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Violenza sessuale: rileva ai fini del consenso l'assunzione di alcol da parte della persona offesa?

Violenza sessuale

Cassazione penale , sez. III , 19/01/2022 , n. 7873

L'assunzione, da parte della persona offesa, di sostanze alcoliche o stupefacenti in quantità tali da comportare l'assoluta incapacità di esprimere il proprio consenso, rende configurabile, nei suoi confronti, il delitto di violenza sessuale per costrizione, di cui all' art. 609-bis, comma 1, c.p. e non quello di violenza sessuale per induzione di cui all' art. 609-bis, comma 2, c.p.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. I sigg.ri D.S.R. e F.R. ricorrono per l'annullamento della sentenza del 10/12/2020 della Corte di appello di Milano che ha confermato la condanna alla pena (principale) di nove anni di reclusione ciascuno (oltre pene accessorie e statuizioni civilistiche di condanna) irrogata con sentenza del 23/11/2017 del Tribunale della stessa città, pronunciata a seguito di giudizio ordinario e da loro impugnata, per il reato di cui all'art. 609-octies c.p., commesso, insieme con altre persone, ai danni della sig.ra K.M.. 2. D.S.R. 2.1. Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), l'inosservanza dell'art. 267 c.p.p., comma 1, art. 271 c.p.p., commi 1 e 3, art. 585 c.p.p., comma 4, art. 191 c.p.p., commi 1 e 2 e il vizio di mancanza di motivazione. La Corte di appello, afferma, ha dichiarato inammissibile la dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali perché proposta per la prima volta con i motivi nuovi e non con l'atto di appello non avvedendosi, però, che tale preclusione non sussisteva in assoluto e che la richiesta rientrava nel "devoluto" dell'appello, in quanto inerente ai capi e ai punti relativi all'elemento oggettivo del reato e al dolo. La questione, peraltro, era rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo persino in sede di legittimità ove può essere dedotta per la prima volta. Le intercettazioni telefoniche sono state utilizzate dalla Corte di appello quale riscontro delle dichiarazioni della vittima, con evidente decisività della questione dedotta. 2.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c), l'inosservanza dell'art. 516 c.p.p., commi 1 e 2, art. 522 c.p.p., comma 2, in relazione all'art. 111 Cost., commi 2 e 3, e art. 6, comma 3, lett. a), Convenzione EDU. La Corte di appello, afferma, ha confermato la condanna pronunciando sentenza per un "fatto diverso" da quello enunciato dalla rubrica e da quello ritenuto dal primo Giudice. Ha inoltre ritenuto sussistente una condotta che sarebbe riconducibile all'art. 609-bis c.p., comma 1, piuttosto che al secondo, con conseguente riqualificazione giuridica a sorpresa. In particolare, la Corte di appello ha "rimosso" l'originaria contestazione di "violenza sessuale per induzione mediante abuso della condizione di inferiorità psichica della vittima" (comunque capace di interagire, anche se non in grado di esprimere un valido consenso) enunciata nella rubrica (inferiorità causata dalla provocata assunzione di bevande alcoliche al punto da renderla incosciente ed incapace di opporsi) e l'ha sostituita con quella di "violenza sessuale in danno di persona totalmente incapace di intendere e di volere", con conseguente irrilevanza della condotta di induzione per l'incapacità della vittima di interagire con i suoi aggressori. Scompare dunque la condotta di induzione e compare quella di violenza sessuale; la persona offesa, prima in condizione di indebolimento psichico, diviene totalmente incapace di intendere e di volere; il consenso, originariamente presente, ancorché viziato, diviene assente; la consapevolezza dell'altrui indebolimento psichico cede il passo alla consapevolezza dello stato di totale incapacità di intendere e di volere. Si tratta di fatto diverso dal quale non è stato posto nella condizione di potersi difendere, né in primo, né in secondo grado. Nello specifico: nel corso dell'istruttoria di primo grado la difesa aveva sempre contestato la condizione di inferiorità psichica e fisica della vittima ed, in particolare, l'inverosimiglianza di una ricostruzione dei fatti tale per cui quest'ultima sarebbe passata (in poco tempo) da una condizione di sostanziale tranquillità e sobrietà ad uno stato di inferiorità psichica e fisica da assunzione di alcol per poi tornare nuovamente in sé, pochi minuti dopo l'asserita violenza. Su tali argomenti aveva calibrato l'appello anche con i motivi nuovi. La "ristrutturazione" della contestazione operata dalla Corte di appello ha consentito a quest'ultima di eludere la trattazione del tema dell'induzione mediante una mutazione del fatto storico che non è consentita nemmeno sotto il profilo della sua diversa qualificazione giuridica del fatto: la qualificazione giuridica è consentita solo a condizione che il fatto resti uguale a se stesso. 2.3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), l'erronea applicazione dell'art. 609-bis c.p., nonché la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, l'inosservanza dell'art. 603 c.p.p., comma 1, con riferimento alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'acquisizione della consulenza tossicologica della prof.ssa M.I. e del Dott. D.C.D. o per la loro audizione in aula quali consulenti tecnici della difesa. La Corte di appello, afferma, nel ritenere superfluo l'esame del tema relativo alla "induzione" (sul rilievo che la vittima era totalmente incapace di intendere di volere), tema non affrontando in primo grado e per questa ragione specifico motivo di impugnazione, ha omesso di esaminare il tema difensivo devoluto e nel contempo non ha nemmeno dimostrato la affermata incapacità totale della vittima omettendo di prendere in considerazione l'unico dato di rilievo scientifico presente agli atti: la consulenza tossicologica della difesa allegata ai motivi nuovi di appello che attestava l'implausibilità del quantitativo di alcol assunto dalla vittima a porre quest'ultima in condizione di incoscienza e di totale perdita della capacità di intendere e di volere, e ciò anche nella peggiore delle prospettive indicate dalla stessa vittima secondo le sue due diverse versioni del fatto. Nemmeno il valore di 2,5 g/l - avevano affermato i due consulenti - sarebbe stato in grado di annullare la volontà (nemmeno in un bevitore occasionale); un valore superiore e tale da impedire consapevolezza e volontà non consentirebbe il