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Violenza sessuale: sul riconoscimento dell'attenuante della minore gravità, nel caso di più fatti in continuazione ai danni della medesima persona

Violenza sessuale

Cassazione penale sez. III, 24/11/2022, n.49308

In tema di violenza sessuale, il riconoscimento dell'attenuante della minore gravità, nel caso di più fatti in continuazione ai danni della medesima persona offesa minorenne, richiede che ogni singolo fatto sia inquadrato in una valutazione globale, posto che anche un fatto, ritenuto di modesta gravità se valutato singolarmente, può, ove replicato, comportare un aggravamento di intensità della lesione del bene giuridico così da comportare l'esclusione dell'attenuante speciale.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Biella con la quale l'imputato era stato condannato, alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti in misura prevalente sulle circostanze aggravanti, in relazione al reato di cui agli art. 81 c.p., comma 2, art. 609-bis c.p., comma 1, art. 609-ter c.p., comma 1, n. 2 e comma 2, in danno di D.S., minore, figlia del cugino della propria convivente, approfittando del legame di parentela, costringendo la stessa a subire atti sessuali consistiti in baci, palpeggiamenti sopra e dentro i vestiti e facendosi toccare i propri genitali sopra i vestiti; dal (Omissis) in permanenza sino a (Omissis). 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1: 2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all'assenza e/o contraddittorietà della motivazione sull'affermazione della responsabilità penale con riferimento agli episodi diversi e distinti rispetto a quelli dell'(Omissis) e del (Omissis), carenza di motivazione in relazione ai fatti commessi allorquando la persona offesa aveva meno di dieci anni. Sostiene il ricorrente che la corte territoriale avrebbe reso una motivazione carente, contraddittoria poiché dopo avere argomentato la prova dei fatti sulla ritenuta condotta standardizzata (le aggressioni sessuali avvenivano approfittando dell'abitudine della vittima ad occuparsi dei bambini più piccoli) avrebbe ritenuto dimostrato le condotte per tutto l'arco temporale della contestazione non considerando, da cui la contraddittorietà, che il figlio più piccolo dell'imputato era nato nel (Omissis) e la di lei sorella nel (Omissis), dunque non vi sarebbe la prova delle condotte commesse prima del compimento di dieci anni e in ogni caso prima del (Omissis)-(Omissis). 2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all'affermazione della responsabilità penale per i due episodi dell'(Omissis) e (Omissis), errata valutazione delle prove testimoniali, in relazione all'incerta collocazione temporale, e mancata presa in carico delle dichiarazioni rese dalla moglie dell'imputato. 2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione al diniego di applicazione del fatto di minore gravità di cui all'art. 609-bis c.p., comma 3. La corte territoriale avrebbe operato una valutazione globale del fatto, considerando il reato continuato come fattispecie autonoma di reato. Così facendo, la corte territoriale avrebbe omesso di valutare singolarmente i singoli episodi che compongono il reato continuato e la loro gravità. Tale operazione ermeneutica non sarebbe condivisibile sul rilievo che il reato continuato, nato dalla esigenza di mitigazione del trattamento sanzionatorio derivante dal cumulo materiale delle pene, richiederebbe la puntuale indagine sulla gravità delle singole condotte commesse per escludere il riconoscimento della menzionata attenuante. 2.4. Con il quarto motivo denuncia la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione alla quantificazione dei singoli aumenti per la continuazione secondo il principio enunciato dalle S.U. n. 47127 del 2021. