RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28 marzo 2017 la Terza sezione penale della Corte di cassazione ha annullato la sentenza emessa il 27 maggio 2015 dalla Corte di appello di Bologna che confermava la condanna intervenuta in primo grado nei confronti di S.M. all'esito di giudizio abbreviato. All'imputato, insegnante di musica presso il conservatorio "(Omissis)" di (Omissis), è stato contestato il reato di cui all'art. 81 c.p., comma 2 e art. 609 quater c.p. che egli avrebbe commesso inducendo la minore infrasedicenne C.S., allieva del corso di organo da lui tenuto, a subire atti sessuali consistiti in baci sulle guance e, in una occasione, in toccamenti del seno accompagnati dall'invito a baciarlo sulla bocca. Condotte tenute, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dal mese di febbraio del 2010 sino al (Omissis) dello stesso anno.
L'annullamento è stato disposto per vizi di motivazione in ordine all'attendibilità della persona offesa che, nel corso del giudizio, aveva reso dichiarazioni non sempre conformi. In particolare, secondo la Corte di legittimità, la sentenza di condanna non aveva chiarito perché, tra le versioni fornite dalla persona offesa, "dovesse prediligersi quella indicativa dell'effettiva realizzazione delle condotte" ("baci sulle guance", "toccamento del seno", invito a "baciarlo sulla bocca") e non quella, sostenuta dalla ragazza ne(corso dell'incidente probatorio, di una "mera "percezione"" di tali condotte, non accompagnata da certezza circa la loro effettiva realizzazione. A questo proposito la sentenza di annullamento sottolinea che "il toccamento del seno (cui si aggiunge il toccamento del sedere neppure contestato in imputazione)" avevano "particolare rilievo" nell'impianto motivazionale della sentenza annullata secondo la quale i baci sulla guancia avrebbero presentato valenza sessuale proprio perché "accompagnati da contemporanei abbracci utilizzati anche a mascherare lo sfiorare della mano sopra o sotto parti erogene".
In sintesi, al giudice di rinvio è stato chiesto di chiarire "in concreto" le ragioni della ritenuta attendibilità della persona offesa e di indicare "in maniera logica i motivi per i quali, a fronte di diversi contenuti dichiarativi, se ne sia prescelto uno in luogo di altro (ovvero, essenzialmente, il toccamento del seno anziché la percezione dello sfioramento dello stesso, o addirittura il mancato toccamento ed il toccamento del sedere, anziché il non toccamento dello stesso)" spiegando così "le ragioni della attribuzione ai baci sulle guance di un significato di chiara valenza sessuale" (pag. 7 della motivazione).
Giudicando in sede di rinvio, la Corte di appello di Bologna, con sentenza del 28 aprile 2022, ha qualificato la condotta ascritta a S. come violazione dell'art. 609 bis c.p., comma 1 e, ferma restando l'ipotesi di minore gravità ai sensi dell'ultimo comma del predetto articolo già riconosciuta dal giudice di primo grado, ha confermato la condanna alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi due di reclusione inflitta dal G.i.p. del Tribunale di Piacenza in data 11 gennaio 2012. Sono state confermate, inoltre, le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado.
2. Contro la sentenza del 28 aprile 2022 l'imputato ha proposto ricorso, per mezzo del proprio difensore, articolandolo in più motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dal D.Lgs. n. 28 luglio 1989 n. 271, art. 173, comma 1.
2.1 Col primo motivo il ricorrente lamenta mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con particolare riferimento alla valutazione della credibilità intrinseca della minore. Sostiene che la sentenza impugnata avrebbe eluso, nella sostanza, le indicazioni contenute nella sentenza di annullamento perché non avrebbe motivato compiutamente sulle ragioni per cui la C. è stata ritenuta attendibile e sottolinea che, in ogni caso, la motivazione fornita non è esente da contraddizioni e illogicità. Osserva che, secondo la Corte territoriale, la ragazza sarebbe rimasta sostanzialmente coerente nelle tre occasioni in cui è stata sentita e i giudici di rinvio hanno illogicamente sottovalutato il progressivo passaggio da una versione nella quale risultava che S. l'aveva abbracciata e palpata, ad uno sfioramento sotto il seno forse solo percepito, ma comunque conseguente ad un abbraccio che, poiché finalizzato ad un toccamento, aveva valenza sessuale.