ricordo circostanziato di quanto accaduto laddove la vittima aveva effettuato un resoconto preciso dei fatti. Con motivazione del tutto carente, la Corte di appello ha rigettato la richiesta di rinnovazione istruttoria o comunque la acquisizione della consulenza sul rilievo della sua aspecificità (ciò che appunto avrebbe suggerito l'esame dei consulenti per colmare eventuali lacune e comunque a chiarimenti). Sussistevano, invece, i requisiti di applicabilità al caso di specie dell'art. 603 c.p.p., comma 1, posto che l'incertezza del quadro probatorio preesisteva alla prova nuova sollecitata in appello. Ed invero, un primo elemento di incertezza sulle condizioni psichiche della ragazza era stato introdotto con la consulenza tecnica informatica acquisita dalla Corte di appello in accoglimento del secondo motivo degli ulteriori motivi nuovi. La consulenza aveva certificato l'ora, i minuti e i secondi delle fotografie scattate quella sera che ritraevano anche la persona offesa mentre ballava, ponendo in serio dubbio la possibilità che, nell'intervallo tra l'ultima di esse (che ritraeva la ragazza mentre stava ballando) e l'SMS inviato dalla vittima dopo il fatto (ventuno minuti al lordo degli accadimenti che avevano preceduto e poi seguito il fatto materiale), potesse essere consumato il reato (peraltro nella sua forma induttiva). Il dato che la persona ritratta nella foto mentre ballava fosse proprio la persona offesa non è stato contestato nemmeno dalla parte civile e provava che la stessa versava in condizioni tutt'altro che catatoniche o precatatoniche appena prima del fatto. Orbene, la Corte di appello, con motivazione mancante o comunque manifestamente illogica pone in dubbio che la donna ritratta fosse proprio la vittima, ciò che confligge, sul piano logico, con la decisione di acquisire la prova, laddove peraltro, come detto, nemmeno la parte civile ha contestato il fatto (criterio di non contestazione utilizzato dalla Corte territoriale per affermare che comunque la ragazza stava ballando) e la stessa Corte avrebbe potuto eliminare ogni incertezza sentendo direttamente la persona offesa. In ogni caso, prosegue il ricorrente, quel che rileva è che il dato acquisito rendeva incerto il quadro probatorio sulle condizioni psichiche della ragazza. Inoltre, sulle condizioni di totale incapacità della vittima al momento del fatto, la Corte di appello svolge considerazioni manifestamente illogiche perché: a) la ragazza non aveva mai riferito di non essere stata in grado di opporsi agli atti sessuali dopo aver riacquistato coscienza dallo stato di "black-out" nel quale si era trovata; b) aveva praticato rapporti orali incompatibili con la condizione di totale incapacità; c) è illogico attribuire alla insufficiente stimolazione al rapporto orale (asseritamente subito passivamente dall'imputato) la "cilecca" di quest'ultimo (e' notorio che le ragioni di tale "cilecca" possono essere molteplici); d) la (affermata) mancanza di lucidità della vittima quando invia l'SMS all'amica non prova che la stessa fosse completamente incapace al momento del fatto (rendendo ancora una volta ineludibile il tema della "induzione"), come peraltro affermato dai consulenti tossicologici sulla base degli stessi dati indicati dalla Corte di appello che inspiegabilmente bolla come generica la consulenza (non acquisita); e) la rilevanza attribuita al fatto che la ragazza uscì dal locale dimenticando il cappotto, la giacca e la borsa è sminuita dalla consulenza tossicologica che attribuisce a tale comportamento la prova della consapevolezza della dimenticanza e, dunque, della evidente lucidità della vittima; f) l'SMS da quest'ultima inviato all'amica, che la Corte territoriale ritiene dimostrativo della non completa coscienza della persona offesa, è considerato dai consulenti tossicologico prova del contrario; g) il pianto delle 5 del mattino e le condizioni in cui versava la ragazza (vestito sbottonato, rimmel caduto e occhi gonfi) sono pienamente compatibili con la coscienza e con il compimento di atti sessuali consenzienti; h) il testimone L. avrebbe confermato lo stato di incoscienza della ragazza, rendendo superflua, per la Corte di appello, la prova dell'induzione, sennonché questi, come dedotto nei motivi aggiunti, aveva escluso che la vittima gli aveva riferito di essere ubriaca, affermazione superata dalla sentenza con motivazione apparente e comunque manifestamente illogica avendo ritenuto irrilevante la mancanza della prova dell'unica causa di incapacità della vittima ipotizzata dalla rubrica: l'assunzione di alcol, con conseguente rilevanza dello stato di ubriachezza escluso dal testimone e incapacità della Corte di appello di fornire una spiegazione logica dello stato di incapacità della persona offesa in assenza di prova del suo stato di ubriachezza; i) lo stato di piena incapacità non è compatibile con la possibilità di ricordare i fatti, rendendone inattendibile il resoconto (come peraltro affermato dai consulenti tossicologi). A rendere il quadro probatorio incompleto e incerto concorrono, da ultimo, le intercettazioni telefoniche e ciò per varie ragioni: a) in primo luogo, è manifestamente illogico escludere dalla platea probatoria il parere di due autorevolissimi tossicologi e far ricorso ai giudizi - in punto di condizioni psichiche della ragazza - espressi da un'amica nemmeno presente ai fatti; b) è manifestamente illogico attribuire ad una affermazione resa durante una conversazione telefonica tra amici della vittima la forza tipizzante di una condotta genericamente descritta come "stupro", laddove quella ipotizzata dalla rubrica è connotata da spiccata tassatività; c) la stessa Corte di appello riconosce le intercettazioni come "inquinate", "corrotte" dalla necessità di organizzare la difesa per cui non si comprende dove finisca la genuinità della conversazione e dove cominci la dichiarazione difensiva. Le conversazioni telefoniche, dunque, non sanano il vizio di motivazione sullo stato psichico della ragazza. Si aggiunga la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte di appello attribuisce la prova della mancanza del consenso alla natura "cruda" degli atti sessuali e al fatto che la ragazza non abbia gridato o chiesto aiuto (ciò che, semmai, prova il consenso). Peraltro, se nelle conversazioni intercettate si afferma che la ragazza era completamente ubriaca e non sapeva cosa fosse successo, ciò non significa che la stessa fosse totalmente incapace (come affermato dai consulenti tossicologi) e comunque non avrebbe potuto ricordare nei dettagli l'accaduto, ciò che rende inattendibili le conversazioni. In conclusione, il quadro probatorio nel quale si chiedeva di inserire la consulenza tecnica era incerto e pieno di zone d'ombra per cui delle due l'una: a) o la Corte di appello acquisiva la consulenza e convocava i consulenti; oppure b) prendeva atto di tale incertezza motivando in maniera più compiuta e logica sulla condizione di totale incapacità della vittima o, se non ritenuta tale, sulla condotta di induzione. La Corte di appello ha affermato la totale incapacità della vittima ma non ha validamente motivato sull'argomento. 