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Violenza sessuale

Violenza sessuale: atti sessuali non convenzionati leciti?

Cassazione penale sez. III, 19/10/2021, n.43611

In tema di reati contro la libertà sessuale, gli atti sessuali “non convenzionali” possono essere ritenuti leciti nella misura in cui si svolgano in base ad un consenso dei partecipanti che deve protrarsi per tutta la durata degli stessi. (Fattispecie relativa a un rapporto sadomaso di cui la Corte ha ritenuto la liceità in quanto non risultava manifestata, dalla persona offesa, nell'arco del suo intero svolgimento, alcuna revoca del consenso prestato).

Note

Norme di riferimento

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 7.10.2020, la Corte di appello di Bologna riformava la sentenza di condanna pronunciata in primo grado, assolvendo l'imputato B.G. per insussistenza del reato di violenza sessuale oggetto di contestazione, risalente al 7 novembre del 2015.

2. Contro la sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica e il difensore di fiducia della parte civile, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613 c.p.p., articolando complessivamente cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p..

3. Il Procuratore Generale della Repubblica, con un unico motivo, deduce il vizio di violazione di legge ex art. 606 c.p.p, co. 1, lett. b) ed e) ed il correlato vizio di motivazione per inosservanza, erronea applicazione di norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (segnatamente artt. 609 c.p., comma 2, n. 1 art. 521 c.p., co.2, e art. 522 c.p.p.)

Con l'unico motivo di ricorso, il PG censura le argomentazioni con cui i giudici di seconde cure hanno escluso di poter riqualificare giuridicamente i fatti ascritti all'odierno imputato nella fattispecie di violenza sessuale per induzione, pur avendo quest'ultimo abusato delle condizioni di inferiorità psichica della persona offesa. Ed invero, la Corte territoriale aveva ritenuto preclusa ogni valutazione di merito in tal senso in quanto l'operazione volta a stravolgere l'imputazione risulterebbe affetta dal vizio di nullità previsto dall'art. 522 c.p.p., per violazione del principio di correlazione tra l'accusa originaria e la sentenza. Tuttavia, il Procuratore Generale evidenzia come la fattispecie delittuosa di cui all'art. 609 bis c.p., co. 2, n. 1, era stata prospettata dalla difesa della p.o. già nell'ambito delle indagini preliminari e, in particolare, in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione. In tal sede, infatti, era stato approfondito il tema dello stato psicofisico della vittima, nonché l'incidenza dell'estrema fragilità psichica della donna sul carattere non consensuale del rapporto con l'odierno imputato. Al riguardo, il giudice di prime cure, pur non avendo preso in considerazione l'ipotesi della violenza sessuale per induzione, aveva comunque dato atto della relazione redatta dal consulente della parte civile, Dott. G.B., il quale aveva riscontrato nella B. un disturbo psichiatrico di tipo depressivo tale da indurla ad accettare passivamente il rapporto instauratosi con l'odierno prevenuto. Il B., inoltre, era ben consapevole dei problemi mentali di cui è affetta la persona offesa, avendolo egli stesso affermato nel verbale di spontanee dichiarazioni rese alla Squadra Mobile di (OMISSIS) ed avendo egli stesso richiesto, in sede di istanza di giudizio abbreviato, di sottoporre la vittima ad una perizia psichiatrica proprio al fine di dimostrare la validità del suo consenso.

Svolte queste considerazioni di merito, il Procuratore Generale censura le argomentazioni con cui la Corte di appello ha risolto negativamente la suesposta questione di rito. Al fine di valorizzare la prospettazione difensiva, la parte pubblica rievoca il principio di diritto secondo cui "non risulta configurabile la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui la condanna, a fronte dell'originaria imputazione di violenza sessuale commessa con costrizione, sia pronunciata anche per la violenza sessuale commessa con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica, qualora la seconda condotta rappresenti la proiezione fattuale della prima e l'imputato abbia potuto difendersi con riferimento a tutti i fatti addebitatigli" (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 21584/2004; Cass. pen., Sez. sent. n. 42977/2015; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 24598/2020). Ebbene, nel caso di specie, l'odierno imputato sarebbe stato messo in condizione di difendersi anche in relazione alla distinta condotta di violenza sessuale per induzione, ancorché non direttamente inserita nel capo di imputazione, con conseguente insussistenza di qualsivoglia limitazione del diritto al contraddittorio. In ogni caso - conclude il Procuratore Generale - la Corte territoriale avrebbe comunque dovuto valutare le condizioni psicofisiche della persona offesa e, se del caso, trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 521 c.p.p., co. 2.

4. Ricorso della parte civile, con cui si articolano quattro motivi, uno dei quali, come si vedrà, comune al Procuratore Generale.

4.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 609 bis c.p., per inosservanza, erronea applicazione di norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale nonché per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

In sintesi, con tale motivo. la parte civile deduce, anzitutto, la violazione di legge in relazione all'art. 609 bis c.p., ed il correlato vizio di motivazione sul punto. In particolare, la Corte di appello avrebbe impropriamente frammentato l'unicità del capo di imputazione, concentrandosi esclusivamente sull'episodio risalente al 7 novembre del 2015 e non considerando la vicenda in modo unitario. Ed invero, i fatti oggetto del presente giudizio riguardano più episodi di violenza sessuale, costituiti da condotte plurime e genericamente collocate in un lungo arco di tempo.