La difesa ricorrente sottolinea che la valenza sessuale del bacio sulla guancia è stato desunte'r anche dal fatto che S. chiese alla ragazza di baciarla sulla bocca, ma sul punto le dichiarazioni non sono coerenti perché nell'incidente probatorio la C. ha dichiarato di aver solo udito dire "sulla bocca" e di aver interpretato questa frase come una richiesta di essere baciata. Evidenzia che vi sono contraddizioni circa il momento in cui tale richiesta vi sarebbe stata. Sostiene che un bacio sulla guancia è privo di valenza sessuale.
2.2. Col secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla sostenuta esistenza di riscontri estrinseci ai racconti della minore. Osserva che le dichiarazioni rese dalle amiche della C. ( G.D. e F.A.) fanno sorgere dubbi rilevanti sull'attendibilità della persona offesa atteso che, nel racconto fatto alle amiche, la minore non aveva fatto menzione del toccamento del seno. La C., inoltre, ha riferito che, in occasione dell'affissione di alcuni manifesti, S. aveva toccato i fianchi o il sedere delle amiche, le quali non hanno confermato che ciò fosse avvenuto. Il ricorrente rileva, inoltre, che le dichiarazioni rese da D.M.C., altra allieva dell'istituto, sono state irragionevolmente valorizzate dalla sentenza impugnata perché dalle stesse non emerge nulla di sessualmente rilevante. Sostiene che nessun elemento a sostegno dell'ipotesi accusatoria può essere tratto dall'esito delle intercettazioni telefoniche, dalle quali emerge solo che S. era preoccupato per la reazione che la C. poteva aver avuto rispetto ad un comportamento non connotato sessualmente quale è un bacio sulla guancia.
2.3. Col terzo motivo il difensore lamenta erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 609 quater e 609 bis c.p. e violazione dell'art. 521 c.p.p. per difetto di correlazione tra accusa e sentenza.
Osserva che a S. è stato contestato di aver violato l'art. 609 quater c.p. per aver compiuto atti sessuali (consistiti "in baci sulle guance, nonché, in un'occasione, in toccamenti del seno" e in un invito "a baciarlo sulla bocca") con una minore infrasedicenne che era affidata a lui per ragioni di istruzione (dal capo di imputazione risulta, infatti, che S. avrebbe agito "nella sua qualità di insegnante"). Rileva che, invece, la sentenza impugnata lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 609 bis c.p., comma 1, per aver abusato dell'autorità derivante dalla propria posizione costringendo la minore a subire atti sessuali. Sostiene che tale diversa condotta non è mai stata contestata all'imputato. Sottolinea che il capo di imputazione si limita a far menzione della qualità di insegnante (rilevante ai fini dell'art. 609 quater c.p., comma 1, n. 2) e non fa cenno all'abuso di tale qualità. Rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, per integrare il reato di cui all'art. 609 bis c.p., comma 1 l'autorità deve essere esercitata con modalità abusive, ma l'abuso deve determinare una costrizione e il capo di imputazione non parla né di abusi né di costrizioni, sicché il fatto per il quale vi è stata affermazione della penale responsabilità è diverso da quello contestato e vi è stata concreta lesione del diritto di difesa.
La sentenza impugnata sostiene che il reato di violenza sessuale è suscettibile di essere commesso, oltre che con violenza o minaccia, anche mediante abuso di autorità e tale terza modalità era chiaramente evincibile dal capo di imputazione atteso che a S. non è stato contestato di aver "compiuto" atti sessuali con la C., ma di averla "indotta" a "subire" tali atti "nella qualità di insegnante di musica presso il conservatorio" del quale la minore era allieva. La difesa contesta tale ricostruzione sottolineando che il capo di imputazione non descrive una condotta costrittiva mediante abuso di autorità, rispetto alla quale, di conseguenza, non vi è stato alcun contraddittorio.
Il ricorrente sottolinea, inoltre, che le emergenze istruttorie non consentono di ritenere sussistente una condotta costrittiva sicché il reato di cui all'art. 609 bis c.p., comma 1, (non contestato) non avrebbe comunque potuto essere ritenuto sussistente e la Corte territoriale non ha motivato sul punto.
