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Reati contro la persona

Violenza sessuale: se posto in essere da un militare nei confronti di un commilitone, concorre con quello di ingiuria militare

Violenza sessuale: se posto in essere da un militare nei confronti di un commilitone, concorre con quello di ingiuria militare

Cassazione penale sez. III, 05/12/2018, n.13733

Il delitto di violenza sessuale, posto in essere da un militare durante il servizio nei confronti di un commilitone, concorre con quello di ingiuria militare previsto dall'art. 196 c.p.m.p., trattandosi di comportamento idoneo a ledere, oltre alla libertà sessuale, anche l'onore e la dignità del militare che ne è stato la vittima.

Norme di riferimento

Art. 216 legge fallimentare -Bancarotta Fraudolenta

È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che:

1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;

2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23 ottobre 2017 la Corte d'appello di Firenze ha confermato, respingendo l'impugnazione dell'imputato, la sentenza del 23 settembre 2014 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pisa, con cui, a seguito di giudizio abbreviato, B.G. era stato dichiarato responsabile dei reati di cui all'art. 609 bis c.p., comma 3, (ascrittogli per avere, quale Caporale maggiore dell'Esercito Italiano e sottufficiale di giornata presso la Compagnia Comando e Supporto Logistico del (OMISSIS) Reggimento P., compiuto nei confronti del Caporale Be.Lu. atti sessuali, consistiti in ripetuti palpeggiamenti del seno, contro la volontà della vittima) e art. 196 c.p. militare di pace (perchè, nella suddetta qualità di Caporale maggiore dell'Esercito Italiano e sottufficiale di giornata presso la Compagnia Comando e Supporto Logistico del (OMISSIS) Reggimento P. mediante il compimento dei suddetti atti sessuali contro la sua volontà, offendeva l'onore e il prestigio del Caporale Be.Lu.), venendo condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di due anni di reclusione. La Corte d'appello, nel disattendere l'impugnazione dell'imputato, ha ribadito la piena attendibilità della persona offesa, sottolineando che la stessa non si era costituita parte civile, nè aveva avanzato richieste economiche di alcun genere, ed evidenziando la intrinseca attendibilità delle sue dichiarazioni, in considerazione della loro logicità, conseguenzialità e coerenza, nonchè la assenza di ragioni (non indicate neppure dall'imputato) che potessero aver indotto la persona offesa a denunciare falsamente le condotte poste in essere nei propri confronti dall'imputato. E' stata, inoltre, ribadita la configurabilità della qualifica di pubblico ufficiale in capo all'imputato, qualifica che aveva agevolato la commissione della violenza, in quanto lo stesso, rivestendo il grado di caporale maggiore (ottenibile per anzianità al diciottesimo mese di servizio per in volontari in ferma quadriennale), era superiore in grado della persona offesa (che all'epoca dei fatti era volontaria in ferma annuale e si accingeva a partecipare al concorso per accedere alla qualifica di volontario in ferma quadriennale), con la conseguente procedibilità d'ufficio del reato di violenza sessuale, in relazione al quale la persona offesa non aveva presentato querela, ma solo riferito i fatti ai propri superiori. E' stata, poi, ribadita la configurabilità anche del reato di cui all'art. 196 c.p. militare di pace, escludendone l'assorbimento in quello di violenza sessuale, in considerazione della diversità dei beni protetti (la libertà sessuale nel reato di violenza sessuale, l'onore e la dignità militare in quello di minaccia o ingiuria a un inferiore), così confermando integralmente la sentenza di primo grado. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha denunciato la errata applicazione dei principi in materia di valutazione delle prove, per la considerazione atomistica e frazionata degli elementi di prova a disposizione e la mancata valutazione di ipotesi alternative (che considerassero l'eventualità della iniziativa della persona offesa nel cercare l'imputato), oltre che per la violazione del canone di giudizio del ragionevole dubbio, per la mancata considerazione della impossibilità per l'imputato, per la qualifica rivestita, di fare iniezioni, trattandosi di attività rimessa agli infermieri. 2.2. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione e l'errata applicazione degli artt. 357 e 358 c.p., con riferimento alla affermazione della veste di pubblico ufficiale, perchè possedeva la stessa qualifica della persona offesa e la veste di assistente di sanità che possedeva non determinava alcuna sopraordinazione, come pure l'incarico di sottufficiale di giornata; tali incarichi, comunque, non avevano agevolato la commissione del reato, cosicchè essi risultavano, anche sotto tale profilo, privi di rilievo. Ha inoltre eccepito l'improcedibilità del reato di cui all'art. 196 c.p. militare di pace, ai sensi dell'art. 199 c.p., essendo le condotte state commesse per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti, cosicchè, non essendo configurabile la circostanza aggravante, nè connessione con un reato procedibile d'ufficio (non configurabile), il reato di violenza sessuale avrebbe dovuto essere considerato improcedibile per difetto di querela. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, peraltro ampiamente riproduttivo dell'atto d'appello, è inammissibile. 