2.4. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), l'erronea applicazione dell'art. 609-bis c.p., comma 2, n. 1), in relazione all'art. 42 c.p., comma 2 e vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di dolo. La Corte di appello - afferma - ha omesso di motivare sulla sussistenza del dolo anche non rispondendo a precise deduzioni difensive sul punto. Il dolo del reato non può essere desunto puramente e semplicemente dallo stato di incoscienza della vittima; vi sono casi - anche dovuti all'assunzione di sostanze alcoliche - di incapacità di esprimere il consenso non (facilmente) riconoscibili dai terzi. Nel caso di specie, come dedotto in appello, la ragazza immediatamente prima di cominciare i rapporti sessuali, ballava in pista e provocava i ragazzi toccando loro i genitali e, dunque, serbando un comportamento interpretabile come manifestazione del consenso al compimento di atti sessuali con più persone contemporaneamente, tanto più che la stessa aveva compiuto questi atti (indiscutibilmente sessuali) quando le amiche erano andate via e lei aveva deliberatamente scelto di rimanere sola con i ragazzi. Tale lacuna non era stata colmata nemmeno dal Giudice di primo grado. L'onere motivazionale era ancora più stringente a fronte della precisa allegazione difensiva della conversazione telefonica intercettata nel corso della quale l'imputato, in piena coerenza con quanto riferito dal J. a E., aveva affermato che la ragazza sapeva esattamente cosa stava facendo (non comprendendosi perché questa affermazione non sarebbe genuina). 2.5. Con il quinto motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 cp.p., lett. b), c) ed e), l'inosservanza dell'art. 62-bis c.p. e il vizio di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in conseguenza di un travisamento del fatto e della prova. A sostegno della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti era stato dedotto il comportamento collaborativo dell'imputato che aveva fornito l'nomi delle persone che si trovavano con lui la sera del fatto. La Corte di appello ha rigettato la richiesta affermando che in realtà gli altri soggetti erano già stati identificati. Si tratta di un evidente travisamento del fatto perché all'epoca dell'interrogatorio questi soggetti non erano identificati come emerge chiaramente dai motivi nuovi di appello depositati il 18/11/2020. 3. Gli argomenti oggetto del secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, sono stati ulteriormente ripresi e sviluppati con motivi nuovi trasmessi telematicamente il 21/12/2021. 4. F.R.; 4.1. Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), l'erronea applicazione dell'art. 609-octies c.p. e il vizio di motivazione illogica e contraddittoria in ordine all'elemento oggettivo del reato. Lamenta al riguardo: - la violazione dei canoni legali di valutazione della prova, frutto di un atteggiamento preconcetto di favore verso l'accusa; - l'omessa interpretazione alternativa dei fatti, frettolosamente liquidata con giustificazioni generiche e congetturali; - la contraddittorietà e incongruenza delle dichiarazioni della parte civile che non sfuggono al vaglio di complessiva inattendibilità all'esito di un giudizio scrupoloso e non frettoloso; - contrariamente a quanto afferma la Corte di appello, la vittima non versava nelle condizioni di inferiorità fisica o psichica antecedente l'evento; - le dichiarazioni rese sul punto dalla persona offesa contrastano con quanto riferito dalle sue amiche che avevano affermato che, prima di lasciarla sola nel locale, la K. era sobria e stava bene, e che non era ubriaca nemmeno quando una di loro era andata a riprenderla alle cinque del mattino; - le conversazioni intercettate non hanno valenza probatoria "autoaccusatoria", né sono chiare e precise, non comparendo mai, pur nella crudezza del linguaggio adoperato, il verbo "stuprare", con conseguente inattitudine delle stesse a costituire riscontro al narrato della persona offesa, né prova del suo stato di alterazione al momento del fatto; - il rinvenimento di tracce biologiche del ricorrente (liquido seminale) sul vestito della persona offesa nulla dice sulla riconducibilità temporale di tali tracce tanto più che l'abito era stato lavato prima dell'esame peritale ed è ben plausibile, visto il pregresso rapporto di conoscenza con la vittima, che tali tracce risalissero ad epoca precedente il fatto. 4.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), l'erronea applicazione dell'art. 609-octies c.p. e il vizio di motivazione illogica e contraddittoria in ordine all'elemento soggettivo del reato. Afferma di non essersi mai reso conto, alla luce delle considerazioni svolte con il primo motivo, dello stato di inferiorità fisica e psichica della donna, tantomeno della mancanza del consenso agli atti sessuali senza dubbio consumati. Ed invero: la PO aveva deciso di restare nel locale nonostante l'allontanamento delle amiche; nessuno l'aveva costretta a bere (e di certo manca la prova di tale costrizione); non v'e' certezza della quantità di alcol assunta; nessuno aveva manifestato atteggiamenti sessualmente espliciti nei confronti della ragazza; il ricorrente era rimasto nel locale quando la persona offesa era uscita perché avvertiva uno stato di malessere; i rapporti sessuali erano stati consumati all'interno di un camerino illuminato e socchiuso da una tenda, inidoneo alla consumazione di una violenza sessuale di gruppo; le amiche della vittima avevano escluso che la stessa fosse ubriaca quando erano andate via né v'e' prova che quest'ultima avesse manifestato gli effetti dell'alcol dopo l'allontanamento delle amiche stesse. E dunque, anche a ritenere che la vittima versasse in una condizione di assoluta incapacità di esprimere un valido consenso, il ricorrente andrebbe considerato esente da responsabilità per errore sul fatto. 