top of page

Violenza sessuale: sulla configurabilità della circostanza aggravante della connessione teleologica con il reato di lesioni personali

Violenza sessuale

Cassazione penale sez. III, 31/05/2022, n.33630

È configurabile la circostanza aggravante della connessione teleologica tra il reato di violenza sessuale e quello di lesioni personali, commesso contestualmente e in funzione strumentale alla prosecuzione e alla conclusione del primo, anche nel caso di plurime condotte a sfondo sessuale ritenute integranti un unico reato per la loro contiguità spazio-temporale.

Violenza sessuale: il consenso non è valido se deriva da abuso delle condizioni di inferiorità

La violenza sessuale si configura anche se la vittima è costretta a compiere atti su sé stessa via web

Il dissenso nella violenza sessuale si desume da rifiuti espliciti o da inerzia dovuta a sopraffazione

Violenza sessuale: il dissenso iniziale esplicito non può essere superato da comportamenti impliciti

La violenza sessuale di gruppo richiede la partecipazione attiva e simultanea di più persone

Si configura violenza sessuale per ogni atto che limita la libertà e invade la sfera sessuale della vittima

Delitti sessuali: le frasi d’amore pronunciate sotto costrizione non dimostrano il consenso

La violenza sessuale si configura anche senza finalità di piacere, tutelando la libertà personale

Violenza sessuale: differenze tra forma costrittiva e forma induttiva secondo l’art. 609-bis c.p.

Violenza sessuale: procedibilità d’ufficio anche per connessione probatoria

Violenza sessuale aggravata su minori di dieci anni: la competenza passa alla Corte d'Assise

Quando si applica l'attenuante della minore gravità nella violenza sessuale

Hai bisogno di assistenza legale?

Prenota ora la tua consulenza personalizzata e mirata.

 

