RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21 luglio 2021, la Corte d'appello di Palermo ha confermato le condanne alle pene di legge inflitte agli imputati, all'esito del giudizio abbreviato, per i reati, riuniti nel vincolo della continuazione, di concorso in produzione di materiale pedopornografico, in tentata violenza sessuale ed in atti persecutori posti in essere nei confronti di una ragazza quasi sedicenne.
2. Avverso la sentenza di appello, i due imputati hanno proposto ricorso per cassazione.
3. Con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di M.M. si deducono erronea applicazione della legge penale e processuale e vizio di motivazione per il rigetto dell'istanza di rinnovazione istruttoria volta ad ottenere una perizia psicologica sulla persona offesa ai fini della valutazione delle sue dichiarazioni, avendo la Corte territoriale disatteso l'istanza facendo erroneamente riferimento alla rinnovazione delle dichiarazioni accusatorie della stessa piuttosto che alla richiesta perizia.
3.1. Con il secondo motivo si deducono erronea applicazione della legge penale e processuale, nonché vizio di motivazione, con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa rispetto a tutti i reati oggetto di condanna. Si lamenta, in particolare, l'omessa risposta - e comunque la manifesta illogicità della motivazione, anche per travisamento probatorio - alle doglianze concernenti le contraddizioni denunciate con l'appello tra le dichiarazioni rese dalla minore nelle diverse occasioni in cui fu sentita, al contesto di inimicizia ed antagonismo in cui maturò la denuncia, alla spiegazione circa la portata della lettera lasciata dalla giovane ai genitori il giorno in cui ella effettuò la "fuitina" presso la casa in cui il fidanzato viveva con gli imputati.
3.2. Con il terzo motivo si lamentano violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al rigetto dell'istanza volta ad ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, erroneamente argomentata in relazione alla gravità del reato e senza valutare gli elementi favorevoli addotti con l'appello.
3.3. Con il quarto motivo di ricorso si lamentano violazione della legge penale e vizio di motivazione per non essere stata esclusa la contestata recidiva dandosi rilievo al mero dato formale delle precedenti condanne, senza tenere conto della diversità dei reati e della distanza temporale.
3.4. Con l'ultimo motivo di ricorso si deducono la violazione dell'art. 61 c.p., n. 1, ed il vizio di motivazione per essere stata ritenuta la sussistenza della richiamata circostanza aggravante senza identificare in concreto e con certezza il movente.
4. I motivi secondo, terzo, nono e decimo del ricorso proposto nell'interesse di A.N. sono sovrapponibili a quelli rispettivamente proposti dal coimputato come motivi primo, secondo, terzo e quinto.
4.1.Con ulteriori motivi la ricorrente lamenta violazione della legge penale e vizio di motivazione per non essere state valutate le doglianze mosse con il gravame alla sentenza di primo grado circa la sua personale posizione soggettiva rispetto a quella del coimputato ed in particolare:
- per essere stati congiuntamente trattati i motivi dei due distinti appelli degli imputati, sull'erroneo rilievo della loro sovrapponibilità, senza valutare le censure esclusivamente riferibili all'odierna ricorrente e senza quindi specificare, in violazione dei principi in tema di concorso di persone nel reato, in cosa sarebbe consistito il suo apporto causale ai fatti ascritti (primo motivo);
- per essere stato ritenuto il suo concorso nei reati di produzione di materiale pedopornografico (quarto motivo), di tentata violenza sessuale (quinto motivo) e di atti persecutori (sesto motivo) senza indicare le risultanze processuali da cui era stata ricavata la sua condotta partecipativa, omettendosi di valutare le risultanze della consulenza tecnica effettuata sui telefoni cellulari a lei in uso, le annotazioni di polizia giudiziaria al proposito redatte, travisando le dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di incidente probatorio, avendo la minore escluso di essere stata minacciata dalla ricorrente, e la conversazione intercorsa il coimputato e la teste D.S., alla quale l'imputata fu estranea.
4.2. Con il settimo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 609 quater e mancanza di motivazione circa la riqualificazione del reato di cui al capo A) nel delitto di detenzione di materiale pedopornografico, in assenza di condotte di istigazione o induzione alla produzione dello stesso riferibili alla ricorrente.