4.3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), l'erronea applicazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 c.p. e il vizio di motivazione illogica e contraddittoria in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Lamenta l'inadeguata valutazione, a proprio danno, degli indici di gravità del fatto e di capacità a delinquere. Egli, infatti, aveva reso interrogatorio e si era sottoposto al prelievo del DNA, la stessa vittima non lo aveva inizialmente denunciato ed aveva affermato in dibattimento che era rimasto a guardare, non essendo mai stato chiaro cosa in concreto egli avesse fatto quella sera, ciò che rende plausibile la minore gravità della propria condotta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito illustrate. 2. Gli imputati sono stati condannati per il reato di cui all'art. 609 octies c.p. "perché partecipavano in più persone riunite ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis c.p. nei confronti di K.M., nata a (OMISSIS), abusando delle condizioni di inferiorità psichica e fisica della persona offesa che aveva ingerito sostanze alcoliche, con modalità insidiose e fraudolente, consistite nell'offrirle da bere al punto da renderla incosciente ed incapace ad opporsi, nel portarla nel guardaroba del locale (OMISSIS), nel consumare molteplici rapporti sessuali contemporaneamente e consecutivamente con la vittima: in particolare l'indagato D.S. costringeva la persona offesa a subire un rapporto sessuale vaginale completo, mentre nello stesso tempo D.S.A. consumava con la medesima persona offesa un rapporto orale, per scambiarsi poi le posizioni nel corso del rapporto e con gli altri correi; atti sessuali avvenuti in presenza degli altri indagati F.R., C.G.F., G.D.S.R. e F.D.S.C. che, dopo avere assistito a quanto stava avvenendo, abusavano analogamente della persona offesa, costretta a rapporti orali e vaginali nei loro confronti, durante i quali gli altri soggetti, che partecipavano in quel momento attivamente all'atto sessuale - tra cui F.R. -si masturbavano. Fatto commesso in (OMISSIS)". 2.1. Dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che la condanna si basa sui seguenti elementi di prova: a) le dichiarazioni rese dalla persona offesa - che era riuscita a ricostruire quanto accaduto nella notte tra il (OMISSIS) seppur con ricordi parzialmente incompleti (in ragione dello stato di incoscienza dovuto alla assunzione di sostanze alcoliche) - coincidenti con quanto dichiarato anche da altri testimoni; b) le intercettazioni telefoniche ed ambientali dalle quali era emerso il coinvolgimento, nella condotta di abuso, di sei persone, tra cui il D.S. e il F., nonché lo stato di ubriachezza della persona offesa e la circostanza che gli imputati ne fossero a conoscenza; c) il rinvenimento di tracce biologiche di F.R. sul vestito della persona offesa. 2.2. Nel disattendere i rilievi difensivi, la Corte di appello ha preliminarmente ritenuto di acquisire la documentazione prodotta dal D.S. con la richiesta di rinnovazione istruttoria contenuta nei motivi nuovi di appello, ad esclusione della consulenza tossicologica, considerata generica, e delle fotografie della persona offesa tratte dai profili social, ritenute irrilevanti e non idonee a fornire prova di alcunché. La Corte territoriale non ha inoltre attribuito rilevanza alla differente traduzione di alcune conversazioni, proposta dal perito nominato dal D.S., né alla documentazione fotografica riportante una donna che ballava con il gruppo dei brasiliani in orario prossimo al verificarsi dei fatti, pur considerando detta circostanza come ammessa poiché non smentita dalla K.. I Giudici distrettuali hanno dichiarato inammissibile la eccezione, parimenti proposta dal D.S. nei motivi nuovi, di inutilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni telefoniche ed ambientali sul rilievo che la questione non era stata affatto affrontata nell'atto di appello principale e che, piuttosto, i risultati delle intercettazioni erano già stati ampiamente utilizzati dalla difesa per contestare la decisione di primo grado. 2.3.Quanto al merito della vicenda, la Corte di appello ha ribadito che il coinvolgimento, nel fatto contestato, dei due imputati, oltre che di altri soggetti, emerge dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa (la quale è riuscita a ricostruire, quanto meno a tratti, gli accadimenti della notte tra il (OMISSIS)), dal contenuto delle intercettazioni (in quanto in più occasioni gli imputati, nelle loro conversazioni, avevano fatto esplicito riferimento a quanto accaduto quella notte), dalla circostanza che lo stesso D.S. avesse ammesso di aver avuto un rapporto orale con la K. (sia pure consenziente) e dal rinvenimento di tracce biologiche del F., oltre a quelle di altre persone, sul vestito della persona offesa (sul punto, la Corte ha negato rilevanza all'osservazione, contenuta nell'atto di appello del F., circa l'incertezza in merito alla riconducibilità delle tracce biologiche proprio all'evento contestato, non risultando né dagli atti, né dalle dichiarazioni dello stesso F. che quest'ultimo avesse avuto precedenti rapporti sessuali con la persona offesa). La Corte ha, poi, ritenuto che quella notte la persona offesa si trovasse in uno stato di inferiorità fisica e psichica dovuto all'assunzione di alcool, e che questa condizione di incoscienza fosse tale da rendere impossibile per la K. manifestare un valido consenso al compimento degli atti sessuali e, di conseguenza, tale da non richiedere, ai fini della integrazione del reato contestato, l'abuso delle suddette condizioni da parte degli imputati. Proprio le condizioni di assoluta incoscienza della vittima avevano reso altamente possibile, secondo la Corte, il realizzarsi degli accadimenti nel periodo di tempo intercorso tra l'allontanamento delle amiche e il primo messaggio inviato dalla K. alla M.. Lo stato di totale incoscienza della vittima risulta provato, afferma la sentenza impugnata, dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa (la quale aveva riferito di aver avuto una sorta di black-out, dal quale si era ripresa solo a rapporti sessuali in atto, dovuto all'assunzione di un ingente quantitativo di sostanze alcoliche, peraltro a stomaco vuoto, che l'ha, infatti, portata a sentirsi poco bene qualche momento dopo l'allontanamento delle amiche, o perché la stessa ha bevuto parte dei suddetti alcolici