2. Il primo motivo, mediante il quale è stata lamentata la violazione dei criteri di valutazione della prova, per la considerazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa e la mancata valutazione di ipotesi alternative alla versione della vittima, oltre che delle mansioni effettivamente svolte dall'imputato nella infermeria della caserma presso la quale sia l'imputato sia la persona offesa prestavano servizio, è inammissibile, sia a causa della sua genericità, sia perchè è volto a censurare sul piano del merito l'apprezzamento delle prove dichiarative, compiuto in modo logico dai giudici di merito, che ne hanno dato spiegazione con motivazione pienamente adeguata e immune da vizi. La doglianza risulta, infatti, anzitutto priva della necessaria specificità, consistendo nella generica affermazione della indebita considerazione atomistica o frazionata delle dichiarazioni della persona, disgiunta sia dalla indicazione delle parti della motivazione nelle quali si sarebbe estrinsecata tale considerazione parcellizzata; sia di confronto con il complesso di tale motivazione, nella quale lo svolgimento della vicenda è stato ampiamente descritto sulla base di quanto dichiarato dalla persona offesa, che è stata giudicata attendibile in considerazione della coerenza e della linearità delle sue dichiarazioni e della mancanza di intenti calunniatori (prospettati in modo del tutto generico con i motivi d'appello e sulla base di argomenti correttamente ritenuti non plausibili, consistenti nel disappunto che sarebbe stato manifestato dall'imputato a causa del mancato saluto da parte della persona offesa e di altri nuovi commilitoni): di tali considerazioni, idonee a fondare il giudizio di attendibilità della persona offesa e di genuinità delle sue dichiarazioni, il ricorrente propone una non consentita rivisitazione sul piano del merito, attraverso una nuova valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e la prospettazione di ipotesi alternative, non consentite nel giudizio di legittimità, nel quale è esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, c.c. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). La circostanza che le mansioni attribuite all'imputato all'interno della infermeria della caserma (nella quale era addetto esclusivamente al rifornimento e alla catalogazione dei medicinali, senza alcuna possibilità di praticare cure o terapie), non contemplassero la possibilità di fare iniezioni, come invece riferito dalla persona offesa, non esclude che l'imputato, allo scopo di indurre la vittima a recarsi con lui nella infermeria, glielo abbia proposto, cosicchè tale circostanza non determina alcuna illogicità, tantomeno meno manifesta, della motivazione sul punto. 3. Il secondo motivo, mediante il quale è stata, sia pure implicitamente, denunciata la violazione e l'errata applicazione dell'art. 609 septies c.p., per avere i giudici di merito ritenuto procedibile il delitto di violenza sessuale in assenza di querela, per essere la condotta erroneamente stata considerata come commessa da un pubblico ufficiale e connessa a un reato procedibile d'ufficio, quello di cui all'art. 196 c.p. militare di pace, che non sarebbe però configurabile, è manifestamente infondato. Le condotte sono pacificamente state commesse dall'imputato allorquando prestava servizio come militare, addetto alla infermeria della caserma nella quale egli e la persona offesa erano in servizio, con il compito di curare il rifornimento di medicinali e catalogarli e di tenere il database della infermeria, dunque di incaricato di un servizio pubblico, ai sensi dell'art. 358 c.p., non trattandosi di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale, ma della gestione amministrativa della infermeria, cosicchè correttamente ne è stata ravvisata la veste di incaricato di pubblico servizio e il reato di violenza sessuale è stato ritenuto procedibile d'ufficio, ai sensi dell'art. 609 septies c.p., comma 4, n. 3, avendo tale veste agevolato la commissione del reato, posto che l'imputato aveva attirato la vittima nella infermeria con il pretesto di praticarle un massaggio alla schiena e in tale circostanza aveva compiuto gli atti sessuali contestati. Manifestamente infondato è anche il rilievo, peraltro anch'esso generico, in ordine alla applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 199 c.p.m.p., secondo cui "le disposizioni dei capi terzo e quarto non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare", in quanto le condotte vennero commesse quando l'imputato era in servizio e in contrasto con la disciplina militare, essendo consistite in una aggressione sessuale nei confronti di un commilitone, concretante il delitto di violenza sessuale ma anche quello di ingiuria militare, trattandosi di comportamento idoneo anche a ledere l'onore e la dignità del militare che ne è stato la vittima. 4. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, a causa della genericità, del contenuto non consentito e della manifesta infondatezza delle doglianze cui è stato affidato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. sentenza 7 - 13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento, nonchè del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 2.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. La Corte dispone inoltre che copia del presente dispositivo sia trasmessa all'amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico, Ministero della Difesa, a norma dell'art. 154 ter disp. att. c.p.p.. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2018. Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2019
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