4.3. Con l'ottavo motivo di ricorso si lamentano violazione dell'art. 609 bis c.p., comma 3, e vizio di motivazione per essere stata nei suoi confronti esclusa la richiamata circostanza attenuante senza specificare quali fatti a lei riferibili giustificassero un giudizio di elevata gravità del reato.
4.4. Con l'ultimo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 99 c.p. e mancanza della motivazione per non essere stata esaminata la doglianza con cui si richiedeva la formale esclusione della contestata recidiva - non configurabile per essere stati i reati sub iudice commessi dopo l'estinzione, per decorso del quinquennio ai sensi dell'art. 167 c.p., degli effetti penali conseguenti all'unica condanna a pena sospesa in precedenza riportata - sul mero rilievo che la stessa non era stata in concreto applicata dal primo giudice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I primi due motivi concernenti l'affermazione di responsabilità dell'imputato M.M. e i corrispondenti motivi secondo e terzo della coimputata vanno disattesi, rispettivamente, per infondatezza e per inammissibilità.
2. Contrariamente a quanto allegano i ricorrenti, non v'e' ragione di escludere che il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria sia stato correttamente effettuato con riguardo alla richiesta perizia psicologica sulla persona offesa (istanza di cui la sentenza dà conto alle pagg. 5 e 6, senza che possa indurre in contrario avviso il criticato inciso contenuto a pag. 7, posto che la sentenza immediatamente dopo esamina, disattendendole, le ragioni per cui la richiesta di perizia psicologica - era stata avanzata). E' in ogni caso assorbente il rilievo che il rigetto si fonda sull'insindacabile giudizio - adeguatamente motivato (tanto in più in un processo definito con rito abbreviato) - della non necessità della richiesta rinnovazione istruttoria ai fini della decisione (pag. 11).
2.1. Va al proposito precisato, innanzitutto, che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di violenza sessuale nei confronti di minori, il mancato espletamento della perizia in ordine alla capacità a testimoniare non determina l'inattendibilità della testimonianza della persona offesa, non essendo tale accertamento indispensabile ove non emergano elementi patologici che possano far dubitare della predetta capacità (Sez. 3, n. 8541 del 18/10/2017, dep. 2018, M., Rv. 272299; Sez. 3, n. 25800 del 01/07/2015, dep. 2016, C., Rv. 267323; Sez. 3, n. 38211 del 07/07/2011, C., Rv. 251381; cfr. anche, in motivazione, Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017. A. e a., Rv. 270937). Sebbene spesso utile ed opportuno - soprattutto laddove si tratti di testimoni in tenera età - il ricorso all'accertamento peritale di cui all'art. 196 c.p.p., comma 2, non è dunque sempre necessario neppure nel caso in cui si tratti di esaminare la persona minorenne vittima di reati sessuali, fermo restando che, qualora non sia stato svolto o non abbia rispettato i protocolli generalmente riconosciuti dalla comunità scientifica, devono essere valorizzati altri elementi di prova o di riscontro oggettivi di cui deve essere fornita adeguata motivazione (Sez. 3, n. 1235 del 02/10/2012, B. e a., Rv. 254414). Nel caso di specie, la sentenza impugnata, con motivazione non illogica e in questa sede non censurabile, tanto più alla luce del fatto che la giovane aveva circa sedici anni e mezzo all'epoca dell'assunzione della prova in incidente probatorio e che la capacità a testimoniare era stata positivamente verificata in sede di indagini dal consulente tecnico del pubblico ministero senza che gli appellanti avessero mosso specifiche contestazioni sulle modalità di quell'accertamento, ha ritenuto pienamente utilizzabili e credibili le dichiarazioni della persona offesa, essendo le stesse confortate da numerosi altri elementi di prova, senza alcuna necessità di disporre accertamento peritale. Del resto, la valutazione peritale di cui all'art. 196 c.p.p., comma 2, si riferisce alle condizioni fisio-psichiche del teste nel momento in cui la prova dichiarativa viene assunta, al fine di verificarne l'attitudine a testimoniare, ovvero la capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessiva, ma non anche per valutare l'attendibilità della prova, poiché tale operazione rientra nei compiti esclusivi del giudice (Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251662; Sez. 3, n. 24264 del 27/05/2010, F., Rv. 247703; Sez. 3, n. 35397 del 20/06/2007, Tranchida e a., Rv. 237539), sicché correttamente la sentenza impugnata ha reso il proprio giudizio sul punto considerando la maturità e lo stato psicologico che la giovane dichiarante aveva al momento in cui fu acquisita la sua deposizione, dando non illogica spiegazione (pagg. 7-9) alle pretese contraddizioni comportamentali che gli appellanti avevano segnalato per tentare di inficiare la capacità a deporre.