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto, in udienza, l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso non mostra ragioni di fondatezza e va, pertanto, rigettato. In relazione ai motivi di doglianza, ed in particolare in ordine ai motivi afferenti all'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente (primo, secondo,), osserva, la Corte, che possono essere esaminati prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ciò in quanto i giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni, che possono essere valutati congiuntamente ai fini di una efficace ricostruzione della vicenda processuale e di una migliore comprensione delle censure del ricorrente. Allorché infatti le sentenze di primo e secondo grado concordino, come in specie, nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01 Sez. 5, n. 40005 del 260303), cui occorre far riferimento motivazione, integrando e completando eventuali carenze di quella d'appello (Sez. Scardaccione, Rv. 197250).07/03/2014, Lubrano Di Giunno, Rv. per giudicare della congruità della quella adottata dal primo giudice le 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994. Ciò premesso, lo scrutinio del primo motivo di ricorso appare inammissibile perché dietro l'apparente vizio di motivazione, la censura si risolve nella richiesta di rivalutazione del fatto che non è consentita in questa sede. La persona offesa D.S., in incidente probatorio, ha riferito dell'interessamento sessuale dell'imputato nei suoi confronti sin da quando aveva circa (Omissis), proseguito negli anni successivi con sempre maggiore invadenza degli abusi, approfittando di ogni momento di frequentazione fra le due famiglie e del fatto che ella stava spesso con i bambini più piccoli. Le dichiarazioni di costei, secondo i giudici del merito, trovavano riscontro nelle dichiarazioni della mamma L.N. che ha riferito de relato i fatti esattamente negli stessi termini, ma soprattutto offre un rilevante riscontro al narrato della minore con riguardo ai due episodi del (Omissis) e (Omissis), quello relativo alle vacanze in Liguria (in cui avevano lasciato a casa S. con il ricorrente), e l'episodio della c.d. motocicletta del (Omissis) (quando erano andati a vedere la moto nuova del padre di S. episodio nel quale la minore in un primo momento si era rifiutata di andare in garage con l'imputato), ed ancora dell'episodio in cui nel (Omissis) quando S. si era rifiutata di salire al piano di sopra dove la sorella piangeva perché c'era anche l'imputato, circostanze di fatto dalle quali i giudici del merito hanno tratto la conferma dell'attendibilità del racconto della minore attesa la sua ritrosia a rimanere nel luogo insieme all'imputato. Altrettanti riscontri provengono da soggetti terzi rispetto ai nuclei famigliari che fondano, ulteriormente, il positivo giudizio di attendibilità del narrato della minore nella sua integrità e totalità con riferimento alla tipologia di abusi, sempre più invasivi (cfr. episodio del (Omissis) descritto a pag. 3 della sentenza impugnata) e alla loro collocazione temporale (da quando aveva (Omissis)). Evidenziano, a tale scopo, i giudici del merito: la richiesta di supporto psicologico della figlia dopo essersi tagliata; la convocazione della neuropsichiatra dopo le confidenze di S.; le dichiarazioni della Dott.ssa O., neuropsichiatra cui la persona offesa aveva rivelato gli abusi perpetrati dall'imputato, asserendo di essersi aperta su sollecitazione della fidanzata D.P.A.; capacità a testimoniare accertata Dott. P.R. che ha aggiunto di avere rilevato un disturbo post traumatico da stress; dichiarazioni D.P.A. fidanzata della persona offesa che aveva ricevuto le stesse confidenze. Ne' appare prospettabile, sulla base delle stesse ragioni, il denunciato vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità dei due episodi del (Omissis) e (Omissis), si tratta di una censura di carattere prettamente fattuale che si risolve nella richiesta di rivalutazione delle testimonianze. Al riguardo, osserva il Collegio, che la prova dei fatti è costituita dalle dichiarazioni della persona offesa minore, il cui positivo giudizio di attendibilità è stato correttamente svolto in modo onnicomprensivo, come richiede la giurisprudenza di Questa Corte di legittimità, e che la difesa, senza confrontarsi con l'intero apparato argomentativo costituito dalle sentenze di merito, censura l'assenza di motivazione in relazione alla prova dei fatti commessi allorché la minore era (Omissis), motivazione, invece, presente e congrua (cfr. pag. 3 "da quando faceva la seconda o terza elementare) da cui consegue la manifesta infondatezza della censura di contraddittorietà della motivazione fondata sul riferimento alla presenza del figlio minore nato nel (Omissis) o della sorella nata nel (Omissis), vizio del tutto insussistente dal momento che gli episodi sono iniziati quando la minore frequentava la seconda/terza elementare al (Omissis) e sono proseguiti anche negli anni (Omissis) e (Omissis), sicché alcuna contraddizione è sussistente. Complessivamente i motivi sulla responsabilità penale risultano manifestamente infondati. 