2.4. Col quarto motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge per essere stata pronunciata condanna in assenza di accertamento sulla sussistenza del dolo. Il difensore osserva che la persona offesa ha sostenuto di aver "percepito" che S. l'abbracciò perché la "voleva toccare". Rileva che la Corte d'appello avrebbe dovuto motivare sulle reali intenzioni dell'imputato senza affidarsi alle "percezioni" della minore, atteso che S. poteva aver avuto una "percezione" diversa e non aver annesso a un bacio sulla guancia alcuna valenza sessuale.
2.5. Col quinto motivo, il ricorrente si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche che non sarebbe stata adeguatamente motivata.
2.6. Col sesto motivo lamenta l'applicazione della disciplina della continuazione. Sostiene che, anche a voler ammettere la natura sessuale dell'atto del (Omissis) 2010, nessuna natura simile potrebbero avere eventuali precedenti baci sulla guancia, sicché l'aumento di pena inflitto ai sensi dell'art. 81 c.p., comma 2, sarebbe illegittimo.
3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.
Nello stesso senso ha concluso il difensore di parte civile con memoria in data 3 ottobre 2022.
Il 14 ottobre 2022, il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito illustrati.
2. Col primo, secondo e quarto motivo (che possono essere esaminati congiuntamente) il ricorrente sostiene che, con la sentenza impugnata, i giudici di rinvio non avrebbero fornito riguardo alla attendibilità della minore, alla sussistenza di riscontri estrinseci alle sue dichiarazioni e alla prova del dolo, argomentazioni ulteriori rispetto a quelle già ritenute insufficienti dalla sentenza di annullamento. Nel far questo, però, il ricorrente non si confronta con le motivazioni della sentenza della Corte di appello, secondo la quale la circostanza che la ragazza, in sede di incidente probatorio, abbia specificato "che il toccamento del sedere da parte di S. si era concretizzato nell'appoggio della mano, escludendo espressamente l'accarezzamento, anzi precisando che il gesto era susseguente al toccamento "sotto il seno" nello scostare il braccio", non è sintomo di confusione o contraddizione e depone, invece, per una "approfondita e non istintiva valutazione della portata dei contatti subiti" riverberandosi in favore della piena attendibilità della denuncia. La Corte territoriale sottolinea che la precisazione fornita dalla C. nell'incidente probatorio - quando la minore specificò che S. non le aveva "palpato" il seno, ma, dopo averle detto "sei molto bella oggi", le aveva dato un bacio sulla guancia, l'aveva abbracciata e l'aveva toccata "sotto il seno" - non è indicativa di incoerenza perché non si tratta di una modifica sostanziale della deposizione precedente, ma di una specificazione della stessa, restando inalterata l'indicazione del contenuto complessivo della condotta e delle sue finalità. Rileva, inoltre, che il significato erotico di tale condotta è reso evidente dalla successione dei gesti posti in essere nel medesimo contesto: l'apprezzamento estetico, il bacio sulla guancia, l'abbraccio e il toccamento.
La sentenza impugnata sottolinea che, tutte le volte in cui è stata sentita, la minore ha riferito della richiesta di un bacio sulla bocca che le fu rivolta il (Omissis) 2010 dal professore, non le era mai stata rivolta prima, e rese inequivoca la "portata delle pregresse condotte irrituali" del docente, caratterizzate da posizioni ingiustificatamente ravvicinate, complimenti sulla bellezza, baci sulla guancia. In quella occasione, infatti, dopo averla baciata sulla guancia, rivolgendole lo sguardo, S. le disse: "sulla bocca". La Corte di appello osserva che della richiesta di un bacio sulla bocca hanno concordemente parlato anche F.A. e G.D. e, senza alcuna contraddizione o illogicità, sostiene che il fatto che la minore non abbia fatto menzione con le amiche del toccamento al seno non influisce sulla attendibilità del racconto, tanto più che la Guglielminetti, in sede di incidente probatorio, ha dichiarato: "ha toccata, tipo, abbracciandola un po' qua".
