Tribunale Nola, 11/01/2022, (ud. 11/01/2022, dep. 11/01/2022), n.30
Giudice: Raffaella de Majo
Reato: 455 c.p.
Esito: Assoluzione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
1 sezione
Il Giudice monocratico del Tribunale, Raffaella de Majo, alla pubblica
udienza dell'11.1.2022 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con redazione contestuale dei motivi
nei confronti di:
Ca. Gi., nato a (omissis) il (omissis); elettivamente domiciliato ai
sensi dell'art. 161 c.p.p. in (omissis) alla via (omissis) n. (omissis);
difeso di fiducia dall'avv.to Fa. Ga.
libero - assente
a) Del delitto previsto e punito dall'art. 455 c.p. per aver detenuto, al
fine di metterle in circolazione, monete contraffatte e, segnatamente,
1 banconota del valore nominale di 20,00 Euro recante seriale nr.
(omissis) e 2 banconote del valore nominale di Euro 50,00 recanti il
seriale nr. (omissis), aventi corso legale.
In (omissis) il 10.9.2014
Con l'intervento del V.P.O.: dott.ssa A. Santarelli
(Si omettono le conclusioni delle parti)
Svolgimento del processo
Con decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal PM in sede in data 25.3.2021, Ca. Gi. era tratto a giudizio dinanzi a questo Tribunale per rispondere del reato in rubrica contestatogli.
Alla prima udienza del 16.6.2021, preliminarmente, il giudice dichiarava l'assenza dell'imputato regolarmente citato e non comparso senza addurre alcuna valida giustificazione; quindi, il GM rilevato che il difensore dichiarava di aderire all'astensione dalle udienze penali e da ogni attività giudiziaria nel settore penale visto lo sciopero nazionale proclamato dall'associazione sindacale USB, sentite le parti, rinviava il procedimento all'udienza del 7.12.2021.
Alla fissata udienza, dichiarata l'apertura del dibattimento, le parti formulavano le rispettive richieste istruttorie e il Tribunale, ritenuta la pertinenza e la rilevanza delle prove richieste, ammetteva le stesse con ordinanza; quindi, veniva escusso il teste Luog. Lo. Fr. D'As.; nel medesimo contesto, il PM produceva verbale di perquisizione e sequestro del 10.9.2014; infine, il giudice, in accoglimento alla istanza difensiva, rinviava il procedimento all'udienza dell'11.1.2022 con sospensione dei termini di prescrizione.
Giunti alla data odierna, il PM produceva certificazione proveniente dalla Banca d'Italia attestante la contraffazione delle tre banconote di cui al capo d'imputazione e, nulla opponendo la Difesa, il Tribunale la acquisiva; successivamente, veniva escusso il teste di PG M.llo Sa. Gi.; successivamente, la Pubblica Accusa produceva, ai sensi dell'art. 513 c.p.p, verbale di interrogatorio reso dall'imputato Ca. Gi.; quindi, dichiarata la chiusura dell'istruttoria, le parti rassegnavano le conclusioni di cui in epigrafe, ascoltate le quali, all'esito della deliberazione avvenuta in camera di consiglio, il Tribunale decideva coma da sentenza con motivi contestuali.
Motivi della decisione
L'istruttoria dibattimentale espletata non ha consentito di accertare al di là di ogni ragionevole dubbio, ad avviso di questo giudice, la penale responsabilità di Ca. Gi. in ordine al reato a lui ascritto in rubrica. In particolare, questo Tribunale ritiene che l'imputato vada mandato assolto dal delitto a lui ascritto al capo di imputazione ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., perché il fatto non costituisce reato non potendo dirsi provata - non, almeno, nei termini della ragionevole certezza inderogabilmente richiesta dal legislatore - la ricorrenza, nel caso di specie, dei tratti fisionomici del suddetto reato e segnatamente per non essere stata raggiunta la prova della sussistenza dell'elemento psicologica del delitto in esame.
All'imputato viene contestato il delitto di cui dall'art. 455 c.p. per aver detenuto, al fine di metterle in circolazione, monete contraffatte e, segnatamente, 1 banconota del valore nominale di 20,00 Euro recante seriale nr. (omissis) e 2 banconote del valore nominale di Euro 50,00 recanti il seriale nr. (omissis), aventi corso legale.