2.2. In secondo luogo, va ribadito che in tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificatamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale, derivante dalla acquisita consapevolezza della rilevanza dell'acquisizione probatoria, nella ipotesi di rigetto, viceversa, la decisione può essere sorretta anche da una motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in ordine alla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 6, n. 5782/2007 del 18/12/2006, Gagliano, Rv. 236064; Sez. 6, n. 40496 del 21/05/2009, Messina e a., Rv. 245009; Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 247872). Trattandosi, nella specie, di processo celebrato nelle forme del giudizio abbreviato, non condizionato alla perizia, va ribadito che in grado di appello all'imputato è consentito unicamente di sollecitare il giudice del gravame all'adozione dei poteri officiosi di integrazione probatoria riconosciuti dall'art. 603 c.p.p., comma 3: nel giudizio abbreviato d'appello, infatti, le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 3, atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, sent. n. 17103 del 24/03/2017, Rv. 270069). In tali casi, la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603 c.p.p., comma 3, soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà e aa., Rv. 271163; Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015, Pircher e aa., Rv. 265323; Sez. 6, n. 1400, del 22/10/2014, PR., Rv. 261799), ciò che nella specie non ricorre.
2.3. Ed invero, a quest'ultimo proposito va aggiunto che è decisiva quella prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia; ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, Di Meglio, Rv. 259323; Sez. 2, n. 21884 del 20/03/2013, Cabras, Rv. 255817). Con particolare riguardo all'accertamento peritale - proprio riferito alla capacità a testimoniare di un minore persona offesa di reato sessuale - questa Corte nella sua più autorevole composizione ha affermato che la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A, e a., Rv. 270936).
3. Il comune motivo concernente la ritenuta attendibilità della persona offesa (secondo del ricorso M. e terzo del ricorso A.) è inammissibile per genericità, manifesta infondatezza e perché proposto per ragioni non consentite, essendosi i ricorrenti limitati a riprodurre - anche testualmente, con ampi richiami di brani degli appelli - le doglianze sul giudizio di attendibilità della persona offesa sollevate con il gravame di merito, adeguatamente e correttamente vagliate dalla Corte territoriale, senza confrontarsi realmente con le argomentazioni spese in sentenza e sollecitando anche una diversa valutazione delle prove e ricostruzione del fatto.
3.1. Ed invero, va in primo luogo osservato che la genericità del ricorso sussiste non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). In particolare, i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).
3.2. Alla Corte di cassazione, poi, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Anche la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342), ciò che nella specie non e'.
3.3. Quanto ai pretesi travisamenti della prova, osserva il Collegio come i ricorrenti all'evidenza fraintendano le caratteristiche dell'evocato vizio, che non ricorre quando il giudice valuti il contenuto della prova (dichiarativa o documentale) in modo ritenuto non corretto, ma quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva (Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Il vizio, peraltro, deve risultare dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, ed è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio e a., Rv. 258774). Quanto al primo dei cennati profili, il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere coerente e logica rispetto agli elementi di prova in essa rappresentati ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica. Sotto il secondo profilo, la motivazione non deve risultare incompatibile con altri atti del processo indicati in modo specifico ed esaustivo dal ricorrente nei motivi del suo ricorso (c.d. autosufficienza), in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr. Sez. 2, n. 38800 del 01/10/2008, Gagliardo e a., Rv. 241449). Ne deriva che il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035).