Si tratta di motivazioni coerenti, scevre da profili di contraddittorietà e manifesta illogicità e dunque non censurabili in questa sede. A seguito di annullamento per vizio di motivazione, infatti, il giudice di rinvio è vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione, ma resta libero di pervenire allo stesso risultato decisorio, non solo utilizzando argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità, ma anche - come è avvenuto nel caso di specie - integrando o completando quelle argomentazioni (tra le tante: Sez. 2, n. 47060 del 25/09/2013, Mazzoni, Rv. 257490; Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Grande Aracri, Rv. 259811).
2.1. Secondo la sentenza impugnata, un significativo elemento a riscontro delle dichiarazioni della C. può essere tratto dal racconto di D.M.C., un'altra allieva del professor S.. Anche la D.M., infatti, ha riferito di atteggiamenti inappropriati del professore che "richiamano e riscontrano quelli denunciati da S.". Ha riferito, in particolare, di apprezzamenti estetici, di un inusuale posizionamento del docente (che si sedeva dietro di lei e non accanto a lei quando suonavano a quattro mani) e ha spiegato che l'atteggiamento del professore mutava alla presenza di altre persone. La Corte territoriale ha posto in luce che S. è stato descritto da tutti i testimoni come una persona schiva e introversa, normalmente poco espansiva, e ha sostenuto che il diverso atteggiamento tenuto con la C. e la D.M. esclude che le due ragazze possano aver frainteso il significato delle attenzioni del professore. Il ricorrente censura tali motivazioni sottolineando che dalle dichiarazioni della D.M. non emergono comportamenti connotati sessualmente, ma, così facendo, chiede a questa Corte di legittimità una inammissibile rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Per quanto riguarda l'esito delle intercettazioni telefoniche, sul cui contenuto il ricorrente si sofferma, basta osservare che (come ritenuto anche dalla sentenza di annullamento) le conversazioni intervenute tra S. e la moglie sono sostanzialmente ammissive di baci sulla guancia, e la valenza sessuale di tali comportamenti è stata coerentemente e logicamente ricostruita dalla sentenza impugnata alla luce della condotta del (Omissis).
2.2. La motivazione della sentenza impugnata è esauriente, non illogica e non contraddittoria anche per quanto riguarda la prova del dolo. La sentenza rileva, infatti, che l'approccio fisico con gli allievi non era "usuale da parte del S.", descritto anzi come "riservato e poco comunicativo", ciò che, in uno con quanto sopra evidenziato, consente di escludere "un fraintendimento da parte della giovane persona offesa di comportamenti amichevoli, ma privi di finalità illecite" (così testualmente, pag. 13 della sentenza impugnata).
Per quanto esposto, il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso sono inammissibili.
3. Si deve esaminare a questo punto il terzo motivo di ricorso, col quale si lamenta violazione dell'art. 521 c.p.p. per difetto di correlazione tra accusa e sentenza. Questo motivo involge più questioni. In primo luogo, si deve valutare se nel fatto concretamente contestato, pur qualificato come violazione dell'art. 609 quater c.p., fossero già contenuti tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 609 bis c.p. Solo in seconda battuta - e solo nel caso in cui la prima domanda abbia avuto risposta positiva - si dovrà valutare se la nuova definizione del fatto fosse prevedibile per l'imputato o fosse necessario, nel rispetto delle garanzie difensive, consentirgli di interloquire sul punto (come stabilito dalla Corte EDU nella sentenza Drassich c. Italia dell'11 febbraio 2007).