I fatti venivano accertati in (omissis) il 10.9.2014.
Il materiale probatorio a disposizione del Tribunale si fonda pertanto sulla testimonianza sulle deposizioni dei testi di PG Luog. Lo. Fr. D'As. e M.llo Sa. Gi., unitamente la documentazione acquisita con il consenso delle parti e, dunque, pienamente utilizzabile ai fini della decisione (specificamente: verbale di perquisizione e sequestro del 10.9.2014; verbale di interrogatorio reso dall'imputato Ca. Gi.o in data 24.2.2017 presso gli uffici del Nucleo Investigativo della stazione di Carabinieri di (omissis); certificato proveniente dalla Banca d'Italia attestante la contraffazione delle banconote di cui al capo d'imputazione).
Tanto premesso, i fatti nella loro materialità possono essere ricostruiti nel modo che segue.
In data 10.9.2014 l'Ufficiale di PG Luog. Lo. Fr. D'As., unitamente ai colleghi - tutti effettivi al Nucleo Investigativo della Legione Carabinieri di (omissis) -, avuta notizia che presso l'abitazione e/o il locale di pertinenza di Fu. Ma., Ca. Gi. - figlio della suddetta - occultasse o custodisse armi, munizioni o materiale esplodenti non denunciate o comunque illegalmente detenute, procedeva ad effettuare una perquisizione locale a carico della predetta persona. Giunti sul posto ed avuta la presenza della Fu., questa veniva preventivamente resa edotta della facoltà di farsi assistere da un difensore o da una persona di fiducia, purché prontamente reperibile. La donna aderiva a tale facoltà, avvisando telefonicamente il figlio.
Le operazioni avevano inizio alle ore 13:15 alla sola presenza della Fu.
La perquisizione veniva eseguita inizialmente presso le due camere da letto, la cucina ed il bagno, nonché la corte esterna e successivamente veniva estesa alla cantina sottostante la camera da letto, accessibile attraverso la cucina. In quest'ultimo locale, il cui volume era quasi completamente occupato da materiale di vario genere, i militari effettuavano una prima ispezione constatando che il suolo in terra battuta, in alcuni punti, era in uno stato tale da lasciar presumere che fosse stato in qualche modo risistemato. Quindi, i carabinieri procedevano a scavare nei punti sospetti notando subito che a pochi centimetri di profondità vi era qualcosa all'interno di buste di plastica.
Nel frattempo, giungeva presso l'abitazione della Fu., Ie. Ma., nuora di Gr. Ma., quest'ultima convivente del predetto Ca. Gi., la quale riferiva di essere stata incaricata dalla suocera di assistere alla perquisizione presso la casa della Fu. che a sua volta dichiarava di avvalersi dell'assistenza della Ie. quale persona di fiducia, atteso che non era in grado di scendere in cantina a causa dell'altezza eccessiva dei gradini della scala.
L'ufficiale di PG precisava che Ie. Ma. giungeva sul posto accompagnata dalla madre Co. Ca..
A questo punto, gli agenti proseguivano, alla costante presenza della Ie., le operazioni in cantina, che consentiva di rinvenire - in tre distinti scavi nel pavimento - quanto segue:
1° scavo
- Nr. 4 buste in cellophane termo sigillate contenenti ognuna banconote di vario taglio;
2° scavo
- Nr. 1 busta in cellophane termo sigillata contenente banconote di vario taglio;
3° scavo
- Nr. 1 cassaforte a muro in ferro chiusa a chiave, non ancorata al suolo.
L'agente di p.g. nel corso della sua escussione dava atto che, nel corso delle operazioni di perquisizione della cantina, giungevano presso l'abitazione di Fu. Ma., prima, il figlio Ca. Ma. e, successivamente, Ba. Gi., figlia della predetta Gr. Ma..
La perquisizione terminava alle successive ore 15:58 con esito negativo per quanto concerne il rinvenimento di armi.