dopo il loro allontanamento, o perché, cosa ben possibile, è da quel momento che essi hanno raggiunto il loro massimo effetto). Secondo la Corte, la genuinità di tale racconto non può essere posta in discussione. Le dichiarazioni della vittima hanno, infatti, trovato riscontro: 1) nelle condizioni e nel comportamento della stessa dopo i fatti, anche alla luce di quanto riportato dagli altri testi, da cui risulta che il racconto della K. è sempre stato lo stesso sin dall'inizio: alle amiche, nell'immediatezza del fatto, all'amico L., dopo qualche tempo, in sede di denuncia ed, infine, di deposizione dibattimentale (dopo l'accaduto, la K. aveva sì lasciato il locale, ma sorretta dall'imputato F., evidentemente non riuscendo a camminare da sola; aveva mandato un messaggio all'amica M. senza, però, inizialmente riuscire a digitarlo per intero; quando era stata raggiunta dalla M.. la K. non era tranquilla, né cosciente, trovandosi in condizioni tali da non lasciar presumere che i precedenti rapporti sessuali fossero stati consenzienti; aveva sin da subito confidato all'amica che più persone avevano abusato di lei e "chiesto" al F. - stante il rapporto di amicizia che la legava a lui - perché avesse permesso che accadesse); 2) nel contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, nelle quali si fa più volte menzione dello stato di totale incoscienza in cui si trovava la vittima quella notte (così confermando che gli imputati ne fossero ben consapevoli) e dalle quali emerge, in un primo momento - quando ancora parlano "liberamente" del fatto che la K. fosse ubriaca, o del non averla toccata o, ancora, della mancanza di prove "essendo soltanto la sua parola contro la loro" - che gli imputati intendevano accordarsi sulla versione da rendere alla polizia giudiziaria ed invece, una volta intervenuta la denuncia della K. - comparendo, nelle conversazioni, il riferimento ad un presunto consenso della ragazza in palese contrasto con le precedenti - addirittura sulla versione da rendere per contrastare detta denuncia, dunque con chiaro intento difensivo. 3. Il ricorso di D.S.R.. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 3.2. La questione relativa alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali non poteva essere dedotta, per la prima volta in appello, con motivi nuovi. 3.3. In fattispecie analoga a quella oggetto di odierno scrutinio, la Corte di cassazione ha affermato il principio che è inammissibile un motivo nuovo di ricorso, presentato ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 4, avente ad oggetto un punto della decisione non investito dall'atto di ricorso originario, operando la preclusione prevista dall'art. 167, disp. att. e trans., anche se la deduzione riguarda l'inutilizzabilità prevista dall'art. 191 c.p.p., comma 2, occorrendo pur sempre che l'eccezione venga proposta con l'atto di ricorso principale (Sez. 1, n. 33662 del 09/05/2005, Rv. 232406 - 01, relativa proprio alla inutilizzabilità del risultato delle intercettazioni dedotta solo come motivo nuovo). 3.4. Sotto altro profilo, non si tratta di nemmeno di un profilo di inutilizzabilità ictu oculi rilevabile direttamente e per la prima volta in questa sede di legittimità. L'assoluta indispensabilità delle operazioni ai fini della prosecuzione delle indagini - cui l'art. 267 c.p.p., comma 1, subordina il rilascio dell'autorizzazione giudiziale - e', infatti, questione rimessa alla valutazione esclusiva del giudice di merito, la cui decisione può essere censurata, in sede di legittimità, sotto il solo profilo della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 4205 del 16/11/2018, dep. 2019, Rv. 274900 - 01; Sez-6, n. 49119 del 25/09/2003, Rv. 227708 - 01). 3.5. Ne consegue che, in disparte l'utilizzo di formule sacramentali, quel che rileva nel caso di specie è il fatto che l'imputato sollecita una valutazione diretta del contenuto della motivazione dei decreti che avrebbe dovuto essere rimessa al giudice di merito; qui non si tratta della radicale assenza della motivazione (che avrebbe anche potuto essere rilevata d'ufficio), ma del giudizio di indispensabilità del mezzo istruttorio; in questo senso la dedotta inutilizzabilità dei risultati dell'incombente istruttorio non può essere rimessa per la prima volta in questa sede. 4. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 4.1. Il fatto oggetto di condanna non è in alcun modo estraneo all'editto accusatorio che in nessuna parte evoca la condotta di induzione al compimento di (o alla soggezione ad) atti sessuali. I rapporti sessuali sono descritti dalla rubrica in termini di "costrizione" posta in essere ai danni della vittima abusando (i.e.: sfruttando) dell'incapacità di esprimere un consenso "tout court". L'induzione penalmente rilevante ai sensi dell'art. 609-bis cpv. c.p., n. 1), genera un consenso "malato"; la mancanza totale del consenso, l'impossibilità psico-fisica di esprimerlo colloca la condotta nella fattispecie di cui all'art. 609-bis c.p., comma 1, (così, in motivazione, Sez. 3, n. 38011 del 17/05/2019). 4.2. L'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti quando è tale da privare del tutto la persona della capacità di intendere e di volere ponendola in un situazione di palese incapacità di esprimere un consenso, esclude la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 609-bis c.p., comma 2, dovendosi piuttosto ritenere integrata la violenza di cui al comma 1 del medesimo articolo. 4.3. Nel caso di specie, i Giudici di merito, con valutazione conforme del materiale probatorio, hanno escluso in radice che la persona fosse in grado di esprimere un consenso e che, anzi, non l'aveva espresso proprio avendo subito l'azione degli imputati senza alcuna attività induttiva di sorta da parte di costoro. 5. Il terzo ed il quarto motivo seguono la sorte di quello che li precede. 5.1. Quanto alla dedotta inosservanza dell'art. 603 c.p.p., va ribadito che: a) la perizia, per il suo carattere "neutro" sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non rientra nella categoria della "prova decisiva" ed il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Rv. 253707; Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013, Rv. 255152; Sez. 4, n. 14130 del 22/01/2007, Rv. 236191; Sez. 5, n. 12027 del 06/04/1999, Rv. 214873; Sez. 3, n. 13086 del 28/10/1998, Rv. 212187; Sez. 1, n. 9788 del 17/06/1994, Rv. 199279); b) l'omesso esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 603 c.p.p., comma 3, può essere sindacato, in fase di legittimità, qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, Rv. 258236; Sez. 2, n. 36630 del 15/05/2013, Rv. 257062; Sez. 2, n. 35987 del 17/06/2010, Rv. 248181; Sez. 1, n. 9151 del 28/06/1999, Rv. 213923; Sez. 6, n. 7519 del 05/06/1998, Rv. 211265; Sez. 1, n. 3622 del 11/01/1995, Rv. 201493; Sez. 1, n. 6911 del 29/04/1992, Rv. 190555). 