6. Non è fondato il terzo motivo di ricorso con cui si censura il diniego di riconoscimento della circostanza di cui all'art. 609-bis c.p.p., comma 3. Secondo l'indirizzo interpretativo consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'attenuante in discussione non risponde ad esigenze di adeguamento del fatto alla colpevolezza del reo, ma concerne la minore lesività del fatto in concreto rapportata al bene giuridico tutelato. In tale ambito, assumono particolare rilevanza la qualità dell'atto compiuto (più che la quantità di violenza fisica), il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni (fisiche e mentali) di quest'ultima, le caratteristiche psicologiche (valutate in relazione all'età), l'entità della compressione della libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici (Sez. 3, n. 27272 del 15/06/2010, P., Rv. 247931 - 01). Rilevano, in particolare, i soli elementi indicati dall'art. 133 c.p., comma 1 e non anche quelli di cui al comma 2, utilizzabili solo per la commisurazione complessiva della pena (Sez. 3, n. 14560 del 17/10/2017, Rv. 272584 - 01; Sez. 3, n. 31841 del 02/04/2014, C., Rv. 260289 - 01). In tempi più recenti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, prevista dall'art. 609 bis c.p., comma 3, deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, quali mezzi, modalità esecutive, grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le caratteristiche psico- logiche valutate in relazione all'età, tali da potere ritenere che la libertà sessuale sia stata compressa in maniera non grave, così come al danno arrecato alla vittima anche in termini psichici e le conseguenze sul suo sviluppo psico-fisico (Sez. 3, n. 23913 del 14/05/2014, Rv. 259196 - 01; Sez. 3, n. 34236 del 12/07/(Omissis). A., Rv. 253172 - 01), mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (Sez. 3, n. 6784 del 18/11/2015 P.G. in proc. D., Rv. 266272; Sez. 3, n. 21623 del 15/04/2015, K., Rv. 263821; Sez. 4, n. 16122 del 12/10/2016, L., Rv. 269600 - 01). Nella specie la sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, ha escluso il fatto di minore gravità dando rilievo alla durata, alla ripetizione, alla natura sempre più invasiva degli abusi sessuali, al trauma provocato nella minore. Ora la difesa argomenta la violazione di legge compiuta dai giudici del merito nella valutazione della gravità del fatto considerato unitariamente, laddove, invece, avrebbero dovuto valutare, ai fini del fatto di minore gravità ex art. 609 bis c.p., comma 3, ogni episodio singolo che costituisce parte del disegno criminoso che unifica, ai sensi dell'art. 81 c.p., comma 2, il reato contestato al ricorrente. La prospettazione difensiva non è condivisibile e risulta infondata. In tempi non recenti, questa Terza sezione della Corte aveva affrontato la questione della reiterazione degli atti sessuali con minore (Omissis) ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della minore gravità di cui all'art. 609 bis c.p., comma 3, affermando il principio per cui il riconoscimento della circostanza attenuante della minore gravità del fatto non è impedito dalla commissione di una pluralità di episodi illeciti in danno di diverse persone offese, la cui libertà sessuale sia stata compressa in maniera non grave (Sez. 3, n. 25434 dei 22/09/2015, M., Rv. 267451 - 01). In quella pronuncia la Corte di legittimità, nel censurare la decisione di merito che aveva automaticamente escluso la diminuente in una fattispecie di "palpeggiamenti" di più alunne minorenni, osservava che il naturale aggravamento della intensità della lesione al bene protetto, connesso alla reiterazione di una singola condotta di modesta gravità, non si verificava quando i soggetti passivi della condotta fossero sempre fra loro diversi e ciascuno indipendente dall'altro, dovendosi in tal caso valutare la gravità di ogni singolo episodio. A contrario, da tale condivisibile principio, che rileva per il profilo di censura ora sollevato sulla necessaria valutazione del singolo episodio, consegue che, nella valutazione da compiere con riguardo alla gravità di ogni singolo episodio commesso, nei confronti del medesimo soggetto minorenne, che