Tuttavia, tenuto conto che:
- né Fu. Ma. né Ie. Ma. fornivano alcuna valida giustificazione alla disponibilità di tale somma;
- la Fu. forniva dichiarazioni etero accusatorie;
- Ca. Gi., come anzidetto, conviveva - in (omissis), vico (omissis) nr. (omissis) - unitamente a Gr. Ma., nel medesimo contesto abitativo in cui viveva anche Ba. Al., soggetto con numerosi precedenti alla BBDD SDI per reati inerenti al traffico di sostanze stupefacenti;
- Ca. Gi., contattato telefonicamente dai propri familiari, pur non disconoscendo la titolarità di quanto rinvenuto, faceva sapere che - dietro consiglio del proprio difensore di fiducia - non era intenzionato a raggiungere l'abitazione della madre, lasciando presagire di non essere in grado di giustificare il possesso dell'ingente somma di denaro, per una evidente provenienza di natura illecita;
- la somma di denaro in oggetto indicata poteva essere riconducibile ad eventuali attività illecite poste in essere non solo dal Ca. ma altresì dai germani Ba., tutti gravati da precedenti di polizia per reati inerenti a violazioni delle norme in materia di stupefacenti;
- ritenendo che quanto rinvenuto poteva essere il provento di attività illecite poste in essere da Ca. Gi. e gli altri soggetti sopra indicati e, comunque, tenuto conto della netta sproporzione tra l'ingente somma rinvenuta e la situazione reddituale, lavorativa ed il modesto tenore di vita tenuto dagli stessi, si procedeva al sequestro di quanto in oggetto indicato di seguito:
1° scavo
- Nr. 1 busta in cellophane termo sigillata contenente n. 9 banconote da Euro 100,00 e n. 135 banconote da Euro 50,00; per complessivi Euro 7.650,00;
- Nr. 1 busta in cellophane termo sigillata contenente n. 16 banconote da Euro 100,00; n. 157 banconote da Euro 50,00; n. 26 banconote da Euro 20,00; n. 3 banconote da Euro 10,00; per complessivi Euro 10.000,00;
- Nr. 1 busta in cellophane termo sigillata contenente: n. 1 banconote da Euro 100,00; n. 178 banconote da Euro 50,00; n. 50 banconote da Euro 20,00; per complessivi Euro 10.000,00;
- Nr. 1 busta in cellophane termo sigillata contenente: n. 18 banconote da Euro 500,00; n. 2 banconote da Euro 200,00; n. 39 banconote da Euro 100,00; n. 827 banconote da Euro 50,00; n. 267 banconote da Euro 20,00; n. 1 banconote da Euro 10,00; per complessivi Euro 60.000,00
2° scavo:
- Nr. 1 busta in cellophane termo sigillata a sua volta contenente le seguenti 3 buste termo sigillate:
1) La prima contenente la somma complessiva di Euro 149.950,00 in banconote da 50 Euro, suddivisa in 30 mazzette di cui 29 da 100 banconote ed una da 101 banconote di cui 2 apparentemente false:
2) La seconda contenente la somma complessiva di Euro 60.060,00 in banconote da 20 Euro, suddivisa in 30 mazzette di cui 29 da 100 banconote ed una da 104 banconote di cui 1 apparentemente falsa;
3) La terza contenente la somma complessiva di Euro 150.280,00 in banconote del taglio da 100, 50 e 20 Euro, suddivisa in nr. 15 mazzette da 20 Euro di cui 14 da 100 banconote ed una da 99 banconote; nr. 18 mazzette da 50 Euro di cui 17 da 100 banconote ed una da 102 banconote; nr. 3 mazzette da 100 Euro di cui 2 da 100 banconote ed una da 102 banconote.
Il Carabiniere dava atto che le banconote, unitamente alla cassaforte ancora chiusa, venivano trasportate dal luogo di rinvenimento, prima, presso gli uffici della Legione Carabinieri di (omissis), successivamente, presso il locale Ufficio Postale per il conteggio, controllo di genuinità, nonché deposito su libretto giudiziario. Tutte le operazioni citate, trasporto compreso, avvenivano alla costante presenza di Ie. Ma..
La cassaforte rinvenuta, alla presenza della Ie., veniva aperta presso gli uffici della Legione Carabinieri di (omissis), mediante forzatura/apertura del pannello posteriore. Considerato che
la stessa non aveva alcun contenuto, veniva restituita al termine delle attività alla Ie..
Le banconote sottoposte a sequestro venivano consegnate al direttore dell'Ufficio Postale di (omissis) che le versava su deposito giudiziario - libretto nr. (omissis) del 10.9.2014 - intestato a (omissis) per l'importo di Euro 447.940,00.
