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Violenza sessuale: sul riconoscimento della circostanza attenuante speciale del fatto di minore gravità

Violenza sessuale

La massima

In tema di violenza sessuale, non è di ostacolo al riconoscimento della circostanza attenuante speciale del fatto di minore gravità di cui all' art. 609-bis, comma 3, c.p. , il fatto che il reato sia commesso da un docente, all'interno di un istituto scolastico, in danno di allievi, posto che l'abuso di autorità è già stato considerato dal legislatore come elemento integrativo della fattispecie incriminatrice, nonché ai fini della procedibilità d'ufficio del reato.

Cassazione penale sez. III, 30/05/2023, n.35303

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27 maggio 2022, la Corte di appello di Napoli ha confermato - quanto ai capi penali - la sentenza del Tribunale di Avellino del 5 dicembre 2017 - resa all'esito di giudizio abbreviato - con la quale l'imputato era stato condannato - anche al risarcimento del danno nei confronti della parte civile - per il reato di cui all'art. 609-bis c.p., art. 609-ter c.p., comma 1, n. 5-bis), art. 61 c.p., n. 9), per avere, mediante abuso di autorità, svolgendo la professione di insegnante di fotografia presso un liceo artistico, costretto una studentessa minorenne a subire atti sessuali, conducendola nella camera oscura del laboratorio fotografico, ritraendola in fotografia insieme a lui, toccandola, baciandola e contemporaneamente toccandosi il pene, avendo commesso il fatto con abuso di poteri e violazione dei doveri inerenti la pubblica funzione di docente. La Corte d'appello ha revocato le statuizioni civili, essendo pervenuta rinuncia alla costituzione di parte civile. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Si denunciano, in primo luogo, vizi di motivazione e violazione di legge circa la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale richiesta della difesa ex art. 507 c.p.p., in relazione all'effettuazione di una perizia sui tabulati telefonici, ritenuta prova decisiva. Si sostiene che il maresciallo operante, che aveva redatto l'informativa sulle attività svolte: non era stato in grado di ricostruire l'effettivo significato di sigle annotate dal gestore di telefonia al margine dei contatti telefonici, con conseguente impossibilità di comprendere quanti fossero gli effettivi contatti e di quale tipo; era incorso nell'errore di conteggiare come telefonate quelle che non lo erano, poiché intercorse nello stesso momento in cui risultava in svolgimento un'altra conversazione; non aveva saputo definire le caratteristiche quantitative e qualitative della corrispondenza telefonica, a ridosso dei fatti di cui all'imputazione, tra l'utenza della persona offesa e altre due utenze intestate a tali B. e M.; non aveva saputo spiegare come mai risultasse un contatto telefonico tra l'imputato e la persona offesa in un orario compreso nel lasso di tempo nel quale i due si sarebbero dovuti trovare - secondo la versione accusatoria - insieme nella camera oscura del laboratorio fotografico. La difesa asserisce che i tabulati telefonici confermano il mendacio della persona offesa, perché questa aveva affermato che appena uscita da scuola, dopo che l'imputato l'aveva intrattenuta una prima volta a chiacchierare nel laboratorio, sarebbe stata raggiunta da una telefonata da parte dell'imputato stesso, in cui questo le proponeva di accompagnarla casa; telefonata non risultante dai tabulati telefonici. La sentenza impugnata sarebbe illogica nella parte in cui afferma, da un lato, che potrebbe esservi stato un erroneo ricordo da parte della persona offesa e, dall'altro, che la sua versione sarebbe suffragata dalla preside, la quale aveva preso visione degli scambi telefonici e messaggistici rilevanti. Secondo la prospettazione difensiva, la perizia richiesta avrebbe consentito di verificare, ai fini della valutazione della attendibilità della persona offesa: 1) l'esatto numero di telefonate fatte o tentate dall'imputato a questa tra l'8 e il 15 novembre; 2) la collocazione temporale delle stesse, visto che una sembrava effettuata al momento della supposta commissione del reato; 3) la ragione del traffico generato dal telefono della persona offesa verso M. e B. - soggetti che lei sosteneva di conoscere a malapena - che si collocava nel lasso di tempo in cui si sarebbe verificato l'abuso; 4) l'esistenza di SMS inviati dall'imputato, che era stata negata dalla persona offesa. 