3.4. Il comune motivo di ricorso non soddisfa, all'evidenza, gli indicati oneri sulle modalità di deduzione del travisamento della prova e si limita a criticare, non condividendole, le non illogiche argomentazioni con cui la sentenza (pagg. 7 ss.) ha preso in esame tutte le doglianze mosse con l'appello alla ritenuta credibilità della persona offesa, spiegando adeguatamente le ragioni della non contraddittorietà del suo comportamento e dell'attendibile - ed in qualche modo necessitata - modalità di emersione dei fatti a seguito dell'inevitabile rientro presso la casa familiare dopo la brevissima "fuitina", rendendo evidente l'inconsistenza della tesi di una calunnia fondata sull'inimicizia sostenuta ancora in questa sede dai ricorrenti. La sentenza ha poi non illogicamente ritenuto l'irrilevanza delle denunciate contraddizioni tra talune dichiarazioni rese in fase di indagine e quelle rese in incidente probatorio, dando peraltro conto dei plurimi, e convergenti, elementi di prova, dichiarativi e documentali, a supporto del narrato e, per converso, dell'inattendibilità e contraddittorietà delle dichiarazioni rese dagli imputati. Su questi ultimi temi i ricorsi - in ciò affetti da assoluta genericità - non spendono parola, sicché le censure svolte dai ricorrenti non inficiano in alcun modo la complessiva tenuta logica dell'argomentata sentenza, che conferma la conforme decisione di merito assunta in primo grado.
4. I quattro residui motivi (primo, quarto, quinto e sesto) proposti dalla ricorrente A.N. sulla propria corresponsabilità in relazione a tutte e tre i reati ascritti - da trattarsi unitariamente perché obiettivamente connessi - sono infondati.
4.1. La sentenza impugnata, sia pur con sintetica motivazione, ha espressamente attestato (pag. 11) che "era emerso dal credibile racconto della persona offesa e dei testi la condotta pienamente partecipativa della A. che aveva alla stregua del compagno, sollecitato la ragazza ad inviare altri video, mostrando così un'attiva partecipazione alla condotta delittuosa del M.". Si precisa inoltre (pag. 8) che, subito dopo la "fuitina" a casa degli imputati "entrambi avevano accentuato le richieste di rapporti sessuali, proseguendo nella stessa strategia di intimidazione".
4.2. La sentenza impugnata, del resto, va sul punto integrata con quella conforme di primo grado - con cui la ricorrente non si confronta - alla luce del condivisibile e consolidato orientamento giusta il quale, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).
Or bene, la sentenza di primo grado attesta che, sin dal verbale di s.i.t. del 21 febbraio 2019, rese ai Carabinieri con l'assistenza di una psicologa, la ragazza "racconta di come il padre del fidanzato e la di lui compagna (ossia M.M. e A.N.), da circa un mese, la molestassero, sia chiedendole di inviare loro video che la ritraevano nel compimento di atti sessuali, sia proponendole di avere rapporti sessuali insieme a loro". Nel verbale di s.i.t. rese al pubblico ministero il 20 marzo 2019 la persona offesa aveva dichiarato che "anche A.N. era a conoscenza di questa situazione e anche lei mi chiedeva i video e mi proponeva di avere rapporti sessuali con loro. Questo mi veniva chiesto più volte e anche durante la registrazione dei video" che immortalavano i rapporti sessuali della coppia e, ancora, "i video che ho fatto li ho inviati al telefono di M....e al telefono di N., che si fa chiamare T.". La stessa riproduzione di uno stralcio delle dichiarazioni rese in incidente probatorio effettuata nel ricorso non smentisce la conclusione, sia perché si tratta di meri incisi estrapolati da un più ampio contesto dichiarativo che - alla luce dei principi esposti supra, sub p.. 3.3. - non consentono al Collegio di ritenere provato il travisamento della prova, sia perché quegli stessi brani non smentiscono la concorde ricostruzione operata dai giudici di merito ("GIP Tesoriere: tutti e due lo dicevano anche N.? M.: Non mi ricordo, raramente N.").