Relativamente alle tre banconote false le stesse venivano momentaneamente trattenute presso gli uffici della Legione Carabinieri di (omissis) in attesa che la competente A.G. ne autorizzasse il deposito presso la Banca d'Italia (cfr. verbale di perquisizione e sequestro del 10.9.2014, in atti). Con certificazione del 12.5.2015 (in atti), il dipendente della Banca D'Italia Pa. Ro. So. confermava che i biglietti indicati nel capo di imputazione erano stati riconosciuti, dalla Commissione tecnica dell'Istituto sopra specificato, falsi e composti di frazioni false e legittime, non ammettendo queste ultime al cambio in quanto privi dei necessari requisiti.
Escusso all'udienza del 7.12.2021, il teste Luog. Lo. Fr. D'As. riferiva che dal controllo di genuinità, espletato presso il locale Ufficio Postale, risultava che n. 1 banconota del valore nominale di 20,00 Euro recante seriale nr. (omissis) e n. 2 banconote del valore nominale di Euro 50,00 recanti il seriale nr. (omissis), aventi corso legale, erano contraffatte.
All'udienza dell'11.1.2022 il M.llo Sa. Gi., in servizio presso il Gruppo Carabinieri di (omissis) Nucleo Investigativo, dichiarava di aver partecipato alle attività che avevano condotto al rinvenimento e al conseguente sequestro delle banconote di cui al capo di imputazione. Confermava che alle operazioni, che conducevano al rinvenimento e al successivo sequestro delle banconote di cui al capo di imputazione, presenziava la Sig.ra Fu. Ma. (madre dell'odierno prevenuto), Ba. Gi. (figlia di Gr. Ma., quest'ultima convivente dell'imputato) e Ie. Ma. (compagna di Ba. Lu., quest'ultimo figlio di Gr. Ma.).
Di contro, il Ca., nonostante il sollecito - operato per il tramite di Ie. Ma. -, non raggiungeva l'edificio.
In sede di interrogatorio reso in data 24.2.2017 presso gli uffici della Stazione di Carabinieri di (omissis) - Nucleo Investigativo -, l'odierno imputato negava parzialmente gli addebiti (cfr. verbale di interr. acquisito al fascicolo ex art. 513 c.p.p.).
In particolare, egli ammetteva di essere comproprietario, unitamente alla coniuge Gr. Ma., della somma di denaro pari a 447.940,00 Euro rinvenuta (e sequestrata) dai militari presso l'abitazione della di lui madre, Fu. Ma.. Al contempo, egli negava di avere contezza della contraffazione delle banconote attesa l'ingente quantità di denaro in suo possesso.
Concludeva adducendo che l'ipoglicemia di cui era affetto gli impediva di partecipare alle attività di perquisizione e sequestro.
Così ricostruiti i fatti di causa, deve ritenersi provata la sussistenza dell'elemento materiale del reato in contestazione, atteso che il Ca. - per sua stessa ammissione - deteneva monete contraffatte e, segnatamente, 1 banconota del valore nominale di 20,00 Euro recante seriale nr. (omissis) e 2 banconote del valore nominale di Euro 50,00 recanti il seriale nr. (omissis), aventi corso legale. Di contro, non appare suffragata da idoneo riscontro dimostrativo l'ipotesi d'accusa per quel che riguarda la attribuibilità psicologica della condotta alla persona del Ca..
Sul punto, giova ricordare che, in tema di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, l'elemento psichico è quello del dolo specifico; si richiedono, cioè, la coscienza e la volontà di introdurre nel territorio dello Stato, di acquistare o di detenere monete, della cui contraffazione o alterazione l'agente è consapevole, al fine di metterle in circolazione, ovvero la coscienza e volontà di spendere o mettere altrimenti in circolazione monete, della cui contraffazione o alterazione l'agente è a conoscenza. La fattispecie di cui all'art. 455 richiede la consapevolezza della falsità del denaro al momento della sua ricezione, e in ciò si distingue reato dalla diversa ipotesi di buona fede prevista dall'art. 457 c.p., secondo cui tale consapevolezza può essere desunta dalla pluralità delle banconote contraffatte detenute, nonché dal difetto di una qualsiasi indicazione, da parte dell'imputato, sia della provenienza del denaro che di un qualunque diverso e lecito fine della sua detenzione (C., Sez. V, 19.5.2014, n. 40994).