2.2. Con un secondo motivo di doglianza, si censurano vizi di motivazione in relazione all'esistenza di pretesi elementi di riscontro della versione accusatoria fornita dalla vittima. Ci si concentra criticamente sulle testimonianze de relato, ribadendo quanto già sostenuto circa il fatto che la preside dell'istituto aveva affermato di avere visionato gli SMS inviati dall'imputato alla vittima; circostanza che sarebbe smentita dalla mancanza di riferimenti a tali messaggi nel procedimento disciplinare instaurato a livello scolastico e non sarebbe confermata comunque dalla persona offesa, la quale aveva invece sostenuto di non avere mai ricevuto SMS dall'imputato. Nel ricorso si afferma inoltre che, secondo il narrato della vittima, nel pc dell'imputato si dovrebbero trovare fotografie scattate da questo al momento dei fatti contestati; circostanza smentita dal fatto che tali immagini non sono state reperite, neanche fra i file cancellati. 2.3. In terzo luogo, si lamentano la violazione dell'art. 609-bis c.p., comma 3, e vizi della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ivi prevista, sul rilievo che la stessa sarebbe stata esclusa unicamente in forza della relazione fiduciaria intercorrente fra le parti, senza considerare l'entità della compressione della libertà sessuale della pretesa vittima. La difesa sostiene che il giudice di primo grado ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche per la "non particolarmente rilevante compromissione" della sfera sessuale della persona offesa, con statuizione che avrebbe dovuto consentire anche l'applicabilità dell'attenuante di cui sopra. A ciò si aggiunge che l'esclusione dell'attenuante sarebbe avvenuta sulla base di un'indebita doppia valutazione delle medesime circostanze, ovvero delle aggravanti del rapporto fiduciario e del luogo in cui è avvenuta l'azione, già valutate come tali. Infine, si evidenzia che i rapporti sessuali sono consistiti essenzialmente in baci e toccamenti, in numero limitato e in un unico contesto; né vi sarebbe prova delle conseguenze negative patite dalla persona offesa per tali condotte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 1.1. La prima doglianza - riferita alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'effettuazione di una perizia sui tabulati telefonici - è inammissibile. Il ricorso contiene generiche asserzioni circa l'oggetto della richiesta perizia, senza considerare la manifesta irrilevanza della stessa, ampiamente evidenziata alla pag. 6 della sentenza impugnata, laddove si chiarisce che, anche a voler seguire la ricostruzione che la difesa fa delle telefonate e dei messaggi, questi non provano nulla circa il nucleo essenziale del fatto oggetto dell'imputazione: si tratta, infatti, di contatti e messaggi del tutto compatibili, per la loro collocazione temporale, con la versione accusatoria. Inoltre, nel ricorso non vi è contestazione specifica sull'affermazione, logicamente corretta, secondo cui alcuni contatti si spiegano con il fatto che il telefono cellulare della vittima poteva essere in uso promiscuo anche da parte della sorella gemella. 1.2. Il secondo motivo di censura - relativo a vizi di motivazione in relazione all'esistenza di pretesi elementi di riscontro della versione accusatoria fornita dalla vittima - è inammissibile. La difesa si concentra criticamente sulle testimonianze de relato, le quali nella coerente e conforme valutazione dei giudici di primo e secondo grado confermano l'attendibilità della versione accusatoria, caratterizzata da coerenza interna, costanza, pluralità di riscontri. Il ricorso, in particolare, non riesce a spiegare le ragioni per cui non sarebbe attendibile la preside, la quale ha riferito in generale di comunicazioni dell'imputato sul cellulare della vittima; mentre la circostanza delle fotografie che sarebbero state scattate dall'imputato e non ritrovate nella sua disponibilità è sostanzialmente irrilevante. Ciò che rileva, invece, a sostegno della genuinità della tesi accusatoria - senza che la difesa riesca ad individuare vizi logici sul punto - è la valutazione che i giudici di merito fanno della genesi della denuncia, che appare spontanea e suffragata, quanto alle ragioni e alle modalità della sua insorgenza, da più testimoni di riscontro. 1.3. E' invece fondato il terzo motivo di doglianza, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della minore gravità prevista dall'art. 609-bis c.p., comma 3. 