In secondo luogo, la difesa della parte civile evidenzia come i giudici di seconde cure abbiano ritenuto esistente un ininterrotto e libero consenso senza nemmeno verificare che lo stesso si fosse validamente formato. Ed infatti, la liceità della vicenda ascritta all'odierno ricorrente risulta condizionata dal consenso libero, cosciente e perdurante sulle modalità del rapporto sessuale. Il consenso, inoltre, deve persistere per tutto il tempo di sviluppo della condotta, cosicché se al consenso prestato ab initio segue il dissenso, l'assenso inizialmente prestato non consente di eliminare l'illiceità penale della condotta. Pertanto, non si comprenderebbe come la persona offesa, essendo un soggetto patologicamente fragile ed affetto da un disturbo psichiatrico, abbia potuto prestare un pieno ed informato consenso ai rapporti sessuali estremi intrattenuti con il B.. Ebbene, la Corte territoriale avrebbe omesso di svolgere qualsiasi considerazione in ordine alle tre consulenze tecniche redatte dal Dott. B. ed alle s.i.t. redatte dallo stesso specialista, nelle quali era stato puntualmente descritto il disturbo psichiatrico che affliggeva la p.o. Il B., inoltre, era ben consapevole della criticità delle condizioni psichiche della denunciante, tanto da richiedere, in sede di istanza di rito abbreviato, la disposizione di una perizia medico psichiatrica sulla persona offesa. Sulla base di queste premesse, la difesa della parte civile conclude ritenendo che la Corte di appello, pur escludendo la possibilità di riqualificare giuridicamente il fatto, avrebbe dovuto ugualmente porsi il problema della validità del consenso prestato dalla B., valutando se sulla sua corretta formazione avesse potuto effettivamente incidere il suddetto disturbo psichiatrico.

In terzo luogo, la parte civile evidenzia come l'odierno ricorrente, approfittando delle fragilità psicologiche, della debolezza e della solitudine della persona offesa, abbia dato vita ad un percorso di "iniziazione" culminato, poi, con gli episodi sadomaso. In particolare, per definire la condizione in cui si trovava la persona offesa, psicologicamente pronta a subire le ignote pratiche sessuali propostele, la difesa evoca il concetto di "masochismo morale". Ed invero, nel masochismo morale, l'obbiettivo del soggetto è il raggiungimento del fallimento mediante la sottomissione. Tale individuo, infatti, assume un atteggiamento passivo e rinviene soddisfazione nell'essere in balia di un altro individuo. Nonostante i plurimi elementi probatori dimostrassero - inequivocabilmente - il venir meno del consenso della p.o. alle brutali violenze ed ai rapporti subiti, i giudici di seconde cure ne avrebbero fornito una lettura "liberatoria", ritenendo sussistente un pieno ed informato consenso ai rapporti sessuali estremi oggetto di contestazione.

4.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e, quanto all'art. 609 bis c.p., comma 2, n. 1, ed in relazione agli artt. 521 c.p.p., c. 2, e art. 522 c.p.p., per inosservanza, erronea applicazione di norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale nonché per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

In sintesi, con tale motivo, la parte civile censura le argomentazioni con cui la Corte di Appello ha escluso di poter riqualificare giuridicamente i fatti oggetto di contestazione ai sensi dell'art. 609 bis c.p.p., comma 2 n. 1. Al riguardo, la difesa della persona offesa evidenzia come la richiesta di contestazione formale della fattispecie di violenza sessuale per induzione sia stata proposta dalla parte civile fin dalla fase delle indagini preliminari, valorizzando i plurimi elementi probatori idonei ad attestare le condizioni di inferiorità fisica e psichica della B.. Inoltre, lo stesso imputato aveva subordinato l'istanza di rito abbreviato ad una perizia medico psichiatrica sulla persona offesa, dimostrando, così, di essere ben consapevole della difficoltà volitiva di quest'ultima.

Quanto all'eventuale violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, la parte civile evidenzia come non sia configurabile una violazione di tale principio nel caso in cui la fattispecie di violenza sessuale commessa con abuso delle condizioni di inferiorità psichica e fisica della vittima rappresenti una proiezione fattuale della condotta costrittiva e l'imputato abbia potuto difendersi con riferimento a tutti i fatti addebitatigli (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 42977/2015; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 24598/2020). Ed invero, nel caso di specie, l'odierno imputato è stato in grado di difendersi concretamente anche in merito a tale distinta condotta, ancorché non formalmente inserita nel capo di imputazione.

4.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione all'art. 603 c.p.p., comma 3, per inosservanza, erronea applicazione di norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, nonché per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

In sintesi, con tale motivo, la parte civile contesta la legittimità dell'ordinanza pronunciata il 15 luglio 2020, con la quale la Corte di Appello aveva acquisito le prove documentali richieste dalla difesa dell'odierno imputato. In particolare, la difesa della parte civile evidenzia come, nell'ambito di un giudizio di appello avverso una sentenza di primo grado resa a seguito di un rito abbreviato, le parti non hanno alcun diritto all'assunzione di prove nuove, bensì solo la possibilità di sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 603 c.p.p., comma 3, essendo rimessa al giudice la valutazione dell'assoluta necessità dell'integrazione probatoria richiesta (Cass. pen., Sez. II, sent. n. 17103/2017). Nel caso di specie, la parte civile ritiene che le dichiarazioni di un esperto sessuologo, il Dott. Vaselli, non possano ritenersi "assolutamente necessarie" ai fini della decisione sul caso oggetto del presente giudizio, in considerazione dell'ampio repertorio psichiatrico già esistente in atti.

4.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione agli art. 609 bis c.p., artt. 538 e 539, comma 2, c.p.p., per inosservanza, erronea applicazione di norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, nonché per mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

In sintesi, con tale motivo, la parte civile censura la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui non si occupa della condanna risarcitoria irrogata all'odierno imputato in relazione ai danni subiti all'esito del giudizio di primo grado. Ed invero, il giudice di prime cure aveva imposto il ristoro del pregiudizio all'integrità psichica e fisica subito dalla vittima quale conseguenza immediata e diretta del fatto delittuoso. Ciononostante, la Corte di appello si sarebbe limitata ad assolvere il B. per il reato ascrittogli, senza in alcun modo occuparsi della statuizione avente carattere risarcitorio.

5. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta datata 22.08.2021 ha concluso ritenendo fondati esclusivamente il ricorso della Procura Generale presso la Corte di appello di Bologna ed il secondo motivo di ricorso proposto dalla difesa della parte civile.

Ed invero, alla luce dell'orientamento consolidatosi sul punto in sede di legittimità, la Parte pubblica ritiene non configurabile la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui la condanna, a fronte dell'originaria imputazione di violenza sessuale commessa con costrizione, sia pronunciata per violenza sessuale commessa con abuso delle condizioni d'inferiorità psichica o fisica, qualora la seconda condotta rappresenti la proiezione fattuale della prima e l'imputato abbia avuto modo difendersi con riferimento a tutti i fatti addebitatigli (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 42977/2015; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 24598/2020). Nel caso di specie, il tema delle condizioni di inferiorità psichica della vittima era emerso fin dalla fase delle indagini preliminari e lo stesso imputato aveva mostrato di esserne a conoscenza, condizionando la richiesta di giudizio abbreviato all'acquisizione di una perizia psichiatrica.

Pertanto, dalla verifica della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 609 bis c.p., comma 2 n. 1, non potrebbe derivare alcuna lesione effettiva del diritto di difesa facente capo al B.. Quanto alle ulteriori deduzioni difensive sollevate nell'interesse della parte civile, il Procuratore Generale conclude richiedendone il rigetto.

6. La difesa della parte civile, con memoria di replica depositata il 13 ottobre 2021, ha reiterato la richiesta di annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento delle istanze dalla stessa sollevate.

In particolare, la parte civile evidenzia come la B., a causa della grave sindrome depressiva da cui era affetta, non avrebbe potuto prestare un "pieno ed informato consenso" ai rapporti estremi subiti ed alle brutali violenze perpetrate nei suoi confronti. Al riguardo, la Corte di appello avrebbe omesso di svolgere qualsivoglia osservazione sugli esiti delle tre consulenze tecniche redatte dal Dott. B., dalle quali emergerebbe con chiarezza l'estrema fragilità della persona offesa. Quanto alla posizione dell'odierno imputato, la difesa rileva come quest'ultimo fosse ben consapevole della situazione psichica gravemente compromessa della B., tanto da subordinare l'istanza di rito abbreviato all'ammissione di una perizia medico psichiatrica sulla persona offesa "al fine di documentare eventuali patologie ovvero altre problematiche di salute mentale". Proprio valorizzando la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa, la parte civile precisa di aver invocato l'applicazione al caso concreto della fattispecie di cui all'art. 609 bis c.p., comma 2 n. 1, fin dalla fase delle indagini preliminari. Tale istanza, inoltre, è stata reiterata anche nelle fasi processuali successive e, in particolare, nel corso del giudizio abbreviato sia in fase di audizione della parte offesa sia in sede di discussione orale e, successivamente, in sede di gravame.

7. Infine, la difesa dell'imputato, con memoria scritta depositata il 18.09.2021, ha concluso richiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata.

Quanto al gravame proposto dalla parte civile, l'odierno imputato ne rileva l'inammissibilità, in quanto teso esclusivamente ad una rivalutazione nel merito della vicenda processuale non consentita in sede di legittimità. Preliminarmente, la difesa rileva come il devolutum processuale sia costituito e limitato al solo episodio per cui vi è stata condanna in primo grado, circoscritto alla vicenda risalente al 7 novembre del 2015. Pertanto, ogni diversa ed ulteriore ipotesi di reato risulta "coperta" dal giudicato interno e non può più formare oggetto di contestazione in sede di legittimità. Per quanto riguarda la possibilità di riqualificare giuridicamente la vicenda oggetto del giudizio, l'imputato precisa come l'assenza di patologie psichiche ed invalidanti in capo alla persona offesa fosse una circostanza pacifica riconosciuta dalla stessa difesa della parte civile. Ed invero, in sede processuale, la B. non aveva mai richiesto l'ausilio di alcun supporto psicologico e, in ogni caso, l'addebito elevato in ipotesi di accusa prescinde in modo evidente dai presupposti di induzione e/o di abuso delle condizioni di inferiorità psichica della vittima. Valorizzando la copiosa giurisprudenza formatosi sul punto (ex multis: Cass. pen., Sez. III, sent. n. 33049/2016), la difesa dell'imputato conclude sottolineando la diversità strutturale ed ontologica intercorrente tra le due fattispecie di violenza sessuale alternativamente previste dall'art. 609 bis c.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi, la cui trattazione si è svolta in presenza a seguito della tempestiva e rituale richiesta di trattazione orale, accolta dal Presidente, sono complessivamente infondati e devono essere rigettati.

2. Prima di esaminare le impugnazioni proposte in questa sede di legittimità, occorre, sia pure per sintesi, richiamare i fatti che sono a fondamento dell'odierno giudizio.