5.2. Nel caso di specie, come detto, la Corte di appello ha escluso che la vittima avesse espresso un consenso agli atti sessuali come risulta con chiarezza dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate trascritte in sentenza dalle quali emerge che la donna era talmente ubriaca da non sapere nemmeno che cosa le stesse accadendo (il riferimento testuale è alla conversazione intercorsa tra F.C.J. ed E. il (OMISSIS) e a quella intercorsa tra i due odierni ricorrenti il (OMISSIS) nel corso della quale il F., rievocando i fatti, affermava che la ragazza "non riusciva a fare niente, neanche a stare in piedi. Lei era davvero fuori di sé"). I risultati delle intercettazioni si saldano pienamente con quanto riferito dalla persona offesa in ordine alle sulle sue condizioni fisiche dopo che le amiche l'avevano lasciata da sola nel locale ("si è sentita male, - afferma la Corte di appello - le "mancava il fiato", le "girava la testa", "non stavo bene proprio, mi soffocavo e quindi sono uscita"; è stata raggiunta da A., ha respinto un suo approccio e si è ritrovata, senza saper dire come, nel camerino dove "non reggevo, non stavo in piedi"; si è seduta su uno sgabello ed è caduta: " R. di essere caduta e successivamente mi ritrovo direttamente nell'atto sessuale. Non ho più ricordi da quando sono caduta, cioè sono caduta e poi ero lì in mezzo"" pag. 13). 5.3. Le condizioni della vittima al momento del fatto rendono palesemente infondate, in fatto, le deduzioni sulla mancanza di consapevolezza del dissenso. In diritto, ricorda la Corte di cassazione che l'esimente putativa del consenso dell'avente diritto non è configurabile nel delitto di violenza sessuale, in quanto la mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l'errore sul dissenso si sostanzia, pertanto, in un errore inescusabile sulla legge penale (Sez. 3, n. 2400 del 05/10/2017, Rv. 272074 - 01; Sez. 3, n. 17210 del 10/03/2011, Rv. 250141 - 01). Ai fini della consumazione del reato di violenza sessuale, è richiesta la mera mancanza del consenso, non la manifestazione del dissenso, ben potendo il reato essere consumato ai danni di persona dormiente (Sez. 3, n. 22127 del 23/06/2016, Rv. 270500 - 01). Ne' è sufficiente il mero consenso all'atto sessuale: è altresì necessario che il consenso riguardi la specifica persona che quell'atto compie (arg. ex art. 609-bis c.p., comma 2, n. 2). 5.4. La circostanza che prima del fatto la persona offesa avesse provocato sessualmente gli imputati toccandoli nelle parti intime mentre ballavano non ha alcuna rilevanza, non giustificando tale condotta, alla luce di quanto detto, la presunzione del consenso agli atti sessuali posti in essere successivamente. La giustificazione di una violenza sessuale in base a comportamenti provocatori posti in essere dalla vittima prima di essere violentata non ha diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento e deve essere ripudiata in tutta la sua portata lesiva della dignità della persona e della sua libertà sessuale. Il momento che deve essere preso in considerazione, ai fini del reato di violenza sessuale, è quello, oggettivo, del compimento dell'atto sessuale, l'unico in relazione al quale va verificata la sussistenza del consenso all'atto stesso, non rilevando, nemmeno sul piano causale, il comportamento "provocatorio" antecedente della vittima nemmeno se, nella mente del reo, esso opera come personalissima convinzione della liceità del proprio agire. Nei confronti di persona totalmente incosciente ed incapace persino di esprimersi e di reagire il consenso all'atto non può essere "recuperato" valorizzando comportamenti precedenti e costituendo l'autore della violenza quale interprete autentico della volontà della sua vittima. 6. Il quinto motivo è manifestamente infondato e proposto per motivi non consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 6.1. La Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche sul rilievo della assenza di positivi elementi di valutazione in tal senso, della estrema gravità del fatto ("per le sue modalità, per il numero dei soggetti coinvolti e per il particolare disprezzo manifestato nei confronti della vittima che stata brutalmente umiliata ed utilizzata per il proprio piacere personale"; pag. 21), del comportamento tenuto dagli imputati successivamente ad esso, avendo "da subito cercato di sviare le indagini offrendo agli inquirenti una versione dei fatti falsa e previamente concordata, ribadita nell'interrogatorio acquisita agli atti" (pag. 12). 6.2. La applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce oggetto di un diritto con il cui mancato riconoscimento il giudice di merito si deve misurare poiché, non diversamente da quelle "tipizzate", la loro attitudine ad attenuare la pena si deve fondare su fatti concreti. Il loro diniego può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella L. 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). Peraltro, già da prima della suddetta modifica normativa, questa Corte, in tema di attenuanti generiche, aveva affermato il principio di diritto secondo il quale, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; nello stesso senso, più recentemente Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014, Mammola, Rv. 258696, che ha ribadito il principio secondo cui il giudice di merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego, qualora in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza). 6.3. Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è dunque necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004, Alba, Rv. 230691; Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi, Rv. 214570). Si tratta di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 6.4. Date queste premesse, la dedotta "minimizzazione" del comportamento collaborativo dell'imputato ha ben poco peso nell'economia della decisione essendo evidente che altri, e ben più pregnanti, sono i motivi per i quali la Corte di appello ha escluso la sussistenza di fatti positivamente valutabili a favore dell'imputato. 