compone il reato continuato, la reiterazione di una singola condotta, ancorché di un fatto ritenuto di minore gravità, commessa nei confronti dello stesso soggetto passivo minorenne, comporta necessariamente un aggravamento della lesione del bene giuridico, anche solo con riguardo ai danni psichici derivanti dalla reiterazione, idonea potenzialmente ad escludere l'attenuante speciale di cui all'art. 609 bis c.p., comma 3. Di tal ché, anche un fatto singolarmente considerato e ritenuto di modesta gravità, se replicato, comportando un naturale aggravamento dell'intensità della lesione del bene giuridico, assume connotati gravi ai fini dell'esclusione dell'attenuante speciale. Pertanto, escluso ogni automatismo tra reiterazione degli atti sessuali e diniego di riconoscimento della menzionata attenuante speciale, non di meno, nella valutazione globale del fatto, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, non v'e' dubbio che, allorché gli atti sessuali siano stati commessi ai danni della stessa persona offesa minorenne, il giudice debba, nella valutazione del singolo fatto, compiere una valutazione globale dello stesso nei termini sopra indicati che se sorretta da congrua e non manifestamente illogica motivazione non è censurabile in questa sede ed è giuridicamente corretta. La sentenza impugnata ha reso sul punto una motivazione congrua e corretta in diritto avendo ritenuto e argomentato la maggiore lesione al bene giuridico protetto e il maggior trauma alla persona offesa derivante dalla ripetizione di condotte sempre più invasive per quasi un decennio. 7. Neppure fondato è il quarto motivo di ricorso. La questione sollevata dal ricorrente attiene alla determinazione della pena per il reato continuato e, più, in generale alla necessità o meno che il giudice indichi oltre alla pena base per il reato più grave anche i singoli aumenti per la continuazione per i reati satelliti e, come nel caso in esame, per gli episodi in continuazione interna del reato più grave. Già le Sezioni Unite Sebbar n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263717 e le Sezioni Unite n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258652, avevano affermato il principio che la pena per il reato continuato, frutto di un'operazione unitaria, deve necessariamente rendere conoscibile la pena individuata dal giudice, in aumento, per ciascun reato satellite. Ciò è funzionale a garantire le specifiche finalità espressamente previste dalla legge collegata ad una valutazione autonoma dei singoli reati che compongono l'unicità del disegno criminoso (ai diversi fini quali l'applicazione della prescrizione, indulto, esecuzione parziale del giudicato vedi S.U. n. 342 del 2021, Gialluisi). Ciò comporta che, individuata la pena per la violazione più grave, il giudice deve indicare i singoli aumenti per la continuazione. Più recentemente, a dirimere un contrasto interpretativo, sono intervenute le Sezioni Unite che hanno espresso il principio di diritto secondo cui "in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite" (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). Ritiene, il Collegio, che tale principio debba trovare applicazione anche nel caso di reato con continuazione interna, stante la medesima ratio sopra evidenziata. Peraltro, deve osservarsi, che la Corte, nella pronuncia S.U. Pizzone, ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 c.p. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Quanto al caso in esame, deve escludersi la violazione dei principi sopra affermati avendo i giudici territoriali applicato, sulla pena base, già operata la diminuzione ex art. 62 bis c.p. sull'aggravante di cui all'art. 609 ter c.p., comma 2, di anni quattro di reclusione, aumentata per tutti gli episodi in continuazione durati per circa dieci anni, di mesi sei di reclusione. 8. Si impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Torino con separato decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 83 disponendone il pagamento in favore dello Stato. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Torino con separato decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 83 disponendone il pagamento in favore dello Stato. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022. Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2022
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