Ad essere impugnata, come detto, è la sentenza assolutoria per insussistenza del fatto pronunciata dalla Corte d'appello. Il Collegio, dapprima, ha ripercorso la genesi del provvedimento del primo giudice, evidenziando le argomentazioni su cui lo stesso era fondato. In particolare, all'esito del giudizio abbreviato, il B. era stato dichiarato responsabile di un unico episodio di violenza sessuale, risalente al 7 novembre 2015, in quanto caratterizzato da elementi di cospicua afflittività fisica che, pertanto, risultavano intrinsecamente incompatibili con il consenso della persona offesa. Per tutte le altre condotte delittuose ascritte all'odierno prevenuto, il giudice di prime cure aveva pronunciato un'implicita assoluzione per insussistenza del fatto, avendo accertato la difformità tra le dichiarazioni della p.o. ed il contenuto di plurimi elementi documentali comprovanti l'esatto contrario dell'assunto accusatorio. Nel pronunciare la sentenza di condanna per la vicenda suesposta, il GUP presso il Tribunale di Forlì aveva valorizzato, essenzialmente, una memoria consegnata dalla B., contenente foto e video dei rapporti intrattenuti con l'attuale imputato. Tra questi, vi era quello svoltosi nel novembre del 2015, in cui la persona offesa appariva legata al letto, imbavagliata e coinvolta in un rapporto con uso di fruste e vibratori. Ed invero, le modalità con le quali la vicenda sessuale si era sviluppata erano state ritenute dal primo giudice tali da rendere evidente il sopravvenuto dissenso manifestato dalla B..

Avverso tale statuizione di condanna, aveva proposto tempestivo appello il difensore dell'odierno imputato, deducendo che tutti i rapporti oggetto di contestazione erano privi dell'asserita connotazione coercitiva e, al contrario, connotati da piena consensualità. Con la pronuncia oggetto della presente impugnazione, i giudici di seconde cure hanno integralmente riformato la sentenza di primo grado, assolvendo l'odierno imputato anche per il residuo episodio rimasto sub iudice. Al riguardo, la Corte territoriale ha precisato come l'originaria contestazione per la vicenda delittuosa in esame fosse di violenza per coercizione mediante minaccia (art. 609 bis c.p., comma 1). Tuttavia, il primo giudice, dopo aver escluso la fondatezza di tale prospettazione accusatoria, aveva qualificato i fatti verificatisi il 7 novembre del 2015 quale ipotesi di coercizione mediante violenza fisica immanente. Ciononostante, il Collegio ha evidenziato come l'accusa privata abbia proposto un'ulteriore qualificazione della vicenda oggetto del presente giudizio quale fattispecie di violenza sessuale per induzione (art. 609 bis c.p., comma 2) mediante approfittamento della debolezza psico-personologica della persona offesa. Quest'ultima operazione ermeneutica viene ritenuta dai giudici di appello affetta dal vizio di nullità previsto dall'art. 522 c.p.p., in quanto finalizzata a stravolgere l'originaria imputazione, trasformando un'ipotesi di coercizione in una di induzione senza alcun riferimento fattuale all'invocata infermità psichica della p.o. Ed invero, alla luce dell'orientamento consolidatosi in sede di legittimità, le forme attuative della violenza sessuale mediante costrizione (comma 1) e mediante induzione (comma 2) costituiscono condotte alternative ed intrinsecamente incompatibili.

Effettuata tale preliminare valutazione in rito, la Corte di Appello ha ritenuto che la vicenda risalente al novembre del 2015 dovesse essere reputata ricoperta da valido consenso e, pertanto, penalmente irrilevante. In particolare, i giudici di seconde cure hanno precisato come, nell'ambito di una pratica erotica "straordinaria", il consenso proveniente da una persona matura, capace ed informata rende lecita la condotta, purché esistente fin dall'inizio del rapporto e persistente per tutta la sua durata. Nel caso di specie, a seguito di un'attenta disamina della prova principale del rapporto sessuale incriminato, il Collegio è giunto alla conclusione che la suddetta pratica sessuale "estrema" si sia svolta nel pieno ed informato consenso della B. e che sia proseguita senza dissenso ed in forme non esorbitanti. Sulla base di queste premesse, la Corte territoriale ha assolto l'odierno imputato per l'unica vicenda oggetto di condanna, ritenendo insussistente il fatto oggetto di contestazione.

3. Tanto premesso, anzitutto, il ricorso proposto dal Procuratore Generale non merita accoglimento per le ragioni che seguono.

3.1. In punto di diritto, occorre precisare che la nozione di "fatto" allude a tutti gli elementi identificativi e circostanziali dell'azione sanzionata dall'ordinamento, che servono a delimitare il thema decidendum ed a precisare il rimprovero mosso all'imputato affinché quest'ultimo possa adeguatamente difendersi (Cass. pen., Sez. V, sent. n. 32785/2016). Pertanto, per "fatto diverso" si intende non solo una vicenda che integri una imputazione differente, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 26284/2013). Dunque, il fatto a cui fanno riferimento tutte le norme sull'imputazione e le sue vicende - compresi gli artt. 521 e 522 c.p.p., richiamati dalla Pubblica accusa - è il fatto storico, la fattispecie concreta su cui il giudice deve verificare la sussumibilità nella fattispecie astratta.

Tuttavia, la giurisprudenza ha costantemente ritenuto sussistente la violazione delle norme appena menzionate solo ove si dimostrasse l'esistenza di un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Cass. pen., Sez. Un., sent n. 36551/2010). Ed invero, l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza in quanto, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 36551/2010; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 41478/2012; Cass. pen., Sez. I, sent. n. 35574/2013; Cass. pen., Sez. II, sent. n. 17565/2017).

Al fine di valutare la corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 c.p.p., occorre aver riguardo non solo al fatto descritto in imputazione, ma anche a tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sugli elementi posti a fondamento della decisione (Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 47527/2013). Di conseguenza, l'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato. Ed infatti, la nozione strutturale di fatto contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde al fine di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto difendersi (Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 10103/2007). Sul punto, anche le Sezioni Unite hanno precisato che, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Il principio di diritto fissato nell'art. 521 c.p.p., è valido anche se letto alla luce dell'art. 111 Cost., comma 2, e dell'art. 6CEDU, così come interpretato dalla giurisprudenza Europea all'esito della sentenza Drassich c. Italia del 22 febbraio 2018.