1.3.1. Deve rilevarsi, in punto di diritto, che il riconoscimento della circostanza attenuante in parola non è di per sé escluso dall'esistenza di un rapporto fiduciario fra reo e vittima, perché la stessa prescinde dal profilo soggettivo, richiedendo la sola valutazione dell'oggettività del fatto e, in particolare, del livello di compromissione della libertà sessuale della vittima e delle eventuali conseguenze della stessa (ex plurimis, Sez. 3, n. 6713 del 26/01/2021, Rv. 281096 - 02). Quanto, in particolare, alle violenze sessuali compiute in ambiente scolastico, da docenti nei confronti degli alunni, l'abuso del rapporto di affidamento non è di per sé sufficiente a far ritenere la gravità del fatto, dovendosi valutare il contesto complessivo, con particolare riferimento alle modalità e all'entità dello stesso. In una fattispecie che presenta analogie con quella qui in esame (oggetto della sentenza Sez. 3, n. 40559 del 24/09/2021), si è ricordato, in particolare, che quanto alla "prospettazione della soggezione come "dovuta" in ragione del proprio ruolo di controllo gerarchico", la quale dovrebbe evocare l'abuso di autorità come modalità attraverso cui si è realizzata la violenza sessuale, essa non può costituire elemento ostativo alla concessione della circostanza attenuante speciale de qua, perché costituisce elemento costitutivo sia del reato di cui all'art. 609-bis c.p., comma 1, sia della circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 9). E la sua valutazione anche ai fini della esclusione della circostanza della minore gravità integra una violazione del principio del ne bis in idem sostanziale. Infatti, deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età, mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019, Rv. 277615; Sez. 3, n. 16122 del 12/10/2016 - dep. 2017, Rv. 269600; Sez. 3, n. 6784 del 18/11/2015 - dep. 2016, Rv. 266272). Inoltre, l'attenuante speciale prevista dall'art. 609-bis c.p., comma 3, non può essere concessa quando gli abusi in danno della vittima sono stati reiterati nel tempo perché tale reiterazione, ove non sia del tutto occasionale, approfondisce il tipo di illecito e compromette maggiormente l'interesse giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, sicché non è compatibile con la "minore gravità" del fatto (Sez. 3, n. 17177 del 03/03/2020; Sez. 3, n. 42738 del 07/07/2016, Rv. 268063). D'altra parte, l'attenuante di cui all'art. 609-bis c.p., u.c., non può essere di per sé esclusa per la sussistenza di una o più circostanze aggravanti, occorrendo in tal caso valutare se queste ultime, in relazione al bene giuridico tutelato, incidano sui parametri che rilevano ai fini dell'accertamento della minore gravità del fatto, costituiti dal grado di compromissione della libertà sessuale subito dalla vittima e dalla consistenza del danno arrecabile (Sez. 7, n. 6502 del 29/11/2018 - dep. 2019). Infine si è affermato che, per l'applicazione dell'attenuante speciale dei casi di minore gravità, di cui all'art. 609-bis c.p., u.c., la circostanza che il fatto incriminato sia stato commesso da un insegnante all'interno di una istituzione scolastica in danno degli allievi non assume necessaria e automatica valenza ostativa, perché tale circostanza è già stata considerata dal legislatore allorquando ha considerato l'abuso di autorità come elemento integrativo della fattispecie incriminatrice nonché ai fini della procedibilità d'ufficio della condotta incriminata ex art. 609-septies c.p., comma 4, n. 2, (Sez. 3, 22/09/2015, n. 25434). Deve perciò essere ritenuto superato l'automatismo di valutazione operato da Sez. 3, n. 14437 del 22/01/2014, Rv. 258700 - richiamata nella sentenza impugnata - secondo cui non può essere riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di minore gravità ove il reato di violenza sessuale sia commesso da un docente all'interno di un istituto scolastico, posto che questo è un luogo nel quale l'alunno deve sentirsi protetto e che, però, rende particolarmente vulnerabile la vittima per il rischio di attenzioni sessuali illecite derivanti dall'approfittamento del rapporto fiduciario intercorrente con l'insegnante. 1.3.2. Alla luce delle considerazioni che precedono si rende necessario un nuovo giudizio della Corte d'appello sul punto, che dovrà svolgersi - con libertà di esito - tenendo conto, da un lato, dell'entità del fatto, e dall'altro degli elementi rilevanti al fine di apprezzare il grado di compromissione della libertà sessuale della persona offesa. 2. Per tali motivi, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 609-bis c.p., comma 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 609-bis c.p., comma 3, e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 30 maggio 2023. Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2023
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