6.5. L'inammissibilità del ricorso osta all'esame dei motivi aggiunti (art. 585 c.p.p., comma 4). 7. Il ricorso di F.R.. 7.1. Il ricorso del F. è manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 7.2. Devono essere al riguardo ribaditi i principi più volte affermati da questa Corte secondo i quali: 7.3. l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali; esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e', in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/2017, Dessimone, Rv. 207944 - 01); 7.4. l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); 7.5. La mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903); 7.6. è possibile estendere l'indagine di legittimità a "specifici atti del processo" quando ne viene dedotto il travisamento, vizio configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499); 7.7. il travisamento della prova, dunque, consiste in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede. In particolare, consiste nell'affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti. Il travisamento rende la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento così come illustrate nel provvedimento impugnato, una diversità tale da non reggere all'urto del contro-giudizio logico sulla tenuta del sillogismo. Il vizio è perciò decisivo quando la frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile. Come autorevolmente affermato da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n. m. sul punto, il travisamento delle prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato); 7.8. poiché il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzando la prova travisata, se l'errore è imputabile al giudice di primo grado la relativa questione deve essere devoluta al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione, in caso di c.d "doppia conforme", il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438; Sez. 6, n. 5146 del 2014, cit.; cfr., altresì, Sez. U, n. 6402 del 30/04/2017, Dessimone, Rv. 207945 - 01, secondo cui il travisamento del fatto è un vizio che in tanto può essere oggetto di valutazione e di sindacato in sede di legittimità, in quanto risulti inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606 c.p.p., lett. e); l'accertamento di esso richiede, pertanto, la dimostrazione, da parte del ricorrente, dell'avvenuta rappresentazione, al giudice della precedente fase di impugnazione, degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di cassazione possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati), a meno che, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, il giudice di secondo grado abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (nel qual caso il vizio può essere eccepito in sede di legittimità, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438). 7.9. Ne consegue che: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata; b) l'esame può avere ad oggetto direttamente la prova quando se ne denunci il travisamento, purché l'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali; c) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli; d) non è consentito, in caso di cd. "doppia conforme", eccepire il travisamento della prova mediante la pura e semplice riproposizione delle medesime questioni fattuali già devolute in appello sopratutto quando, come nel caso di specie, la censura riguardi il medesimo compendio probatorio non avendo la Corte territoriale attinto a prove diverse da quelle scrutinate in primo grado. 7.10. Non è dunque consentito, in sede di legittimità, interloquire direttamente con la Suprema Corte sul significato delle prove assunte in sede di giudizio di merito sollecitandone l'esame e proponendolo quale criterio di valutazione della illogicità manifesta della motivazione; in questo modo si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella dei Giudici di merito laddove, come detto, ciò non è consentito, nemmeno quando venga eccepito il travisamento/significante della prova. Il travisamento non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento - come detto - per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento. 7.11. E' agevole allora notare, dal confronto tra i primi due motivi di ricorso e il testo della sentenza impugnata, che il ricorrente attinge a piene mani al contenuto delle prove assunte nel corso del giudizio al fine di sollecitarne una diversa ed alternativa valutazione pur non deducendone il travisamento. In questo modo oggetto dell'eccezione non è il fatto come ricostruito nel testo, ma il fatto come diversamente ricostruibile in base a dati esterni al perimetro della motivazione, ciò che presuppone la possibilità per la Corte di cassazione di accedere agli atti del processo e di leggerne il contenuto, operazione non consentita che relega le deduzioni difensive a mere allegazioni fattuali insuscettibili di costituire un valido rapporto di impugnazione. 7.12. Va peraltro aggiunto, ad ulteriore motivo di inammissibilità del ricorso, che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164). E' possibile prospettare, in questa sede, una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994). Tale orientamento interpretativo è stato autorevolmente ribadito da Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, che ha affermato il principio di diritto secondo il quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (principio ripreso e confermato da Sez. 3, n. 35593 del 17/06/2016, Folino, Rv. 267650, e, successivamente, da Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). 7.13. E' sufficiente evidenziare che il ricorrente non deduce affatto il travisamento del contenuto dei dialoghi intercettati ma, astraendo dalla "ratio decidendi" nella sua organicità e completezza, invita questa Corte di cassazione ad una loro rilettura diretta inammissibilmente non filtrata dal governo che, sul piano della logica e della valutazione della prova, ne hanno fatto i Giudici di merito. 7.14. Deve essere stigmatizzata, siccome del tutto estranea agli insegnamenti di questa Corte di cassazione, la dedotta preconcetta adesione dei giudici di merito alla tesi accusatoria. 7.15. Devono essere ribaditi alcuni principi in materia di dichiarazioni rese da persone vittime di reati sessuali e dei limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione della loro credibilità. 7.16. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, in generale, la testimonianza della persona offesa, perché possa essere legittimamente utilizzata come fonte ricostruttiva del fatto per il quale si procede non necessita di altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214) ma, anzi, al pari di qualsiasi altra testimonianza, è sorretta da una presunzione di veridicità secondo la quale il giudice, pur essendo tenuto a valutarne criticamente il contenuto, verificandone l'attendibilità, non può assumere come base del proprio convincimento l'ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso (salvo che sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere, in assenza dei quali egli deve presumere che il dichiarante, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza) (così, Sez. 6, n. 27185 del 27/03/2014, Rv. 260064; Sez. 4, n. 6777 del 24/01/2013, Grassidonio, Rv. 255104; cfr. anche Sez. 6, n. 7180 del 12/12/2003, Mellini, Rv. 228013 e Sez. 4, n. 35984 del 10/10/2006, Montefusco, Rv. 234830, secondo le quali "in assenza di siffatti elementi, il giudice deve presumere che il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza e deve perciò limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilità fra quello che il teste riporta come vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre fonti di prova di eguale valenza"). 7.17. La testimonianza della persona offesa, quando - come nel caso di specie - portatrice di un personale interesse all'accertamento del fatto, deve essere certamente soggetta ad un più penetrante e rigoroso controllo circa la sua credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del racconto (Sez. u, 41461 del 2012, cit.), ma ciò non legittima un aprioristico giudizio di inaffidabilità della testimonianza stessa (espressamente vietata come regola di giudizio) e non consente di collocarla, di fatto, sullo stesso piano delle dichiarazioni provenienti dai soggetti indicati dall'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, (con violazione del canone di giudizio imposto dall'art. 192 c.p.p., comma 1; cfr. sull'argomento anche Sez. 6, n. 3041 del 03/10/2017, dep. 2018, Rv. 272152, secondo cui in tema di valutazione della prova testimoniale, non essendo necessari elementi di riscontro esterni, il giudice deve limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilità della testimonianza - avuto riguardo alla logicità, coerenza ed analiticità della deposizione nonché all'assenza di contraddizioni con altre deposizioni testimoniali o con elementi accertati con i caratteri della certezza - sulla base della presunzione che, fino a prova contraria, il teste, ove sia in posizione di terzietà rispetto alle parti, riferisce di solito fatti obiettivamente veri (principio di affidabilità) e mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo (principio di normalità), specialmente nel caso in cui dalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri (principio di responsabilità)). 7.18. In tema di reati sessuali, inoltre, la valutazione di credibilità risente della particolare dinamica delle condotte il cui accertamento, spesso, deve essere svolto senza l'apporto conoscitivo di testimoni diretti diversi dalla stessa vittima. In questi casi la deposizione della persona offesa può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta, come detto, ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa, dato che in tale contesto processuale il più delle volte l'accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall'esterno, all'una o all'altra tesi (Sez. 4, n. 30422 del 21/06/2005, Rv. 232018; Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, Rv. 251661). 7.19. Non sarebbe pertanto giuridicamente corretto fondare il giudizio di inattendibilità della testimonianza della persona offesa sul solo dato dell'oggettivo contrasto con altre prove testimoniali, sopratutto se provenienti da persone che non hanno assistito al fatto. Ciò equivarrebbe a introdurre, in modo surrettizio, una gerarchia tra le fonti di prova che non solo è esclusa dal codice di rito ma che sottende, essa sì, una valutazione di aprioristica inattendibilità della testimonianza della persona offesa che, come detto, non è ammissibile. 7.20. Peraltro, oggetto di scrutinio di legittimità non può mai essere la prova in sé, ostandovi, per quanto sopra detto, il chiaro tenore letterale dell'art. 606 c.p.p., lett. e), bensì il modo con cui il giudice di merito ha valutato i possibili specifici indicatori della sua inattendibilità, dando conto della loro effettiva esistenza e, in caso positivo, della loro incapacità di vincere la presunzione di credibilità del testimone. Poiché il giudizio sulla credibilità della persona offesa (come di qualsiasi altro testimone) deve essere illustrato e spiegato nella sentenza di merito, che deve dar conto "dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e (...) l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie" (art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), motivo di ricorso in questa sede, è necessario ribadirlo, non può essere la credibilità in sé della persona offesa, ma solo l'eventuale eccezione di mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità che vizia la motivazione sul punto. 7.21. Si può allora affermare che la Corte di appello, facendo buon governo dei principi sin qui esposti, ha scrutinato le prove e gli argomenti che, secondo la tesi difensiva, avrebbero dovuto vincere la presunzione di credibilità delle persone offese, adottando una motivazione che è immune da vizi di manifesta illogicità e/o travisamento della prova, e che dunque è insindacabile in questa sede (non di certo mediante le inammissibili deduzioni fattuali del ricorrente). 7.22. Ed, infatti, tutti gli elementi di prova dei quali il ricorrente sollecita la rilettura in questa sede corroborano la credibilità della vittima rafforzando la presunzione di veridicità della sua testimonianza. 7.23. Per il terzo motivo valgano le considerazioni già illustrate in sede di esame dell'analogo motivo del ricorso del D.S. in ordine alla insindacabilità del diniego delle circostanze attenuanti generiche. 7.24. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 3.000,00. Alla detta declaratoria segue altresì la condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna inoltre gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi Euro tremilacinquecento, oltre accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2022. Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022
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