3.2. Nel caso di specie, il Procuratore Generale si duole unicamente in punto di corretta qualificazione giuridica dell'isolato episodio di violenza oggetto del presente giudizio. Ed invero, la Parte pubblica propone una riqualificazione del fatto in contestazione nell'ipotesi delittuosa alternativa caratterizzata dall'abuso delle condizioni di inferiorità psichica della vittima ex art. 609 bis c.p., comma 2, n. 1).

Al riguardo, giova rilevare come il legislatore abbia previsto all'art. 609 bis c.p., che il reato di violenza sessuale possa realizzarsi attraverso la costrizione della parte offesa, posta in essere mediante l'esercizio della violenza o della minaccia ovvero attraverso l'abuso di autorità (comma 1), oppure attraverso l'induzione a compiere o a subire atti sessuali, induzione conseguita mediante l'abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto (comma 2 n. 1). Ciò che attualmente interessa è che - stante la sostanziale divergenza delle due modalità di realizzazione del reato, l'una fondata sull'esercizio della violenza fisica o morale finalizzata alla diretta coercizione della volontà della parte offesa, l'altra, invece, posta in essere più subdolamente attraverso l'abusiva acquisizione di un consenso, peraltro viziato, espresso dallo stesso soggetto passivo del reato - si tratta certamente di forme di manifestazione dello stesso reato fra loro sostanzialmente ed ontologicamente diverse. In altre parole, il compimento della violenza sessuale per costrizione costituisce, sotto il profilo del diritto penale, un fatto diverso dal compimento della violenza sessuale tramite induzione. Da tale premessa è logico inferire la conseguenza che, laddove non si voglia interrompere il rapporto di continuità fra contestazione e sentenza, non è consentito pronunziare sentenza di condanna per violenza sessuale per costrizione laddove la contestazione abbia ad oggetto una violenza per induzione e, viceversa, è illegittima la condanna per un fatto costituente violenza per induzione ove la contestazione abbia ad oggetto la costrizione tramite violenza o minaccia. Nello stesso modo, deve convenirsi sul fatto che, qualora nel giudizio di primo grado sia stata esclusa una delle ricordate possibili modalità di realizzazione del fatto costituente il reato in questione, non potrà il giudice del gravame, in assenza di impugnazione sul punto ed a pena di violazione del limite del giudicato, rivalutare le predette modalità e riaffermare ciò che espressamente il giudice di prime cure aveva negato.

3.3. Fatte queste premesse metodologiche, occorre rilevare come la Corte di Appello di Bologna abbia correttamente ed espressamente rilevato che le contestazioni di violenza sessuale per costrizione e per induzione posseggono un carattere alternativo ed inconciliabile. Conseguentemente, laddove vi sia costrizione non può esserci anche induzione, stante l'effettiva inconciliabilità logica tra le due ipotesi (pagg. 9-10 sentenza di appello). In ogni caso, anche il giudice di prime cure non aveva accolto la prospettazione accusatoria fondata sull'asserita condizione di vulnerabilità ed inferiorità psichica della persona offesa. Ed invero, il GUP

Tribunale di Forlì aveva rilevato l'assenza di patologie invalidanti tali da costituire il substrato psicologico della condizione di inferiorità psichica, valorizzando gli esiti della relazione peritale di parte prodotta in giudizio dalla B. i cui approdi prescindono da una connotazione patologica in termini di minorata condizione psichica.

4. Passando ad esaminare il ricorso della parte civile, lo stesso si presenta parimenti infondato.

4.1. Le deduzioni difensive sollevate con il primo motivo di ricorso riguardano unitariamente l'intera vicenda oggetto di imputazione, comprensiva dei plurimi episodi di violenza sessuale perpetrati nei confronti della persona offesa in un lungo arco di tempo. Tuttavia, occorre preliminarmente rilevare come la parte civile ricorrente non sia legittimata a contestare fatti diversi dall'episodio risalente al (OMISSIS) in quanto priva di un reale interesse in tal senso.

Alla luce del costante orientamento espresso sul punto in sede di legittimità, l'interesse a proporre impugnazione deve essere apprezzabile non solo in termini di attualità, ma anche di concretezza, in modo tale che dalla modifica del provvedimento impugnato possa derivarne l'eliminazione di qualsiasi effetto pregiudizievole per la parte che ne invoca il riesame (Cass. pen., Sez. V, sent. n. 6676 del 2001; Cass. pen., Sez. V, sent. n. 46151 del 2003; Cass. pen., Sez. I, sent. n. 36038 del 2005; Cass. pen., Sez. I, sent. n. 25949 del 2008; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 10309 del 2014). In particolare, in merito alla posizione della parte civile, è stato affermato che l'interesse della stessa all'impugnazione deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare. Conseguentemente, un tale interesse può essere riconosciuto soltanto se l'impugnazione sia idonea a sostituire una situazione pratica più vantaggiosa, rispetto a quella determinatasi con la pronuncia giudiziale impugnata (Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 42/1995).

4.2. Nel caso di specie, la parte civile risulta priva di legittimazione, considerato che la stessa non aveva proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice aveva assolto - seppur implicitamente - l'odierno imputato per tutte le vicende diverse dall'episodio del (OMISSIS). Ed invero, dal dispositivo della sentenza del GUP del Tribunale di Forlì risulta che il B. sia stato condannato "limitatamente all'episodio occorso a (OMISSIS) il (OMISSIS)", durante il quale "il connotato violento si è manifestato con il volontario travalicare i limiti del consenso" (pag. 11 sentenza di primo grado).