Grazie

oppure

PHOTO-2024-04-18-17-28-09.jpg

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 aprile 2021, la corte di appello di Reggio Calabria riformando parzialmente la sentenza del tribunale di Palmi del 12 maggio 2020, emessa nei confronti di S.C. in ordine ai reati ex artt. 609 bis e 582 c.p., previa applicazione della attenuante ex art. 609 bis c.p., u.c., rideterminava la pena finale applicata. 2. Avverso la sentenza suindicata S.C., tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi di impugnazione. 3. Si deducono, con il primo motivo, i vizi ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 61 c.p., n. 2, con carenza e illogicità della motivazione. La corte non avrebbe considerato le doglianze difensive in ordine all'aggravante ex art. 61 c.p., n. 2, con riguardo al carattere successivo del reato mezzo di lesioni rispetto al reato fine, di violenza sessuale, da ricostruire in tal senso alla luce delle dichiarazioni della persona offesa e del marito, come sintetizzate in ricorso. In particolare, il reato di lesioni non sarebbe collegato a quello di violenza sessuale, rispondendo solo alla diversa esigenza dell'imputato di difendersi dall'aggressione della persona offesa e del di lei marito. La corte avrebbe omesso di soffermarsi sulla così prospettata versione alternativa della successione dei fatti. Con travisamento, quindi, dei medesimi. Di conseguenza, la fattispecie ex art. 582 c.p., esclusa la citata aggravante, sarebbe imputabile solo a titolo di colpa. Si aggiunge che la contestazione di cui al capo b) inerente le lesioni, configurerebbe piuttosto, quale reato mezzo, quello di violenza sessuale. 4. Con il secondo motivo deduce i vizi ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), osservandosi come, alla luce di quanto prima sostenuto oltre che della inattendibilità della persona offesa e del marito, il reato ex art. 609 bis c.p. dovrebbe ritenersi procedibile a querela di parte. Precisandosi anche che le lesioni patite dalla persona offesa sarebbero dovute ad una spinta, alla luce di quanto emergente da un verbale stenotipico del 19 luglio 2019. Consegue che la fattispecie di cui al capo b) ex art. 582 c.p. sarebbe procedibile a querela e che in relazione al capo a) non sarebbe applicabile la disposizione ex art. 609 septies c.p.p., comma 4, n. 4. Quanto alla querela proposta dalla persona offesa, si sostiene che la stessa non può ritenersi, come reputato dalla corte di appello, sufficientemente specifica e che la corte stessa ne avrebbe dovuto valutare altresì la tempestività. In particolare, dalla querela sporta non emergerebbe la consumazione del reato di violenza sessuale sub specie del palpeggiamento, risultando solo successivamente in sede di sit. Inoltre, quanto alla cd. seconda parte dei fatti di cui alla querela, vi sarebbe contraddittorietà e illogicità tra le versioni rese dalla p.o. e anche rispetto alle s.i.t. rese dal di lei marito, per cui non sarebbe provata la narrazione di cui alla querela e, in ultima analisi, il palpeggiamento contestato, emerso solo il 17.7.20129 con le s.i.t. della ritenuta vittima, avrebbe richiesto un'autonoma istanza di querela. 5. Con il terzo motivo lamenta l'erronea applicazione e interpretazione del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 110, comma 3 e dell'art. 12 preleggi, nella parte in cui l'imputato, ammesso al patrocinio in favore dello Stato, è stato condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile con pagamento in favore dell'Erario. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi, riguardando la configurabilità della aggravante cd. teleologica e i risvolti in punto di procedibilità dei reati ascritti meritano una trattazione congiunta. Nel quadro di una necessaria lettura complessiva della sentenza (cfr. sul punto Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012 (dep. 2013) Rv. 255096, conf. Sez. 5, n. 8411 del 21/5/1992, Chirico ed altri, Rv. 191487), va osservato che la corte ha rinvenuto la sussistenza, pur a fronte di plurime condotte a sfondo sessuale, di un unico reato ex art. 609 bis c.p., con esclusione, quindi, di plurimi reati uniti dal vincolo della continuazione quanto al capo a); ciò in aderenza all'indirizzo di legittimità per cui, in tema di violenza sessuale, il compimento di plurimi atti sessuali, non intervallati tra loro da un apprezzabile periodo di tempo, integra un unico reato e non più reati unificati dal vincolo della continuazione. (Sez. 3 - n. 55481 del 25/09/2018 Rv. 274632 - 01). Rispetto a tale ricostruzione, che racchiude giuridicamente in senso unitario una pluralità di fatti (il palpeggiamento e il successivo tentativo di abusare della donna dopo averla scaraventata a terra), e sul punto risulta incontestata, appare del tutto coerente la tesi della corte di appello di rinvenire la sussistenza della aggravante contestata nella condotta lesiva realizzata subito dopo il palpeggiamento e immediatamente prima delle ulteriori, correlate azioni di stampo sessuale, seppur unitariamente considerate, nel quadro della ritenuta unica, ma progressiva azione penalmente rilevante. Cosicché, in altri termini, pur in presenza di plurime condotte di stampo sessuale ritenute integrare, per la sostanziale contiguità spazio - temporale, un unico reato, appare configurabile l'aggravante teleologica, laddove essa individui condotte lesive, strumentali ad assicurare la realizzazione di taluni dei predetti comportamenti ovvero, per quanto detto, funzionali a realizzare segmenti (in particolare il tentativo di abuso) del reato a sfondo sessuale unitariamente inteso. Quanto alla prospettatata assenza di querela in ordine alla violenza sessuale, va osservato come la corte, oltre a sostenere, correttamente, la sussistenza dell'aggravante ex art. 61 c.p., n. 2 così da rilevare l'applicabilità dell'art. 609 septies c.p., comma 4, n. 4 in presenza delle lesioni aggravante di cui al capo b), procedibili come tali d'ufficio, abbia anche, in ogni caso, nella sostanza sostenuto - con valutazione in fatto, insindacabile in questa sede - che la querela, al momento della sua proposizione, fosse già sufficientemete illustrativa dei fatti, così da potersi ritenere successivamente integrabile - in conformità a un indirizzo giurisprudenziale citato in sentenza che si condivide - anche in ordine all'intervenuto palpeggiamento. Rispetto a tale ricostruzione, il ricorrente si è limitato solo a contrapporre la propria personale asserzione, per cui, invece, la querela non potrebbe ritenersi ab origine sufficientemente specificata nei suoi elementi costitutivi, senza altre illustrazioni al riguardo e senza altresì specificare quale tipo di vizio integrerebbe il predetto, specifico passaggio motivazionale. In