4.3. Alla luce di questa ricostruzione dei fatti, dunque, risulta adeguatamente affermato il concorso della donna - materiale e morale - nei reati di induzione della minore alla produzione di materiale pedopornografico e di tentata violenza sessuale con minaccia di divulgazione di quei video qualora la minore non avesse acconsentito ad avere rapporti sessuali con la coppia, benché questa specifica forma di coartazione fosse stata direttamente posta in essere, attesta la sentenza (pag. 8), dal solo M.. I giudici di merito, di fatti, hanno concordemente ricostruito - in ciò riscontrando quanto sul punto riferito dalla persona offesa - come anche la donna fosse pienamente a conoscenza della condotta minacciosa del compagno e, condividendone evidentemente il fine, la agevolasse (cfr., sul punto, Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021, Taglialatela, Rv. 282295) durante gli amplessi che gli imputati registravano ed in cui si rivolgevano alla ragazza, alla quale poi inviavano i filmati, per ottenerne i favori sessuali. Del resto, secondo la concorde ricostruzione operata dai giudici di merito, anche numerosi altri testimoni avevano riferito di aver appreso dalla ragazza che le condotte illecite erano tenute da entrambi gli imputati, ciò che pure vale per la condotta di atti persecutori (cfr., sul punto, le dichiarazioni rese dalla madre della persona offesa quali riportate a pag. 12 della sentenza impugnata).
Va osservato, da ultimo, che, sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla persona offesa circa i contatti diretti anche con il telefono cellulare della donna, gli accertamenti sugli apparecchi in uso a quest'ultima (dove, attesta la sentenza, le chat erano state cancellate) non dimostrano alcun travisamento della prova, trattandosi di questione di valutazione dei dati probatori non illogicamente effettuata e che, ancora una volta, non può dunque essere in questa sede altrimenti censurata. Del tutto generica, inoltre, è la doglianza sul travisamento della prova per omessa considerazione di un dialogo intercorso tra l'imputato e tale D.S., dialogo di cui le sentenze di merito non parlano e la cui rilevanza non viene in alcun modo illustrata in ricorso.
5. L'incensurabile affermazione della responsabilità concorsuale della donna sul reato di induzione alla produzione di materiale pedopornografico rivela la manifesta infondatezza del settimo motivo del ricorso dalla stessa proposto circa la mancata riqualificazione del reato di cui al capo A) nel sussidiario delitto di mera detenzione del suddetto materiale previsto dall'art. 600 quater c.p., come la sentenza impugnata non ha mancato di rilevare (pag. 13).
6. Parimenti inammissibile per manifesta infondatezza è il comune motivo di ricorso (quinto dell'imputato M. e decimo dell'imputata A.) sulla riconosciuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 1, trattandosi di mera reiterazione di doglianza esaminata e disattesa con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (pagg. 14 e 15), avendo la stessa osservato come - commettendo i fatti in danno della fidanzatina minorenne del figlio dell'imputato, approfittando della relazione sentimentale dai due intrattenuta - gli imputati furono mossi da un movente spregevole, ignobile e rivelatore di un tale grado di perversità da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità (cfr. Sez. 5, n. 33250 del 02/02/2017, Barone, Rv. 271214).
7. L'ottavo motivo del ricorso proposto dall'imputata è anch'esso inammissibile, avendo la sentenza (pag. 14) argomentato l'oggettiva insussistenza della circostanza attenuante del fatto di minore gravità di cui all'art. 609 bis c.p., comma 3, senza che questa conclusione sia stata specificamente contestata.
La ricorrente circoscrive la doglianza alla mancata considerazione delle condotte da lei personalmente poste in essere, lamentando che le stesse non giustificherebbero un giudizio di elevata gravità.
Trattandosi, tuttavia, di una circostanza attenuante di carattere evidentemente oggettivo, in quanto riconducibile al disposto di cui all'art. 70 c.p., comma 1, n. 1, la censura è manifestamente infondata, poiché la circostanza non rientra tra quelle soggettive che, per l'art. 118 c.p., possono valutarsi "soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono". Non v'e' dubbio, pertanto, che se la violenza sessuale - consumata o, come nella specie, tentata - non sia oggettivamente sussumibile nel fatto di minore di gravità, la circostanza attenuante non possa essere ritenuta neppure nei confronti di taluno soltanto dei concorrenti avendo riguardo alla frazione di condotta posta in essere dal singolo compartecipe. Ne' la conclusione muterebbe laddove si intendesse valorizzare - ciò che nella specie, peraltro, non viene neppure fatto - il coefficiente psicologico del compartecipe circa l'erronea sussistenza di una fattispecie attenuata, posta l'irrilevanza del medesimo quale stabilita dall'art. 59 c.p., comma 3, con riguardo alle circostanze attenuanti.