Pertanto, per tutte le altre vicende contestate nell'imputazione, deve ritenersi adottata una pronuncia assolutoria (divenuta irrevocabile per tutti gli episodi diversi da quello del (OMISSIS)), a causa della carenza dei riscontri necessari per ritenere integrati gli ulteriori reati oggetto del presente giudizio (pag. 9 sentenza di primo grado).

Tale statuizione di condanna era stata impugnata dal solo imputato, sicché il devolutum processuale risultava e risulta costituito e limitato dal solo episodio per cui vi è stata condanna, ovvero la vicenda risalente al (OMISSIS), mentre ogni diversa ed ulteriore ipotesi di reato deve considerarsi "coperta" dal giudicato interno, non essendovi peraltro necessità, a fronte dell'accertata colpevolezza in primo grado - poi oggetto di riforma in appello quanto all'unico episodio relativo alla condanna riferita ai fatti del (OMISSIS) - di un'assoluzione "parziale" espressa per gli altri episodi per i quali il primo giudice aveva adottato la pronuncia liberatoria (Sez. 3, n. 11802 del 29/01/2009 - dep. 18/03/2009, Rv. 243402), né essendovi il rischio di esporre l'imputato a conseguenze negative, atteso il formarsi in primo grado del giudicato assolutorio implicito in relazione agli episodi diversi non oggetto di impugnazione in appello.

4.3. Le censure della parte civile investono, essenzialmente, la ricostruzione della vicenda operata dalla Corte territoriale e, in particolare, la validità del consenso prestato dalla persona offesa. Anche sotto tale profilo, il motivo di ricorso risulta inammissibile in quanto si risolve in una richiesta di rivalutazione nel merito delle prove raccolte, ovvero in un'attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità (ex nnultis:Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 13809 del 2015). Al riguardo, giova precisare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione possiede un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza alcuna possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Suprema Corte quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e', in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 6402 del 1997; Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 24 del 1999; Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 12 del 2000).

In ogni caso, è possibile estendere l'indagine di legittimità ad atti esterni al contenuto della decisione in caso di travisamento della prova. Tale vizio si configura quando si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. Il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Cass. pen., Sez. II, sent. n. 47035 del 2013; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 5146 del 2014). Il travisamento, dunque, consiste in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede. In particolare, esso consiste nell'affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti. Il travisamento della prova rende la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento così come illustrate nel provvedimento impugnato e risulta decisivo quando la frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile (Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 18620 del 2017). Conseguentemente, non è consentito, in sede di legittimità, proporre un'interlocuzione diretta con la Suprema Corte in ordine al contenuto delle prove già ampiamente scrutinate in sede di merito, sollecitandone l'esame e proponendole quale criterio di valutazione dell'illogicità manifesta della motivazione. In questo modo si sollecita la Corte di Cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito laddove ciò non è consentito, nemmeno qualora venga eccepito il travisamento della prova. Quest'ultimo, infatti, non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento.

4.4. Nel caso di specie, il difensore della parte civile deduce un travisamento della prova in ordine all'insussistenza del consenso della persona offesa nel corso dei rapporti sessuali subiti senza la doverosa allegazione della prova in ipotesi travisata. In merito alla genericità del ricorso, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni chiarito che allorché sia dedotto, mediante ricorso per tassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606 c.p.p., co. 1, lett. c), la Suprema Corte diviene giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Cass. pen., Sez. I, sent. n. 8521 del 2013). Diversamente, quando viene invocato un atto che contiene un elemento di prova, il principio dell'autosufficienza del ricorso - costantemente affermato dalla giurisprudenza civile in relazione al disposto di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, - deve essere rispettato anche nel processo penale, sicché è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa allegazione degli atti medesimi, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Cass. pen. Sez. I, sent. n. 16706 del 2008). Ed invero, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165 bis disp. att. c.p.p., sussiste l'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Cass. pen., Sez. II, sent. n. 35164 del 2019).

4.5. In ogni caso, la Corte di Appello ha motivato adeguatamente il proprio convincimento in ordine alla vicenda in contestazione, sicché l'asserito vizio dedotto dalla parte civile - peraltro non supportato da alcuna materiale allegazione - non risulta in grado di disarticolare l'intero ragionamento probatorio svolto dai giudici di seconde cure.

In particolare, alla luce degli elementi probatori emersi nel corso del giudizio, il Collegio ritiene che anche il rapporto sessuale di tipo sadomaso risalente al (OMISSIS) sia ricoperto dal valido consenso della persona offesa e, pertanto, risulti penalmente irrilevante. Ed infatti, il consenso prestato a fini di piacere erotico rende lecita la condotta ivi contestata e, conseguentemente, diviene lecito anche il fine di arrecare, nel contesto della pratica sessuale prescelta, un dolore oggettivamente accettabile. Il rapporto sadomaso nelle relazioni sessuali non può, quindi, in sé definirsi illecito e fonte di responsabilità penale, purché sia caratterizzato da un reciproco scambio di consensi informati, liberi e revocabili ed a condizione che i soggetti interessati non si trovino in situazioni patologiche, la cui presenza finirebbe con il neutralizzare il consenso, rendendolo privo di effetti giuridici per carenza della piena capacità di intendere e volere (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 11631/2021). Non è un caso che nella disciplina di queste pratiche le parti seguano determinate regole che garantiscano la libera condivisione degli scopi e delle modalità per raggiungerli e si accordino preventivamente anche su una specifica parola di sicurezza (c.d. safeguard) per consentire l'immediata interruzione della condotta, alla semplice richiesta di una delle parti coinvolte.