3.1. Nell'affrontare il tema, la sentenza impugnata rileva, preliminarmente, che il giudice di primo grado "aveva già correttamente inquadrato le condotte dell'imputato all'interno del reato di cui all'art. 609 bis c.p., comma 1". Va detto, però, che la sentenza di primo grado appare assai contraddittoria sul punto: S. è stato infatti ritenuto responsabile dei "reati ascrittigli" senza procedere a una diversa qualificazione del fatto; è stata ritenuta l'attenuante di cui all'art. 609 bis c.p., u.c., ma si è dato atto in motivazione che tale disposizione è richiamata dall'art. 609 quater c.p., comma 4; è stato scritto che "il fatto, così come risultante dagli atti, integra il reato di violenza sessuale" (così, testualmente, pag. 12 della motivazione) come se il reato contestato fosse quello di cui all'art. 609 bis c.p., ma sul punto non è stata spesa una sola parola, né risulta che la difesa sia stata chiamata ad interloquire sul punto. A ciò deve aggiungersi che la sentenza della Corte di appello di Bologna del 27 maggio 2015 (che ha confermato la sentenza del G.i.p. ed è stata poi annullata dalla Corte di cassazione), ha affermato in termini espliciti che S. doveva essere ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 609 quater non risultando "contraddittoria l'imputazione in atti". Questa sentenza sottolinea che "la fattispecie di cui all'art. 609 quater c.p. punisce chiunque compia atti sessuali con persona infraquattordicenne (o infrasedicenne come nel caso di specie), senza che alcun rilievo possa essere attribuito alla concreta lesione della libertà sessuale della vittima e al suo successivo corretto sviluppo" atteso che "il bene giuridico del reato di atti sessuali con minorenne non è la libertà di autodeterminazione di quest'ultimo, non potendo egli esprimere alcun consenso" (pag. 15 e 16 della motivazione). Sostiene poi, rispondendo a un preciso motivo di appello, che "i baci sulla guancia (incensurabili in altri contesti)" assunsero nel caso di specie "natura di atto sessuale", perché accompagnati da contemporanei abbracci "a volte utilizzati anche a mascherare lo sfiorare della mano sopra o sotto parti erogene (il seno)" (pag. 14 della motivazione).
Dalla lettura della sentenza di annullamento n. 24119/2017 emerge che una più approfondita valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e della attendibilità delle stesse è stata ritenuta necessaria anche perché, "nell'impianto motivazionale della sentenza" della Corte di appello di Bologna, i toccamenti assumevano "particolare rilievo" posto che, in assenza degli stessi, "i baci sulla guancia esulerebbero (...) dallo spettro applicativo dell'art. 609 quater c.p. addebitato". Ne consegue che l'imputazione presa in esame dalla Corte di legittimità nella sentenza di annullamento è quella di cui all'art. 609 quater c.p. (e non avrebbe potuto essere diversamente atteso il contenuto inequivoco della sentenza annullata).
3.2. Per quanto esposto, si deve concludere che, solo nel giudizio di rinvio, i fatti contestati all'imputato sono stati ricondotti in termini espliciti entro l'ambito operativo dell'art. 609 bis c.p., comma 1. La sentenza oggetto del presente ricorso è inequivoca in tal senso perché, nel dispositivo, espressamente qualifica la condotta "ai sensi dell'art. 609 bis c.p., comma 1". Di ciò il ricorrente si duole sostenendo che, così operando, la Corte di appello avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e giudicato.
A questo proposito la sentenza impugnata precisa che "l'elemento di distinzione tra il reato di cui all'art. 609 bis e quello di cui all'art. 609 quater risiede nella sussistenza, nel secondo caso, di un consenso manifestato dalla vittima, seppure ritenuto viziato (...) in ragione dell'età della persona offesa". Sostiene che, nel caso di specie, un consenso, pur viziato dalla minore età, è da escludere e già nel capo di imputazione era stato escluso perché all'imputato era stato contestato di aver "indotto" la minore a "subire" atti sessuali. Secondo i giudici di rinvio, facendo uso dei verbi "indurre" e "subire" e indicando la qualifica soggettiva rivestita dall'imputato ("insegnante di musica presso il conservatorio "(Omissis)" di (Omissis)"), il capo di imputazione avrebbe descritto il fatto come una violenza sessuale per abuso di autorità. Pertanto, l'applicazione dell'art. 609 bis in luogo dell'art. 609 quater c.p. non comporterebbe un mutamento del fatto ma, rimediando a un errore, ne fornirebbe la corretta qualificazione giuridica. La Corte territoriale sottolinea che nei motivi di appello, il difensore aveva rilevato come, a fronte di una imputazione formulata con riferimento all'art. 609 quater, la condotta fosse stata descritta "riecheggiando le componenti del reato di cui all'art. 609 bis c.p.". Ne desume che la possibilità della diversa qualificazione del fatto era nota alla difesa e, nel compierla, non si è recato alcun pregiudizio ai diritti dell'imputato.