8. Inammissibili per manifesta infondatezza e perché proposti per ragioni non consentiti sono i sovrapponibili motivi (terzo del ricorso M. e nono del ricorso A.) circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, posto che il diniego è stato correttamente motivato non già - come i ricorrenti invece allegano - in base alla gravità del titolo del reato, ma in base alla gravità dei fatti e all'assenza di elementi favorevoli di valutazione, tale non essendo stato ritenuto il buon comportamento processuale e quello tenuto durante la sottoposizione alle misure custodiali cautelari. Quest'ultima valutazione non è manifestamente illogica, stante la genericità dell'allegazione e considerata anche la doverosità del rispetto delle prescrizioni connesse alle misure cautelari.
In ogni caso, va ricordato che in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Del resto, premesso che in tema di attenuanti generiche, la meritevolezza dell'adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, non può mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315), quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460).
Quanto alla minor rilevanza della condotta tenuta dall'imputata A. rispetto a quella tenuta dal coimputato, di ciò il giudice di merito ha tenuto conto (v. pag. 42 della sentenza di primo grado) nella determinazione della pena, ed in questa sede non può essere censurato siffatto esercizio del potere discrezionale.
9. Da ultimo, sono inammissibili i motivi (quarto del ricorso M. e undicesimo del ricorso A.) concernenti la mancata esclusione delle contestate recidive.
9.1. Quanto all'imputato, la sentenza (pag. 15) ha adeguatamente motivato come i numerosi precedenti evidenziassero la totale indifferenza del M. verso il rispetto delle leggi penali, senza che le pene inflitte avessero avuto alcun effetto deterrente, sicché i reati sub iudice erano da ritenersi espressione di una maggiore capacità a delinquere e di una accresciuta pericolosità sociale. Trattasi di motivazione adeguata ed in linea con gli orientamenti al proposito affermati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis: Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, De Silvio, Rv. 256713; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca, Rv. 270419). Il motivo proposto, peraltro, presenta profili di indubbia genericità, ad es. con riguardo al fatto - in alcun modo comprovato nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso - che non si sarebbe tenuto conto della notevole distanza temporale tra i fatti.
9.2. Quanto all'imputata, la sua doglianza è inammissibile per manifesta infondatezza.
Al di là del profilo concernente il difetto di interesse all'impugnazione rilevato dalla sentenza qui impugnata sul rilievo che nella quantificazione della pena non si fosse tenuto della contestata recidiva - profilo rispetto al quale si registra, in effetti, un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, la ricostruzione effettuata da Sez. 5, n. 24622 del 09/05/2022, Jerradi, Rv. 283259, che propende per la tesi sostenuta dalla ricorrente) - è nella specie assorbente il rilievo che, contrariamente a quanto si opina in ricorso, l'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non elimina gli effetti penali della condanna, della quale deve, pertanto, tenersi conto ai fini della recidiva (Sez. 3, n. 5412 del 25/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278575; Sez. 3, n. 28746 del 26/03/2015, Biasi, Rv. 264107).
10. I ricorsi, entrambi nel complesso infondati, debbono pertanto essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Paola M., ammessa al gratuito patrocinio e che ha presentato argomentate conclusioni, senza necessità di procedere alla liquidazione dei compensi, spettando questa al giudice che ha emesso la sentenza passata in giudicato in sede di emissione del decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 82 e 83 (v. Sez. U, ord. n. 5464 del 26/09/2019, De Falco, Rv. 277760 - 01).
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 83, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Dispone, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, che - a tutela dei diritti o della dignità degli interessati - sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2022.
Depositato in Cancelleria, il 14 ottobre 2022