4.6. Il fenomeno, sotto il profilo della sua rilevanza penale, è noto anche nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo che, con la sentenza K.A. e A.D. c. Belgio del 17 febbraio 2005, ha affermato significativamente che, se può essere riconosciuto ad ognuno il diritto di esercitare le pratiche sessuali nel modo più libero possibile, il rispetto della volontà della vittima di queste pratiche costituisce un limite a tale libertà. Pertanto, ogni pratica di estrema violenza non è scriminata per via dell'esercizio di un diritto ma, nei limiti della sua disponibilità, solo dal consenso informato e consapevole della vittima, dal momento che siffatta attività non può porsi in contrasto con i principi fissati nell'art. 5 c.c..

La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha chiarito che il consenso dell'avente diritto per avere effetto scriminante deve porsi in correlazione cronologica con il compimento del fatto tipizzato come illecito. Ed invero, in relazione a certe pratiche estreme, per escludere l'antigiuridicità della condotta lesiva, non è sufficiente il consenso del partner, così come espresso nel momento iniziale della condotta. La scriminante in questione, infatti, non può essere invocata se l'avente diritto manifesta - esplicitamente o mediante comportamenti univoci - di non essere più consenziente al protrarsi dell'azione alla quale aveva inizialmente aderito, a causa di un ripensamento ovvero di una non condivisione sulle modalità di consumazione dell'amplesso (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 25727 del 2004; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 4532 del 2007). Infine, la liceità dell'atto è delimitata dalla circostanza che il consenso esista fin dall'inizio e persista per l'intera durata della pratica "non convenzionale" (Cass. pen., Sez. V, sent. n. 19215 del 2014; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 3158 del 2019). Ne consegue che, sotto il profilo dei presupposti, la pratica erotica "straordinaria" è del tutto identica a quella c.d. "ordinaria", atteso che per entrambe il presupposto della loro liceità è costituito dal consenso.

4.7. Tanto premesso in punto di diritto, giova rilevare come la Corte territoriale, a seguito di un'attenta disamina della videoregistrazione del rapporto incriminato, sia giunta alla conclusione - logicamente ed adeguatamente motivata che il suddetto rapporto si sia svolto in presenza del consenso della persona offesa. In particolare, il Collegio valorizza l'assenza di qualsiasi tentativo da parte della B. di divincolarsi dalla situazione di immobilizzazione in cui si trovava, il mancato utilizzo di fruste ad opera dell'odierno imputato, nonché l'assenza di qualsiasi parola o mugugno interpretabile quale forma di dissenso sopravvenuto. Di conseguenza, la forma in cui si è svolto il rapporto sessuale oggetto di contestazione non risulta per come descritta dalla Corte territoriale intrinsecamente esorbitante rispetto alle peculiarità della pratica erotica non convenzionale, né tantomeno risulta essersi protratto in presenza del dissenso della persona offesa.

5. Il secondo motivo di ricorso solleva le medesime censure prospettate con l'unico motivo di doglianza del Procuratore Generale, alla cui trattazione, pertanto, si rinvia.

Tuttavia, in questa sede occorre precisare che la richiesta di perizia avanzata dall'odierno imputato in sede di ammissione al rito abbreviato era finalizzata unicamente ad accertare la capacità testimoniale della persona offesa e non come asseritamente ritenuto dalla difesa della parte civile - a far appurare la condizione di assoggettamento psichico in cui la stessa versava. Ed invero, la pacifica capacità testimoniale della B., nonché l'assenza di patologie psichiche invalidanti in capo a quest'ultima, costituisce una circostanza riconosciuta dalla stessa difesa della persona offesa in sede processuale. Ed infatti, quest'ultima, nel corso del giudizio di merito, aveva reso dichiarazioni al proprio difensore in assenza delle precauzioni che l'art. 351 c.p.p., comma 1 ter, impone di adottare in presenza di una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità.

6. Il terzo motivo di ricorso non merita accoglimento per le ragioni che seguono.

6.1. E' indubbio che, in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nelle ipotesi di cui al primo (richiesta di riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di nuove prove) ed al comma 3 (rinnovazione ex officio) dell'art. 603 c.p.p., la riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di quelle nuove è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività. Nel caso previsto dal comma 2, invece, il giudice è tenuto a disporre l'ammissione delle prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado negli stessi termini di cui all'art. 495 c.p.p., comma 1, con il solo limite costituito dalle richieste concernenti prove vietate dalla legge, manifestamente superflue o irrilevanti, tenuto conto del richiamo di tale ultima norma agli artt. 19 c.p.p., comma 1, e art. 190 bis c.p.p..

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, chiarito che mentre nelle prime ipotesi è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità (assoluta nel caso del comma 3) del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio, nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 603 c.p.p., è richiesta la prova, negativa, della manifesta superfluità e dell'irrilevanza del mezzo, al fine di superare la presunzione, opposta, di necessità della rinnovazione, discendente dalla impossibilità di una precedente articolazione della prova, in quanto sopravvenuta ovvero scoperta dopo il giudizio di primo grado (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 47963 del 2016; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 13888 del 2017). D'altra parte, la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello - attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado - è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 12602 del 2015, secondo cui il carattere eccezionale della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello fa sì che ad essa possa farsi ricorso "esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, indispensabile l'integrazione, nel senso che non sia altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione").

