fase esecutiva - deve essere valutato ai fini dei benefici penitenziari, che restano pur sempre subordinati ai risultati positivi della osservazione scientifica della personalità del detenuto. 1.4. Deve comunque evidenziarsi - con efficacia assorbente della censura che lamenta irragionevole disparità di trattamento in sede esecutiva per i condannati per reati sessuali, a seconda che le persone offese siano o no minorenni - che tale procedura non deroga all'art. 656 c.p.p., comma 9, e quindi non implica la sospensione dell'esecuzione, dovendo essere l'eventuale preventivo trattamento psicologico specifico soltanto considerato dal giudice di sorveglianza tra gli elementi di accesso ai benefici, quale condizione per la concessione delle misure alternative (Sez. 1, n. 34754 del 19/05/2016, Sutteri, Rv. 267510). 2. Quanto al rilievo che nella specie si verte nel caso di minore gravità, deve confermarsi la valutazione di irrilevanza già effettuata dal giudice dell'esecuzione. Invero, questa Corte intende dare continuità al principio per cui i condannati per il reato di violenza sessuale aggravata ex art. 609 ter c.p., pur quando sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 609 bis c.p., u.c., per beneficiare di misure alternative alla detenzione devono essere sottoposti all'osservazione scientifica della personalità, condotta collegialmente, per almeno un anno (Sez. 1, n. 30497 del 03/06/2010, Treglia, Rv. 248579; n. 42309 del 11/11/2010, Yamnaine, Rv. 249025). Tale insegnamento discende da una lettura logico-sistematica dell'art. 4 bis Ord. Pen., comma 1 quater, che non è in alcun modo influenzata dalla successiva introduzione del comma 1 quinquies. Invero, l'esenzione secca dall'obbligo di preventiva osservazione annuale è riservata soltanto ai reati ex art. 609 bis c.p. con applicazione della circostanza attenuante di cui al comma 3, per i quali non sia stata riconosciuta l'aggravante dell'art. 609 ter c.p.. Invece, i delitti in tal modo aggravati devono essere necessariamente trattati in sede esecutiva con le modalità indicate dall'art. 4 bis Ord. Pen., commi 1 quater e 1 quinquies, non rilevando l'eventuale concessione di circostanze attenuanti (ivi compresa quella prevista dall'art. 609 bis c.p., u.c.), poichè esse si riflettono soltanto sul quantum della pena, lasciando immutata la particolare struttura del reato, maggiormente offensivo perchè commesso in una delle forme che l'ordinamento reputa portatrici di accentuato disvalore, elemento che richiede quelle particolari modalità di osservazione e trattamento del condannato previste nell'indicata disposizione. Peraltro, va osservato che la presunzione di pericolosità legata in modo oggettivo al titolo di reato per cui è intervenuta la condanna non può ritenersi incompatibile con i principi costituzionali, in quanto fa prevalere la regola della esecuzione di una condanna definitiva sull'eccezione della sospensione dell'esecuzione. 3. In conclusione, il ricorso risulta inammissibile, conseguendone ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una equa somma alla Cassa delle Ammende, non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2019. Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019
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