Il ricorrente obietta che una violenza sessuale mediante abuso dell'autorità, come quella ritenuta dal giudice di rinvio, presuppone una specifica contestazione dell'esercizio dell'autorità con modalità abusive e, nel caso di specie, tale contestazione non vi è stata. Se è vero infatti che, nel capo di imputazione, si contesta a S. di aver commesso il reato "nella qualità" di insegnante di una minore infrasedicenne; è pur vero che in nessuna parte della contestazione è scritto che di tale qualità egli abbia abusato e, tanto meno, che tale abuso si sia tradotto nell'adozione di modalità costrittive.
In particolare, secondo la difesa, non è sufficiente in tal senso il fatto che nel capo di imputazione si contesti all'imputato di aver "indotto la minore" a "subire atti sessuali". Si osserva in proposito che S. non si è difeso dall'accusa di aver adottato modalità costrittive; al contrario, l'intera difesa si è articolata sulla contraddittorietà della contestazione che non revocava in dubbio il consenso della vittima (quantunque non validamente prestato) e non ipotizzava nessuna forma di costrizione, ritenuta invece sussistente dalla Corte di appello.
4. Non v'e' dubbio che il fatto integrante gli estremi del reato di cui all'art. 609 quater c.p. sia "diverso" da quello che integra gli estremi del reato di cui all'art. 609 bis c.p., comma 1.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la fattispecie di costrizione mediante abuso di autorità delineata dall'art. 609 bis c.p., comma 1, si distingue sia da quella delineata al comma 2, n. 1 (centrata sull'induzione all'atto sessuale di persona in condizioni di inferiorità fisica o psichica), sia da quella di atti sessuali compiuti con minori degli anni sedici ad opera dell'ascendente o di altri soggetti in rapporto qualificato con la persona offesa descritte dall'art. 609 quater c.p., comma 1, n. 2 (sul punto, Sez. 3, n. 32513 del 19/06/2002, P., Rv. 223101). In particolare, si è precisato che l'art. 609 bis c.p. distingue tra una violenza sessuale "costrittiva" nella quale il soggetto passivo attua o subisce un evento non voluto perché la sua capacità di autodeterminazione viene annullata o limitata mediante coercizione (art. 609 bis c.p., comma 1) e una violenza sessuale "induttiva" nella quale l'agente persuade la vittima a sottostare ad atti che diversamente non avrebbe compiuto, ovvero a subirli, strumentalizzandone la vulnerabilità. In entrambi i casi, l'autore del reato incide sul processo formativo della volontà della persona offesa, ma, nel primo caso, tale volontà è compressa fino ad impedire ogni diversa opzione, nel secondo caso, è orientata secondo le intenzioni dell'agente (Sez. U, n. 27326 del 16/07/2020, C., Rv. 279520, pag. 12 della motivazione). Come il supremo Collegio ha efficacemente sottolineato, si tratta "di due situazioni distinte, che rendono evidente come l'abuso di autorità considerato dal comma 1 sia solo quello che determina una vera e propria sopraffazione della volontà della persona offesa, che si risolve in una costrizione, e non anche una mera induzione, alla quale viene fatto riferimento solo nel comma 2". Con questa sentenza, le Sezioni Unite hanno chiarito che l'ambito di operatività dell'art. 609 bis c.p., comma 1 non può essere ampliato "fino a ricomprendervi situazioni non riconducibili alla violenza o minaccia". La coartazione conseguente all'abuso di autorità, infatti, "trae origine dal particolare contesto relazionale di soggezione tra autore e vittima del reato, determinato dal ruolo autoritativo del primo": un ruolo in forza del quale alla vittima "non residuano valide alternative di scelta rispetto al compimento o alla accettazione dell'atto sessuale, che consegue, dunque, alla strumentalizzazione di una posizione di supremazia" (Sez. U, n. 27326 del 16/07/2020, C., Rv. 279520, pag. 12 e 13 della motivazione).
Muovendo da queste premesse, le Sezioni Unite hanno concluso che "l'abuso di autorità che costituisce, unitamente alla violenza o alla minaccia, una delle modalità di consumazione del reato previsto dall'art. 609 bis c.p., presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l'agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali". Tali conclusioni escludono che l'abuso di autorità rilevante ai sensi dell'art. 609 bis, comma 1, sia solo quello che discende da una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico, ma presuppongono una interpretazione rigorosa dell'abuso che, come illustrato, non può essere disgiunto da una dimensione costrittiva. Tale dimensione e', invece, del tutto estranea alla previsione dell'art. 609 quater c.p. che si riferisce a casi in cui il minore non può esprimere alcun valido consenso. Questa disposizione, infatti, non tutela la libertà di autodeterminazione del minore, bensì la sua integrità fisio-psichica nella prospettiva di un corretto sviluppo della sua sessualità (Sez. 3, n. 23205 del 11/04/2018, G., Rv. 272790; v. anche: Sez. 3, n. 3241 del 03/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 281299).