6.2. Quanto al processo celebrato con la forma del rito abbreviato, al giudice di appello è consentito - a differenza del giudice di primo grado - disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto di cui all'art. 603 c.p.p., comma 3. In tale fase, peraltro, non può configurarsi alcun potere di iniziativa delle parti in ordine all'assunzione delle prove in quanto, prestando il consenso all'adozione del rito abbreviato, esse hanno definitivamente rinunciato al diritto alla prova. In ogni caso, alle parti è consentito sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di secondo grado, e l'acquisizione di prove ammesse ex officio non fa perdere all'imputato il beneficio della diminuzione della pena di cui all'art. 442 c.p.p., comma 2 (Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 930 del 1995; Cass. pen., Sez. II, sent. n. 3609 del 2011; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 51901 del 2019; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 37901 del 2019).

6.3. Nel caso di specie, la Corte di appello ha adeguatamente ritenuto di acquisire le prove documentali richieste dalla difesa dell'odierno imputato, giudicandole rilevanti e pertinenti ai fini del presente giudizio. Ed invero, trattandosi di prove sopravvenute al giudizio di primo grado, la valutazione della loro ammissibilità deve essere svolta alla luce dei principi fissati dall'art. 495 c.p.p., e, pertanto, secondo un criterio attenuato rispetto a quello previsto dall' art. 603 c.p.p., comma 1 e 2.

In conformità a tali coordinate ermeneutiche, i giudici di seconde cure hanno ritenuto non superflue le dichiarazioni successive del Dott. Vaselli, il quale, nel corso del primo giudizio di merito, aveva introdotto elementi rilevanti riguardo l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. A ciò va poi aggiunto che, trattandosi di prova documentale, l'acquisizione nel giudizio di appello, pur non implicando la necessità di una formale ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, postula che la prova richiesta sia rilevante e decisiva rispetto al quadro probatorio in atti (tra le tante: Sez. 3, n. 37879 del 23/06/2015 - dep. 18/09/2015, Rv. 265022 - 01), giudizio, quest'ultimo, puntualmente svolto dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata.

7. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato, stante l'inconciliabilità logica dell'eventuale conferma delle statuizioni civili di condanna in presenza di un'assoluzione dell'imputato, per insussistenza del fatto, dal reato per cui era intervenuta condanna in primo grado.

7.1. Alla luce del disposto dell'art. 538 c.p.p., co. 1, solo quando pronuncia sentenza di condanna il giudice decide sulla domanda per le restituzioni ed il risarcimento del danno proposta dalla parte civile.

Del resto, sia pure in fattispecie non coincidenti con quella in esame (ovvero di conferma espressa delle statuizioni civili o di condanna alle spese pur in caso di assoluzione in appello oppure di assoluzione dal reato con contestuale condanna del responsabile civile al risarcimento dei danni alla parte civile), la giurisprudenza di legittimità ha precisato come la decisione sulle restituzioni ed il risarcimento del danno può essere adottata solo ove si affermi, con sentenza di condanna, la responsabilità dell'imputato (Cass. pen., Sez. V, sent. n. 6347 del 2016; Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 8940 del 2019; Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 5892/2019). Ed invero, nel delineare i rapporti intercorrenti tra azione penale ed azione civile nei diversi gradi di impugnazione, occorre evidenziare lo stretto collegamento esistente tra le due azioni (Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 53153 del 2016). In particolare, l'art. 574 c.p.p., comma 4, estende al capo civile gli effetti dell'impugnazione proposta dall'imputato nei confronti della decisione di condanna, con la conseguenza che la decisione nel giudizio di impugnazione sulla responsabilità penale si riflette automaticamente sulla decisione relativa alla responsabilità civile (Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 30327 del 2002).

7.2. Preme ulteriormente richiamare anche il disposto di cui all'art. 538 c.p.p., comma 1, ove è stabilito che il giudice penale decide sulla domanda risarcitoria proposta dalla parte civile "quando pronuncia sentenza di condanna". Il collegamento istituito da quest'ultima norma tra la decisione sulle questioni civili e la condanna dell'imputato riflette il carattere accessorio e subordinato dell'azione civile proposta nel processo penale rispetto agli obiettivi propri dell'azione penale, finalizzati all'accertamento della responsabilità penale dell'imputato. Da ciò ne deriva l'inopportunità di lasciar ferma la competenza del giudice penale in ordine alle pretese civilistiche anche quando l'affermazione di detta responsabilità non abbia luogo (Corte Cost., sent. n. 12/2016, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 538 c.p.p., sollevata in riferimento agli artt. 3,24 e 111 della Costituzione).

Quanto premesso, però, non comporta l'imprescindibile necessità di un'apposita pronunzia da parte del giudice di appello che - come nel caso di specie - in riforma integrale della sentenza di primo grado, assolva l'imputato in precedenza ritenuto responsabile e, per l'effetto, condannato al risarcimento dei pregiudizi patiti dalla persona offesa. Ne consegue che la caducazione della condanna penale per una causa diversa dall'accertamento della estinzione del reato per prescrizione o per amnistia, determina automaticamente la revoca delle statuizioni civili dalla stessa necessariamente discendenti, e ciò pur in mancanza di espressa statuizione sul punto da parte del giudice, statuizione che appare utile per ragioni di chiarezza ma che non risulta giuridicamente indispensabile. Pertanto, nel caso di specie, la sentenza assolutoria per insussistenza del fatto pronunciata dalla Corte di appello ha determinato il venir meno ex lege anche delle statuizioni risarcitorie oggetto della condanna inflitta in primo grado, senza che fosse necessaria un'esplicita pronuncia in tal senso.

8. A norma dell'art. 616 c.p.p., al rigetto del ricorso della parte civile segue la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese processuali.

9. Infine, segue, ex lege, l'oscuramento dei dati personali dei soggetti coinvolti, tenuto conto della tipologia di delitto contestato, che coinvolge la sfera della sessualità.

P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna la ricorrente parte civile al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n.196 del 2003, art. 52, in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021

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