contrasto, rispettivamente, sia con il principio per cui il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. tra le altre, Sez. 3 - n. 12727 del 21/02/2019 Rv. 275841 - 01; Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Rv. 214249) sia con quello per il quale, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv. 264535 - 01 Rugiano). Si tratta di vizi eterogenei non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento a un medesimo segmento del costrutto motivazionale che sorregge il provvedimento impugnato. I vizi della motivazione si pongono in rapporto di reciproca esclusione, posto che ove la motivazione manchi, essa non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica; di converso, la motivazione viziata non è mancante; infine, il vizio della contraddittorietà della motivazione (introdotto dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, che ha novellato l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è nettamente connotato rispetto alla manifesta illogicità (cfr. sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv. 264535 cit.). Quanto alla censura diretta a rappresentare l'inesistenza di un valido compendio probatorio, essa, a fronte di una articolata motivazione, che senza manifesti vizi illustra le ragioni fondanti l'assunto accusatorio - rinvenute oltre che nelle dichiarazioni dei testi esaminati, coerenti nei punti essenziali, anche nei referti sanitari e nelle stesse affermazioni dell'imputato, esaminate anche sub specie della inverosimiglianza ovvero incoerenza di alcune di tali sue dichiarazioni -, muove su un piano di mera rivalutazione di dati disponibili. Inammissibile in questa sede, atteso che, come noto, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Quanto al vizio di manifesta illogicità esso, come quello di mancanza e contraddittorietà della medesima, deve essere diversamente da quanto emerge nel caso di specie - di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). 3. Il terzo motivo è infondato. Questo collegio condivide quanto già rilevato da questa Suprema Corte (Sez. 4, n. 25854 del 27/02/2019 Rv. 276457 -01Sez. F. n. 48907 del 30/08/2016, Rv. 268211; Sez. 5, n. 38271 del 17/07/2008, Rv. 242026; Sez. 5, n. 38271 del 17/07/2008 Rv. 242026 - 01), circa l'esclusione dello Stato, alla luce della disciplina in materia di ammissione al gratuito patrocinio, dal sostenere, in luogo dell'imputato, le spese che siano conseguenza della sua soccombenza, in quanto l'obbligo dell'Erario nella citata materia non si estende alla tutela di diritti ulteriori rispetto a quelli strettamente connessi alla sua difesa. Tanto emerge dalla lettura del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 107, comma 1, lett. f) che nel riferirsi "all'onorario e spese degli avvocati" contempla esclusivamente gli avvocati officiati della difesa del soggetto ammesso al gratuito patrocinio. Tale interpretazione è avallata anche dal tenore dell'art. 74 del predetto D.P.R. che, in ossequio all'art. 24 Cost., stabilisce che è assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria. E', altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate. Da tale compessiva lettura si evince che lo Stato non può essere chiamato a sostenere, in luogo dell'imputato, le spese che sono conseguenza della sua soccombenza, in quanto l'obbligo dell'erario non si estende alla tutela di diritti ulteriori rispetto a quelli strettamente connessi alla sua difesa. Pertanto, non può essere condivisa l'affermazione di segno contrario contenuta nella sentenza della Suprema Corte Sez. 5 - n. 33103 del 22/09/2020 Rv. 279839 - 01, richiamata dal ricorrente, secondo la quale in tema di patrocinio a spese dello Stato, ove l'imputato e la parte civile siano entrambi ammessi al beneficio, l'imputato, in caso di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, non può essere condannato al pagamento delle spese processuali, restando queste a carico dell'erario. Pena, di fatto, la sottrazione dell'imputato a qualunque spesa ancorché diversa da quella direttamente correlata alla sua difesa e, quindi, al principio di soccombenza di cui all'art. 541 c.p.p.. Del resto, non può trascurarsi il dato per cui la sentenza da ultimo citata articola la propria scelta sulla base, da una parte, della ritenuta non applicabilità della regola di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 110, comma 3 siccome non riferibile anche al caso, di specie, di ammissione al gratuito patrocinio sia dell'imputato che della parte civile, in ragione della ritenuta esigenza, in tale ultima ipotesi, di evitare vani costi di esazione del credito da parte dello Stato nei confronti di chi (l'imputato) già risulti privo di redditi adeguati, dall'altra, in ragione della ritenuta inapplicabilità, in questo caso, del principio generale di soccombenza di cui al già citato art. 541 c.p.p., in quanto con la condanna in favore della parte civile, non destinata a sostenere l'onere del pagamento del compenso al proprio avvocato, quest'ultima otterrebbe un indebito vantaggio. Si tratta di argomentazioni che non paiono soddisfacenti, sia perché, con riferimento alla prima motivazione sopra citata, l'ammissione al gratuito patrocinio non esclude comunque, in via generale, la disponibilità di redditi, ancorché ridotti, con cui poter fronteggiare, anche con varie modalità, spese diverse da quelle direttamente correlate alla difesa, sia perché, con riferimento alla seconda, si confonde il principio di soccombenza, con eventuali possibili effetti (l'ingiustificato arricchimento della parte civile contrapposta), per i quali l'ordinamento comunque appresta adeguati rimedi, ancorché sucessivi, e non preventivi (come si vorrebbe, con l'interpretazione che qui non si condivide). Cosicché, la previsione di cui all'art. 110 citato, non assumendo un carattere di eccezionalità, disciplinando piuttosto modalità di pagamento estensibili a casi analoghi a quello espresamente contemplato, quale quello in esame, con l'ammissione al gratuito patrocinio sia dell'imputato che della parte civile, trova applicazione anche nel caso concreto. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto il ricorso debba essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla corte di appello di Reggio Calabria con separato decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 83, disponendo il pagamento in favore dello Stato. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla corte di appello di Reggio Calabria con separato decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 83, disponendo il pagamento in favore dello Stato. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, il 31 maggio 2022. Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2022
bottom of page