Orbene, nel caso che ci occupa, non può ritenersi raggiunta la prova della consapevolezza della falsità del denaro al momento della sua ricezione da parte del Ca.. Anzi, l'esiguo quantitativo di banconote contraffatte (soltanto tre a fronte di centinaia o migliaia di banconote) - induce questo giudice a considerare verosimile la versione fornita dall'imputato in sede di interrogatorio.
Neppure può dirsi integrata, a parere di questo giudice, l'ipotesi meno grave di cui all'art. 457 c.p.
Sul punto, va rimarcato che le due fattispecie non si differenziano esclusivamente per la eterogeneità dell'elemento soggettivo richiesto (laddove nella ipotesi di cui all'art. 457 cod. pen. la consapevolezza sulla falsità delle monete viene acquisita soltanto in un momento successivo alla loro ricezione, mentre nella ipotesi più grave la consapevolezza della falsità delle monete accompagna il detentore fin dal momento della loro ricezione).
La distinzione sussiste anche in punto di materialità della condotta richiesta, laddove sotto la ipotesi di cui all'art. 455 cod. pen. ricadono tanto le condotte di spendita e di messa in circolazione di monete false, quanto la condotta di mera detenzione delle stesse, quando sia accompagnata dalla volontà della successiva spendita o messa in circolazione. Nella fattispecie di cui all'art. 457 cod. pen. invece il reato si perfeziona solo con la spendita o la messa in circolazione delle monete, di talché la mera detenzione rappresenta un antefatto penalmente irrilevante, anche qualora ad esso si associ la volontà del detentore di porle in circolazione. La peculiarità dell'ipotesi delittuosa in esame, rispetto alle disposizioni precedenti sul falso c.d. nummario, è che l'agente riceve monete contraffatte o alterate in buona fede, cioè ignorando all'atto del ricevimento la falsità delle stesse (nel caso, infatti, di malafede, cioè conoscenza della falsificazione da parte dell'agente all'atto del ricevimento, saranno applicabili, in base alle circostanze, gli artt. 453, 454 e 455); tuttavia, dopo averle ricevute in buona fede, scopre la falsità, e, dolosamente, le spende o le mette altrimenti in circolazione. È opportuno precisare che se la buona fede persiste anche al momento della spendita o della messa altrimenti in circolazione, l'agente non è punibile; l'effetto di non punibilità si ha anche qualora l'agente venga a conoscenza della falsificazione delle monete dopo averle spese o messe altrimenti in circolazione.
Ne consegue pertanto che, escluso l'elemento soggettivo che connota di antidoverosità la ipotesi di cui all'art. 455 c.p., rilevato altresì che, ai fini della integrazione della ipotesi di cui all'art. 457 cod. pen. non è sufficiente la detenzione delle banconote false qualificata dalla volontà di spendita, ma è necessaria quantomeno la messa in circolazione delle banconote (condotta neppure contestata o ritenuta a carico del Ca.), l'imputato deve essere mandato assolto dal reato ascritto, ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p., perché il fatto non costituisce reato.
Va infine disposta la confisca e la distruzione di: n. 1 banconota del valore nominale di 20,00 Euro recante seriale nr. (omissis) e n. 2 banconote del valore nominale di Euro 50,00 recanti il seriale nr. (omissis).
PQM
Letto l'art. 530 comma 2. c.p.p. assolve Ca. Gi. dal delitto a lui ascritto in rubrica perché il fatto non costituisce reato.
Visto l'art. 240 c.p. ordina la confisca e distruzione delle banconote in sequestro e la distruzione di: n. 1 banconota del valore nominale di 20,00 Euro recante seriale nr. (omissis) e n. 2 banconote del valore nominale di Euro 50,00 recanti il seriale nr. (omissis) se non ancora eseguita, previa declaratoria di falsità delle stesse, a norma dell'art. 537 cpp.
Visto l'art. 88 disp. att. cpp se ne ordina la trasmissione alla filiale di Napoli della Banca d'Italia.
Motivi contestuali.
Così deciso in Nola, l'11 gennaio 2022
Depositata in Udienza l'11 gennaio 2022