4.1. Applicando questi principi al caso che ci occupa, si deve prendere atto che la sentenza impugnata, qualificando il fatto come violazione dell'art. 609 bis c.p., ha ritenuto sussistente un abuso di autorità a carattere coercitivo, sicché il principio di correlazione tra accusa e sentenza potrebbe ritenersi rispettato solo ove, in concreto, nel capo di imputazione fosse stata contestata una coercizione conseguente a un abuso di autorità. Ed invero, perfino con riferimento alle diverse condotte attraverso le quali può estrinsecarsi il reato di cui all'art. 609 bis c.p., la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto di dover precisare: che non si tratta di condotte "equivalenti o sovrapponibili tra loro"; che, a fronte della contestazione di una violenza sessuale per costrizione e successiva condanna per violenza sessuale per induzione, il principio di correlazione tra accusa e sentenza non necessariamente è rispettato (Sez. 3, n. 3951 del 28/09/2021, dep. 2022, F., Rv. 282830); che può esserlo se, in concreto, l'abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica rappresenta una "proiezione fattuale" della condotta coercitiva e, perciò, l'imputato ha potuto difendersi "con riferimento a tutti i fatti addebitatigli" (Sez. 3, n. 24598 del 03/07/2020, H., Rv. 279710).
5. La sentenza impugnata sostiene che, nel caso di specie, il fatto concretamente contestato conteneva tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 609 bis c.p. nella forma del costringimento per abuso di autorità e che il principio di correlazione tra accusa e sentenza non sarebbe stato violato perché il fatto ritenuto in sentenza sarebbe esattamente quello contestato, cui sarebbe stata data solo una più corretta qualificazione giuridica.
Secondo la Corte territoriale, tale diversa qualificazione non avrebbe pregiudicato in alcun modo le prerogative difensive: in primo luogo, perché lo stesso difensore, nei motivi di appello e nel ricorso per Cassazione, aveva sottolineato che, a fronte di una imputazione formulata con riferimento all'art. 609 quater c.p., la condotta era stata descritta "riecheggiando le componenti del reato di cui all'art. 609 bis c.p."; in secondo luogo, perché all'imputato sono sempre state contestate condotte rispetto alle quali "e' pacifico che il consenso della minore fosse assente" (pag. 12 della sentenza impugnata).
A fronte di tali argomentazioni la difesa obietta:
- che mai è stato contestato all'imputato "il fatto di violenza sessuale, men che meno nella prospettiva della sotto-fattispecie di abuso di autorità";
- che la contestazione della qualifica soggettiva di insegnante non comporta contestazione dell'abuso della relativa posizione;
- che nel capo di imputazione si parla di induzione a subire atti sessuali e non di costrizione a subirli e l'abuso rilevante ai sensi dell'art. 609 bis c.p., comma 1, è solo quello esercitato con modalità costrittive;
- che nessuna difesa è stata articolata "con riguardo all'accusa (mai contestata) di aver agito con abuso di autorità, con ciò determinando una costrizione della persona offesa" emersa solo, in maniera del tutto imprevedibile, nel giudizio di rinvio.
Il ricorrente osserva, inoltre, che la motivazione della sentenza impugnata è carente riguardo al carattere costrittivo dell'ipotizzato abuso sicché, quand'anche il principio di correlazione tra accusa e sentenza non fosse stato violato, l'annullamento sarebbe comunque doveroso per carenza di motivazione.
Rileva che, secondo la ricostruzione fornita dalla sentenza impugnata, dopo il bacio sulla guancia, la richiesta di essere baciato sulla bocca e l'ipotizzato toccamento (o tentativo di toccamento) sotto il seno, la minore si allontanò liberamente e che dalle dichiarazioni della persona offesa non emerge un abuso di autorità di tipo coercitivo.
4. Il motivo di ricorso è fondato. Dalla lettura del capo di imputazione risulta che S. è stato accusato di avere "indotto la minore infrasedicenne C.S., che frequentava il suo corso di organo, a subire atti sessuali". Di induzione si parla, dunque, e non di costringimento e, come si è visto, nell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità le due condotte sono tra loro ben distinte. Il principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza può far ritenere una condotta induttiva determinata dall'abuso di condizioni di inferiorità fisica o psichica ricompresa nella condotta costrittiva (in tal senso Sez. 3, n. 24598 del 03/07/2020, H., Rv. 279710 già citata), ma è davvero arduo sostenere che, contestando una "induzione", si sia voluto in realtà contestare una "costrizione". A ben guardare, del resto, la sentenza impugnata non sostiene questo perché si limita a sottolineare che il reato di cui all'art. 609 bis c.p., comma 1, "può alternativamente essere commesso con violenza, minaccia o mediante abuso di autorità" e che rientra in tale ultima nozione anche l'abuso della posizione di insegnante. Secondo questa prospettazione, la costrizione sarebbe insita nell'abuso di autorità e la contestazione della condotta costrittiva non sarebbe necessaria essendo stato contestato (sia pure implicitamente) l'abuso di autorità. Poiché si pone in questa prospettiva, la sentenza impugnata non spiega perché alla condotta ascritta a S. possa essere attribuito carattere di costrizione e si limita a sottolineare (così identificando l'abuso con la costrizione) che qualsiasi posizione soggettiva di preminenza può essere strumentalizzata con modalità abusive.
Come si è detto, con la sentenza n. 27326 del 16/07/2020, le Sezioni Unite hanno escluso che vi sia corrispondenza tra abuso di autorità e costrizione. Ne consegue che la diversa qualificazione del fatto come violazione dell'art. 609 bis c.p., comma 1, avrebbe richiesto la contestazione di modalità costrittive che mancava nel caso di specie.
La sentenza impugnata richiama un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale "la mutazione della mera descrizione del fatto, che, senza incidere sulla sua storicità, sia volta a rendere quello riportato nell'imputazione conforme a quanto risulta dagli atti e, quindi, è noto all'imputato, non preclude al giudice di pronunciarsi sullo stesso, né gli impone di restituire gli atti al pubblico ministero, in quanto non costituisce modifica dell'imputazione, rilevante ai sensi dell'art. 516 c.p.p. " (Sez. 3, n. 17829 del 05/12/2018, dep. 2019, Fina, Rv. 275455; Sez. 6, n. 38061 del 17/04/2019, Rango, Rv. 277365), 4bn chiarisce, però, quali modalità costrittive sarebbero emerse dagli atti e identifica la costrizione con l'abuso di autorità. A ciò deve aggiungersi che il reato ritenuto in sentenza è più grave di quello contestato e che, nel procedere alla riqualificazione, la Corte di appello ha ignorato l'aggravante di cui all'art. 609 ter c.p., comma 1, n. 5, della quale avrebbe dovuto tenere conto essendo scritto chiaramente nel capo di imputazione che, all'epoca dei fatti, la C. aveva meno di sedici anni.
4.2. Sotto diverso profilo si deve osservare che il terzo motivo di ricorso sarebbe fondato, anche se non vi fosse violazione dell'art. 521 c.p.p., nella parte in cui lamenta erronea interpretazione dell'art. 609 bis c.p., comma 1. Manca, infatti, nella sentenza impugnata, qualsiasi motivazione in ordine alla modalità costrittive della condotta tenuta dall'imputato e al carattere subdolo o repentino della stessa, anch'esso idoneo, per giurisprudenza costante, a integrare il reato in parola (tra le tante: Sez. 3, n. 27273 del 15/06/2010, M., Rv. 247932; Sez. 3, n. 46170 del 18/07/2014, J., Rv. 260985).
I restanti motivi sono assorbiti.
5. L'accoglimento del terzo motivo di ricorso comporta l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna cui deve essere demandata la regolamentazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.
In caso di diffusione del presente provvedimento, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 aggiornato al D.Lgs. n. 101 del 2018, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese di lite tra le parti per questo giudizio di legittimità.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2022.
Depositato in Cancelleria, il 26 ottobre 2022